0.631.252.934.954.2
Scambio di note
del 9 aprile 1973 tra la Svizzera e la Francia
sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati
a Hegenheim–Croix Blanche1
RU 1973 1034
Entrato in vigore il 9 aprile 1973
(Stato 9 aprile 1973)
Traduzione 2
Ambasciata di Svizzera |
Parigi, 9 aprile 1973 |
Al Ministero degli Affari Esteri |
|
Parigi |
L’Ambasciata di Svizzera porge i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 9 aprile 1973 del seguente tenore:
«Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19603 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicarle quanto segue: |
|
Il Governo francese ha preso nota dell’accordo amministrativo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati, in territorio francese a Hegenheim, nel luogo detto «Croix Blanche». Questo accordo, conchiuso a Lugano il 20 ottobre 1972 dai Direttori generali delle dogane francese e svizzera, Presidenti delle due delegazioni della Commissione mista francosvizzera, ha il tenore seguente: |
|
Art. 1 |
|
1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio francese, a Hegenheim nel luogo detto «Croix Blanche», per svolgervi i controlli francesi e svizzeri d’entrata e d’uscita delle persone attraversanti il confine. |
|
2. In questo ufficio è parimente svolto il controllo delle merci delle quali è autorizzato il passaggio. |
|
Art. 2 |
|
La zona comprende: |
|
|
|
|
|
Art. 3 |
|
1. La Direzione regionale delle dogane francesi, in Mulhouse e la Direzione del I circondario delle dogane svizzere in Basilea stabiliscono, di comune intesa, i particolari, concertandosi con le altre amministrazioni interessate. |
|
2. Gli agenti responsabili, in servizio, delle amministrazioni locali interessate dei due Stati prendono, di comune accordo, le misure applicabili momentaneamente o durante un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che sorgessero durante il controllo. |
|
Art. 4 |
|
Il presente accordo potrà essere disdetto da ciascuno dei due Governi con un preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto il primo giorno del mese seguente la data di scadenza del preavviso. |
|
Il Ministero propone che detto accordo entri in vigore il 9 aprile 1973. |
|
Il Ministero degli Affari Esteri sarebbe grato all’Ambasciata di Svizzera ove quest’ultimi gli comunicasse se approva o no le disposizioni qui innanzi recate. |
|
Nel caso affermativo, la presente nota e quella di risposta dell’Ambasciata costituiranno la conferma dell’accordo suddetto, conformemente al medesimo articolo e paragrafo della convenzione succitata |
|
Il Ministero degli Affari Esteri profitta dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.» |
L’Ambasciata si onora di comunicare al Ministero degli Affari Esteri che il Governo svizzero approva le disposizioni dell’accordo.
In tal modo, la nota suddetta del Ministero degli Affari Esteri e la presente nota dell’Ambasciata di Svizzera costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19601), l’intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Governo francese sulla conferma dell’accordo sull’istituzione a Hegenheim, nel luogo detto «Croix Blanche», in territorio francese, di un ufficio a controlli nazionali abbinati, accordo che entra in vigore il 9 aprile 1973.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.