Lexipedia

0.631.252.913.693.4

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Rheinsfelden/Herden Conchiuso il 19 marzo 1970 Entrato in vigore con scambio di note il 31 luglio 1970

RU 1970 1169

Traduzione

(Stato 31 luglio 1970)

In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 1961 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio germanico, al varco di Rheinsfelden‑Herden.

Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico sulla navigazione renana.

Art. 2

La zona comporta la parte germanica della diga delle forze motrici nonché le chiuse con il molo, la superficie d’acqua ed il debarcadero a monte.

Art. 3

La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono di comune accordo le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione della autorità svizzera di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.

I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 4

Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961 2 .

Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 19 marzo 1970, in doppio esemplare in lingua tedesca.

Per le autorità superiori
svizzere competenti:


Lenz

Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:

Hutter