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0.631.252.945.462.3

Accordo
tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati
al Colle di Menouve

RU 1976 1155

Testo originale

(Stato 15 aprile 1976)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, in applicazione dell’articolo 2 paragrafi 2 e 3 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 1961 1 , hanno deciso di concludere un accordo relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al colle di Menouve e a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Al colle di Menouve in territorio svizzero, presso la stazione superiore della funivia, è istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati riservato al controllo degli sciatori che oltre ai loro effetti personali non recano altre merci e che scendono sul versante italiano del colle.

Secondo le circostanze, la Svizzera rinuncia ad eseguirvi i propri controlli.

Art. 2

La zona comprende:

  1. il percorso, per la via più breve, dalla zona situata all’estremità nord della galleria stradale attraverso il Gran San Bernardo, alla stazione inferiore della funivia Super San Bernardo e dalla stazione inferiore fino alla stazione superiore dell’impianto;
  2. il locale messo a disposizione degli agenti italiani nella stazione superiore della funivia;
  3. una striscia di terreno larga 20 metri, compresa tra la stazione superiore presso il colle di Menouve e la frontiera.

Art. 3

Le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere trasferiti in Italia attraverso la zona descritta all’articolo 2 e attraverso la galleria stradale.

Art. 4

La Direzione di Circondario delle Dogane svizzere a Losanna, il Dipartimento di Polizia del Canton Vallese da una parte e la Direzione della Circoscrizione delle dogane Italiane in Aosta, l’Ufficio della 1 a Zona di Polizia di frontiera in Torino dall’altra parte regolano, di comune accordo, le questioni di dettaglio.

Inoltre gli agenti di grado più elevato, in servizio presso la galleria stradale del Gran San Bernardo, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento o per brevi periodi.

Art. 5

Il presente Accordo entrerà in vigore quattro mesi dopo la data della firma.

Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo, con l’osservanza di un termine di sei mesi, per il primo giorno di un mese. Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Ginevra, il 15 dicembre 1975.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Tomasone