Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
- «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione;
- «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia secondo le condizioni stabilite dalle Convenzioni di cui all’Articolo 3 della presente o da leggi e regolamenti del paese d’importazione;
- «transito» il trasporto delle merci da un ufficio doganale all’altro sempre sul territorio della medesima Parte Contraente secondo le condizioni, le leggi e i regolamenti da essa stabiliti;
- «libretto A.T.A.» (carnet A.T.A.) – (Admission Temporaire – Temporary Admission): il documento riprodotto nell’Allegato della presente Convenzione;
- «associazione emittente» un’associazione riconosciuta dalle autorità doganali d’una Parte Contraente che emette i libretti A.T.A. nel territorio di detta Parte;
- «associazione garante», un’associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una Parte Contraente che fornisce la garanzia nel territorio di detta Parte, sulle somme di cui nell’Articolo 6 della presente Convenzione;
- «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale, istituito dalla Convenzione conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 19502;
- «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.