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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio Conchiusa a Berna, il 28 settembre 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 1961 Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 luglio 1961 Entrata in vigore l’8 luglio 1961

RU 1961 590; FF 1961 I 724 ediz. ted. 1961 I 712 ediz. franc

Traduzione

(Stato 8 luglio 1961)

Il Consiglio federale svizzero
e il Presidente della Repubblica francese,
Presidente della Comunità,

animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di conchiudere una Convenzione. Essi hanno nominato, a tal fine, loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per agevolare e accelerare il passaggio della frontiera tra i due Paesi.

saranno stabiliti di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati.

Esse, a tal fine, possono:

  1. istituire uffici a controlli nazionali abbinati;
  2. istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, per determinati percorsi;
  3. autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, nel quadro della presente Convenzione.

3.1 L’istituzione, il trasferimento, la modificazione o la soppressione:

  1. degli uffici a controlli nazionali abbinati;
  2. dei percorsi sui quali possono essere eseguiti controlli in corso di viaggio;

Gli accordi indicati nel paragrafo 3 saranno confermati mediante scambio di note diplomatiche. Essi diverranno effettivi dopo che siano compiute, se è il caso, le formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato.

Art. 2

A termini della presente Convenzione, l’espressione:

  1. «Controllo» indica l’applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Paesi che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, come anche l’entrata, l’uscita e il transito di merci (inclusi i veicoli) e di altri beni;
  2. «Stato di soggiorno» indica lo Stato sul cui territorio si effettua il controllo dell’altro Stato;
  3. «Stato limitrofo» indica l’altro Stato;
  4. «Zona» indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a effettuare il controllo;
  5. «Agenti» indica le persone appartenenti alle amministrazioni incaricate del controllo ed esercitanti le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o sui veicoli in corso di viaggio;
  6. «Uffici» indica gli uffici a controlli nazionali abbinati.

Art. 3

La zona può comprendere:

  1. per ciò che concerne il traffico ferroviario:[tab]a. una parte della stazione e dei suoi impianti;b.la tratta di linea fra la frontiera e l’ufficio, come anche parti delle stazioni situate su tale percorso;c.ove trattisi del controllo su un treno in corso di viaggio, il treno sul determinato percorso, una parte delle stazioni, ove inizia tale percorso e ove esso termina, come anche parti delle stazioni attraversate dal treno;
  2. per ciò che concerne il traffico stradale:a.una parte degli edifici di servizio;b.settori di strada e di altri impianti;c.la strada tra la frontiera e l’ufficio;d.ove trattisi del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come anche un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina;
  3. per ciò che concerne la navigazione:a.una parte degli edifici di servizio;b.settori della via navigabile, come anche impianti rivieraschi e portuali;c.la via navigabile tra la frontiera e l’ufficio;d.ove trattisi del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, il battello adibito al controllo sul determinato percorso, come anche un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina;
  4. per ciò che concerne il traffico aereo:a.una parte degli edifici di servizio;b.una parte dell’aeroporto e dei suoi impianti.

Titolo II Controllo

Art. 4

Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona come esse lo sono nel Comune al quale è aggregato l’ufficio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti dello Stato limitrofo nello stesso modo, secondo le stesse formalità e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese. Il Comune al quale l’ufficio dello Stato limitrofo è aggregato sarà designato dal Governo di tale Stato.

Allorquando le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato.

Per il rimanente, è applicabile, nella zona, il diritto dello Stato di soggiorno.

Art. 5

Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo concernenti il controllo doganale.

Art. 6

Il controllo del Paese di uscita è effettuato prima del controllo del Paese di entrata.

Prima della fine del controllo di uscita, alla quale deve essere assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti del Paese di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo.

Le autorità del Paese di uscita non possono più effettuare il loro controllo quando gli agenti del Paese di entrata hanno iniziato le operazioni di controllo. In via eccezionale, operazioni relative al controllo di uscita possono essere riprese con l’assenso dell’agente competente del Paese di entrata.

Se, durante i controlli, l’ordine previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 è modificato per motivi pratici, gli agenti del Paese di entrata non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo del Paese di uscita sia terminato. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo di uscita, presso gli agenti del Paese di uscita. Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresti o a sequestri, essi hanno la precedenza.

Art. 7

Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro riscosse nella zona, come anche le merci e altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimente venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.

Art. 8

Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di quest’ultimo all’atto del controllo di uscita o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell’inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l’esportazione, nè al controllo di uscita dello Stato di soggiorno.

Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle persone e alle merci respinte da parte degli agenti del Paese di entrata.

Art. 9

Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza nell’esercizio delle loro funzioni nella zona, in particolare per regolare lo svolgimento dei controlli rispettivi e assicurarne la rapidità, come anche per impedire che persone, merci e altri beni lascino l’itinerario o il luogo previsti per le operazioni di controllo dei due Stati.

Le merci e altri beni provenienti dallo Stato limitrofo, sottratti nella zona prima del controllo, sono, ove vengano subito sequestrati nella zona o in prossimità di questa dagli agenti dello Stato di soggiorno, rimessi per priorità agli agenti dello Stato limitrofo. Qualora venga accertato che le norme disciplinanti l’esportazione dallo Stato limitrofo non sono state violate, tali oggetti debbono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno.

Le autorità doganali dello Stato di soggiorno procedono, a richiesta delle autorità doganali dello Stato limitrofo, a indagini ufficiali delle quali comunicheranno il risultato. Esse procedono in particolare all’audizione di testimoni e di esperti.

Esse trasmettono, inoltre, agli interessati, i documenti concernenti la procedura penale e notificano gli atti di procedura e le decisioni amministrative concernenti le infrazioni constatate nella zona.

La procedura per l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 è quella prevista, per casi analoghi, dalla legislazione dello Stato di soggiorno.

L’assistenza amministrativa reciproca prevista nel precedente paragrafo 3 è limitata alle infrazioni constatate durante o immediatamente dopo la loro effettuazione e commesse nella zona in violazione delle norme doganali che disciplinano il passaggio della frontiera di persone o merci.

Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano le norme di diritto interno che, per l’applicazione dei provvedimenti citati, abbisognano di un permesso d’altre autorità.

Titolo III Agenti

Art. 10

Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l’esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

I crimini e i delitti commessi nella zona contro gli agenti dello Stato limitrofo nell’esercizio delle loro funzioni sono puniti, conformemente alla legislazione dello Stato di soggiorno, come se fossero stati commessi contro agenti dello Stato di soggiorno nell’esercizio di funzioni analoghe.

Art. 11

Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell’esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo come se l’atto dannoso fosse stato commesso nel Comune dello Stato limitrofo al quale è aggregato l’ufficio di controllo. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.

Art. 12

Gli agenti dello Stato limitrofo, chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, sono dispensati dall’obbligo del passaporto e del visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo del proprio servizio, comprovando la loro identità e la loro qualifica con l’esibizione di documenti ufficiali.

Le competenti autorità dello Stato di soggiorno si riservano il diritto di chiedere alle autorità dello Stato limitrofo il richiamo di determinati agenti.

Art. 13

Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono, nella zona come anche nel tratto tra il loro luogo di servizio e il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L’uso di tali armi è, tuttavia, consentito soltanto in caso di legittima difesa.

Art. 14

Gli agenti dello Stato limitrofo dipendono esclusivamente dalle autorità alle quali sono assoggettati per tutto quanto concerne la loro attività ufficiale, i rapporti di servizio e la disciplina.

Questi agenti non possono essere arrestati nella zona dalle autorità dello Stato di soggiorno per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; essi soggiacciono, in questo caso, alla giurisdizione dello Stato limitrofo.

Art. 15

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, esercitano le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, sono tenuti a regolare le loro condizioni di residenza presso le competenti autorità conformemente alle norme sul soggiorno degli stranieri. Se è il caso, le autorità del paese nel quale esercitano le loro funzioni rilasceranno loro gratuitamente il permesso di soggiorno e gli altri documenti. Un’autorizzazione di soggiorno può essere rifiutata alla moglie e ai figli conviventi con l’agente interessato e che non esercitano un’attività lucrativa solo nel caso in cui essi siano colpiti da un provvedimento di divieto d’entrata che li concerne personalmente. La moglie e i figli conviventi con questo agente e che non esercitano un’attività lucrativa sono esonerati dalle tasse per le autorizzazioni di soggiorno. Le autorità competenti statuiscono liberamente sul rilascio ai membri della famiglia di detto agente di un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa. Qualora tale autorizzazione fosse richiesta, il suo rilascio comporta la riscossione delle tasse regolamentari.

Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le proprie funzioni nello Stato di soggiorno o vi risiedono non è compreso in quello che dà diritto a un trattamento di privilegio nel senso di Convenzioni esistenti tra i due Stati. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di una autorizzazione di soggiorno per causa della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.

Art. 16

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, dell’esenzione da ogni tassa di entrata e di uscita per le loro masserizie, per i loro effetti personali, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, all’atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno. Per beneficiare della franchigia, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l’agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. Sono riservate le prescrizioni dello Stato di soggiorno concernenti l’uso dei beni ammessi in franchigia.

Detti agenti, come anche i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di cittadinanza e di servizio militare essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso Comune.

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale.

Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti tra gli Stati Contraenti 2 sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona.

Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona, non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia di divise. Gli agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.

Titolo IV Uffici

Art. 173

Le amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

  1. gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo, come anche le indennità eventualmente dovute per il loro uso;
  2. i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.

Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli nazionali abbinati saranno stabilite di comune accordo tra le amministrazioni competenti dei due Stati.

Art. 18

I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali.

Art. 19

Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all’interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo e a espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all’occorrenza, richiedere a tal fine l’assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.

Art. 20

Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita. Non dovranno, all’uopo, essere fornite garanzie. Salvo che non sia disposto diversamente di comune accordo dalle amministrazioni competenti, i divieti o le restrizioni all’importazione o all’esportazione non si applicano a tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti usano per l’esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno.

Art. 21

Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d’impianto e di locazione delle apparecchiature, gli impianti telefonici e telegrafici (comprese le telescriventi) necessari al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di questi impianti a quelli corrispondenti dello Stato limitrofo, come anche lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici, riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo.

I Governi dei due Stati s’impegnano a concedere, agli stessi scopi e nella misura del possibile, ogni agevolazione per quanto concerne l’uso di altri mezzi di telecomunicazione.

Restano inoltre riservate le norme dei due Stati in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.

Art. 22

La corrispondenza od i colli di servizio e i valori, in provenienza o destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l’intervento del servizio postale. Tali invii debbono circolare con il timbro ufficiale del servizio interessato.

Titolo V Dichiaranti in dogana

Art. 23

Le persone provenienti dallo Stato limitrofo possono effettuare presso i servizi di tale Stato stabiliti nella zona tutte le operazioni relative al controllo alle stesse condizioni e con le stesse modalità che nello Stato limitrofo.

Le disposizioni del paragrafo 1 sono in particolare applicabili alle persone provenienti dallo Stato limitrofo che ivi effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono sottoposte a tale riguardo alle norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo concernenti le operazioni medesime. Le operazioni effettuate e i servizi resi in tali condizioni sono considerati come esclusivamente effettuate e resi nello Stato limitrofo con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano.

Le persone indicate nel paragrafo 2 possono, per tali operazioni, impiegare indifferentemente personale francese o svizzero. Non sono applicabili le prescrizioni legali e regolamentari che disciplinano l’impiego dei lavoratori stranieri.

Le agevolazioni, compatibili con le prescrizioni generali dello Stato di soggiorno, per quanto concerne il passaggio della frontiera e il soggiorno in detto Stato, sono concesse alle persone indicate nel paragrafo 2 e al loro personale per permettere loro di effettuare normalmente dette operazioni.

Art. 24

Le persone residenti nell’uno dei due Stati possono effettuare presso gli uffici dell’altro Stato tutte le operazioni relative al controllo, qualunque sia lo Stato di soggiorno. Dette persone devono essere trattate dalle autorità dell’altro Stato sul piano di una completa uguaglianza.

Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili in particolare alle persone, residenti nell’uno dei due Stati, che effettuano tali operazioni a titolo professionale. Per quanto riguarda le imposte sulla cifra di affari, i servizi resi in un ufficio dell’altro Stato devono essere sempre considerati come resi nello Stato al quale l’ufficio è aggregato. 3. 4 Qualora l’attività professionale di dette persone nell’uno dei due Stati sia sottoposta ad autorizzazione, il rilascio di detta autorizzazione non deve cagionare discriminazione alcuna tra le persone residenti nell’uno o nell’altro degli Stati Contraenti.

I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 23 sono, inoltre, applicabili alle persone residenti nello Stato limitrofo.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 255

Le formalità d’applicazione della presente Convenzione sono determinate, per quanto necessario, di comune accordo dalle amministrazioni interessate dei due Stati.

Art. 26

Ciascuna Parte Contraente può, sentita la Commissione mista prevista nell’articolo 27, porre fine agli accordi di cui nell’articolo 1, paragrafo 3, nei termini e alle condizioni in essi stipulati.

Le Alte Parti Contraenti possono, sentita la Commissione mista prevista nell’articolo 27, apportare alla presente Convenzione le modificazioni che sembrassero loro necessarie mediante scambio di note. Le disposizioni del presente paragrafo non sono, tuttavia, applicabili alle clausole della presente Convenzione che, in virtù delle disposizioni costituzionali dei due Stati, esigono, per essere messe in vigore, l’approvazione del potere legislativo.

Art. 276

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione sarà costituita, al più presto possibile, una Commissione mista franco‑svizzera, la quale avrà il compito:

  1. di preparare gli accordi previsti nell’articolo 1 e di presentare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;
  2. di risolvere le difficoltà che potessero eventualmente derivare dalla applicazione della presente Convenzione.

Detta Commissione sarà composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa sceglierà il suo Presidente alternativamente fra i membri svizzeri e i membri francesi. Il Presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da periti.

Art. 287

Restano espressamente riservate le misure che l’una delle due Parti Contraenti potrebbe essere indotta a prendere per motivi di sicurezza nazionale o a causa dello stato di guerra, dalla proclamazione dello stato d’assedio o dello stato d’urgenza o in rapporto ad una mobilitazione in uno dei due Stati.

Art. 29

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile a Parigi.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Essa cesserà di avere effetto due anni dopo la sua disdetta da parte di una delle Parti Contraenti.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Berna, il 28 settembre 1960, in due esemplari originali, in lingua francese.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:


Max Petitpierre

Per il
Presidente della Repubblica Francese,
Presidente della Comunità:

Etienne Dennery

Protocollo finale

Al momento della firma della Convenzione fra la Svizzera e la Francia, conchiusa in data odierna, concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto la disposizione seguente che fa parte integrante della Convenzione medesima:

Vi è identità di vedute sul fatto che, all’entrata in vigore della convenzione, le disposizioni degli articoli da 4 a 16, 17, paragrafo 2, da 18 a 24, 27 e 28, come anche quelle dei due scambi di lettere che fanno parte della Convenzione, sono applicabili – mutatis mutandis – agli uffici a controlli nazionali abbinati che formano già oggetto di accordi esistenti tra le Parti Contraenti e prevarranno sulle corrispondenti disposizioni di detti accordi.

Fatto a Berna, il 28 settembre 1960, in due esemplari originali, in lingua francese.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:


Max Petitpierre

Per il
Presidente della Repubblica Francese,
Presidente della Comunità:

Etienne Dennery

Scambio di lettere del 28 settembre 19608

Ambasciata di Francia

Berna, 28 settembre 1960

Berna

Onorevole Signor Presidente della Confederazione,

Ho l’onore di confermarVi che, al momento della firma della Convenzione tra la Francia e la Svizzera concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, le due delegazioni hanno convenuto quanto segue:

  1. «Le autorità dei due Stati prenderanno tutti i provvedimenti necessari ad agevolare l’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 3, della Convenzione.
  2. A questo scopo, l’esperienza acquisita in occasione delle operazioni effettuate presso gli uffici doganali dello Stato di soggiorno sarà determinante per l’apprezzamento dell’idoneità a esercitare la professione di commissario doganale.
  3. Saranno inoltre concesse, per quanto possibile, tutte le derogazioni necessarie ad appianare le difficoltà alle quali potrebbe urtarsi praticamente l’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 3.
  4. Infine, nel caso in cui le autorità di uno Stato rifiutassero a un cittadino dell’altro Stato il permesso di esercitare la professione di commissario doganale presso un ufficio, i motivi di questa decisione saranno comunicati alle autorità competenti dell’altro Stato che li richiedessero.»

Il presente scambio di lettere è parte integrante di detta Convenzione.

Gradite, onorevole Signor Presidente della Confederazione, l’espressione della mia alta considerazione.

Etienne Dennery

Ambasciata di Francia

Berna, 28 settembre 1960

Berna

Onorevole Signor Presidente della Confederazione,

Ho l’onore di confermarVi che, al momento della firma della Convenzione tra la Francia e la Svizzera concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, le due delegazioni hanno convenuto la seguente disposizione addizionale:

  1. «È inteso che, prima della conclusione degli accordi previsti negli articoli 1, numero 3, 17 e 25 della Convenzione menzionata, le autorità competenti consulteranno le aziende di trasporto interessate.»

Il presente scambio di lettere è parte integrante di detta Convenzione.

Gradite, onorevole Signor Presidente della Confederazione, l’espressione della mia alta considerazione.

Etienne Dennery

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio Conchiusa a Berna, il 28 settembre 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 1961 Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 luglio 1961 Entrata in vigore l’8 luglio 1961 | Lexipedia | Lexipedia