Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, dell’esenzione da ogni tassa di entrata e di uscita per le loro masserizie, per i loro effetti personali, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, all’atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno. Per beneficiare della franchigia, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l’agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. Sono riservate le prescrizioni dello Stato di soggiorno concernenti l’uso dei beni ammessi in franchigia.
Detti agenti, come anche i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di cittadinanza e di servizio militare essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso Comune.
Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale.
Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti tra gli Stati Contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona.
Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona, non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia di divise. Gli agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.