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Scambio di note
del 12 settembre 2002/30 aprile 2003
tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio francese

RU 2009 1803

Entrato in vigore il 1° marzo 2009

(Stato 1° marzo 2009)

Traduzione 1

Ministero

Parigi, 30 aprile 2003

degli affari esteri

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli affari esteri esprime la sua alta considerazione all’Ambasciata di Svizzera e, in riferimento all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 2 tra la Francia e la Confederazione Svizzera concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicarle quanto segue:

Il Governo francese ha preso atto dell’Accordo che annulla e sostituisce l’Accordo del 4 dicembre 1969 3 concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio francese con le relative modifiche entrate in vigore il 17 ottobre 1977 e il 1° settembre 1989.

Il tenore del presente Accordo, firmato il 5 giugno 2000 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 19 giugno 2000 dal Direttore delle dogane e dei dazi indiretti francesi, è il seguente:

«Visto l’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia del 28 settembre 1960 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue:

Art. 1

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, su territorio francese, nella stazione di Pontarlier. In detto ufficio sono effettuati i controlli svizzeri e francesi, all’entrata e all’uscita, concernenti il traffico viaggiatori.

Sui treni viaggiatori, il controllo può essere effettuato anche in corso di viaggio sulla tratta Pontarlier–Neuchâtel e viceversa. In caso di necessità, il controllo può essere esteso ai tratti Frasne–Pontarlier e viceversa. Esso riguarda le persone, i bagagli e altri beni da esse trasportati e, di norma, i bagagli registrati che si trovano sui treni designati nell’articolo 3 paragrafo 5.

Art. 2

Per quanto concerne il controllo effettuato nell’ufficio di Pontarlier, la zona comprende:

  1. il binario unico dalla frontiera sino ai raccordi dei binari A e B nella stazione di Pontarlier.
  2. Nella stazione di Pontarlier, lo spazio delimitato a nord dal marciapiede 2 e dal binario A (incluso) e, verso sud, dal marciapiede 3 e dal binario B (incluso).
  3. Le parti, menzionate nel paragrafo 2 più sotto, dell’edificio denominato «Visita dogana viaggiatori» sul piano della stazione di Pontarlier, aggiornato al 3 aprile 1967.

La zona è suddivisa in due settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:–le parti di territorio menzionate più sopra nel numero 1 lettere a, b, c;–a pianterreno dell’edificio denominato «Visita dogana viaggiatori», la sala di visita per i viaggiatori e il locale destinato al deposito dei bagagli sotto dogana e, durante la sosta in stazione dei treni internazionali di viaggiatori, la sala d’attesa;–nel predetto edificio, l’accesso agli uffici dei servizi della polizia svizzera (corridoio del pianterreno, scala, corridoio del 1° piano);
  2. un settore riservato agli agenti svizzeri, comprendente:–nell’edificio posto tra i binari A e B e designato con «Visita dogana viaggiatori», a pianterreno, ad est della sala visite, due locali, di cui uno destinato alla perquisizione dei viaggiatori e, al primo piano sul lato sud del corridoio, l’ultimo ufficio, utilizzato dalla Polizia svizzera.

Art. 3

Per quanto concerne il controllo in corso di viaggio, la zona comprende, per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, sulla parte del percorso Pontarlier–Neuchâtel e viceversa, situata nello Stato di soggiorno. In caso di necessità, il controllo può essere esteso ai tratti Frasne–Pontarlier e viceversa.

Nella stazione di Neuchâtel, gli agenti francesi hanno il diritto di prelevare dal treno e di trattenere, nel locale a loro disposizione, le persone non ammesse o arrestate e le merci confiscate, come anche i mezzi di prova. Nella stazione di Pontarlier, gli agenti svizzeri godono degli stessi diritti. Il marciapiede di sosta del treno, il percorso tra il treno e il locale suddetto, come pure il locale stesso sono considerati zona per e durante lo svolgimento di tali operazioni.

Le persone non ammesse o arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno sulla tratta Neuchâtel–Pontarlier e viceversa.

Gli agenti di ciascuna Parte contraente possono ricondurre sino alla frontiera con il proprio veicolo, lungo l’itinerario autorizzato, le persone non ammesse o arrestate giunte con l’ultimo treno proveniente dal loro Paese. Il veicolo e l’itinerario autorizzato sono considerati come zona.

Le amministrazioni svizzere e francesi incaricate del controllo designano, d’intesa con le FFS e la SNCF, i treni nei quali è effettuato il controllo in corso di viaggio e stabiliscono le modalità d’applicazione di detto controllo.

Art. 4

In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo anche in treno.

Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a seguire il seguente itinerario stradale con le proprie autocivetta: Neuchâtel–Peseux–Corcelles–Rochefort–Travers–Couvet–Fleurier–Les Verrières–Les Verrières‑de-Joux–Pontarlier e viceversa.

Lungo il percorso menzionato nel presente articolo sono autorizzati il porto dell’uniforme nazionale o del distintivo, come anche il porto dell’arma personale regolamentare; lo stesso dicasi per gli agenti dello Stato limitrofo nella stazione di Neuchâtel per recarsi dal marciapiede al locale messo a disposizione o al parcheggio e viceversa.

Art. 5

La Direzione del III circondario delle dogane svizzere a Ginevra e la competente autorità svizzera di polizia, da una parte, la Direzione regionale delle dogane francesi a Besançon e la competente autorità francese di polizia, dall’altra, disciplinano i particolari, segnatamente lo svolgimento del traffico d’intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché con le FFS e la SNCF.

Gli agenti responsabili in servizio adottano di comune accordo i provvedimenti applicabili immediatamente o per un breve periodo, segnatamente per appianare le difficoltà che potessero sorgere durante i controlli.

Art. 6

La Direzione del III circondario delle dogane svizzere a Ginevra e la Direzione regionale delle dogane francesi a Besançon, d’intesa con le competenti autorità di polizia svizzere e francesi, stabiliscono con le FFS e la SNCF le condizioni alle quali i locali utilizzati dagli agenti svizzeri sono messi a loro disposizione; esse determinano parimenti la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.

Art. 7

Il presente Accordo abroga quello del 4 dicembre 1969 e le relative modifiche entrate in vigore il 17 ottobre 1977 e il 1° settembre 1989.

Esso può essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.» Il Ministero degli affari esteri ha l’onore di comunicare all’Ambasciata di Svizzera che il Governo francese approva i disposti dell’Accordo. Il Ministero propone che la presente nota e quella dell’Ambasciata di Svizzera datate 12 settembre 2002 costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della precitata Convenzione, l’Accordo fra i due Governi relativo alla conferma di questo Accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio francese. Dato che l’approvazione di questo Accordo dev’essere autorizzata dal Parlamento, il Ministero informa l’Ambasciata del fatto che la sua entrata in vigore avrà luogo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’Ambasciata, della notifica definitiva della conclusione delle procedure nazionali richieste. Il Ministero degli affari esteri coglie quest’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.

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