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Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Dörflingen/Randegg

RU 2011 3233

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Presso il valico di confine di Dörflingen/Randegg sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

La zona comprende:

  1. i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri;
  2. la strada distrettuale K6149 (Dörflingerstrasse) dal confine presso i termini 954 e 955 fino all’inizio del fondo corrispondente alla particella 916/2, comprese la scarpata e le banchine;
  3. il fondo corrispondente alla particella 921 escluso l’edificio ad uso abitativo della Dörflingerstrasse 8, escluse le parti dell’edificio per gli alloggi di servizio della Dörflingerstrasse 10 non contemplate alla lettera a) ed escluse le autorimesse per uso privato che si trovano nella zona, nonché la parte asfaltata del fondo corrispondente alla particella 949 (sentiero).

Art. 3

La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr

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