Fatto a Nuova York, il quattro giugno millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare, in lingua inglese, spagnuola e francese, i tre testi facendo parimente fede.
Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale della presente Convenzione in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta l’articolo 44 della presente Convenzione.
Atto finale
1. La Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo è stata convocata dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, giusta la risoluzione 468 F (XV) presa il 15 aprile 1953 dal Consiglio economico e sociale. Detta risoluzione è del tenore seguente:
«Il Consiglio economico e sociale,
Visto la risoluzione n. 5 della Commissione dei trasporti e delle comunicazioni concernente le formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e il turismo.
Incarica il Segretario generale:
- di riunire nel 1954, come prima sia possibile e di preferenza a Ginevra, una conferenza dei Governi intesa a conchiudere due convenzioni mondiali nelle formalità doganali:i)una concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati che trasportano passeggeri e l’attrezzatura di detti veicoli;ii)l’altra concernente il turismo (e cioè gli effetti personali dei turisti che viaggiano usando un qualsiasi mezzo di trasporto);
- di comunicare a tutti i Governi invitati a detta conferenza:i)il rapporto del Segretario generale intitolato «Formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e turismo», il quale rapporto contiene diversi disegni delle convenzioni citate sopra e molte osservazioni illustranti i testi;ii)gli squarci del rapporto della Commissione dei trasporti e delle comunicazioni (sessione sesta) i quali illustrano detti argomenti;
- di chiedere ai Governi, che ancora non l’avessero fatto, di far noto le loro osservazioni circa ai testi cui i documenti E/CN.2/135 e Add.1 e 2 fanno riferimento;
- di stabilire, per detta conferenza, un ordine del giorno e un regolamento interno provvisori;
- e) i) d’invitare a partecipare alla conferenza tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione speciale; ii)di pregare i Governi degli Stati invitati che diano ai loro delegati la facoltà di firmare, riservata la ratificazione, le convenzioni che potessero essere conchiuse alla conferenza;
- di proporre, ove lo ritenga opportuno, agli istituti specializzati, agli organi intergovernativi e a quelli internazionali del settore, di inviare degli osservatori alla conferenza;
- di chiamare alla conferenza, senza dar loro diritto di voto, i territori che, pur autonomi nei campi che la conferenza toccherà, non hanno però la piena direzione della propria politica estera;
- di nominare un Segretario della conferenza e di predisporre il personale di segreteria ed i servizi necessari».
2. Giusta il comma i) lettera e della risoluzione recata qui sopra, i seguenti Stati sono stati invitati, dal Segretario generale, a partecipare alla Conferenza:
(segue l’elenco degli Stati)
3. La Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo è stata tenuta nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York dall’11 maggio al 4 giugno 1954.
4. Alla Conferenza i Governi degli Stati seguenti avevano dei rappresentanti:
(segue l’elenco)
Alla Conferenza i Governi degli Stati seguenti avevano degli osservatori:
(segue l’elenco)
Gli organi seguenti erano rappresentati:
(segue l’elenco)
5. Giusta gli articoli 52, 54 e 55 del regolamento interno stabilito dalla Conferenza, gli osservatori inviati dagli Stati e i rappresentanti degli organi suddetti parteciparono ai lavori senza avere diritto di voto.
6. La Conferenza ha eletto presidente il Sig. Philippe de Seynes (Francia), primo vicepresidente il Sig. A. S. Lall (India) e secondo vicepresidente il Sig. M. Orencio Nodarse (Cuba).
7. La Conferenza ha costituito un Comitato di verificazione dei poteri, il quale ha eletto a suo presidente il Sig. H. Scheltema (Paesi Bassi), e due Gruppi di lavoro, i quali hanno eletto a loro presidenti i Sigg. Franz Luethi (Svizzera) e Charles Hopchet (Belgio).
È stato formato anche un Comitato giuridico, il quale ha scelto come presidente il Sig. G. de Sydow (Svezia).
8. Il Gruppo di lavoro I ha deliberato fondandosi sul «disegno di convenzione doganale internazionale sul turismo», allestito dalla Commissione economica per l’Europa, il quale reca delle disposizioni concernenti le formalità doganali per l’importazione temporanea di veicoli turistici; il Gruppo di lavoro II è partito invece dal «disegno di convenzione sui permessi e le agevolezze da concedere ai turisti», elaborato dal Governo francese ricalcando, parzialmente, il disegno citato innanzi.
9. Le deliberazioni della Conferenza sono registrate nei resoconti dei Gruppi di lavoro e in quelli delle sedute plenarie.
10. La Conferenza ha stabilito e aperto alla firma, gli atti seguenti:
- una Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo;
- un Protocollo, addizionale alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica;
- una Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati.
11. Nel corso dei lavori, la Conferenza ha stabilito inoltre le seguenti decisioni, raccomandazioni e dichiarazioni:
- Per quanto attiene alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, al suo Protocollo addizionale concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica e alla Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati:a)le disposizioni previste definiscono le agevolezze minime, le quali stanno al di sotto di quanto è concesso da numerosi Stati contraenti. Gli Stati contraenti cureranno perciò di aumentare le agevolezze attualmente accordate;b)gli Stati contraenti si riservano la facoltà di fare le stesse facilitazioni alle persone che risiedono in Stati non contraenti;c)è inteso che l’ammissione in franchigia non esclude la riscossione di modiche tasse caratterizzate come tasse di statistica.
- Per quanto attiene alla sola Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo:a)gli Stati contraenti procureranno di prendere tutte le misure per rendere noto ai turisti, nei modi appropriati (volantini, affissi, note, informazioni con altoparlanti nelle stazioni, ecc.), quali siano le regole loro applicabili e le agevolezze concesse;b)gli Stati contraenti provvederanno onde non si abbiano ad esigere dichiarazioni scritte per gli oggetti o per i prodotti cui la Convenzione si applica;c)i)ammissione di una riserva dell’Egitto, dal tenore seguente:«La delegazione egiziana riserva la facoltà del proprio Governo di escludere dal trattamento di favore disposto nella Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, quelle persone, le quali, visitando l’Egitto come turisti, vi assumono un impiego, rimunerato o no»;ii)ammissione, quanto agli articoli 1 a 19, di una riserva del Guatemala, del tenore seguente:«Il Governo del Guatemala si riserva la facoltà:1.di negare, nonostante il dettato dell’articolo 1, la qualità di turista a chi si rechi nel Paese per affari;2.di non considerare applicabili le disposizioni dell’articolo 19 a quei territori, la cui condizione è controversa e la cui amministrazione è tenuta di fatto da un altro Stato»;iii)ammissione di una riserva di Haiti, dal tenore seguente:«La delegazione haitiana riserva la facoltà del proprio Governo di negare i benefici disposti dalla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, a coloro i quali, visitando Haiti da turisti, accettassero un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;iv)ammissione di una riserva del Libano, dal tenore seguente:«La delegazione libanese riserva la facoltà di negare i benefici disposti dalla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, a coloro i quali, visitando il Libano da turisti, accettassero un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;v)ammissione, quanto all’articolo 3, di una riserva della Svezia, dal tenore seguente:«Nonostante il dettato dell’articolo 3 della Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, i Paesi scandinavi potranno dare regole particolari applicabili alle persone che risiedono in detti Paesi».
- Per quanto attiene al solo Protocollo addizionale alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l’importazione didocumentie materiale di propaganda turistica:a)la Conferenza ha constatato che due accordi su oggetti simili erano già stati conchiusi, e cioè: l’Accordo del 22 novembre 1950, per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, auspicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura ed entrato in vigore il 21 maggio 1952 e la Convenzione internazionale per facilitare l’importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario, auspicata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e firmata a Ginevra il 7 novembre 1952;b)ammissione, quanto all’articolo 2, di una riserva del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, dal tenore seguente:«Il Regno Unito non è vincolato dal disposto dell’articolo 2 del Protocollo addizionale per quanto concerne le fotografie e gli ingrandimenti fotografici non inquadrati, di cui in detto articolo; tuttavia esso si obbliga ad ammettere quegli oggetti in franchigia temporanea di diritti e tasse d’importazione, applicando le disposizioni dell’articolo 3 del Protocollo addizionale».
- Per quanto attiene alla sola Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati:a)le autorità doganali degli Stati contraenti procureranno di generalizzare, per i visti sui documenti d’importazione temporanea, l’uso di datari che stampano la data del passaggio e il nome dell’ufficio doganale che l’ha accertato;b)gli Stati contraenti procureranno di non esigere documenti d’esportazione temporanea, quando vi sono, per il veicolo, documenti d’importazione temporanea validi per un altro Paese, i quali consentano di identificarlo al suo ritorno;c)gli Stati contraenti riconoscono che, ai fini di una buona applicazione della Convenzione, è necessario accordare alle associazioni autorizzate delle facilitazioni per:i)il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione chiesto dalle autorità doganali di uno degli Stati contraenti per mancato scarico dei documenti d’importazione temporanea previsti dalla Convenzione;ii)il trasferimento delle divise dandosi restituzione dei diritti o delle tasse d’importazione giusta l’articolo 27 della Convenzione; eiii)il trasferimento delle divise necessarie per il pagamento dei moduli d’importazione temporanea o di circolazione internazionale, che le associazioni, o le federazioni, hanno inviato alle associazioni autorizzate corrispondenti;d)i)ammissione, quanto all’articolo 2, di una riserva di Ceylon, dal tenore seguente:«Il Governo di Ceylon si riserva, nonostante il dettato dell’articolo 2 della presente Convenzione, le facoltà di escludere dal trattamento favorevole disposto in detto articolo, quelle persone le quali, non risiedendo abitualmente in Ceylon ed essendovisi recate per una visita temporanea, vi assumono un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;ii)ammissione, quanto agli articoli 1, 4 e 38, di una riserva del Guatemala, dal tenore seguente:«Il Governo del Guatemala si riserva la facoltà:1.di considerare le disposizioni della Convenzione come applicabili alle sole persone fisiche e non a queste e alle persone giuridiche, come stabilisce il capitolo I, articolo 1;2.di non applicare, nel proprio territorio, quanto disposto nell’articolo 4;3.di non considerare applicabili le disposizioni dell’articolo 38 a quei Territori, la cui condizione è controversa e la cui amministrazione è tenuta di fatto da un altro Stato»;iii)ammissione di una riserva dell’India, dal tenore seguente:(quanto all’art. 1, lett. e):«Il Governo dell’India si riserva la facoltà di escludere le persone giuridiche dalle facilitazioni previste dalla presente Convenzione»;(quanto all’art. 2):«Il Governo dell’India si riserva, nonostante il dettato dell’articolo 2 della presente Convenzione, la facoltà di escludere dal trattamento favorevole disposto in detto articolo, quelle persone le quali, non risiedendo abitualmente in India ed essendovisi recate per una visita temporanea, vi assumono un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;iv)ammissione, quanto all’articolo 4 e ad altri articoli, di una riserva del Messico, del seguente tenore:«La delegazione del Messico, come già ebbe luogo di notare durante la discussione fatta dal Gruppo di lavoro I, formula una riserva quanto all’articolo 4 che permette l’importazione temporanea dei pezzi staccati destinati alla riparazione di automobili; la delegazione non può accettare detto articolo, sia perché esso instaura un sistema opposto alle disposizioni messicane, sia perché, di regola, non è possibile descrivere i pezzi staccati in modo che si possa poi identificarli all’uscita dal Paese. Essa giudica perciò che il sistema previsto possa ledere gli interessi finanziari del Paese consentendo a un turista l’importazione, franca di tasse, di pezzi nuovi e la riesportazione, in luogo dei propri, di pezzi usati provenienti da un veicolo diverso dal suo. Sarebbe perciò più acconcio di disporre, in questo caso, che le tasse esigibili siano pagate.La delegazione del Messico propone analoga riserva quanto agli altri articoli della presente Convenzione che trattano dei pezzi staccati destinati alla riparazione dei veicoli»;e)ammissione di una raccomandazione del seguente tenore:«La Conferenza raccomanda ad ogni Stato contraente, il quale permette l’entrata e l’impiego, in circolazione internazionale, di veicoli stradali commerciali che trasportano turisti, di usare, per quei veicoli, documenti conformi ai modelli recati in allegato alla Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati».
12. La Conferenza ha preso atto delle disposizioni dell’articolo V dell’Accordo concernente l’applicazione provvisoria dei disegni di convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 1949 . Detto articolo dispone quanto segue:
«Qualora le convenzioni mondiali previste nel secondo capoverso del preambolo fossero conchiuse, ogni Governo aderente al presente Accordo che partecipasse all’una o all’altra di dette convenzioni, sarà ipso facto considerato, a contare dal giorno della loro entrata in vigore, come se avesse disdetto il presente Accordo per quanto concerne i disegni di convenzioni corrispondenti alla convenzione o alle convenzioni alle quali esso avrà aderito».
13. L’originale del presente Atto finale sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati invitati alla Conferenza.
In fede di che, i rappresentanti e gli osservatori sottoscritti hanno firmato il presente Atto finale, nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a Nuova York, il quattro giugno millenovecentocinquantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, spagnola e francese, i cui testi fanno parimente fede.
Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale del presente Atto finale in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta il disposto del paragrafo 13, qui sopra.
(Seguono le firme)
Allegato 1
Libretto di passaggi in dogana
Il libretto di passaggi in dogana utilizzato in un territorio può essere redatto in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, ma una di queste deve essere l’inglese o il francese.
Le dimensioni del libretto sono di 21 × 29,7 cm.
L’associazione che emette il libretto deve porre, su ciascun foglio, il suo nome, seguito dalle iniziali dell’Organizzazione internazionale cui è affiliata.
Allegato 2
Trittico
Tutte le menzioni stampate del trittico sono redatte nella lingua nazionale del Paese d’importazione; se necessario possono essere ripetute anche in un’altra lingua.
Le dimensioni sono di 13 × 29,5 cm.
Allegato 3
Proroga della validità del libretto di passaggi in dogana
La formula di proroga della validità dev’essere conforme al modulo contenuto nel presente allegato.
Essa è compilata in inglese o in francese. Le menzioni in essa contenute possono essere ripetute in un’altra lingua.
2 La persona che chiede la proroga e l’associazione garante che si occupa di queste domande devono seguire la seguente procedura:
- Il titolare di un libretto di passaggi in dogana, tosto che s’accorge di dover domandare una proroga del termine di validità del suo documento, lo consegna all’associazione garante, insieme con una domanda di proroga, nella quale spiega le circostanze che lo costringono a presentare l’istanza. Come giustificazione, egli allega, secondo il caso, un certificato medico, un attestato dell’officina di riparazione o qualsiasi altro documento che comprovi essere il ritardo cagionato da forza maggiore.
- L’associazione garante, se giudica che la domanda può essere presentata alla dogana, stampa, mediante uno stampino umido, la formula menzionata nel capoverso 1, sulla copertina del libretto di passaggi in dogana, nel luogo riservato a tale scopo.
- L’associazione garante indica, nella parte sinistra della formula, il giorno (in lettere e cifre) fino al quale è chiesta la proroga. Il presidente dell’associazione, o il suo delegato, vi appone la sua firma e il bollo dell’associazione.
- La durata della proroga non deve oltrepassare il termine ragionevolmente necessario a compiere il viaggio, ossia, d’ordinario, uno spazio non maggiore di tre mesi a contare dal giorno della scadenza del libretto di passaggi in dogana.
- Successivamente, l’associazione garante trasmette il libretto all’autorità doganale competente del suo Paese. Essa vi allega la domanda del titolare, corredata dei documenti giustificativi.
- L’autorità doganale risolve se la proroga debba essere accordata. Essa può restringere la durata della proroga domandata, oppure negarla assolutamente. Se la proroga è concessa, il funzionario doganale competente completa la formula impressa sulla copertina del libretto dall’associazione garante, le assegna un numero d’ordine di registrazione, vi menziona il luogo, il giorno e la sua qualità. Indi, firma la formula e vi appone il bollo ufficiale della dogana.
- Dopo di che, il libretto di passaggi in dogana è ritrasmesso all’associazione garante, che lo restituisce all’interessato.
La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale .