Salvo ove siano giustificate secondo l’Accordo generale (compresi gli allegati e i protocolli di detto Accordo), i Paesi partecipanti non istituiscono nuove restrizioni al commercio dei prodotti tessili e non intensificano le restrizioni esistenti, a meno che dette misure risultino giustificate secondo le disposizioni del presente articolo.
I Paesi partecipanti convengono di avvalersi delle disposizioni del presente articolo soltanto moderatamente e di limitarne l’applicazione a prodotti precisi e ai Paesi le cui esportazioni causano una disorganizzazione del mercato giusta l’allegato A, tenendo pienamente conto dei principi e degli scopi convenuti, indicati nel presente Accordo, nonché degli interessi dei Paesi importatori e dei Paesi esportatori. I Paesi partecipanti tengono in considerazione le importazioni in provenienza da qualsiasi Paese e s’adoperano a mantenere l’equità adeguata. Tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 6, essi si sforzano di evitare misure discriminatorie nei casi in cui determinate importazioni in provenienza da parecchi Paesi partecipanti fossero causa di disorganizzazione del mercato e qualora risulti inevitabile il ricorso al presente articolo.
Un Paese importatore partecipante, se reputa che vi sia disorganizzazione del suo mercato giusta la definizione della disorganizzazione del mercato di cui all’allegato A, a cagione dell’importazione di un determinato prodotto tessile non ancora sottoposto a limitazione, s’adopera per consultarsi con qualsiasi Paese esportatore partecipante allo scopo di porre rimedio alla disorganizzazione del mercato. Nella sua domanda, il Paese importatore può indicare un preciso grado di limitazione che, secondo il suo parere, dovrebbe essere applicato all’esportazione del prodotto, tenendo conto che questo grado non può essere inferiore al livello generale definito nell’allegato B. Qualsiasi Paese esportatore interessato dà immediatamente seguito alla domanda di consultazione. La domanda di consultazione proveniente da un Paese importatore dev’essere corredata di un’esposizione oggettiva dei motivi e della giustificazione della sua presentazione, compresi i dati più recenti concernenti gli elementi di disorganizzazione del mercato; il Paese richiedente comunica simultaneamente tutte queste informazioni al Presidente dell’Organo di sorveglianza dei tessili.
Qualora, durante la consultazione, le Parti convengono che la situazione esige restrizioni del commercio del prodotto tessile pertinente, il grado di restrizione è fissato a un livello non inferiore a quello definito nell’allegato B. I particolari dell’accordo così realizzato sono comunicati all’Organo di sorveglianza dei tessili il quale determina se questa intesa sia giustificata rispetto alle disposizioni del presente Accordo.
- i) Ove, nondimeno, nessuna intesa sia intervenuta alla scadenza di un termine di sessanta giorni a contare dalla ricezione della domanda da parte del o dei Paesi esportatori partecipanti, tanto riguardo alla domanda di limitazione delle esportazioni, quanto riguardo a qualsiasi altra soluzione, il Paese partecipante richiedente può, per il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di ricezione della domanda a parte del o dei Paesi esportatori partecipanti, dichiarare inammissibili, per il consumo interno, le importazioni, provenienti dal o dai Paesi partecipanti di cui al paragrafo 3 precedente, di tessili o di prodotti tessili cagionanti una disorganizzazione del mercato (secondo l’allegato A), ad un livello pari o superiore a quello definito nell’allegato B. Questo livello potrà essere adeguato verso l’alto, allo scopo di evitare difficoltà irragionevoli alle aziende commerciali partecipanti agli scambi pertinenti, in ogni misura compatibile con le finalità del presente articolo. Simultaneamente, la questione è sottoposta all’immediata attenzione dell’Organo di sorveglianza dei tessili.
- Tuttavia, ciascuna Parte ha la facoltà di adire l’Organo di sorveglianza dei tessili prima della scadenza del termine di sessanta giorni.
- Nell’uno o nell’altro caso, l’Organo di sorveglianza dei tessili provvede senza indugio all’esame della questione e fa raccomandazioni adeguate alle Parti direttamente interessate, entro trenta giorni a contare da quello in cui la questione gli è stata sottoposta. Queste raccomandazioni sono parimente comunicate, per informazione, al Comitato dei tessili e al Consiglio dei rappresentanti delle Parti contraenti all’Accordo generale. Subito dopo la ricezione di tali raccomandazioni i Paesi partecipanti interessati dovrebbero riesaminare le misure prese o previste, allo scopo di riscontrare se occorre istituirle, mantenerle in vigore, modificarle o revocarle.
In circostanze affatto inabituali e critiche, in cui le importazioni di uno o più prodotti tessili, eseguite durante il periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 5 precedente, cagionerebbero una grave disorganizzazione del mercato provocante un pregiudizio difficilmente riparabile, il Paese importatore chiede al Paese esportatore interessato di cooperare senza indugio, a livello bilaterale e in condizioni d’urgenza, allo scopo di evitare detto pregiudizio e comunica immediatamente all’Organo di sorveglianza dei tessili i particolari della situazione. I Paesi interessati possono conchiudere qualsiasi accordo provvisorio reciprocamente accettabile e reputato necessario per affrontare la situazione, senza pregiudicare le consultazioni sulla questione, avviabile in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Nel caso in cui non si giunga a un siffatto accordo provvisorio, possono essere applicate misure limitative temporanee di un livello superiore a quello definito nell’allegato B, intese segnatamente ad evitare difficoltà irragionevoli alle aziende commerciali partecipanti agli scambi pertinenti. Salvo nel caso di possibilità di fornitura rapida, che comprometterebbe lo scopo di siffatte misure, il Paese importatore notifica quest’ultime, con un preavviso di una settimana almeno, ai Paesi esportatori partecipanti e avvia o prosegue le consultazioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo. Se una misura è presa in virtù del presente paragrafo, l’uno o l’altra Parte può adire l’Organo di sorveglianza dei tessili. Questo procede nel modo previsto nel paragrafo 5 precedente. A contare dalla ricezione delle raccomandazioni dell’Organo di sorveglianza dei tessili, il Paese importatore partecipante provvede a riesaminare le misure prese e presenta un rapporto a tale riguardo all’Organo di sorveglianza dei tessili.
Ove si avvalgano delle misure previste nel presente articolo, i Paesi partecipanti s’adoperano, applicandole, per evitare ogni pregiudizio alla produzione e alle vendite dei Paesi esportatori, in particolare a quelle dei Paesi in sviluppo, e rinunciano a qualsiasi provvedimento atto a ingenerare ostacoli non tariffali completivi al commercio dei prodotti tessili. Mediante rapide consultazioni, essi adottano adeguate misure, in particolare per le merci già spedite o in fase di spedizione. Qualora non giungano a un accordo, la vertenza può essere sottoposta all’Organo di sorveglianza dei tessili, il quale fa le adeguate raccomandazioni.
Le misure prese in virtù del presente articolo sono applicabili per periodi limitati non superiori a un anno, salvo restando la possibilità di rinnovarle o di prorogarle per periodi completivi di un anno, a condizione che i Paesi partecipanti direttamente interessati si siano accordati al riguardo. In questo caso sono applicabili le disposizioni dell’allegato B. Le proposte di rinnovo o di proroga, di modificazione o d’eliminazione di siffatte misure, oppure qualsiasi vertenza a tale riguardo sono sottoposte all’Organo di sorveglianza dei tessili, il quale fa le raccomandazioni adeguate. Nondimeno, la durata di validità degli accordi bilaterali di limitazione, conchiusi in virtù del presente articolo, può essere superiore a un anno, conformemente alle disposizioni dell’allegato B.
I Paesi partecipanti riesaminano costantemente le misure prese in virtù del presente articolo e procedono ad adeguate consultazioni con tutti i Paesi partecipanti toccati da dette misure, allo scopo di eliminarle non appena possibile. Essi presentano periodicamente, in ogni caso almeno una volta all’anno, un rapporto all’Organo di sorveglianza dei tessili sui progressi attuati nell’eliminazione delle misure suddette.