Presso il valico stradale a Chiasso‑Brogeda merci/Ponte Chiasso, in territorio svizzero e italiano, è istituita una zona destinata ai controlli prescritti per autorizzare il passaggio dei veicoli, in entrata e in uscita, da un piazzale doganale all’altro.
0.631.252.945.461.1
Accordo
tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’abbinamento dei controlli presso il valico stradale
di Chiasso‑Brogeda merci/Ponte Chiasso, diretto a disciplinare
il passaggio dei veicoli da un piazzale doganale all’altro
RU 1982 721
Testo originale
Concluso il 18 novembre 1981
Entrato in vigore il 1° gennaio 1982
(Stato 1° gennaio 1982)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
in applicazione dell’articolo 2, numeri 2 e 3, della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 1961 1 ,
hanno deciso di concludere un Accordo relativo all’abbinamento dei controlli al valico stradale di Chiasso‑Brogeda merci/Ponte Chiasso diretto a disciplinare il passaggio dei veicoli da un piazzale doganale all’altro
ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
La zona di cui all’articolo 1 comprende l’area attigua al confine attorno ai padiglioni di controllo svizzeri ed italiani, ad esclusione della parte interna di tali padiglioni. Il perimetro dell’area corrisponde a quello delle due pensiline, italiana e svizzera, che la coprono così come risulta dalla planimetria ufficiale affissa nei due padiglioni.
Art. 3
Al fine di rendere più celere il passaggio delle merci da un piazzale all’altro, in esecuzione dell’articolo 10, capoverso 1, della Convenzione citata nella premessa, è istituita una scheda di circolazione relativa a ciascun veicolo che gli agenti dello Stato di uscita, a controlli ultimati, consegnano agli agenti dello Stato di entrata, dopo averla munita del timbro doganale ufficiale.
Art. 4
Prima dell’ultimazione dei controlli, gli agenti dello Stato di uscita possono richiedere il ritorno sotto scorta del veicolo dalla zona verso i propri piazzali, anche con l’attraversamento di parte del territorio dello Stato di entrata.
Art. 5
La Direzione delle dogane del IV Circondario a Lugano ed il comando della Polizia del Cantone Ticino a Bellinzona, da una parte, e la Direzione della Circoscrizione Doganale di Como e l’Ufficio II Zona Polizia di frontiera di Como, dall’altra, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio ed in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all’utilizzo della zona.
Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.
Art. 6
Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1982.
Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con l’osservanza di un termine di sei mesi; i sei mesi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia. Fatto, in due esemplari originali in lingua italiana, a Roma il 18 novembre 1981.
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