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0.631.252.913.696.7

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Costanza e il controllo in corso di viaggio nei treni viaggiatori sul percorso Costanza–Kreuzlingen Conchiuso il 28 giugno 1967 Entrato in vigore con scambio di note il 30 ottobre 1967

RU1967 1693

Traduzione

(Stato 30 ottobre 1967)

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di Costanza. I controlli svizzero e germanico sono effettuati in detti uffici.

Nei treni viaggiatori i controlli svizzero e germanico possono venir effettuati in corso di viaggio fra Kreuzlingen‑Bahnhof o Kreuzlingen‑Hafen e Costanza come pure viceversa. Il controllo concerne sia le persone sia il loro bagaglio a mano, nonchè, di norma, i bagagli registrati, trasportati nei treni di cui all’articolo 5, numero 2. Il controllo può essere esteso ai colli espresso.

Art. 2

La zona per gli agenti svizzeri comprende:

  1. i binari 1‑3 fra il passaggio a livello di Marktstätte‑Konzilsgebäude e quello posto sul prolungamento della Bodanstrasse come pure i binari usati, oltre detta tratta, dai treni viaggiatori fino al varco presso Kreuzlingen;
  2. i marciapiedi A e B;
  3. nella stazione viaggiatori e nei padiglioni merci delle FFS e delle DB, i locali riservati, all’uso esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione;
  4. le vie di raccordo fra le diverse parti della zona, usate dagli agenti svizzeri.

Per il traffico merci la zona comprende, oltre i binari fra il varco ed il passaggio a livello di Marktstätte‑KonziIsgebäude, i luoghi di caricamento e le rampe come pure la Hafenstrasse lungo il binario 13. 1 binari 20, 23 e 23a e le installazioni ad ovest dei binari 1, 24 e 33a non appartengono alla zona.

Art. 3

Per il controllo in corso di viaggio (articolo 1 numero 2), la zona, per gli agenti germanici, è costituita dai treni designati all’articolo 5, numero 2, circolanti sul tratto svizzero del percorso da Costanza a Kreuzlingen‑Bahnhof e Kreuzlingen‑Hafen.

Nelle stazioni di Kreuzlingen e Kreuzlingen‑Hafen, gli agenti germanici hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nei treni come anche i mezzi di prova. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali, all’uopo necessari, è considerato «zona».

Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti dagli agenti germanici, sui percorsi di cui al numero 1, con uno dei prossimi treni.

Art. 4

Qualora l’utilizzazione della ferrovia fra Kreuzlingen‑Bahnhof o Kreuzlingen Hafen e Costanza non risultasse opportuna, gli agenti dello Stato limitrofo hanno la facoltà di ricondurre a Kreuzlingen od a Costanza per la via più breve le persone arrestate, le merci o i mezzi di prova confiscati.

Art. 5

La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, disciplinano le questioni particolari di comune accordo e d’intesa con le amministrazioni ferroviarie, ove occorra con la collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.

Spetta alle due Direzioni di designare, d’accordo come sopra e giusta i bisogni e le opportunità, i treni in cui va eseguito il controllo in corso di viaggio.

Gli agenti aventi il rango di servizio più elevato nei due Stati prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 6

Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961 1 .

Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante un preavviso di sei mesi.