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Protocollo addizionale alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica Conchiuso a Nuova York il 4 giugno 1954 Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 1956 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 maggio 1956 Entrato in vigore per la Svizzera il 21 agosto 1956

Traduzione1

(Stato 4 aprile 2013)

Gli Stati contraenti,

Conchiudendosi, da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, la Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo 2 ,

Mossi dal desiderio di facilitare anche la circolazione dei documenti e del materiale di propaganda turistica,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni completive:

Art. 1

Agli effetti del presente Protocollo, s’intendono per «diritti e tasse d’importazione», non soltanto i diritti doganali, ma anche qualsiasi diritto o tassa esigibile a cagione dell’importazione.

Art. 2

Ciascuno Stato contraente ammette in franchigia di diritti e tasse d’importazione, a condizione che provengano da uno Stato contraente e che non si dia cagione di temere abusi:

  1. i documenti (volantini, opuscoli, libri, riviste, guide, manifesti, inquadrati o no, fotografie e ingrandimenti fotografici non inquadrati, carte geografiche illustrate o no, vetrofanie) da distribuire gratuitamente per richiamo turistico a favore di paesi stranieri e, segnatamente, di riunioni o manifestazioni culturali, turistiche, sportive, religiose o professionali, purchè detti documenti non contengano più del 25 per cento di pubblicità commerciale privata e il loro scopo di propaganda generica sia evidente;
  2. gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri pubblicati dagli organi ufficiali del turismo, o sotto il loro patronato, e gli orari dei servizi di trasporto stranieri, quando questi documenti sono di distribuzione gratuita e non contengono più del 25 per cento di pubblicità commerciale privata;
  3. il materiale tecnico, inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati degli organi turistici nazionali ufficiali, il quale non è destinato ad essere distribuito e cioè: annuari, elenchi telefonici, liste di alberghi, cataloghi di fiere, campioni di prodotti artigianali di valore minimo, documenti sui musei, le università, le stazioni termali o altri istituti simili.

Art. 3

Riservate le condizioni dell’articolo 4, è ammesso in franchigia temporanea di diritti e tasse d’importazione, con dispensa della garanzia o del deposito di detti diritti e tasse, il materiale elencato qui di seguito proveniente da uno Stato contraente e avente carattere di richiamo turistico a favore di quello Stato e, segnatamente, di riunioni o manifestazioni culturali, turistiche, sportive, religiose o professionali che in esso avessero luogo:

  1. oggetti destinati a essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati degli organi ufficiali nazionali del turismo o in altri locali accetti dalle autorità doganali del paese d’importazione: quadri e disegni; fotografie e ingrandimenti fotografici inquadrati; libri d’arte; dipinti, stampe e litografie; sculture e tappezzerie e altri simili oggetti d’arte;
  2. materiale d’esposizione (vetrine, bacheche e simili) compresi gli apparecchi elettrici o meccanici con cui fosse attrezzato;
  3. documentari, dischi, nastri magnetici carichi e altre registrazioni sonore, destinati a sedute gratuite, esclusi però quelli intesi alla propaganda commerciale e quelli in vendita normale nel paese d’importazione;
  4. bandiere, in numero ragionevole;
  5. diorami, modellini, diapositive,‑ matrici di stampa, negative fotografiche;
  6. campioni, in numero ragionevole, di prodotti dell’artigianato nazionale, di costumi regionali, e di altri articoli simili di carattere folkloristico.

Art. 4

Le agevolezze, di cui all’articolo 3, sono accordate alle seguenti condizioni:

  1. il materiale deve essere spedito sia da un organo ufficiale del turismo, sia da un organo nazionale di propaganda turistica dipendente da quello. L’autorizzazione ne è data mediante la presentazione, alle autorità doganali del paese di importazione, di un attestato conforme al modello allegato al presente Protocollo, riempito dall’organo mittente;
  2. il materiale deve essere importato a destinazione e per responsabilità sia del rappresentante accreditato dell’organo ufficiale nazionale del turismo del paese mittente, sia del corrispondente designato dell’organo predetto accettato dalle autorità doganali del paese d’importazione. La responsabilità del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto si estende, segnatamente, al pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione, che potesse essere chiesto qualora non fossero soddisfatte le condizioni poste dal presente Protocollo;
  3. il materiale importato deve essere riesportato immutato dall’organo importatore; quest’obbligo cade se il materiale è distrutto, osservate le condizioni stabilite dalle autorità doganali.

Il beneficio dell’importazione in franchigia temporanea è accordatato per un periodo minimo di 12 mesi.

Art. 5

In caso di frode, contravvenzione o abuso, gli Stati contraenti hanno il diritto di intentare i procedimenti intesi a ricuperare i diritti e le tasse d’importazione dovuti, come pure a imporre le sanzioni nelle quali fossero incorsi i beneficiari di franchigie o di altre facilitazioni.

Art. 6

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Protocollo, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o pratica intese a far usufruire indebitamente una persona, o un oggetto, del trattamento d’importazione previsto dal presente Protocollo, espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione del paese nel quale l’atto è stato commesso.

Art. 7

Gli Stati contraenti si obbligano a non stabilire divieti economici quanto al materiale di cui nel presente Protocollo e a togliere progressivamente quelli che ancora vigessero.

Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano l’applicazione di leggi e regolamenti concernenti l’importazione di determinati oggetti, ove quegli atti stabiliscano dei divieti a cagione della moralità, della sicurezza, dell’igiene o della salute pubbliche.

Art. 8

Il presente Protocollo resterà, fino al 31 dicembre 1954, aperto alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, tenuta a Nuova York il maggio/giugno 1954 (qui di seguito «Conferenza»).

Il presente Protocollo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratificazione dovranno essere depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 9

A partire dal 1° gennaio 1955, gli Stati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, come pure altri Stati così invitati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, potranno aderire al presente Protocollo. L’adesione sarà possibile anche per ogni Territorio sotto tutela di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite sia l’Autorità amministrante.

L’adesione si farà mediante il deposito di un istrumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 10

Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito dell’ultimo di cinque strumenti di ratificazione o di adesione, i quali non rechino riserve che non siano quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 14.

Per ogni Stato che l’avrà ratificato o vi avrà aderito dopo la data di deposito del quinto strumento di ratificazione o di adesione, giusta il paragrafo precedente, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratificazione o di adesione senza riserve, o con quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 14.

Art. 11

Trascorso che sia il primo triennio di validità del presente Protocollo, ogni Stato contraente potrà disdirlo mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La disdetta avrà effetto dopo quindici mesi a contare dalla data alla quale la notificazione ne fu ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 12

Il presente Protocollo cesserà d’avere effetto se, a un momento qualsiasi dopo la sua entrata in vigore, il numero degli Stati contraenti sarà per un periodo di 12 mesi consecutivi, inferiore a due.

Art. 13

Ciascun Stato portà, al deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, o in ogni ulteriore momento, dichiarare, mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Protocollo sarà applicabile a tutti o a parte dei Territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il Protocollo sarà applicabile ai Territori, citati nella notificazione, o a contare dal novantesimo giorno dopo il ricevimento di essa da parte del Segretario generale, se non v’è riserva alcuna, o a contare dal novantesimo giorno dopo che la notificazione avrà preso effetto, conformemente all’articolo 14, oppure il giorno in cui il Protocollo sarà entrato in vigore per lo Stato in questione; la più tarda di queste date sarà determinante.

Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione intesa a rendere applicabile il presente Protocollo a un Territorio da esso rappresentato, potrà, conformemente all’articolo 11, disdire il Protocollo per quel che concerne quel Territorio.

Art. 14

Le riserve al presente Protocollo, fatte prima della firma dell’Atto finale, sono ammesse se sono state accettate dalla Conferenza a maggioranza dei suoi membri e se sono state registrate nell’atto finale.

Le riserve al presente Protocollo, presentate dopo la firma dell’Atto finale, non sono ammissibili se un terzo degli Stati firmatari, o contraenti, vi si oppone nei modi qui di seguito stabiliti.

Il testo di ogni riserva presentata da uno Stato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite all’atto della firma, del deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione, o di ogni notificazione prevista all’articolo 13, sarà comunicato, dal Segretario generale, a tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato il Protocollo o che vi hanno aderito. La riserva non sarà accettata se un terzo di detti Stati vi si oppone entro novanta giorni dalla data della comunicazione. Il Segretario generale informerà tutti quegli Stati di ogni opposizione, come pure dell’accettazione o del rigetto della riserva.

Ogni opposizione fatta da uno Stato che abbia firmato il Protocollo, ma non l’abbia ratificato, cesserà di avere effetto se quello Stato non procederà alla ratificazione entro un termine di nove mesi a contare dalla sua opposizione. Se il fatto che un’opposizione cessa di avere effetto implica l’accettazione della riserva, giusta il paragrafo precedente, il Segretario generale ne informerà gli Stati colà indicati. Nonostante le disposizioni di quel paragrafo, il testo di una riserva non sarà comunicato allo Stato firmatario, il quale non avesse ratificato il Protocollo entro tre anni a contare dalla data della firma apposta in suo nome.

Lo Stato che presenta una riserva potrà ritirarla entro un termine di dodici mesi a contare dalla comunicazione di rigetto, di cui al paragrafo 3, fatta dal Segretario generale secondo la procedura prevista in quel paragrafo. Lo strumento di ratificazione o di adesione o, se ne è il caso, la notificazione prevista all’articolo 13, avrà allora effetto per questo Stato a contare dal ritiro. In attesa del ritiro, lo strumento o, se ne è il caso, la notificazione, sarà senza effetto, a meno che, giusta il paragrafo 4, la riserva non sia ulteriormente accettata.

Le riserve, accettate conformemente al presente articolo, potranno essere ritirate in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale.

Gli Stati contraenti non sono tenuti a accordare allo Stato autore di una riserva i vantaggi previsti nelle disposizioni del Protocollo contro le quali la riserva è stata mossa. Ogni Stato che intendesse usare questa facoltà, deve avvertirne il Segretario generale. Questo ne informa gli Stati firmatari e contraenti.

Art. 15

Ogni controversia tra due o più Stati contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo, sarà, nella misura del possibile, regolata mediante negoziati diretti.

Ogni controversia che non sia stata regolata con negoziati, sarà, chiedendolo uno degli Stati contraenti in causa, sottoposta ad arbitrato e, di conseguenza, presentata a uno o più arbitri scelti di concerto dagli Stati in lite. Se, entro tre mesi a contare dalla domanda di arbitrato, gli Stati in lite non si saranno accordati sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, qualsiasi Stato in causa potrà domandare al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di designare un arbitro unico cui proporre la controversia.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri, designati conformemente al numero precedente, obbliga gli Stati contraenti interessati.

Art. 16

Scorso che sia un triennio di validità del Protocollo, ogni Stato contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza intesa a rivedere il presente Protocollo. Il Segretario generale comunicherà questa domanda a tutti gli Stati contraenti e convocherà la conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a contare dalla comunicazione da lui fatta, almeno la metà degli Stati contraenti avrà risposto accettando.

Se una conferenza è convocata, conformemente al paragrafo precedente, il Segretario generale ne avvertirà tutti gli Stati contraenti invitandoli a presentare, entro tre mesi, le proposte che vorrebbero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale, almeno tre mesi prima dell’apertura di questa, comunicherà a tutti gli Stati contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte ricevute.

Il Segretario generale inviterà a ogni conferenza, convocata conformemente al presente articolo, tutti gli Stati contraenti e tutti gli altri Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione speciale.

Art. 17

Ciascun Stato contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Protocollo. Tutti i disegni di emendamento saranno comunicati al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che li trasmetterà agli Stati contraenti.

Ogni disegno, trasmesso conformemente al paragrafo precedente, sarà ritenuto accettato se nessun Stato contraente vi si sarà opposto entro 6 mesi a contare dalla data in cui il Segretario generale l’aveva trasmesso.

Il Segretario generale informerà, al più presto, tutti gli Stati contraenti delle opposizioni che fossero mosse contro il disegno; qualora non se ne dessero, l’emendamento entrerà in vigore, per tutti gli Stati contraenti, tre mesi dopo spirato il termine di sei mesi, di cui al paragrafo precedente.

Art. 18

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri di detta Organizzazione e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza:

  1. le firme, ratificazioni e adesioni ricevute conformemente agli articoli 8 e 9;
  2. la data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente all’articolo 10;
  3. le disdette ricevute, conformemente all’articolo 11;
  4. l’abrogazione del presente Protocollo, conformemente all’articolo 12;
  5. le notificazioni ricevute, conformemente all’articolo 13;
  6. l’entrata in vigore di ogni emendamento, conformemente all’articolo 17.

Art. 19

L’originale del presente Protocollo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Nuova York, il quattro giugno mille novecento cinquanta quattro, in un solo esemplare, in lingua inglese, spagnuola e francese, i tre testi facendo parimente fede.

Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale del presente Protocollo in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta l’articolo 19 del presente Protocollo.

(Seguono le firme)

Allegato

Modello di attestato

(da redigere nella lingua del paese d’esportazione con traduzione in inglese o in francese) (cfr. Protocollo art. 4, n. 1, lett. a)

Attestato
per l’importazione, in franchigia temporanea e con dispensa
della garanzia o del deposito dei diritti e delle tasse d’importazione,
del materiale di propaganda turistica.

... (nome dell’organo) spedisce, mediante il presente attestato, il seguente materiale di propaganda turistica, al rappresentante accreditato (o corrispondente accetto) indicato qui sotto, in importazione temporanea e per riesportazione entro un termine di dodici mesi. Questa spedizione è unicamente intesa a incoraggiare i turisti a visitare il paese di esportazione del presente materiale.

... (nome dell’organo) si impegna a non alienare questo materiale, nè gratuitamente nè onerosamente, senza il consenso dell’Amministrazione delle dogane del paese di importazione e senza avere prima adempito le formalità che quest’Amministrazione potesse esigere.

Questa importazione temporanea è fatta sotto la responsabilità e la garanzia del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto designato qui di seguito.

  1. Inventario del materiale:
  1. Nome e indirizzo del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto al quale il materiale è indirizzato.

Data, firma e bollo
dell’organo ufficiale nazionale del turismo
del paese mittente

Campo d’applicazione il 4 aprile 20133

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

9 agosto

2010 A

7 novembre

2010

Algeria*

31 ottobre

1963 A

29 gennaio

1964

Argentina

19 dicembre

1986

19 marzo

1987

Australia

6 gennaio

1967 A

6 giugno

1967

Austria

30 marzo

1956

28 giugno

1956

Barbados

5 marzo

1971 S

30 novembre

1966

Belgio

21 febbraio

1955

28 giugno

1956

Bulgaria

7 ottobre

1959 A

5 gennaio

1960

Ceca, Repubblica*

2 giugno

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

15 agosto

1974 A

13 novembre

1974

Cina

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

16 maggio

1963 S

16 agosto

1960

Costa Rica

4 settembre

1963

3 dicembre

1963

Cuba*

29 giugno

1964

27 settembre

1964

Danimarca

13 ottobre

1955 A

28 giugno

1956

Ecuador

30 agosto

1962

28 novembre

1962

Egitto

4 aprile

1957

3 luglio

1957

El Salvador

18 giugno

1958 A

16 settembre

1958

Figi*

31 ottobre

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

19 febbraio

1960

9 maggio

1960

Finlandia

21 giugno

1962 A

19 settembre

1962

Francia

24 aprile

1959

23 luglio

1959

Germania

16 settembre

1957

15 dicembre

1957

Ghana

16 giugno

1958 A

14 settembre

1958

Giamaica

11 novembre

1963 S

6 agosto

1962

Giappone

7 settembre

1955

28 giugno

1956

Giordania

18 dicembre

1957 A

18 marzo

1958

Grecia

15 gennaio

1974 A

15 aprile

1974

Haiti

12 febbraio

1958

13 maggio

1958

India

15 febbraio

1957 A

16 maggio

1957

Iran

3 aprile

1968 A

2 luglio

1968

Irlanda

14 agosto

1967 A

12 novembre

1967

Israele

1° agosto

1957 A

30 ottobre

1957

Italia

12 febbraio

1958

13 maggio

1958

Libano

16 marzo

1971 A

14 giugno

1971

Liberia

16 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Liechtenstein

23 maggio

1956

21 agosto

1956

Lituania

1° dicembre

2005 A

1° marzo

2006

Lussemburgo

21 novembre

1956

19 febbraio

1957

Malaysia

7 maggio

1958 S

31 agosto

1957

Mali

11 giugno

1974 A

9 settembre

1974

Malta*

29 luglio

1968 S

21 settembre

1964

Marocco

25 settembre

1957 A

24 dicembre

1957

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico

13 giugno

1957

11 settembre

1957

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nepal

21 settembre

1960 A

20 dicembre

1960

Nigeria

26 giugno

1961 S

1° ottobre

1960

Norvegia

10 ottobre

1961 A

8 gennaio

1962

Nuova Zelanda

17 agosto

1962 A

15 novembre

1962

Isole Cook

21 maggio

1963 A

19 agosto

1963

Niue

21 maggio

1963 A

19 agosto

1963

Paesi Bassi

7 marzo

1958

5 giugno

1958

Aruba

7 marzo

1958 A

5 giugno

1958

Curaçao

7 marzo

1958 A

5 giugno

1958

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

7 marzo

1958 A

5 giugno

1958

Sint Maarten

7 marzo

1958 A

5 giugno

1958

Perù

16 gennaio

1959 A

16 aprile

1959

Polonia

16 marzo

1960 A

14 giugno

1960

Portogallo*

18 settembre

1958 A

17 dicembre

1958

Territori portoghesi d’oltremare

18 settembre

1958 A

17 dicembre

1958

Regno Unito

27 febbraio

1956

28 giugno

1956

Anguilla

9 gennaio

1961 A

9 aprile

1961

Gibilterra

14 gennaio

1958 A

14 aprile

1958

Isole Vergini britanniche

14 gennaio

1958 A

14 aprile

1958

Montserrat

14 gennaio

1958 A

14 aprile

1958

Sant’Elena

14 gennaio

1958 A

14 aprile

1958

Rep. Centrafricana

15 ottobre

1962 A

13 gennaio

1963

Romania*

26 gennaio

1961 A

26 aprile

1961

Ruanda

1° dicembre

1964 S

1° luglio

1962

Russia

17 agosto

1959 A

15 novembre

1959

Salomone, Isole

3 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Senegal

19 aprile

1972 A

18 luglio

1972

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Singapore

22 novembre

1966 S

9 agosto

1965

Siria

26 marzo

1959 A

24 giugno

1959

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

5 settembre

1958 A

4 dicembre

1958

Svezia

11 giugno

1957

9 settembre

1957

Svizzera

23 maggio

1956

21 agosto

1956

Tanzania*

22 giugno

1964 A

20 settembre

1964

Tonga

11 novembre

1977 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

31 agosto

1962

Tunisia*

20 giugno

1974 A

18 settembre

1974

Turchia

26 aprile

1983 A

25 luglio

1983

Uganda*

15 aprile

1965 A

14 luglio

1965

Ungheria*

29 ottobre

1963 A

27 gennaio

1964

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.