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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Austriaca concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine Conchiuso il 13 giugno 1973 Istrumenti di ratificazione scambiati l’11 febbraio 1974 Entrato in vigore il 12 aprile 1974 (Stato 12 aprile 1974)

RU 1974693

Traduzione1

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Austriaca,

animate dal desiderio di agevolare il passaggio delle persone nelle zone di confine, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Zone di confine

Il presente accordo disciplina il passaggio delle persone tra le zone di confine della Svizzera e dell’Austria. Esso si applica anche al piccolo traffico di confine tra il Principato del Liechtenstein e l’Austria.

Sono zone di confine a tenore del presente accordo:

  1. in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein:a)i Cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Turgovia e nel Cantone dei Grigioni i distretti di Plessur, Imboden, Oberlandquart e Unterlandquart, come pure l’Engadina, la Valle di Monastero e il Comune di Samnaun;b)il Principato del Liechtenstein.
  2. in Austria:–il Land Vorarlberg e il distretto politico di Landeck.

Art. 2 Tessera di confine

Le autorità competenti dello Stato di domicilio possono rilasciare tessere di confine ai cittadini degli Stati contraenti, come anche ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi autorizzati a soggiornare in uno Stato contraente, purché trattisi di persone domiciliate nelle zone di confine.

I titolari della tessera di confine sono autorizzati a varcare il confine quante volte desiderano e a soggiornare nella zona di confine dell’altro Stato contraente per tre giorni al massimo senza speciale permesso di soggiorno. Se una tessera di confine è rilasciata a un cittadino di uno Stato terzo o a un apolide, l’altro Stato contraente ne dev’essere informato entro una settimana. Questa comunicazione è fatta dalla polizia cantonale degli stranieri di San Gallo alla «Sicherheitsdirektion für das Bundesland VorarIberg» e viceversa.

I fanciulli fino ai 15 anni possono essere iscritti nella tessera di confine del padre, della madre, di ambedue i genitori o di un altro rappresentante legale; si applicano per analogia le prescrizioni vigenti in ciascuno Stato contraente per l’iscrizione nei passaporti.

La tessera di confine può essere rilasciata per cinque anni al massimo e la sua validità prorogata fino a dieci anni in totale. Per i cittadini di Stati terzi e per gli apolidi, la durata di validità della tessera di confine non può superare quella del permesso di soggiorno.

La tessera di confine ha un formato di circa 10,5 × 15 cm e comprende quattro pagine; dev’essere provvista di una fotografia del titolare e contenere le seguenti indicazioni personali: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza e indirizzo del luogo di domicilio. Vi devono inoltre essere menzionate l’autorità emittente, la data del rilascio e la durata di validità; sarà lasciato lo spazio necessario per la proroga della validità e l’iscrizione dei fanciulli. La tessera di confine dev’essere firmata dal titolare.

Art. 3 Lasciapassare per escursioni

Ai cittadini degli Stati contraenti, come anche ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi non soggetti all’obbligo del visto nell’altro Stato contraente può essere rilasciato un lasciapassare per escursioni, indipendentemente dal loro domicilio.

Per motivi umanitari, i cittadini di Stati terzi e gli apolidi, anche se soggetti all’obbligo del visto nell’altro Stato contraente, possono beneficiare di un lasciapassare per escursioni, rilasciato rispettivamente dalla polizia degli stranieri dei Cantoni situati nella zona di confine o dall’Ufficio dei passaporti del Liechtenstein e dalla «Sicherheitsdirektion für das Bundesland Tirol» o dalla «Sicherheitsdirektion für das Bundesland VorarIberg».

Un lasciapassare collettivo può essere rilasciato ai cittadini degli Stati contraenti, ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi non soggetti all’obbligo del visto nell’altro Stato contraente se varcano il confine in gruppi di almeno cinque persone.

Per il rilascio di un lasciapassare individuale a fanciulli fino ai 15 anni e per l’iscrizione di quest’ultimi nel lasciapassare di un’altra persona o in un lasciapassare collettivo è necessario il consenso del rappresentante legale. In caso di iscrizione, si può prescindere dal consenso se vi è motivo di credere che il rappresentante legale vi consentirebbe.

Il lasciapassare individuale e quello collettivo sono validi sette giorni. Durante la loro validità, se corredati di una carta d’identità ufficiale munita di fotografia, autorizzano a varcare più volte il confine e a soggiornare senza speciale permesso di soggiorno nella zona di confine dell’altro Stato contraente. Detta carta d’identità non è necessaria per i fanciulli fino ai 15 anni, se iscritti nel lasciapassare di un’altra persona o in un lasciapassare collettivo.

Il lasciapassare individuale ha un formato di circa 10,5 × 15 cm e comprende due pagine; accanto all’indicazione dell’autorità emittente, della data del rilascio, del cognome, nome e cittadinanza del titolare deve essere lasciato lo spazio necessario per l’iscrizione di fanciulli di cui si indicheranno il cognome, il nome e la data di nascita.

Il lasciapassare collettivo, oltre alla menzione dell’autorità emittente e della data del rilascio, deve indicare il cognome, il nome e la cittadinanza delle persone iscrittevi. Per i fanciulli fino ai 15 anni si indicheranno il cognome, il nome e la data di nascita.

Le persone che si recano nella zona di confine dell’altro Stato contraente con un lasciapassare individuale o collettivo non possono esercitarvi un’attività lucrativa.

Art. 4 Tessera di servizio

Il personale dell’amministrazione pubblica, dell’amministrazione delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e delle ferrovie degli Stati contraenti può, nell’esercizio delle sue funzioni, varcare il confine presentando una tessera di servizio provvista di fotografia e soggiornare nella zona di confine dell’altro Stato contraente per la durata dell’attività di servizio.

Art. 5 Passaggio del confine

Il passaggio del confine nell’ambito del piccolo traffico di confine è ammesso nei punti di passaggio previsti dalle disposizioni di diritto interno di ciascuno Stato contraente o dal presente Accordo.

Art. 6 Passaggio del confine sul Lago Bodanico e sul Vecchio Reno

I cittadini degli Stati contraenti, come anche i cittadini di Stati terzi e gli apolidi non soggetti all’obbligo del visto nell’altro Stato contraente possono, nei territori degli Stati contraenti, approdare alle rive del Lago Bodanico e del Vecchio Reno fino al ponte doganale di Rheineck‑Gaissau e ripartirne, se sono in possesso di un documento di viaggio valido per passare il confine e impiegano imbarcazioni non adibite al trasporto professionale di persone o merci.

Art. 7 Passaggio del confine nella regione montana

I cittadini degli Stati contraenti, come anche i cittadini di Stati terzi e gli apolidi non soggetti all’obbligo del visto nell’altro Stato contraente, possono, se in possesso di una carta d’identità ufficiale provvista di fotografia, varcare il confine in occasioni di escursioni nella regione montana e soggiornare per tre giorni al massimo nella zona di confine dell’altro Stato contraente in un raggio di cinque chilometri dal confine. La regione montana si estende dalla Mistelmark alla frontiera austroliechtensteinese, fino al punto d’incontro delle frontiere dei tre Paesi presso il Piz Lad.

Art. 8 Passaggio del confine sulle vie pedonali turistiche fuori della regione montana

I cittadini degli Stati contraenti, come anche i cittadini di Stati terzi e gli apolidi non soggetti all’obbligo del visto possono varcare il confine come gitanti sulle vie pedonali determinate a tal fine, purché in possesso di una carta d’identità ufficiale provvista di fotografia.

Le disposizioni di diritto interno di ciascuno Stato contraente determinano su quali vie pedonali possa essere varcato il confine. Le autorità competenti degli Stati contraenti prendono direttamente contatto per valutare la necessità di nuove vie pedonali.

Art. 9 Passaggio del confine per governare terreni agricoli e forestali

Per governare terreni agricoli e forestali intersecanti il confine o siti in vicinanza di quest’ultimo, i proprietari e gli usuari, come anche i loro familiari e dipendenti, sono autorizzati, se in possesso di una carta d’identità ufficiale provvista di fotografia, a varcare il confine su questi terreni o sulla via che vi conduce direttamente; essi non possono tuttavia inoltrarsi ulteriormente nel territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 10 Passaggio del confine per prestare soccorso

Il confine può essere varcato, senza dover osservare le disposizioni altrimenti vigenti, per prestare o chiedere soccorso nelle zone di confine in caso d’infortunio o di catastrofe.

Art. 11 Diniego e ritiro di documenti

Il rilascio della tessera di confine dev’essere negato se, secondo le disposizioni di diritto interno degli Stati contraenti, non sono adempiute le condizioni per il rilascio del passaporto.

Il rilascio di un lasciapassare individuale per escursioni o l’iscrizione in un lasciapassare collettivo devono essere negati qualora vi siano giustificati motivi per credere che il richiedente, durante il soggiorno, infrangerebbe le disposizioni legali dell’altro Stato contraente.

La tessera di confine e il lasciapassare per escursioni devono essere revocati qualora si producano, o risultino successivamente noti, fatti che avrebbero giustificato il diniego. Devono inoltre essere revocati qualora l’autorità competente dell’altro Stato contraente lo richieda.

In caso di abuso, gli organi incaricati del controllo del confine possono ritirare le tessere di confine e i lasciapassare per escursioni. I documenti ritirati devono essere inviati senza indugio, con l’indicazione del motivo, all’autorità che li ha rilasciati. Quest’ultima decide circa la revoca.

Art. 12 Autorità competenti

Salvo diversa disposizione del presente Accordo, le autorità competenti sono:

  1. In Svizzera: le direzioni di polizia dei Cantoni appartenenti alla zona di confine e gli uffici da esse designati;
  2. nel Principato del Liechtenstein: il Governo del Principato del Liechtenstein e gli uffici da esso designati;
  3. in Austria: le autorità amministrative distrettuali nella zona di confine; per il rilascio dei lasciapassare per escursioni, individuali o collettivi, sono inoltre competenti i Comuni designati dalle autorità amministrative distrettuali al fine di accelerare la procedura di rilascio, come anche i posti di controllo situati sul confine comune.

Gli Stati contraenti si comunicano l’elenco degli uffici designati giusta il capoverso 1 numeri 1 e 2, rispettivamente dei Comuni designati giusta il capoverso 1 numero 3. La comunicazione è fatta dal Dipartimento federale di giustizia e polizia al «Bundesministerium für Inneres», e viceversa.

Art. 13 Ripresa di persone

Gli Stati contraenti devono riprendere in ogni momento e senza alcuna formalità le persone entrate nel territorio dell’altro Stato in virtù del presente Accordo.

Art. 14 Disposizioni riservate

Negli Stati contraenti rimangono impregiudicate:

  1. le disposizioni su il respingimento, il rinvio o l’espulsione di stranieri e apolidi e, in quanto non s’applichi l’articolo 3 capoverso 8, le disposizioni sull’esercizio di un’attività lucrativa da parte di stranieri e apolidi;
  2. le prescrizioni doganali e le altre disposizioni sull’importazione, l’esportazione e il transito di merci e mezzi di trasporto.

Art. 15 Sospensione temporanea dell’applicazione dell’Accordo

Per motivi di sicurezza o d’ordine pubblici, ciascuno Stato contraente può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo, ad eccezione dell’articolo 13. Questo provvedimento è comunicato senza indugio, per via diplomatica, all’altro Stato contraente.

Art. 16 Entrata in vigore, durata e disdetta

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entra in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

L’Accordo è conchiuso per un anno. Si rinnova d’anno in anno salvo disdetta scritta inoltrata sei mesi prima della scadenza annuale per via diplomatica.

La disdetta non infirma l’obbligo di ripresa a tenore dell’articolo 13.

Art. 17 Disposizioni finali

Con l’entrata in vigore del presente Accordo cessa d’essere applicabile la Convenzione del 30 maggio 1950 2 tra la Svizzera e l’Austria concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine.

Le tessere di confine e i lasciapassare turistici individuali e collettivi rilasciati dalle autorità svizzere e liechtensteinesi nell’ambito del piccolo traffico di confine tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein da un lato e la Repubblica federale di Germania dall’altro autorizzano il transito attraverso il Land Vorarlberg, eccetto che il titolare soggiaccia all’obbligo del visto nella Repubblica Austriaca.

Le tessere di confine e i lasciapassare turistici individuali e collettivi rilasciati dalle autorità austriache nell’ambito del piccolo traffico di confine tra l’Austria e la Repubblica federale di Germania autorizzano il transito attraverso il Principato del Liechtenstein e i Cantoni di San Gallo e Turgovia, eccetto che il titolare soggiaccia all’obbligo del visto in Svizzera.

Le tessere di confine rilasciate in virtù della suddetta Convenzione del 30 maggio 1950 permangono valide; la loro validità non può essere però prorogata. Fatto a Vienna, il 13 giugno 1973, in due originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica Austriaca:

O. Rossetti

Rudolf Kirchschläger

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Austriaca concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine Conchiuso il 13 giugno 1973 Istrumenti di ratificazione scambiati l’11 febbraio 1974 Entrato in vigore il 12 aprile 1974 (Stato 12 aprile 1974) | Lexipedia | Lexipedia