0.632.205
Quinto Protocollo allegato all’Accordo generale sugli scambi di servizi Approvato dall’Assemblea federale il 23 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1999
0.632.205 (Stato 21 dicembre 1999)
Traduzione1
del 27 febbraio 1998 (Stato 21 dicembre 1999)
I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata «OMC») le cui Liste d’impegni specifici e Liste d’esenzioni dagli obblighi enunciati nell’articolo II dell’Accordo generale sugli scambi di servizi concernenti i servizi finanziari sono allegate al presente protocollo 2 (qui di seguito denominati i «Membri interessati»),
Avendo proceduto a negoziati conformemente alle disposizioni della Seconda Decisione sui servizi finanziari adottata dal Consiglio degli scambi di servizi il 21 luglio 1995 (S/L/9),
Convengono le disposizioni seguenti:
- Una Lista di impegni specifici e una Lista d’esenzioni dagli obblighi enunciati nell’articolo II concernente i servizi finanziari allegate al presente protocollo per un Membro sostituiranno, all’entrata in vigore del presente protocollo per questo Membro, le sezioni relative ai servizi finanziari della Lista d’impegni specifici e della Lista d’esenzioni dagli obblighi enunciate nell’articolo II di questo Membro.
- Il presente protocollo sarà aperto all’accettazione dei Membri interessati fino al 29 gennaio 1999, mediante firma o diversamente.
- Il presente protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della sua accettazione da parte di tutti i Membri interessati. Se non è stato accettato da tutti i Membri interessati entro il 30 gennaio 1999, i Membri che l’avranno accettato prima di questa data potranno, nei 30 giorni che seguiranno, prendere una decisione concernente la sua entrata in vigore.
- Il presente protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’OMC. Il Direttore generale dell’OMC consegnerà senza indugio a ogni Membro dell’OMC una copia certificata conforme del presente protocollo e delle notifiche delle accettazioni dello stesso conformemente al paragrafo 3.
- Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra, il ventisette febbraio millenovecentonovantotto, in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti parimente fede, salvo disposizioni contrarie concernenti le Liste allegate al presente protocollo.