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Scambio di lettere
del 23 gennaio/7 febbraio 1996
tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione
di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione
di Ginevra‑Cornavin e i controlli in corso di viaggio
tra Ginevra e Bellegarde e viceversa1

RU 1996 1245

Entrato in vigore il 7 febbraio 1996

(Stato 7 febbraio 1996)

Traduzione 2

L’Ambasciatore di Svizzera

Parigi, 7 febbraio 1996

Egregio Signor Hervé de Charette
Ministro degli affari esteri

Parigi

Signor Ministro,

Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua nota in data 23 gennaio 1996 del seguente tenore:

«Ho l’onore, in riferimento alla Convenzione firmata a Berna il 28 settembre 1960 3 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, in applicazione dell’articolo 1 paragrafo 4, di confermare con la presente lettera quanto segue:

Il Governo della Repubblica francese ha preso atto dell’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra‑Cornavin e i controlli in corso di viaggio tra Ginevra e Bellegarde e viceversa, come anche dei due piani 4 che sono parte integrante di questo accordo.

Questo accordo abroga e sostituisce quello concluso a Parigi il 30 giugno 1970 concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra‑Cornavin. Tale accordo è stato rispettivamente firmato il 10 luglio 1995 dal Direttore Generale delle Dogane svizzere e il 9 ottobre 1995 dal Direttore Generale delle Dogane e Dazi Indiretti francesi. Il suo tenore è il seguente:

‹Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 1960 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio è convenuto quanto segue:

Art. 1

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio svizzero, nella stazione di Ginevra‑Cornavin. I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita relativi al traffico viaggiatori e assimilato (persone, merci private, campioni commerciali, piccole quantità di merci commerciali, divise, cartevalori, ecc.) sono effettuati in questo ufficio.

Art. 2

Nei treni viaggiatori il controllo può essere effettuato anche in corso di viaggio sulla tratta Ginevra‑Bellegarde e viceversa. Tale controllo si applica alle persone e ai bagagli come anche agli altri beni che esse trasportano e, in linea di massima, ai bagagli registrati che si trovano nei treni designati conformemente all’articolo 4 paragrafo 5.

Art. 3

La zona comprende:

  1. I binari di circolazione dei treni, dalla frontiera all’estremità nord‑est del marciapiede 4 della stazione di Ginevra‑Cornavin, designati nella detta stazione come binari A7 e A8, compresi i raccordi fra questi binari. Il binario di circolazione dei treni, dalla frontiera all’estremità nord‑est del marciapiede 3 della stazione di Ginevra‑Cornavin, designato nella stazione come binario A6, compresi i raccordi tra questi binari e i binari A7 e A8 qualora il treno proveniente da Basilea a destinazione di Nizza – arrivo ore 09.25, partenza ore 09.44 – venisse istradato verso il marciapiede 3 binario A6.
  2. Il marciapiede 4 lungo l’intera superficie comprese le installazioni (cabine, recinto doganale di 105 m2, montacarico FFS) come anche la scala e le rampe di accesso al livello inferiore.
  3. Il marciapiede 3 (lato binario A6) come anche la scala e la rampa di accesso al livello inferiore, qualora il treno proveniente da Basilea a destinazione di Nizza venisse istradato verso il marciapiede 3 binario A6.
  4. Al livello inferiore, gli spazi delimitati secondo il piano –allo sbocco delle rampe e della scala, la sala d’attesa con i relativi locali sanitari;–nell’atrio di accoglienza viaggiatori, uscita Francia/entrata Svizzera, una sala lunga 15,80 m a partire dalle porte d’uscita della sala di attesa terminata da una linea retta costituita dalla parete di separazione dell’atrio d’uscita Svizzera/entrata Francia; detta linea è materializzata da una marcatura sul pavimento;–nell’atrio di accoglienza viaggiatori, uscita Svizzera/entrata Francia, a 23 m dalle porte di accesso alla sala di attesa‑arrivi, una sala a partire da una linea retta prolungantesi fino alla parete sud‑est dell’edificio; detta linea è materializzata da una marcatura sul pavimento;–il passaggio inferiore che collega il marciapiede 3 al marciapiede 4, qualora il treno proveniente da Basilea a destinazione di Nizza venisse istradato verso il marciapiede 3 binario A6.
  5. Al pianterreno della stazione di Ginevra‑Cornavin, la sala comune di verifica dei bagagli registrati, l’ufficio doganale francese, un deposito, un WC nel mezzanino, comprese le scale d’accesso, un passaggio che collega detti locali alla galleria di accesso al marciapiede 4 attraverso il lato nord‑ovest del corpo principale della stazione, la galleria medesima e il montacarichi che serve detto marciapiede 4.
  6. Nell’edificio di servizio di Montbrillant, i locali assegnati alla dogana francese e alla Direzione Dipartimentale del Controllo dell’Immigrazione e della lotta contro l’Impiego di Clandestini, esclusi i passaggi d’accesso.

La zona è divisa in due settori:

  1. Un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati comprendente:–i binari ed il marciapiede 4 indicati nel paragrafo 1 lettere a, b qui sopra;–il binario A6 e il marciapiede 3 (lato A6) come anche il passaggio inferiore che collega il marciapiede 3 al marciapiede 4, indicati nel paragrafo 1 lettere a, b, c qui sopra, qualora il treno proveniente da Basilea a destinazione di Nizza venisse istradato verso il marciapiede 3 binario A6;–al pianterreno della stazione di Ginevra‑Cornavin, la sala comune di verifica dei bagagli registrati, il passaggio che collega la sala comune alla galleria di accesso al marciapiede 4, il montacarichi, la scala di accesso ai WC ed un deposito.
  2. Un settore riservato agli agenti francesi comprendente:–lungo il marciapiede 4, le zone del livello inferiore indicate nel paragrafo 1 lettera c;–al pianterreno della stazione di Ginevra‑Cornavin: un ufficio e un WC nel mezzanino dell’edificio;–nell’edificio di servizio di Montbrillant, i locali assegnati alla dogana francese e alla Direzione Dipartimentale del Controllo dell’Immigrazione e della lotta contro l’Impiego di Clandestini, ai sensi del paragrafo 1 lettera e.

Art. 4

Per quanto concerne il controllo in corso di viaggio, la zona comprende, per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, lungo la tratta Ginevra‑Bellegarde e viceversa, situata nello Stato di soggiorno.

Nella stazione di Bellegarde gli agenti svizzeri hanno il diritto di condurre e di trattenere, nel locale a loro disposizione, le persone arrestate e le merci sequestrate come anche i mezzi di prova. Il marciapiede di sosta del treno, il percorso fra il treno e detto locale e il locale medesimo sono considerati come zona.

Le persone non ammesse o arrestate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno circolante sulla tratta Ginevra‑Bellegarde e viceversa.

Gli agenti di ciascuna Parte contraente possono ricondurre sino alla frontiera con il proprio veicolo, lungo l’itinerario autorizzato, le persone non ammesse o arrestate giunte con l’ultimo treno e provenienti dal Paese d’uscita. Il veicolo e l’itinerario autorizzato sono considerati come zona.

Le amministrazioni svizzere e francesi incaricate del controllo designano, d’intesa con le FFS e la SNCF, i treni sui quali è effettuato il controllo in corso di viaggio e ne definiscono le modalità di attuazione.

Art. 5

In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo con il medesimo mezzo di trasporto.

Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a utilizzare con le proprie auto‑civetta i seguenti itinerari stradali:

  1. funzionari della Direzione Dipartimentale del Controllo dell’Immigrazione e della lotta contro l’Impiego di Clandestini: il percorso Ferney‑Voltaire/
    Stazione‑Cornavin e viceversa, attraverso Ferney, piazza della Nazioni, via Montbrillant, via des Gares;
  2. funzionari doganali: i percorsi Chancy – Pougny/Stazione‑Cornavin e viceversa attraverso Chancy, Bernex.

Gli agenti dello Stato di soggiorno che esercitano le loro funzioni a Bellegarde possono, in caso di necessità, utilizzare i percorsi Chancy – Pougny/Bellegarde e viceversa.

Lungo i percorsi menzionati nel presente articolo è autorizzato il porto dell’uniforme nazionale o il distintivo come anche il porto dell’arma personale regolamentare; lo stesso dicasi per gli agenti dello Stato limitrofo nella zona situata tra il marciapiede 4 e l’edificio di servizio di Montbrillant.

Art. 6

La Direzione del III circondario delle dogane svizzere a Ginevra e il Capo di Polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, da un canto, e la Direzione regionale delle dogane del Lemano ad Annecy e la competente Autorità di polizia francese dall’altro, stabiliscono di comune accordo le questioni di dettaglio, in particolare lo svolgimento del traffico, d’intesa con le altre amministrazioni ferroviarie competenti.

Gli agenti in servizio, responsabili sul piano locale delle amministrazioni interessate dei due Stati, prendono di comune accordo i provvedimenti applicabili all’istante o durante un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante i controlli.

Art. 7

Le amministrazioni ferroviarie competenti, d’intesa con la Direzione del III circondario delle dogane a Ginevra, la Direzione regionale delle dogane del Lemano e le autorità di polizia, fissano le indennità per l’utilizzazione degli uffici messi a disposizione degli agenti francesi nella stazione di Ginevra‑Cornavin e degli agenti svizzeri nella stazione di Bellegarde; esse fissano parimenti la ripartizione dei costi di riscaldamento, di illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.

Art. 8

Il presente accordo abroga quello del 30 giugno 1970 5 .

Esso potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.› Ho l’onore di informarla che il Governo della Repubblica francese ha approvato il contenuto dell’accordo. Se il Consiglio federale svizzero accetta il contenuto di quanto precede, mi pregio suggerire che la presente lettera e la Sua risposta costituiranno, in conformità dell’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione dell’8 settembre l960 6 , l’accordo dei due Governi a conferma dell’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra‑Cornavin e i controlli in corso di viaggio tra Ginevra e Bellegarde e viceversa il quale entrerà in vigore a decorrere dalla data della Sua risposta. Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia massima considerazione.» Ho l’onore di comunicarle che il Consiglio federale svizzero ha approvato quanto precede. Gradisca, signor Ministro, l’espressione della mia massima considerazione.

Edouard Brunner