Le Parti Contraenti, ove dispongano per sé di riserve sufficienti, presteranno gratuitamente alle altre Parti Contraenti che, per circostanze particolari, ne avessero urgente bisogno, del materiale medico‑chirurgico e di laboratorio; questo materiale sarà inviato a richiesta della Parte interessata e sarà poi successivamente restituito.
Ciascuna Parte Contraente che beneficia del disposto del paragrafo precedente, accorderà tutte le facilitazioni possibili per l’importazione temporanea, sul suo territorio, del materiale prestato.