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0.631.252.913.697.7

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Merishausen/Wiechs‑Schlauch Conchiuso il 25 aprile 1968 Entrato in vigore con scambio di note il 2 settembre 1968

RU 1968 1239

Traduzione

(Stato 2 settembre 1968)

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio germanico, al varco di Merishausen/Wiechs‑Schlauch.

Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico.

Art. 2

La zona comprende:

  1. i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione;
  2. la parte dell’area ufficiale che circonda l’edificio di servizio;
  3. un tratto della strada (alte Landstrasse) da Merishausen a Bargen, partendo dalla frontiera comune vicino al cippo 653 sino alla frontiera comune presso il cippo 645;
  4. una sezione della strada per Wiechs, partendo dal raccordo con la strada indicata in c sino a un punto sito 10 m all’est dell’edificio di servizio.

Art. 3

La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono di comune accordo le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.

I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 4

Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961 1 .

Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.