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Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Thayngen/Bietingen

RU2011 3229

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Presso il valico di confine di Thayngen/Bietingen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici sia sul territorio della Confederazione Svizzera sia su quello della Repubblica federale di Germania.

Art. 2

Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

  1. i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri;
  2. il tratto della strada federale B34 delimitato da una parte dal confine comune e dall’altra dall’uscita del cortile doganale, compresi i posti di parcheggio e di sdoganamento per le automobili e gli autocarri nonché le relative corsie d’accesso e d’uscita delimitati a nord e a sud da una recinzione.

Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

  1. i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti tedeschi;
  2. il tratto della strada J15 delimitato da una parte dal confine comune e dall’altra dall’imbocco della Bietinger Strasse, compresi i posti di parcheggio e di sdoganamento per le automobili e gli autocarri nonché le relative corsie d’accesso e d’uscita delimitati a nord e a ovest da una recinzione e dalla Bietinger Strasse.

Art. 3

La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo dell’11 aprile 1990 3 tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Thayngen/Bietingen.

Art. 5

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr

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