Se il documento d’importazione temporanea non sia stato scaricato regolarmente, le autorità doganali del Paese d’importazione accettano (prima o dopo il decorso del documento), come prova della riesportazione dell’imbarcazione, dell’aeromobile o dei pezzi di ricambio, un certificato conforme al modulo riprodotto nell’allegato 5 della presente Convenzione e concesso da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.), nel quale attesti che l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio le sono stati presentati e si trovano fuori del Paese d’importazione. Tali autorità possono parimente accettare ogni altro documento comprovante che l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d’importazione. Se il documento d’importazione temporanea non è un libretto di passaggi in dogana, e sia ancora valevole, le autorità doganali possono esigere che venga loro consegnato soltanto quando sia stato accertato che l’imbarcazione, o l’aeromobile si trova fuori del territorio d’importazione temporanea. Se il documento è un libretto, esse tengono conto, come prova della riesportazione dell’imbarcazione, dell’aeromobile o dei pezzi di ricambio, di visti di passaggio, apposti dalle autorità doganali dei Paesi visitati successivamente.
Se il documento d’importazione temporanea non scaricato regolarmente, ma attenente a un’imbarcazione, aeromobile o pezzi di ricambio, sia andato distrutto, smarrito o rubato, le autorità doganali del Paese di importazione accettano, come prova della riesportazione, un certificato conforme al modulo riprodotto nell’allegato 5 della presente Convenzione e concesso da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere ecc.), nel quale attesti che l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio, dei quali si tratta, le sono stati presentati e si trovavano fuori dal Paese d’importazione prima della scadenza del titolo. Tali autorità possono parimente accettare ogni altro documento comprovante che l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d’importazione.
Se sia andato distrutto, smarrito o rubato un libretto di passaggi in dogana quando l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano sul territorio d’una Parte contraente, le autorità doganali di questa, a domanda dell’associazione interessata, accettano un documento succedaneo, la cui validità cessa con quella del libretto al quale è sostituito. Questa accettazione annulla quella anteriore fondata sul libretto distrutto, smarrito o rubato. Se per la riesportazione dell’imbarcazione, dell’aeromobile o dei pezzi di ricambio sia stata concessa, in luogo d’un documento succedaneo, una licenza d’esportazione oppure un documento analogo, il visto d’uscita appostovi è accettato come prova della riesportazione.
Ove accada che un’imbarcazione o un aeromobile venga rubato dopo la sua riesportazione e questa non sia regolarmente accertata nel documento, nè in questo siano apposti dei visti d’entrata concessi dalle autorità doganali di Paesi successivamente visitati, il documento può essere sanato, purchè venga presentato dall’associazione garante e siano da questa fornite delle prove bastevoli del furto. Se il documento non è ancora scaduto, le autorità doganali possono esigerne il deposito.