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0.631.252.913.695.1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’abbinamento temporaneo dei controlli ai varchi stradali Conchiuso il 6 ottobre 1966 Entrato in vigore con scambio di note il 1° febbraio 1967

RU 1967 260

Traduzione1

(Stato 30 maggio 2011)

Art. 1

i controlli merci possono essere temporaneamente abbinati. Gli agenti dello Stato limitrofo hanno facoltà di esperire in tutto o in parte il controllo nello Stato di soggiorno, ove se ne dia, caso per caso, una particolare necessità.

Ai varchi stradali:

  1. Riehen‑Weilstrasse/Weil‑Ost;
  2. Riehen/Lörrach‑Stetten;
  3. ...2;
  4. Rheinfelden/Bad. Rheinfelden;
  5. ...3;
  6. Laufenburg/Bad. Laufenburg;
  7. ...4;
  8. ...5;
  9. Schleitheim/Stühlingen;
  10. Bargen/Neuhaus;
  11. ...6;
  12. Ramsen/Rielasingen;
  13. Tägerwilen/Konstanz‑Paradieser Tor,

Art. 2

La zona è costituita dall’area ufficiale (tronchi stradali, edifici di servizio, impianti) del posto di controllo dello Stato di soggiorno, per tutto il tempo in cui gli agenti dello Stato limitrofo stanno operando.

Art. 3

La competente Direzione circondariale svizzera delle dogane e la Direzione superiore delle finanze in Friburgo in Brisgovia stabiliscono di comune intesa le questioni particolari.

Gli agenti doganali di maggior grado, in servizio nei due uffici, decidono assieme se e in qual misura il controllo vada abbinato giusta l’articolo 1.

Art. 4

Il presente accordo sarà confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961 7 .

Il presente accordo può essere disdetto, in via diplomatica, per il 1° giorno di un mese, mediante un preavviso di sei mesi.