Per ciascuna linea ferroviaria che è utilizzata da una corrente importante di merci e che attraversa la frontiera di due paesi limitrofi, le autorità competenti di questi paesi esaminano insieme la possibilità di designare di comune intesa una stazione nelle vicinanze di detta frontiera, dove siano effettuati i controlli previsti nella legislazione dei due paesi per l’entrata e l’uscita di tutto il traffico delle merci o di parte di esso.
Simili stazioni, qualora due paesi limitrofi ne designino parecchie lungo la loro frontiera comune, devono essere possibilmente in numero uguale da ciascun lato di essa.
Ove l’istituzione di tali stazioni, in cui i controlli sono effettuati per i due sensi del traffico, non fosse riconosciuta possibile, le Parti contraenti esaminano insieme la possibilità di riunire utilmente, in ciascuna delle due stazioni che fronteggiano la frontiera, l’esecuzione dei controlli: in una, per un senso del traffico, nell’altra, per l’altro senso, limitando, se necessario, l’effetto di questa disposizione alle merci trasportate da taluni treni internazionali accelerati.