Le Parti Contraenti, riunite come previsto nell’Articolo 13, possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
Il testo di ogni disegno d’emendamento è comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO.
Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte Contraente o, trattandosi dell’emendamento d’un allegato, ogni Parte Contraente che vi abbia aderito, può far presente al Segretario del Consiglio:
- che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto; o,
- che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.
Finchè una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi, a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezioni all’emendamento proposto.
L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell’emendamento.
Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l’emendamento è considerato accettato:
- alla scadenza del termine indicato al numero 3;
- se invece una o più Parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:(i)sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario del Consiglio, sempreché le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3;(ii)alla scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.
Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.
Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono la obiezione o fecero riserva.
Ciascuno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.
Ciascuno Stato che firmata la presente Convenzione con riserva di ratificazione oppure che ratificatala o aderitovi, si impegna ad applicare le disposizioni di un altro Allegato, accetta gli emendamenti di detto Allegato in vigore alla data di notificazione della sua decisione presso il Segretario del Consiglio.