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0.631.244.54

Convenzione doganale concernente l’importazione temporanea di materiale professionale Conchiusa a Bruxelles l’8 giugno 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 1963 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 aprile 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

RU 1963 468; FF 1962 II 1177 ediz. ted. 1161 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 26 giugno 2020)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

Riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dalle Parti Contraenti dell’«Accordo Generale su le Tariffe Doganali e il Commercio» 1 (GATT) e col concorso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

Considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale per l’estensione dell’ordinamento dell’importazione temporanea in franchigia;

Persuasi che l’adozione d’un ordinamento generale concernente l’importazione temporanea in franchigia del materiale professionale agevola lo scambio internazionale delle cognizioni e delle tecniche specializzate,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

  1. «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione;
  2. «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione;
  3. «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale;
  4. «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Capo II Ammissione temporanea

Art. 2

Ciascuna Parte Contraente vincolata da un Allegato alla presente Convenzione concede l’ammissione temporanea del materiale menzionato nell’Allegato con riserva delle disposizioni dell’Allegato stesso e degli Articoli 1 a 22. Il termine «materiale» concerne sia gli apparecchi ausiliari sia gli accessori.

Art. 3

Se una Parte Contraente dovesse, per assicurare l’adempimento delle condizioni concernenti l’ammissione temporanea, chiedere una garanzia, questa ammonterà, al massimo, al 10 per cento dei dazi d’importazione.

Art. 4

Le riesportazione di materiale ammesso temporaneamente deve avvenire nel termine di sei mesi dal giorno dell’importazione. Le autorità doganali possono, per motivi validi, prorogare tale termine secondo la legislazione in vigore nel paese d’importazione, oppure prolungarlo.

Art. 5

La riesportazione del materiale ammesso temporaneamente può essere effettuata in una o più volte, a destinazione di qualsiasi paese e attraverso qualunque ufficio doganale aperto a quest’operazione, ancorché diverso da quello d’importazione.

Art. 6

Nonostante l’obbligo della riesportazione previsto nella presente Convenzione, questa non sarà richiesta, per tutto il materiale o parte di esso che abbia subito danno per un sinistro debitamente accertato, purché, conformemente alle disposizioni date dalle autorità doganali:

  1. sia assoggettato ai diritti e tasse d’importazione pertinenti;
  2. sia abbandonato, franco da ogni spesa, al fisco del paese d’importazione temporanea; oppure
  3. sia distrutto sotto vigilanza ufficiale, a spese dell’interessato.

Quando tutto il materiale ammesso temporaneamente, o parte di esso, non può essere riesportato perché staggito, l’obbligo di riesportazione è sospeso finché dura il sequestro, sempre che questo non sia stato operato a domanda di privati.

Art. 7

Le agevolezze previste dalla presente Convenzione sono anche concesse per l’importazione dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione del materiale ammesso temporaneamente.

Capo III Disposizioni varie

Art. 8

L’Allegato o gli Allegati in vigore rispetto a una Parte Contraente sono parte integrante della Convenzione, e ogni riferimento a quest’ultima si applica, per detta Parte, anche all’Allegato o agli Allegati.

Art. 9

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolezze minime e non menomano l’applicazione delle ulteriori agevolezze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Art. 10

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l’applicazione della presente Convenzione, come un solo territorio.

Art. 11

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione delle restrizioni e dei controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d’ordine veterinario o fitopatologico, o che si riferiscono alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica, diritti d’autore e di riproduzione.

Art. 12

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegue, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d’importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l’infrazione è stata commessa, e il pagamento dei diritti d’importazione esigibili.

Capo IV Clausole finali

Art. 13

Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.

Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario del Consiglio. Quando la questione in esame concerne uno o più allegati in vigore, la domanda deve essere presentata da una Parte vincolata da detti Allegati. Salvo decisione contraria delle Parti interessate, le assemblee avranno luogo presso la sede di detto Consiglio.

L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti. Ove si tratta di questioni concernenti uno o più allegati in vigore, solo le Parti vincolate a detti Allegati hanno il diritto di voto.

L’Assemblea è in numero quando la maggioranza delle Parti è rappresentata.

Art. 14

Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.

Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti, che, riunite conformemente alle disposizioni dell’Articolo 13, l’esamineranno ed esprimeranno i loro pareri alfine di ricomporla.

Le Parti in litigio possono convenire a priori d’accettare i pareri delle Parti Contraenti.

Art. 15

Il Governo di ciascuno Stato membro del Consiglio di Cooperazione Doganale o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni speciali può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

  1. firmandola, senza riserva di ratificazione;
  2. ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
  3. aderendovi.

La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 marzo 1962, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio, per i Governi degli Stati di cui al numero 1. Dopo tale data essa è aperta alla loro adesione.

Nel caso di cui al numero 1, lettera (b), la Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle parti contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

Ciascuno degli Stati di cui ai numeri 1 o 4, designa all’atto della firma o della ratificazione gli Allegati che s’impegna ad applicare. È possibile l’adesione ulteriore ad altri allegati mediante notificazione al Segretario del Consiglio.

Gli strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.

Art. 16

La presente Convenzione entra in vigore, in quanto concerne un determinato allegato, tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell’Articolo 15, l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione, e si siano impegnati ad applicare le disposizioni di detto Allegato.

Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione e si siano impegnati ad applicare uno o più Allegati, la presente Convenzione entra in vigore, per detti Allegati, tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione.

Per ciascun paese che dopo aver firmato la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, l’abbia ratificata oppure vi abbia aderito, s’impegni ad applicare le disposizioni di un altro Allegato, già precedentemente applicato da cinque paesi, la presente Convenzione entra in vigore, per detto Allegato, tre mesi dopo che questo paese ne abbia fatto la notificazione.

Art. 17

La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’Articolo 16.

La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.

La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.

Le disposizioni dei numeri 2 e 3 sono parimente applicabili alla disdetta degli Allegati, la quale è possibile in ogni momento dopo la data della loro entrata in vigore, stabilita conformemente all’Articolo 16. La Parte che dovesse disdire tutti gli Allegati è considerata come se avesse denunciato la Convenzione.

Art. 18

Le Parti Contraenti, riunite come previsto nell’Articolo 13, possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

Il testo di ogni disegno d’emendamento è comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO.

Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte Contraente o, trattandosi dell’emendamento d’un allegato, ogni Parte Contraente che vi abbia aderito, può far presente al Segretario del Consiglio:

  1. che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto; o,
  2. che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.

Finchè una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi, a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezioni all’emendamento proposto.

L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell’emendamento.

Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l’emendamento è considerato accettato:

  1. alla scadenza del termine indicato al numero 3;
  2. se invece una o più Parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:(i)sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario del Consiglio, sempreché le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3;(ii)alla scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.

Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.

Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono la obiezione o fecero riserva.

Ciascuno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.

Ciascuno Stato che firmata la presente Convenzione con riserva di ratificazione oppure che ratificatala o aderitovi, si impegna ad applicare le disposizioni di un altro Allegato, accetta gli emendamenti di detto Allegato in vigore alla data di notificazione della sua decisione presso il Segretario del Consiglio.

Art. 19

Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio, che la Convenzione è applicabile all’insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione per detto paese.

Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all’Articolo 17.

Art. 20

Non è ammessa alcun’altra riserva circa la presente Convenzione.

Art. 21

Il Segretario del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti come anche ai paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO:

  1. le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 15;
  2. la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 16;
  3. le disdette secondo l’Articolo 17;
  4. l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’Articolo 18;
  5. le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 19.

Art. 22

Giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l’otto giugno millenovecentosessantuno nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’Articolo 15, numero 1.

(Seguono le firme)

Allegato A

Materiale per la stampa, la radio e la televisione

I. Definizione e condizioni

1. Definizione

Per l’applicazione del presente allegato è considerato «materiale per la stampa, la radio e la televisione» tutto l’occorrente ai rappresentanti della stampa, radiodiffusione e televisione per svolgere interviste, registrazioni o trasmissioni in altri Paesi, nell’ambito di programmi stabiliti.

2. Condizioni per la concessione dell’ammissione temporanea.

Il materiale:

  1. deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, domiciliata o avente la propria sede all’estero;
  2. deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a);
  3. deve poter essere identificato all’atto della riesportazione, restando inteso che ai supporti vergini di suono e d’immagini sarà applicata la procedura d’identificazione meno severa;
  4. deve essere impiegato dalla persona che si reca nel paese d’importazione, o sotto la direzione della stessa;
  5. non deve essere oggetto d’un contratto di nolo o altro analogo cui faccia parte una persona domiciliata o stabilita nel paese d’importazione temporanea, restando inteso che detta disposizione non è applicabile ove fossero realizzati dei programmi comuni di radiodiffusione o di televisione.
II. Elenco specificativo

A. Materiale per la stampa come:

Macchine per scrivere;

Apparecchi fotografici e cinematografici;

Apparecchi per la trasmissione, registrazione o riproduzione d’immagini e di suoni;

Supporti vergini di suoni e d’immagini.

B. Materiale per la radio come:

Apparecchi di comunicazione e emissione;

Apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono;

Istrumenti e apparecchi per misurazioni e controlli tecnici;

Accessori (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione e riscaldamento, ecc.);

Supporti vergini di suoni.

C. Materiale per la televisione come:

Telecamere;

Istrumenti e apparecchi per le misurazioni e i controlli tecnici;

Apparecchi emittenti e ripetitori;

Apparecchi di comunicazione;

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini; Apparecchi d’illuminazione;

Apparecchi (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione o riscaldamento, ecc.);

Supporti vergini di suoni e immagini;

Copie di prova («Film rushes»);

Istrumenti musicali, costumi decori e altri accessori teatrali.

D. Veicoli costruiti o trasformati per gli scopi di cui sopra.

Allegato B

Materiale cinematografico

I. Definizione e condizioni

1. Definizione

Per l’applicazione del presente allegato è considerato «materiale cinematografico» tutto l’occorrente ad una persona che si rechi in un altro paese a realizzare una o più pellicole cinematografiche stabilite.

2. Condizione per la concessione dell’ammissione temporanea:

Il materiale:

  1. deve appartenere a una persona fisica o giuridica domiciliata o avente la propria sede all’estero;
  2. deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a);
  3. deve poter essere identificato all’atto della riesportazione, restando inteso che ai supporti vergini di suono e d’immagini sarà applicata la procedura d’identificazione meno severa;
  4. deve essere impiegato esclusivamente dalla persona che si reca nel paese d’importazione o sotto la direzione della stessa, restando inteso che detta condizione non è applicabile al materiale importato per la realizzazione di una pellicola prodotta in produzione comune in virtù d’un contratto con una persona domiciliata o stabilita nel paese d’importazione temporanea e gradita dalle autorità competenti dello stesso paese nell’ambito d’un accordo intergovernativo di produzione cinematografica in comune;
  5. non deve essere oggetto d’un contratto di nolo o altro analogo cui faccia parte una persona domiciliata o stabilita nel paese d’importazione temporanea.
II. Elenco specificativo

A. Materiale come:

Cineprese d’ogni genere;

Istrumenti e apparecchi per misurazioni e controlli tecnici;

Carrelli e argani;

Apparecchi d’illuminazione;

Apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono; Supporti vergini di suoni e d’immagini;

Copie di prova («film rushes»);

Accessori (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione e riscaldamento, ecc.);

Istrumenti musicali, costumi, decori e altri accessori teatrali.

B. Veicoli costruiti o trasformati per gli scopi di cui sopra.

Allegato C

Altro materiale professionale

I. Definizione e condizioni

1. Definizione

Per l’applicazione del presente allegato è considerato «altro materiale professionale» quello che, non indicato negli altri allegati, occorre a una persona che si rechi all’estero per esercitare una professione o un mestiere determinato.

È escluso il materiale impiegato esclusivamente per i trasporti interni o per la fabbricazione industriale e il condizionamento delle merci, oppure quello usato nello sfruttamento delle risorse naturali (a meno che non si tratti d’oggetti manuali) per la costruzione, la riparazione e la manutenzione d’immobili e per lo sterramento e altri lavori del genere.

2. Condizioni per la concessione dell’ammissione temporanea:

Il materiale:

  1. deve appartenere a una persona fisica o giuridica domiciliata o avente la propria sede all’estero;
  2. deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a);
  3. deve poter essere identificato all’atto della riesportazione;
  4. deve essere impiegato esclusivamente dalla persona che si rechi nel paese d’importazione o sotto la direzione della stessa.
II. Elenco specificativo

A. Materiale per il montaggio, la prova, il collaudo, il controllo, la verifica e la manutenzione o la riparazione di macchine, impianti, materiale di trasporto ecc. come:

Attrezzi;

Materiale e apparecchi di misurazione, d’accertamento e di controllo (per temperatura, pressione, distanza, altezza, superficie, velocità, ecc.) compresi gli apparecchi elettrici (voltometri, amperometri, cavi per misurazione, comparatori, trasformatori registratori ecc.) e i calibri;

Apparecchi e materiale per fotografare le macchine e gli impianti durante e dopo il montaggio;

Apparecchi per il controllo tecnico dei natanti.

B. Materiale occorrente agli uomini d’affari, ai periti nell’organizzazione tecnica e scientifica del lavoro, nella produttività e contabilità come anche di altre persone che svolgono professioni analoghe, come:

Macchine per scrivere;

Apparecchi per la trasmissione, registrazione e riproduzione del suono;

Istrumenti e apparecchi di calcolo.

C. materiale occorrente ai periti che eseguiscono rilievi topografici o sondaggi geofisici, come: Istrumenti e apparecchi per misurazioni; Apparecchi per trivellazioni; Apparecchi di trasmissione e di comunicazione.

D. Istrumenti e apparecchi occorrenti ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici e persone che svolgono professioni analoghe.

E. Materiale occorrente ai periti d’archeologia, paleontologia, geografia, zoologia ecc.

F. Materiale per artisti, truppe teatrali e orchestre, impiegato nelle rappresentazioni come: istrumenti musicali, decori e costumi, animali ecc.

G. Materiale illustrativo per conferenzieri.

H. Veicoli specialmente costruiti o adattati per gli scopi sopraccitati come, posti di controllo ambulanti, carri‑officina e carri laboratorio.

Campo d’applicazione il 26 giugno 20202

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Algeria

5 settembre

1972 A

5 dicembre

1972

Australia

4 dicembre

1967 A

4 marzo

1968

Austria

5 ottobre

1962

6 gennaio

1963

Belgio

7 settembre

1965 A

8 dicembre

1965

Bulgaria

31 luglio

1964 A

1° novembre

1964

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° luglio

1962

Cipro

15 dicembre

1972 A

15 marzo

1973

Corea (Sud)

4 aprile

1978 A

4 luglio

1978

Croazia

29 settembre

1994 A

29 dicembre

1994

Cuba

3 dicembre

1962

4 marzo

1963

Danimarca

14 aprile

1965

15 luglio

1965

Egitto

25 marzo

1963 A

26 giugno

1963

Finlandia

1° agosto

1964 A

2 novembre

1964

Francia

31 marzo

1962 F

1° luglio

1962

Germania

11 luglio

1969

11 ottobre

1969

Giappone

1° agosto

1973 A

1° novembre

1973

Grecia

19 luglio

1962 A

20 ottobre

1962

Iran

16 aprile

1968

16 luglio

1968

Irlanda

15 aprile

1965 A

16 luglio

1965

Islanda

8 dicembre

1970 A

8 marzo

1971

Israele

1° febbraio

1966 A

1° maggio

1966

Italia

20 settembre

1963

21 dicembre

1963

Kenya

31 agosto

1983 A

1° dicembre

1983

Lesotho

27 gennaio

1982 A

27 aprile

1982

Libano

11 dicembre

1979 A

11 marzo

1980

Liechtenstein

30 aprile

1963

31 luglio

1963

Lussemburgo

28 gennaio

1966 A

28 aprile

1966

Macedonia del Nord

3 aprile

1996 A

3 luglio

1996

Madagascar

12 aprile

1962 A

13 luglio

1962

Malta

11 maggio

1988 A

11 agosto

1988

Messico

7 novembre

2000

7 febbraio

2001

Niger

14 marzo

1962 F

1° luglio

1962

Norvegia

30 marzo

1962 F

1° luglio

1962

Nuova Zelanda

17 maggio

1977 A

17 agosto

1977

Paesi Bassi

17 gennaio

1964 A

18 aprile

1964

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao

17 gennaio

1964 A

18 aprile

1964

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

17 gennaio

1964 A

18 aprile

1964

Sint Maarten

17 gennaio

1964 A

18 aprile

1964

Polonia

19 luglio

1969 A

19 ottobre

1969

Portogallo

15 marzo

1962 F

1° luglio

1962

Regno Unito

25 marzo

1963

26 giugno

1963

  1. Guernesey

25 marzo

1963

26 giugno

1963

  1. Isola di Man

25 marzo

1963

26 giugno

1963

  1. Jersey

25 marzo

1963

26 giugno

1963

Rep. Centrafricana

1° aprile

1962 A

2 luglio

1962

Romania

26 marzo

1968 A

26 giugno

1968

Serbia

5 novembre

1963 A

6 febbraio

1964

Slovacchia

23 febbraio

1993 S

1° luglio

1962

Slovenia

23 novembre

1992 A

23 febbraio

1993

Spagna

11 febbraio

1963

12 maggio

1963

Sri Lanka

23 maggio

1991 A

23 agosto

1991

Stati Uniti

3 dicembre

1968 A

3 marzo

1969

Sudafrica

28 settembre

1971 A

28 dicembre

1971

Svezia

19 marzo

1964

20 giugno

1964

Svizzera*

30 aprile

1963

31 luglio

1963

Thailandia

30 settembre

1994

30 dicembre

1994

Trinidad e Tobago

5 gennaio

1981 A

5 aprile

1981

Tunisia

21 aprile

1972 A

21 luglio

1972

Turchia

23 agosto

1974

23 novembre

1974

Uganda

11 luglio

1989 A

11 ottobre

1989

Ungheria

4 febbraio

1963 A

5 maggio

1963

Zimbabwe

18 febbraio

1987 A

18 maggio

1987

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La Convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso rimarrà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 3 .