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0.632.232

Negoziati relativi alla Lista LIX – Svizzera Approvati dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1980

RU 1981 385; FF 1980 III 977

Traduzione1

(Stato 20 febbraio 1981)

Ginevra, 20 febbraio 1981

Signor Arthur Dunkel
Direttore Generale del GATT

Centre William Rappard

1211 Genève 21

Signor Direttore Generale,

La Delegazione elvetica e quella delle Comunità europee hanno terminato i loro negoziati, avviati ai sensi dell’articolo XXVIII 2 in vista della modifica o della revoca di concessioni che figurano nell’elenco LIX – Svizzera 3 ; i risultati sono indicati nell’allegata relazione.

La prego di accogliere, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.

Per la
Delegazione elvetica:

Per la Delegazione della Commissione
delle Comunità europee:

F. Blankart

Trân Van Thinh

Risultati dei negoziati avviati, ai sensi dell’articolo XXVIII,
in vista della modifica o della revoca di concessioni
che figurano nell’elenco LIX – Svizzera

Modifiche apportate all’elenco LIX – Svizzera

Dati consolidati da modificare

N° della tariffa

Designazione delle merci

Tasso dei dazi
consolidati
nelle liste
in vigore

Tasso dei dazi
che devono
essere
consolidati

Fr. per 100 kg lordo

0404 ex 10*1

Mozzarella

30.–

40.–

0404 ex 22**

Grana

25.–

–.–

0404 ex 22**

Parmigiano Reggiano et Grana Padano

25.–

Allegato:

Norme e caratteristiche alle quali i formaggi di cui alle voci 0404. ex 10 e ex 22 devono soddisfare per essere ammessi ai dazi consolidati.

1

Sottovoce attuale: 0404 ex 12

* Mozzarella

Testo attualmente in vigore

Nuovo testo

Il latte di vacca o di bufala, crudo ed intero, viene coagulato per aggiunta di fermento lattico e di caglio liquido alla temperatura di 35 °C.

La cagliata viene tagliata in piccoli pezzi, della grandezza di una nocciola, e lasciata maturare nel latticello finché abbia raggiunta la maturazione necessaria per ottenere la filatura. La pasta separata dal latticello viene tagliata in lunghe strisce e filata, con l’aiuto di acqua bollente, in opportuni recipienti. Si procede infine alla formatura della pasta.

Il latte di vacca o di bufala intero viene coagulato per aggiunta di fermento lattico e di caglio liquido alla temperatura di 35 °C.

La cagliata viene tagliata in piccoli pezzi, della grandezza di una nocciola, e lasciata maturare nel latticello finché abbia raggiunta la maturazione necessaria per ottenere la filatura. La pasta separata dal latticello viene tagliata in lunghe strisce e filata, con l’aiuto di acqua bollente, in opportuni recipienti. Si procede infine alla formatura della pasta.

Pasta:

umida, di colore bianco, soffice e compatta

Pasta:

umida, di colore bianco, soffice e compatta

Sapore:

dolce, leggermente acidulo

Sapore:

dolce, leggermente acidulo

Forma:

«a faschetto», sferica, ovoidale, parallelepipeda

Forma:

«a faschetto», sferica, ovoidale, parallelepipeda

Peso:

da 50 g a 1 kg

Peso:

da 100 g a 1,5 kg1

Sostanza grassa rispetto all’estratto secco:



44 % come minimo

Sostanza grassa rispetto all’estratto secco:



44 % come minimo

Contenuto in acqua della sostanza non grassa:




superiore al 62 %

1

Per lo sdoganamento, saranno tollerati scarti fino al 5 % del peso per forma indicato nella descrizione precedente.

Note addizionali alla concessione:

a)

l’ammissione in questa sottovoce è inoltre subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

b)

la Svizzera si riserva la possibilità di percepire, oltre il dazio consolidato, un supplemento di prezzo non superiore a quello fissato per la voce 0404.14.

** Grana

Testo attualmente in vigore

Nuovo testo

Grana Padano

Formaggio semi‑grasso a pasta dura, cotto e a maturazione lenta, prodotto con latte di vacca proveniente da due mungiture giornaliere e fornito da animali la cui alimentazione di base è costituita da foraggi verdi o conservati. Il latte è coagulato con acidità di fermentazione, dopo riposo e

a) Parmigiano Reggiano

Conformità alle descrizioni e caratteristiche1 che figurano nell’allegato A della Convenzione internazionale sull’uso delle denominazioni di origine dei formaggi del 1° giugno – 18 luglio 19514 e successive modifiche. In oltre, il Parmigiano Reggiano deve soddisfare ai seguenti requisiti:

scrematura parziale ottenuta per effetto della gravità. Viene preparato durante tutto l’anno.

Tenore
in acqua:

32 % al massimo

Forma:

cilindrica, scalzo lievemente convesso o

Aspetto della
crosta:

colore scuro, oleato o colore naturale, giallo oro

quasi diritto facce piane leggermente orlate

  1. Per lo sdoganamento, saranno tollerati scarti fino al 5 % del peso per forma
    (Parmigiano

Dimensioni:

diametro di 35–45 cm, altezza dello scalzo di
18–25 cm

Reggiano: nessuna tolleranza per le forme di meno di 24 kg) e delle dimensioni indicate nella descrizione.

Peso:

24–40 kg per forma

b) Grana padano

Conformità alle norme e alle caratteristiche1 seguenti:
Formaggio semi‑grasso a pasta dura, cotto e a maturazione lenta, prodotto con latte di vacca proveniente da due mungiture giornaliere e fornito da animali la cui alimentazione di base è costituita da foraggi verdi o conservati.

Confezione
esterna:


colore scuro, oliato

Colore della
pasta:


bianco o giallo paglierino

Aroma e sapore caratteristici
della pasta:



profumo delicato
non piccante

Struttura
della pasta:


finemente granulare,
frattura radiale a scaglia

Il latte è coagulato con acidità di fermentazione, dopo riposo e scrematura parziale ottenuta per effetto della gravità («affioramento»). Viene preparato durante tutto l’anno.

Occhiatura:

appena visibile

Forma:

cilindrica, scalzo

Spessore
della crosta:


4–8 mm

lievemente convesso a quasi diritto, facce piane

Maturazione:

naturale, effettuata per

leggermente orlate

conservazione del prodotto in un locale alla temperatura di 15–22 °C

Dimensioni:

diametro di 35–45 cm1, altezza dello scalzo
di 18–25 cm1

Materia grassa

Peso:

24–40 kg per forma1

rispetto all’estratto
secco:


32 % almeno

Aspetto della crosta:


colore scuro, oleato o

Esistono altre varietà di formaggi Grana

colore naturale, giallo oro

(Grana Lodigiano e Grana Lombardo), le cui

Colore della pasta:

bianco o giallo paglierino

caratteristiche sono le stesse, con la differenza che il tenore in sostanza grassa è del 25 % come minimo per il Grana Lodigiano e del 27 % per il Grana Lombardo.

Aroma e sapore
caratteristici della pasta:



profumo delicato
non piccante

Struttura
della pasta:


finemente granulare, frattura radiale a scaglie

Osservazione per tutti i formaggi del tipo Grana

Occhiatura:

appena visibile

Per l’ammissione dei formaggi del tipo Grana ai tassi consolidati, le autorità

Spessore
della crosta:

da 4 a 8 mm

doganali svizzere si confermeranno alla pratica in vigore da numerosi anni.

  1. Per lo sdoganamento, saranno tollerati scarti fino al 5 % del peso per forma
    (Parmigiano Reggiano: nessuna tolleranza per le forme di meno di 24 kg) e delle
    dimensioni indicate nella descrizione.

Stagionatura:

naturale, effettuata per conservazione del prodotto in un locale a temperatura compresa fra 15 e 22 °C

Sostanza grassa
riferita all’estratto
secco:



32 % come minimo

Contenuto
in acqua:


33,2% come massimo

Zona di
produzione:


territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova (a sinistra del Po), Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, (a destra del Reno), Ferrara, Forlì, Piacenza e Ravenna

c) Tutti questi formaggi debbono portare il marchio del «consorzio» competente.

Ginevra, 20 febbraio 1981

Signor Arthur Dunkel
Direttore Generale del GATT

Centre William Rappard

1211 Genève 21

Signor Direttore Generale,

La Delegazione elvetica e quella delle Comunità europee hanno terminato i loro negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXVIII 5 , in vista della modifica o della revoca di concessioni che figurano nell’elenco LIX – Svizzera 6 ; i risultati sono indicati nell’allegata relazione.

La prego di accogliere, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.

Per la
Delegazione elvetica:

Per la Delegazione della Commissione
delle Comunità europee:

F. Blankart

Trân Van Thinh

Allegato

Risultati dei negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXVIII
in vista della revoca di concessioni che figurano
nell’elenco LIX – Svizzera

Modifiche apportate all’elenco LIX – Svizzera

I Concessioni da ritirare dall’elenco

N° della tariffa

Designazione delle merci

Tasso
dei dazi
consolidati
in vigore
Fr. per 100 kg lordo

0702.01

Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati,
in recipienti di:

– più di 5 kg

42.—

– 5 kg o meno

55.—

1704.

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:

20

– gomma da masticare

70.—

20

– altri

90.—

1806.01

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao

50.—

ex 1902.01

Preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari, a base di farine, fecole o estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in proporzione inferiore al 50 % in peso:

diverse dalle preparazioni in cui predomina la farina di patate anche sotto forma di semola, fiocchi, ecc., e dalle preparazioni contenenti latte in polvere






40.—

1903.01

Paste alimentari

25.—

1907.

Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria
ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, grassi, formaggio o frutta:

10

– non presentati in imballaggi di vendita

5.—

20

– presentati in imballaggi di vendita di ogni tipo:

– – pane croccante

35.—

– – altri

40.—

1908.

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria, e della
biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:

10

– non zuccherati, senza cacao né cioccolata

55.—

20

– altri

100.—

2002.

Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto e acido acetico:

– altri, in recipienti di:

ex 30

– – più di 5 kg, ad eccezione degli asparagi, delle olive e dei funghi

42.—

ex 32

– – 5 kg o meno, ad eccezione degli asparagi, delle olive e dei funghi


55.—

2107.

Preparazioni alimentari non denominate né comprese altrove:

18

– preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli

50.—

ex 20

– altri:

– – gelati commestibili (creme e simili)

110.—

2904.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati:

50

– sorbite

2.20

ex 60

– altri:

– – mannite

1.50

3819.

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle che consistono in miscele di prodotti naturali), non denominati né compresi altrove, residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non denominati né compresi altrove:

ex 20

– gessi e preparazioni a base di gesso, per l’arte dentaria; preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le
industrie alimentari:

– sorbite diversa da quella della voce 2904

10.—

ex 50

– altri:

– – sorbite diversa da quella della voce 2904

1.50

II Riduzione dei dazi consolidati nell’elenco vigente

N° della
tariffa

Designazione delle merci

Aliquota
dei dazi
consolidati
vigenti
Fr. per
100 kg lordo

Aliquota
dei dazi da
consolidare
Fr. per
100 kg lordo

0701.30

Cipolle commestibili, scalogne

4.20

2.90

ex 0701.52

Peperoni, dall’1°. 11. al 31. 3.

10.—

7.—

ex 0701.74

Cavolfiori

10.—

7.—

0802.20

Limoni

4.—

2.—

ex 0805.20

Noci comuni

12.—

4.—

0910.32

Spezie diverse dal timo, dall’alloro e dallo
zafferano, lavorate


50.—


20.—

1206.01

Luppolo

3.—

1.50

1602.

Altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie:

ex 10

– a base di fegato d’oca

120.—

84.—

1702.18

Glucosio chimicamente puro

17.—

16.—

ex 1702.20

Lattosio

22.—

17.—

1805.01

Cacao in polvere, non zuccherato

40.—

28.—

2006.

Frutta altrimenti preparata o conservata,
con o senza aggiunta di zucchero o di alcole:

ex 30

– frutta a guscio (comprese arachidi)

30.—

15.—

ex 2102.10

Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base
di tali estratti o essenze


270.—


260.—

Fr. per grado
e per 100 kg
di peso lordo

Fr. per grado
e per 100 kg
di peso lordo

2209.22

Whisky e gin in fusto

–.80

–.70

Fr. per 100 kg
di peso lordo

Fr. per 100 kg
di peso lordo

2209.32

Whisky e gin in bottiglia

80.—

60.—

III Nuove concessioni su voci non figuranti nell’elenco vigente

N° della
tariffa

Designazione delle merci

Aliquota
dei dazi
vigenti
Fr. per 100 kg
lordo

Aliquota
dei dazi da
consolidare
Fr. per 100 kg
lordo

1303.22

Succhi ed estratti vegetali diversi dall’oppio, dal succo di liquirizia e dalla manna


20.—


8.—

ex 1303.60

Farine di cotilodoni, di semi di carrube o di semi di guarea, anche lievemente modificati con
trattamento chimico per stabilizzarne le proprietà mucillaginose, per usi tecnici




8.—




1.—

1510.

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:

10

– stearina

15.—

5.—

20

– altri

1.—

–.50

1511.

Glicerina, comprese le acque e le liscivie
glicerinose:

14

– distillate

10.—

7.—