A Wolfurt, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.
Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963, l’ufficio di controllo svizzero è aggregato al Comune di Au (San Gallo).
0.631.252.916.327
(Stato 10 febbraio 2004)0.631.252.916.327
RU 2003 769
Traduzione1
Concluso il 21 agosto 2003
Entrato in vigore il 1° ottobre 2003
(Stato 10 febbraio 2004)
Vista la Convenzione del 2 settembre 1963 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, segnatamente l’articolo 1 capoverso 3 lettera a,
è stato concluso il seguente accordo:
A Wolfurt, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.
Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963, l’ufficio di controllo svizzero è aggregato al Comune di Au (San Gallo).
La zona prevista per i controlli comprende:
I processi gestionali sono fissati di comune accordo dalle amministrazioni interessate.
Il presente accordo è sottoposto alla ratifica degli Stati contraenti conformemente alla loro legislazione interna ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma.
Il presente accordo è concluso a tempo determinato. Ognuna delle Parti contraenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altri Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia. Fatto a Vienna, il 21 agosto 2003, in due esemplari originali in lingua tedesca.
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