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0.631.252.945.461.5

Accordo
tra la Svizzera e l’Italia relativo alla istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Stabio / Gaggiolo

RU 2016 651

Testo originale

Concluso il 24 novembre 2015

Entrato in vigore il 1° marzo 2016

(Stato 1° marzo 2016)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,

in applicazione dell’articolo 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 1961 1 (in seguito Convenzione quadro), hanno deciso di concludere un Accordo concernente l’abbinamento dei controlli al valico stradale merci di Stabio / Gaggiolo al fine di razionalizzare la viabilità e contribuire a migliorare gli aspetti di tipo ecologico-ambientale.

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo la residenza degli Agenti dei due Stati non viene trasferita.

A tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Un ufficio a controlli abbinati è istituito in territorio italiano e svizzero, rispettivamente a Gaggiolo e a Stabio. I controlli doganali, italiani e svizzeri, in entrata e in uscita, vengono effettuati presso detto ufficio. Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione quadro, l’ufficio italiano situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Cantello e l’ufficio svizzero situato in territorio italiano è aggregato al Comune di Stabio.

Art. 2

I controlli delle persone sono esercitati così come previsto dal Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006).

La zona prevista per i controlli abbinati italiani e svizzeri è così delimitata:

  1. uno spazio doganale utilizzato in comune dal personale delle due Amministrazioni Doganali che comprende:–l’area doganale commerciale italiana,–l’area doganale commerciale svizzera.
  2. Per esigenze organizzative e per agevolare la fluidità del traffico, lo spazio doganale viene suddiviso nel modo seguente:–un’area Sud / Nord situata a est dello spartitraffico dell’area doganale italiana e a est degli uffici sul lato svizzero, che va dal cancello d’entrata sul piazzale italiano alla barriera d’uscita del piazzale svizzero. L’area include la rampa di controllo italiana e la rampa di controllo svizzera,–un’area Nord / Sud che va dall’inizio dell’area doganale svizzera situata a ovest degli spazi svizzeri fino al cancello d’uscita dell’area doganale italiana. L’area include la rampa di controllo svizzera e la rampa di controllo italiana;
  3. gli uffici utilizzati congiuntamente e/o disgiuntamente dalle due amministrazioni doganali risultano dall’allegata planimetria ufficiale che è parte integrante del presente accordo; detta planimetria è affissa nei rispettivi uffici.

Art. 3

Al fine di garantire le disposizioni previste all’articolo 10 della Convenzione quadro, resta in vigore la scheda di circolazione. L’Ufficio delle Dogane di Varese e l’Ispettorato Doganale di Mendrisiotto propongono eventuali misure correttive nella forma e nelle modalità d’impiego al fine di adeguare tale documento al presente accordo. L’approvazione definitiva è di competenza della Direzione Regionale per la Lombardia per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana e della Direzione delle Dogane del IV Circondario di Lugano per l’Amministrazione federale delle Dogane svizzere, da effettuarsi con reciproco scambio di note.

Art. 4

L’ufficio delle Dogane di Varese, da una parte, e la Direzione delle Dogane del IV Circondario di Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino di Bellinzona, dall’altra, regolano, di comune accordo, le questioni di dettaglio relative all’utilizzo della zona ai sensi della Convenzione quadro. Particolari emergenze verranno regolate di volta in volta e di comune accordo da parte dei responsabili dei rispettivi uffici locali.

Art. 5

Le due Amministrazioni Doganali mettono reciprocamente a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l’illuminazione e l’acqua. La partecipazione alle spese di ristrutturazione dell’edificio per l’adeguamento della struttura alle mutate esigenze, la ripartizione delle spese di gestione, comprese quelle relative all’illuminazione perimetrale e interna del piazzale italiano, quelle per lo sgombro della neve e spargi sale, quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pese individuate nell’allegata planimetria, le eventuali spese straordinarie di manutenzione e la partecipazione alle spese per i costi di locazione sono oggetto di separato accordo tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana e l’Amministrazione federale delle Dogane svizzere, che ne determina gli aspetti formali e contabili.

Art. 6

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese che segue la sua firma. Dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere effetto l’analogo Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’abbinamento dei controlli presso il valico stradale merci di Stabio / Gaggiolo, diretto a disciplinare il passaggio dei veicoli da un piazzale doganale all’altro, firmato rispettivamente a Roma il 31 luglio 1985 e a Berna il 7 agosto 1985 2 . Ciascuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo, attraverso notifica scritta. La denuncia diviene efficace sei mesi dopo la data della ricevuta della notifica da parte del ricevente.

In fede di che , i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 24 novembre 2015 in due originali nella lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Rudolf Dietrich

Per il
Governo della Repubblica Italiana:

Cosimo Risi