1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:a) la parte di territorio delimitata:– a sud, dal confine comune,– a ovest, da una linea lungo la siepe dalla parte della strada a partire dal confine comune fino all’altezza dell’isola spartitraffico all’ingresso della località, compreso il marciapiede,– a nord, da una linea che divide l’isola spartitraffico e attraversa la strada e i marciapiedi fino alla siepe di delimitazione,– a est, da una linea lungo la strada, compreso il marciapiede, fino al confine comune;b) l’autorimessa di revisione situata nella parte orientale;c) la cabina di sdoganamento al centro della strada;d) i locali al pianterreno dell’ufficio doganale.
Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:a) la parte di territorio delimitata:– a nord, dal confine comune,– a ovest, da una linea lungo la siepe fino all’edificio «Kuster» e, da lì, dall’allineamento della facciata dalla parte della strada di questo edificio nel prolungamento del muro del deposito cisterna fino alla cabina telefonica, compreso il marciapiede,– a sud, da una linea perpendicolare che attraversa la strada all’altezza della cabina telefonica,– a est, da una linea lungo la strada a partire dall’ingresso della stazione di rifornimento «AVIA» fino all’entrata dell’autorimessa dell’Amministrazione svizzera delle dogane e, da lì, lungo il muro fino al confine, compreso il marciapiede;b) il locale di riposo nell’edificio «Kuster»;c) i servizi igienici, il locale per le perquisizioni e quello di detenzione nell’edificio «Kuster», compreso l’accesso;d) la cabina di sdoganamento, compresa la parte riservata all’uso degli agenti tedeschi.