0.632.231.44
Dichiarazione concernente le misure commerciali per proteggere la bilancia dei pagamenti Approvata dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979
(Stato 5 novembre 1999)0.632.231.44Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione2
Le Parti contraenti,
Viste le disposizioni degli articoli XII e XVIII: B dell’Accordo generale 3 ;
Rammentando le procedure applicabili alle consultazioni sulle restrizioni all’importazione destinate a proteggere l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, approvate dal Consiglio il 28 aprile 1970 (IBDD, Supplemento n. 18, pagine 51 a 57), e le procedure applicabili alle consultazioni regolari con i paesi in via di sviluppo concernenti le restrizioni all’importazione destinate a proteggere l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, approvate dal Consiglio il 19 dicembre 1972 (IBDD, Supplemento n. 20, pagine 52 a 54);
Convinte che le misure commerciali restrittive sono, in generale, un mezzo inadeguato a mantenere e a ripristinare l’equilibrio delle bilance dei pagamenti;
Osservando che le misure restrittive delle importazioni diverse dalle restrizioni quantitative sono state usate per proteggere la bilancia dei pagamenti;
Riaffermando che le misure restrittive delle importazioni prese per proteggere la bilancia dei pagamenti non dovrebbero avere come scopo la tutela di una branca di produzione o di un settore particolare;
Convinte che le parti contraenti dovrebbero sforzarsi d’evitare che le misure restrittive delle importazioni prese per proteggere la bilancia dei pagamenti incoraggino nuovi investimenti economicamente non sostenibili senza tali misure;
Riconoscendo che ogni parte contraente poco sviluppata deve tener conto dello stato del suo sviluppo, delle sue finanze e del suo commercio, qualora applichi misure restrittive delle importazioni per proteggere la bilancia dei pagamenti;
Riconoscendo che le misure commerciali prese dai paesi sviluppati possono avere ripercussioni gravi sull’economia dei paesi in via di sviluppo;
Riconoscendo che le parti contraenti sviluppate dovrebbero evitare, nella misura del possibile, d’applicare misure commerciali restrittive per proteggere la bilancia dei pagamenti;
Hanno convenuto quanto segue:
1. Le procedure d’esame stipulate agli articoli XII e XVIII saranno applicate a tutte le misure restrittive delle importazioni prese per proteggere la bilancia dei pagamenti. L’applicazione delle misure restrittive delle importazioni prese per proteggere la bilancia dei pagamenti sarà conforme alle seguenti condizioni, oltre a quelle enunciate negli articoli XII, XIII, XV, e XVIII, senza pregiudizio delle altre disposizioni dell’Accordo generale:
- Nell’applicazione delle misure restrittive delle importazioni, le parti contraenti dovranno conformarsi alle regole previste dall’Accordo generale e optare per la misura che meno disturba l’andamento degli scambi4;
- L’applicazione simultanea di differenti tipi di misure commerciali a tale scopo dovrebbe essere evitata;
- Ogni volta che ciò sarà materialmente possibile, le parti contraenti pubblicheranno uno scadenzario circa la soppressione di tali misure.
Le disposizioni del presente paragrafo non intendono modificare le disposizioni di fondo dell’Accordo generale.
2. Se, nonostante i principi della presente Dichiarazione, una parte contraente sviluppata è costretta ad applicare misure restrittive delle importazioni per proteggere la propria bilancia dei pagamenti, essa, nella determinazione dell’incidenza delle proprie misure, terrà conto degli interessi del commercio d’esportazione delle parti contraenti poco sviluppate e potrà esonerare dalle proprie misure i prodotti la cui esportazione è d’interesse per tali parti contraenti.
3. Le parti contraenti notificheranno nei termini più brevi al GATT 5 l’introduzione o il rafforzamento di tutte le misure restrittive delle importazioni prese per proteggere la bilancia dei pagamenti. Le parti contraenti che avranno motivo di credere che una misura restrittiva delle importazioni applicata da un’altra parte contraente è stata presa per proteggere la bilancia dei pagamenti potranno segnalare al GATT la misura di cui si tratta o chiedere al segretariato del GATT di raccogliere informazioni a proposito di tale misura e di comunicarle, se è del caso a tutte le parti contraenti.
4. Tutte le misure restrittive delle importazioni prese per proteggere la bilancia dei pagamenti saranno oggetto di consultazioni in seno al Comitato delle restrizioni all’importazione (bilancia dei pagamenti) del GATT (dappresso: «il comitato»).
5. Tutte le parti contraenti che lo desiderano possono far parte del comitato. Ci si sforzerà di fare in modo che la composizione del comitato rifletta, per quanto possibile, le caratteristiche delle parti contraenti nel loro insieme dal punto di vista della loro situazione geografica, della loro situazione finanziaria esterna e del grado del loro sviluppo economico.
6. Il comitato seguirà le procedure applicabili per le consultazioni sulle restrizioni alle importazioni destinate a proteggere l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, approvate dal Consiglio il 28 aprile 1970 ed enunciate nell’IBDD, Supplemento n. 18, pagine 51 a 57 (dappresso: «le procedure di consultazione approfondite»), o le procedure applicabili alle consultazioni regolari con i paesi in via di sviluppo concernenti le restrizioni all’importazione destinate a proteggere l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, approvate dal Consiglio il 19 dicembre 1972 ed enunciate nell’IBDD, Supplemento n. 20, pagine 52 a 54 (dappresso: «le procedure di consultazione semplificate»), riservate le disposizioni che seguono.
7. Il segretariato del GATT, utilizzando tutte le fonti d’informazione adeguate, compresa la parte chiamata alle consultazioni, al fine di agevolare le consultazioni in seno al comitato, redigerà un documento sulla fattispecie di base descrivente gli aspetti commerciali delle misure prese, compresi quelli che presentano un interesse particolare per le parti contraenti poco sviluppate. Il documento toccherà pure altre questioni determinate dal comitato. Il segretariato del GATT darà alla parte contraente chiamata alle consultazioni la possibilità di formulare le proprie osservazioni a proposito del documento prima che questo venga sottoposto al comitato.
8. Per le consultazioni a proposito dell’articolo XVIII, paragrafo 12 b), il comitato fonderà la propria decisione circa la procedura da seguire in base a elementi analoghi ai seguenti:
- il tempo trascorso a contare dalle ultime consultazioni approfondite;
- le disposizioni che la parte contraente chiamata alle consultazioni avrà preso alla luce delle conclusioni tratte in sede delle precedenti consultazioni;
- le modificazioni del livello globale o della natura delle misure commerciali prese per proteggere la bilancia dei pagamenti;
- le modificazioni verificatesi nella situazione o nelle prospettive della bilancia dei pagamenti;
- la questione a sapere se i problemi di bilancia dei pagamenti siano problemi di carattere strutturale o temporaneo.
9. Ogni parte contraente poco sviluppata potrà chiedere, a qualsiasi momento, consultazioni approfondite.
10. Su richiesta di ogni parte contraente poco sviluppata chiamata alle consultazioni, i servizi d’assistenza tecnica del segretariato del GATT le forniranno un aiuto per preparare la documentazione per le consultazioni.
11. Il comitato presenterà al Consiglio i rapporti sulle sue consultazioni. I rapporti sulle consultazioni approfondite comprenderanno:
- le conclusioni del comitato come pure i fatti e le ragioni su cui si fondano;
- le disposizioni che la parte contraente chiamata alle consultazioni avrà preso alla luce delle conclusioni tratte in sede delle precedenti consultazioni;
- per le parti contraenti poco sviluppate, i fatti e le ragioni su cui il comitato ha fondato la sua decisione relativa alla procedura seguita e
- per le parti contraenti sviluppate, la questione a sapere se altre misure di politica economica possano sostituire quelle di cui si tratta.
Se il comitato accerta che le misure prese dalla parte contraente chiamata alle consultazioni
- sotto importanti aspetti sono in rapporto con misure commerciali restrittive applicate da un’altra parte contraente6, oppure
- incidono in modo considerevolmente sfavorevole sugli interessi del commercio d’esportazione di una parte contraente poco sviluppata, ne informerà il Consiglio, il quale prenderà le disposizioni suppletive che riterrà opportune.
12. In sede di consultazioni approfondite con una parte contraente poco sviluppata, qualora la parte contraente chiamata alle consultazioni lo desideri, il comitato terrà conto in modo particolare delle possibilità d’attenuare il problema della bilancia dei pagamenti o di rimediarvi tramite misure che le parti contraenti potranno prendere per agevolare l’aumento delle entrate dell’esportazione della parte contraente chiamata alle consultazioni, come previsto al paragrafo 3 delle procedure di consultazione approfondite.
13. Se il comitato accerta che una misura restrittiva delle importazioni presa per proteggere la bilancia dei pagamenti dalla parte contraente chiamata alle consultazioni è incompatibile con le disposizioni degli articoli XII o XVIII: B dell’Accordo generale, o con la presente Dichiarazione, formulerà, nel suo rapporto al Consiglio, osservazioni atte ad aiutare il Consiglio ad emanare le raccomandazioni adeguate in vista di promuovere la messa in opera degli articoli XII e XVIII: B e della presente Dichiarazione. Il Consiglio vigilerà su tutte le questioni a proposito delle quali avrà emanato le sue raccomandazioni.