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0.632.205

Quinto Protocollo allegato all’Accordo generale sugli scambi di servizi Approvato dall’Assemblea federale il 23 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1999

0.632.205 (Stato 21 dicembre 1999)

Traduzione1

del 27 febbraio 1998 (Stato 21 dicembre 1999)

I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata «OMC») le cui Liste d’impegni specifici e Liste d’esenzioni dagli obblighi enunciati nell’articolo II dell’Accordo generale sugli scambi di servizi concernenti i servizi finanziari sono allegate al presente protocollo 2 (qui di seguito denominati i «Membri interessati»),

Avendo proceduto a negoziati conformemente alle disposizioni della Seconda Decisione sui servizi finanziari adottata dal Consiglio degli scambi di servizi il 21 luglio 1995 (S/L/9),

Convengono le disposizioni seguenti:

  1. Una Lista di impegni specifici e una Lista d’esenzioni dagli obblighi enunciati nell’articolo II concernente i servizi finanziari allegate al presente protocollo per un Membro sostituiranno, all’entrata in vigore del presente protocollo per questo Membro, le sezioni relative ai servizi finanziari della Lista d’impegni specifici e della Lista d’esenzioni dagli obblighi enunciate nell’articolo II di questo Membro.
  2. Il presente protocollo sarà aperto all’accettazione dei Membri interessati fino al 29 gennaio 1999, mediante firma o diversamente.
  3. Il presente protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della sua accettazione da parte di tutti i Membri interessati. Se non è stato accettato da tutti i Membri interessati entro il 30 gennaio 1999, i Membri che l’avranno accettato prima di questa data potranno, nei 30 giorni che seguiranno, prendere una decisione concernente la sua entrata in vigore.
  4. Il presente protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’OMC. Il Direttore generale dell’OMC consegnerà senza indugio a ogni Membro dell’OMC una copia certificata conforme del presente protocollo e delle notifiche delle accettazioni dello stesso conformemente al paragrafo 3.
  5. Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra, il ventisette febbraio millenovecentonovantotto, in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti parimente fede, salvo disposizioni contrarie concernenti le Liste allegate al presente protocollo.