Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni circolanti sul percorso designato all’articolo 1 paragrafo 1, nonché i locali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, messi a loro disposizione. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona.
Nelle stazioni di Mendrisio e Varese, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sui marciapiedi o nei locali della stazione messi a loro disposizione a tale scopo, le persone fermate, le merci e i mezzi di prova sequestrati.
Le persone fermate, le merci e i mezzi di prova sequestrati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo «con uno dei treni successivi circolanti sullo stesso percorso».
Gli agenti in servizio fruiscono del trasporto gratuito sul percorso indicato all’articolo 1 paragrafo 1.
La Confederazione Svizzera mette a disposizione degli agenti italiani, per gli adempimenti previsti al paragrafo 2, un locale nella stazione di Mendrisio. Agli stessi fini, la Repubblica Italiana mette a disposizione degli agenti svizzeri un locale nella stazione di Varese.