Nell’interesse di un controllo accelerato, gli Stati contraenti hanno deciso di istituire alla frontiera politica austro-liechtensteinese uffici a controlli nazionali abbinati, affinché, nel traffico internazionale delle persone e delle automobili, gli interessati debbano fermarsi un’unica volta.
Gli Stati contraenti garantiscono che tutte le autorità interessate dal controllo alla frontiera lavorino in stretta collaborazione e che nelle zone di cui agli articoli 2–5 siano adottate tutte le misure volte a un rapido controllo, armonizzandole nel miglior modo possibile.
Gli agenti degli Stati contraenti presso gli uffici a controlli nazionali abbinati si sostengono reciprocamente all’atto del controllo del traffico di frontiera, al fine di agevolare tali controlli e semplificare il passaggio della frontiera comune da parte delle persone.
Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servizio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli ad utilizzare.