0.632.231.61
Misure di tutela per promuovere lo sviluppo Approvate dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979
(Stato 5 novembre 1999)0.632.231.61Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione2
1. Le Parti contraenti riconoscono che l’attuazione, da parte di parti contraenti poco sviluppate, di programmi e di politiche di sviluppo economico diretti ad aumentare il livello di vita della popolazione può rendere necessari, oltre alla creazione di branche di produzione 3 determinate, la creazione di nuove strutture produttive oppure la modificazione o lo sviluppo dì quelle esistenti al fine di raggiungere un impiego più completo e più efficace delle risorse, conformemente alle priorità del loro sviluppo economico. Di conseguenza, hanno convenuto che ogni parte contraente poco sviluppata, per raggiungere tali obiettivi, può modificare o ritirare concessioni comprese nei suoi elenchi allegati all’Accordo generale 4 , come previsto alla sezione A dell’articolo XVIII, oppure, qualora non sia materialmente possibile istituire misure compatibili con le altre disposizioni dell’Accordo generale per raggiungere tali obiettivi, ricorrere alla sezione C dell’articolo XVIII, con la libertà suppletiva prevista qui di seguito. Qualora intraprenda una simile azione, la parte contraente poco sviluppata dì cui si tratta terrà debitamente conto degli obiettivi dell’Accordo generale e del fatto che conviene evitare di ledere inutilmente il commercio delle altre parti contraenti.
2. Le Parti contraenti riconoscono pure che vi possono essere circostanze inconsuete in cui un ritardo nell’applicazione delle misure che una parte contraente poco sviluppata vuole istituire in conformità delle disposizioni della sezione A o della sezione C dell’articolo XVIII può sollevare difficoltà nell’applicazione dei suoi programmi e politiche di sviluppo economico ai fini summenzionati. Per questo hanno convenuto che, in tali circostanze, la parte contraente poco sviluppata di cui si tratta può derogare alle disposizioni della sezione A e dei paragrafi 14, 15, 17 e 18 della sezione C, per quanto ciò si renda necessario in vista dell’istituzione, a titolo provvisorio, delle misure previste, immediatamente dopo averle notificate.
3. Resta inteso che tutte le altre prescrizioni dei preambolo dell’articolo XVIII e delle sezioni A e C di tale articolo come pure le Note e le disposizioni aggiuntive figuranti all’annesso I relative a tali sezioni continueranno ad essere applicabili alle misure previste dalla presente Decisione.
4. Le Parti contraenti procederanno all’esame della presente Decisione alla luce dell’esperienza della sua applicazione, per determinare se dev’essere prorogata o modificata oppure abrogata.