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0.631.244.55

Accordo per l’importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico‑chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari Conchiuso a Strasburgo il 28 aprile 1960 Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965 Entrato in vigore per la Svizzera il 28 febbraio 1966

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Traduzione2

(Stato 14 dicembre 2004)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Considerato che, per particolari circostanze, uno Stato può trovarsi improvvisamente sprovvisto del materiale chirurgico e di laboratorio necessario a soddisfare i bisogni più urgenti della sua popolazione;

Considerato che è desiderabile di facilitare il transito delle frontiere al materiale medico‑chirurgico e di laboratorio che gli Stati membri mettessero a disposizione degli altri Stati membri;

Considerato, d’altra parte, che è scopo del Consiglio d’Europa realizzare un’unione più stretta fra i suoi Membri e favorire i loro progressi economici e sociali, particolarmente attraverso la conclusione di accordi europei;

Considerato che un accordo consentente la libera circolazione di materiale medico‑ chirurgico e di laboratorio aprirebbe una via efficace per raggiungere questo scopo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti Contraenti, ove dispongano per sé di riserve sufficienti, presteranno gratuitamente alle altre Parti Contraenti che, per circostanze particolari, ne avessero urgente bisogno, del materiale medico‑chirurgico e di laboratorio; questo materiale sarà inviato a richiesta della Parte interessata e sarà poi successivamente restituito.

Ciascuna Parte Contraente che beneficia del disposto del paragrafo precedente, accorderà tutte le facilitazioni possibili per l’importazione temporanea, sul suo territorio, del materiale prestato.

Art. 2

La durata dell’importazione temporanea non dovrà superare i sei mesi; essa è rinnovabile, nelle medesime condizioni, d’intesa coi paese esportatore.

Queste agevolazioni riguardano unicamente il materiale medico‑chirurgico e di laboratorio destinato agli ospedali e ad altri istituti sanitari. Esse comporteranno la concessione delle licenze eventualmente necessarie per l’importazione temporanea e la sospensione dei diritti e delle tasse d’importazione (compresi i diritti e le tasse riscossi all’importazione). Tuttavia, le autorità dei paesi d’importazione temporanea potranno farsi rimborsare le spese corrispondenti al costo dei servizi resi.

Art. 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non impediranno alle autorità competenti dello Stato importatore di prendere le misure necessarie sia per accertare che il materiale ammesso temporaneamente sia riesportato, cessate le circostanze particolari o scaduto il termine previsto al paragrafo 1 dell’articolo 2, sia per garantire il pagamento dei diritti e delle tasse in caso di mancata riesportazione.

Art. 4

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano affatto le disposizioni per l’importazione temporanea del materiale indicato all’articolo 1, contenute sia nella legislazione o nei regolamenti di ciascuna Parte Contraente, sia in ogni altra convenzione, trattato od accordo in vigore fra due o più Parti Contraenti.

Art. 5

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, i quali possono parteciparvi mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione; oppure
  2. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 6

Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo che tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, l’abbiano firmato senza riserva di ratificazione o l’abbiano ratificato.

Per i Membri che, ulteriormente, firmeranno l’Accordo senza riserva di ratificazione o che lo ratificheranno, esso entrerà in vigore tre mesi dopo la firma o il deposito dello strumento di ratificazione.

Art. 7

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo. L’adesione avrà effetto tre mesi dopo la data di deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

  1. la data d’entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei Membri che l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o che l’avranno ratificato;
  2. il deposito d’ogni strumento d’adesione, effettuato in applicazione dell’articolo 7.

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore senza limite di durata.

Ogni Parte Contraente potrà, per sé, cessare d’applicarlo, dandone preavviso di un anno al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1960, in francese ed inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare da depositare negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno dei governi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione dell’accordo il 6 agosto 2004

Stati partecipanti

Ratificazione
Firma senza riserva di ratificazione (F)
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

11 ottobre

1961

12 gennaio

1962

Belgio

8 giugno

1960 F

9 settembre

1960

Cipro

22 novembre

1973

23 febbraio

1974

Comunità europea (CE/UE/CEE)

30 marzo

1987 F

1° aprile

1987

Danimarca

14 marzo

1962

15 giugno

1962

Francia

28 aprile

1960 F

29 luglio

1960

Germania*

11 febbraio

1966

12 maggio

1966

Grecia

24 maggio

1965

25 agosto

1965

Irlanda

28 aprile

1960 F

29 luglio

1960

Islanda

16 gennaio

1967

17 aprile

1967

Italia*

14 maggio

1963

15 agosto

1963

Lituania

18 settembre

2002

19 dicembre

2002

Lussemburgo

10 maggio

1962

11 agosto

1962

Malta

22 settembre

1967

23 dicembre

1967

Norvegia

28 aprile

1960 F

29 luglio

1960

Paesi Bassi*

26 aprile

1962

27 luglio

1962

  1. Antille olandesi

26 aprile

1962

27 luglio

1962

  1. Arubaa

3 gennaio

1986

3 gennaio

1986

Portogallo

7 marzo

1983 F

8 giugno

1983

Regno Unito*

28 aprile

1960 F

29 luglio

1960

  1. Isola di Man

14 maggio

1993

14 maggio

1993

Slovacchia

7 maggio

2001

8 agosto

2001

Slovenia

4 ottobre

2000

5 gennaio

2001

Spagna

18 luglio

1974 A

19 ottobre

1974

Svezia

27 luglio

1962

28 ottobre

1962

Svizzera*

29 novembre

1965

28 febbraio

1966

Turchia

10 marzo

1966

11 giugno

1966

*

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati
internazionali, 3003 Berna.

a

Il 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

Riserva e dichiarazioni

Svizzera

L’accordo s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché questo sarà vincolato alla Svizzera 3 da un trattato d’unione doganale.