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0.631.256.934.953.2

Scambio di note
del 7 ottobre, 8 dicembre 1982 e 12 gennaio 1983
tra la Svizzera e la Francia
concernente i contingenti di prodotti industriali e agricoli
provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex

RU 1983 742

Entrato in vigore il 1° gennaio 1981

(Stato 1° gennaio 1981)

Nota svizzera

Traduzione 1

Ambasciata di Svizzera
in Francia

Parigi, 7 ottobre 1982

Ministero degli Affari Esteri

Parigi

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l’onore di comunicargli che, nella sua seduta del 15 settembre 1982 il Consiglio federale ha approvato, per la durata di cinque anni, vale a dire dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985, l’elenco dei contingenti di prodotti industriali delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, importati in Svizzera in franchigia doganale, giusta il lodo del 1° dicembre 1933 2 .

Il Ministero troverà in allegato l’elenco dei contingenti industriali in questione.

Il Consiglio federale ha altresì rinnovato, per una durata di cinque anni, ossia dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985, i contingenti di prodotti agricoli attualmente in vigore 3 .

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare a codesto Ministero l’assicurazione della sua alta considerazione.

Allegato:

Elenco dei contingenti di prodotti industriali

Nota francese

Ministero
degli Affari Esteri

Parigi, 8 dicembre 1982

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera a Parigi e, riferendosi alla nota del 7 ottobre 1982 dell’Ambasciata, ha l’onore di comunicare che ha preso atto dell’approvazione data dal Consiglio federale, per un periodo di cinque anni (1° gennaio 1981–31 dicembre 1985), all’elenco dei contingenti di prodotti industriali delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, ammessi in Svizzera in franchigia, quali vennero determinati di comune accordo, per detta durata, durante la sessione della Commissione mista delle zone franche svoltasi a Berna il 22 e 23 aprile scorso.

Il Ministero costata, peraltro, che la decisione presa dal Consiglio federale di riprendere tal quali i vigenti contingenti agricoli traduce, sul piano interno, il mancato accordo dell’ultima sessione della Commissione mista. Tale riconduzione vale tuttavia solo fino alla prossima riunione della Commissione franco‑svizzera delle zone franche, alla quale spetterà prendere una decisione sugli ammontari dei contingenti agricoli 4 . Da parte francese saranno formulate, in tempo opportuno, delle proposte in merito.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.

Nota svizzera

Ambasciata di Svizzera
in Francia

Parigi, 12 gennaio 1983

Ministero degli Affari Esteri

Parigi

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri.

L’Ambasciata ha consegnato, in data 7 ottobre 1982, l’elenco dei contingenti industriali delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex che il Consiglio federale ha approvato, nella sua seduta del 15 settembre 1982, per la durata di cinque anni ossia dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985.

L’Ambasciata comunica al Ministero che il Consiglio federale ha parimenti rinnovato i contingenti agricoli attualmente in vigore 5 . I contingenti sono validi a decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino alla prossima riunione della Commissione francosvizzera delle zone franche.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.

Allegato

Elenco dei contingenti di prodotti industriali

N. del
contin-
gente

Merce

Voce di tariffa
svizzera6

Voce di tariffa
francese

Contin-
gente
(q netti)

1.

Trote d’allevamento

0301.10

03.01 A Ia

70

2.

Dolciumi alla cioccolata

ex 1806.40/58

18.06 C e D

50

3.

Granuli, scaglie e polvere di pietre delle voci 2515 e 2516

ex 2517.22

ex 25.17

12 000

4.

Polvere di pietre naturali
con aggiunta di cemento, materiale per intonaco (Thoirysite, ecc.)

ex 2523.30

ex 25.23

8 000

5.

Mastici, colla e spalmi,
preparati per la manutenzione
delle scocche,
compresi gli indurenti

ex 2716.01

ex 3212.20

ex 3402.20/22

ex 3405.10/12

ex 3506.20

ex 3819.50

ex 27.16 A

ex 32.12

ex 34.02

ex 34.05 B

ex 35.06 B

ex 38.19 T

170

Borse e pezzi di riparazione per camere d’aria

ex 4008.08

ex 4014.08

ex 40.08

ex 40.14

170

6.

Prodotti farmaceutici condizionati per la vendita al minuto (compresse ASPRO, sciroppo Tetravitol, confetti Cholartyl, compresse Rennie)

ex 3003.20

ex 30.03 B II

2 500

Preparati opacizzanti
per radiologia

ex 3005.40

ex 30.05

2 500

Prodotti di profumeria o toletta
e cosmetici preparati

3306.22

ex 33.06 B

2 500

7.

Pitture all’acqua senza alcole

ex 3209.40

ex 3210.01

ex 32.09 A II

32.10

700

8.

Plastilina

ex 3407.01

ex 34.07

1 000

9.

Legno semplicemente segato
per il lungo o tranciato
(assi, travi, pali, liste, ecc.)

ex 4405.10/22

ex 44.05

22 000

Legname per doghe ecc.
Pali, liste di legno per cerchi, ecc.

ex 4409.20

4428.32

ex 44.09

22 000

9.

(seg.)

Legni piallati, scanalati, sagomati ecc., non commessi

4413.10/20

44.13

22 000

Legni compensati

ex 4415.10/20

ex 44.15

22 000

10.

Lavori da falegname e lavori
di carpentiere per edifici
e costruzioni compresi i pavimenti e le costruzioni smontabili,
di legno

4423.10/30

44.23

2 000

11.

Utensili di legno e loro manichi
di legno

ex 4425.20/22

ex 44.25 B

20

12.

Carte e cartoni ondulati

ex 4805.10

ex 48.05 A

3 000

Scatole e altri imballaggi,
fondi di scatole, di cartone

ex 4815.22

4816.10/60

ex 48.15 B

ex 48.16

3 000

13.

Prodotti delle arti grafiche:

carta da lettere stampata, buste

ex 4814.10/2

ex 4815.22

ex 48.14

ex 48.15

45

Biglietti da visita, fatture, volantini e altri stampati

ex 4911.40/42

ex 49.11 B

45

14.

Avvolgibili di tela con armature metalliche, montati o no,
come anche loro parti

ex 6204.52

ex 8302.10/30

ex 62.04

ex 83.02

100

15.

Lavori di pietra da taglio
o da costruzione, altri, levigati
o no, anche modanati,
non decorati o scolpiti
(escluse le pietre e i monumenti funebri)

6802.31

ex 34/40

68.02 A I

e II

ex A III

6 000

16.

Pietre tombali e monumenti funebri in pietra da taglio
e artificiale

ex 6802.34/50

ex 6811.10

ex 68.02 A III

e IV

ex 68.11

200

17.

Articoli da bulloneria e viti,
torniti da barre o fili, non commessi, diversi da quelli dell’orologeria:
in ferro, rame o leghe di rame, alluminio

diversi

diversi

100

18.

Padiglioni metallici, compresa
la loro bordatura esterna

ex 7321.20

ex 73.21

550

Elementi di costruzione
(porte, ringhiere, griglie,
tettoie, ecc.) serre e telai di ferro
o di alluminio

ex 7321.20

ex 7608.01

ex 73.21

76.08

550

Supporti di radiatori, barre per la fabbricazione di griglie, di ferro

ex 7340.78, 80,

90, 92, 99

ex 73.40 B

550

19.

Serbatoi, cisterne, vasche,
tini e altri recipienti analoghi,
della capienza superiore a 300 litri, di ferro o acciaio

ex 7322.20/28

ex 73.22

600

Dito oltre i 50 litri

ex 7323.14

ex 73.23 A

600

Caldaie e generatori per
gli impianti di riscaldamento
ad acqua, vapore o aria, sprovvisti di bruciatori a olio e d’altri dispositivi meccanici, in ferro

ex 7337.20/28

ex 73.37

600

Generatori di vapore per bonifiche fondiarie, con accessori, di ferro

ex 8401.20/24

ex 8421.20

ex 84.01

ex 84.21

600

Generatori di vapore acqueo,
di ferro o di acciaio

ex 8401.20/24

ex 84.01

600

Economizzatori per generatori
di vapore acqueo,
di ferro o di acciaio

ex 8402.01

8401.24

ex 84.02

600

Recipienti con dispositivi
di riscaldamento indiretto
a serpentina per la produzione
di acqua calda mediante
circolazione di vapore, in ferro
o in acciaio

ex 8417.13/14

ex 84.17 F I

600

Scambiatori di calore di ferro
o di acciaio

ex 8417.10/18

ex 84.17 C

600

20.

Pezzi di fonderia di alluminio

7616.20

ex 76.16 C

200

21.

Sensori di spostamento attrezzati con moduli elettronici

ex 9028.40

ex 9029.01

ex 90.28

ex 90.29

5

22.

Sedili e mobili, diversi da quelli
in vimini

9401.10/42

70/92

9402

9402.18/36

70/80

ex 94.01 B

94.02

94.03

700

23.

Stilografiche, portamine
e loro pezzi staccati di metallo comune

ex 9803.20

ex 98.03 B

ex 98.03 C II

120

24.

Timbri in caucciù

ex 9807.01

ex 98.07

1

25.

Involucri e fondi di accendini
di ottone, lavorati,
laccati o verniciati

ex 9810.20

ex 98.10 B

300