Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio francese e in territorio svizzero, a Huningue‑strada.
I controlli francesi e svizzeri d’entrata e d’uscita vengono eseguiti in questo ufficio.
0.631.252.934.955.4
RU 1987 432
Entrato in vigore il 19 dicembre 1986
(Stato 19 dicembre 1986)
Traduzione 2
Ambasciata di Svizzera | Parigi, 19 novembre 1986 Ministero degli affari esteri Parigi |
L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e ha l’onore di accusare ricevuta la nota del 5 settembre 1986 concernente l’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 3 tra la Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, che ha il seguente tenore:
«Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 4 tra la Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicarle quanto segue:
Il Governo francese ha preso atto dell’accordo amministrativo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati, in territorio francese e in territorio svizzero, a Huningue‑strada.
Questo accordo sostituisce quello del 20 ottobre 1972 che era stato confermato con lo scambio di note del 9 aprile 1973 5 . È stato firmato rispettivamente il 17 febbraio 1986 dal Direttore generale delle dogane e dei diritti indiretti francese e il 12 giugno 1986 dal Direttore generale delle dogane svizzere e ha il tenore seguente:
Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio francese e in territorio svizzero, a Huningue‑strada.
I controlli francesi e svizzeri d’entrata e d’uscita vengono eseguiti in questo ufficio.
La zona situata in territorio francese comprende:
La zona situata in territorio svizzero, usata in comune dagli agenti dei due Stati, include l’area compresa tra la frontiera nazionale a nord, le mura di cinta delle officine Sandoz a ovest e a sud e il lato ovest della Huningerstrasse a est, ad esclusione della cabina di controllo affiancata alla banchina e che si trova al limite ovest della zona.
Un piano delle zone su cui:
La Direzione Regionale delle Dogane a Mulhouse e la Direzione del primo circondario delle Dogane a Basilea stabiliscono di comune accordo i dettagli, in particolare lo svolgimento del traffico, dopo consultazione delle altre amministrazioni competenti.
Gli agenti responsabili del servizio negli uffici a controlli nazionali abbinati prendono di comune accordo le misure necessarie a breve termine, segnatamente per appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante il controllo.
Il presente accordo abroga l’accordo del 20 ottobre 1972 confermato con lo scambio di note diplomatiche il 9 aprile 1973 6 e quelli del 2 e 3 maggio 1974 e del 27 marzo 1981 confermati rispettivamente con scambio di note diplomatiche del 1° novembre 1975 e dell’8 marzo 1982.
Il presente accordo potrà essere disdetto da ciascuno dei due governi con preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto a partire dal primo giorno del mese che segue la data di scadenza del preavviso.» Se l’Ambasciata è in grado di dare la sua approvazione a quanto precede, la presente nota e la risposta che essa vorrà indirizzare al Ministero costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 7 , l’accordo dei due governi sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati in territorio francese e in territorio svizzero a Huningue‑strada, poiché il presente scambio di note sostituisce quello del 9 aprile 1973 8 . Il Ministero propone che entri in vigore entro il termine dei trenta giorni successivi alla data della risposta dell’Ambasciata. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.» L’Ambasciata informa il Ministero degli Affari Esteri dell’accordo del Consiglio federale su ciò che precede. Conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 9 , la nota del Ministero degli Affari Esteri del 5 settembre 1986 e la presente risposta costituiscono l’accordo tra i due Governi sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati in territorio francese e in territorio svizzero a Huningue‑strada. Lo scambio di note sostituisce quello del 9 aprile 1973 10 e entrerà in vigore entro il termine dei trenta giorni successivi alla data della risposta, vale a dire il 19 dicembre 1986. L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.