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0.632.251

Accordo concernente il commercio internazionale dei tessili Conchiuso il 20 dicembre 1973 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1974

RU 1982 1605

Traduzione

(Stato 15 luglio 1994)

Preambolo

Riconoscendo la grande importanza della produzione e del commercio dei prodotti tessili di lana, di fibre sintetiche e artificiali e di cotone per l’economia di numerosi Paesi, come anche la loro rilevanza particolare per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo e per l’incremento e la diversificazione dei loro introiti d’esportazione, e coscienti dell’importanza speciale del commercio dei prodotti tessili di cotone per numerosi Paesi in sviluppo;

Riconoscendo inoltre che la situazione del commercio mondiale dei prodotti tessili solleva preoccupazioni e che tale situazione, ove non venga trattata in modo soddisfacente, rischia di causare pregiudizi per i Paesi partecipanti al commercio dei prodotti tessili, siano essi importatori od esportatori, oppure simultaneamente l’uno e l’altro, di pregiudicare le aspettative della cooperazione internazionale nel campo del commercio e di influire negativamente sui rapporti commerciali generali;

Dopo aver riscontrato che questa situazione poco soddisfacente si caratterizza nella diffusione di provvedimenti restrittivi, comprese le misure discriminatorie, incompatibili con i principi dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1 e dopo aver costatato l’insorgere, in taluni Paesi importatori, di circostanze le quali, secondo il parere di questi Paesi, cagionano o minacciano di cagionare una disorganizzazione dei loro mercati interni;

Desiderosi di avviare una cooperazione costruttiva, entro un quadro multilaterale, per affrontare detta situazione in modo da promuovere, sii sani fondamenti, lo sviluppo della produzione e l’espansione del commercio dei prodotti tessili e per realizzare progressivamente, per quanto concerne detti prodotti, la riduzione degli ostacoli agli scambi e la liberalizzazione del commercio mondiale;

Riconoscendo la necessità, promuovendo questo intervento, di tenere costantemente conto del carattere instabile e durevolmente mutabile della produzione e del commercio dei prodotti tessili e di dedicare la massima attenzione ai gravi problemi economici e sociali posti in questo campo, tanto nei Paesi importatori, quanto nei Paesi esportatori, e in particolare nei Paesi in sviluppo;

Riconoscendo inoltre che un tale intervento dovrebbe essere condotto in modo da agevolare l’espansione economica e di promuovere l’evoluzione dei Paesi in sviluppo, disponenti delle necessarie risorse, per esempio in materie e in competenze tecniche, offrendo loro e a quelli che entrano presentemente nella fase d’esportazione dei prodotti tessili o che potrebbero entrarvi prossimamente, più ampie possibilità d’aumentare i loro introiti in divise, mediante la vendita sui mercati mondiali di prodotti che possono efficientemente produrre;

Riconoscendo che, in futuro, lo sviluppo armonico del commercio dei tessili, tenuto particolarmente conto delle esigenze dei Paesi in sviluppo è parimente subordinato, in misura importante, ai problemi riscontrati nell’ambito del presente Accordo e che, tra questi fattori, si contano l’evoluzione verso la riduzione dei dazi, il mantenimento e la migliorazione degli schemi di preferenze tariffali generalizzate, conformemente alle Dichiarazione di Tokyo;

Determinate a tenere assolutamente conto dei principi e degli scopi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 2 (dappresso: «Accordo generale») e, nel perseguimento delle finalità del presente Accordo, ad applicare effettivamente i principi e gli scopi convenuti nella Dichiarazione ministeriale di Tokyo in data 14 settembre 1973 concernente I negoziati commerciali multilaterali,

le Parti al presente Accordo hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nei prossimi anni, sarebbe auspicabile che i Paesi partecipanti 3 * adottino provvedimenti pratici speciali di cooperazione internazionale nel settore dei tessili, allo scopo d’eliminare le difficoltà che esistono in questo campo.

Le finalità fondamentali devono consistere, per quanto concerne i prodotti tessili, nell’espansione del commercio, nella riduzione degli ostacoli commerciali e nella liberalizzazione progressiva del commercio mondiale, assicurando lo sviluppo ordinato ed equo di questi prodotti ed evitando gli effetti disorganizzatori sui mercati e su tipi di produzione, tanto nei Paesi importatori, quanto in quelli esportatori. Nel caso di Paesi disponenti soltanto di un esiguo mercato, il cui grado delle importazioni è eccezionalmente elevato e la cui produzione indigena correlativamente vasta, occorrerebbe tener conto della necessità d’evitare pregiudizi alla loro produzione minima vitale.

Nell’attuazione del presente Accordo, uno dei principali scopi è quello di favorire lo sviluppo economico e sociale dei Paesi in sviluppo, di assicurare loro un incremento sostanziale degli introiti dall’esportazione di prodotti tessili e di conferire loro la possibilità di una maggiore partecipazione al commercio mondiale di siffatti prodotti.

I provvedimenti presi in virtù del presente Accordo non devono interrompere né intralciare i procedimenti autonomi di adeguamento industriale dei Paesi partecipanti. Inoltre, essi dovrebbero essere associati a un’applicazione, consona con le legislazioni e i sistemi nazionali, di politiche economiche e sociali appropriate e richieste dai mutamenti della struttura del commercio dei tessili e del vantaggio comparativo dei Paesi partecipanti, politiche queste atte a promuovere le aziende meno competitive sul piano internazionale nel processo d’inserimento progressivo in sistemi di produzione più vitali o in altri settori economici, e offrire un più ampio accesso ai mercati per i prodotti tessili dei Paesi in sviluppo.

In circostanze eccezionali potrà risultare necessario, nel settore del commercio dei prodotti tessili, d’applicare provvedimenti cautelativi secondo il presente Accordo, con riserva dell’osservanza delle condizioni e dei principi riconosciuti, sotto la sorveglianza di un organo internazionale appositamente istituito e conformemente alle norme e alle finalità del presente Accordo; questi provvedimenti dovrebbero agevolare qualsiasi processo d’adeguamento richiesto dall’evoluzione strutturale del commercio mondiale dei prodotti tessili. Le Parti al presente Accordo si obbligano ad applicare questi provvedimenti soltanto secondo le disposizioni del presente Accordo e tenendo pienamente conto delle ripercussioni che essi potrebbero avere per le altre Parti.

Le disposizioni del presente Accordo non modificano affatto i diritti e gli obblighi spettanti ai Paesi partecipanti giusta l’Accordo generale.

I Paesi partecipanti riconoscono che i provvedimenti adottati in virtù del presente Accordo, essendo destinati a risolvere problemi speciali concernenti i prodotti tessili, dovrebbero essere considerati eccezionali e non applicabili ad altri settori.

Art. 2

Qualsiasi restrizione quantitativa unilaterale esistente, qualsiasi convenzione bilaterale e qualsiasi altra misura quantitativa vigente, che abbia effetto restrittivo, dev’essere notificata minutamente dal Paese partecipante e applicante la misura limitativa, non appena avrà accettato il presente Accordo o vi avrà aderito, all’Organo di sorveglianza dei tessili, il quale comunicherà le notificazioni agli altri Paesi partecipanti, per informazione. Le misure o le convenzioni che non verranno notificate da un Paese partecipante entro un termine di sessanta giorni a contare dalla data in cui avrà accettato il presente Accordo o vi avrà aderito, verranno considerate incompatibili con detto Accordo e saranno revocate senza indugio.

A meno che risulti giustificata, giusta le disposizioni dell’Accordo generale (compresi gli allegati e il protocollo. di detto Accordo), qualsiasi restrizione quantitativa unilaterale e qualsiasi altra misura quantitativa avente effetto restrittivo, notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 precedente, verrà eliminata entro il termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, salvo nel caso in cui costituisca l’oggetto di una delle procedure seguenti, intese a renderla conforme alle disposizioni del presente Accordo:

  1. inclusione in un programma che dovrebbe essere approvato e notificato all’Organo di sorveglianza dei tessili entro il termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo e che perseguirebbe lo scopo di eliminare successivamente le restrizioni esistenti, entro il termine massimo di tre anni a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo e terrebbe conto di qualsiasi Convenzione bilaterale conchiusa o in corso di negoziati, conformemente alla disposizione dell’alinea ii) seguente, restando inteso che durante il primo anno verrà compiuto uno sforzo maggiore per un’eliminazione sostanziale delle restrizioni e un aumento cospicuo dei contingenti che non fossero stati soppressi;
  2. Inclusione, entro un termine di un anno, a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, in convenzioni bilaterali conchiuse o in corso di negoziati, conformemente alla disposizione dell’articolo 4; ove, per motivi eccezionali, non siano concluse convenzioni bilaterali entro il termine di un anno, questo termine, dopo consultazione tra i Paesi partecipanti interessati e con l’assenso dell’Organo di sorveglianza dei tessili, potrà essere prorogato per una durata non superiore a un anno;
  3. inclusione in accordi conclusi o in provvedimenti adottati, conformemente alla disposizione dell’articolo 3.

A meno che siano giustificate secondo le disposizioni dell’Accordo generale (compresi gli allegati e i protocolli di detto Accordo), tutte le convenzioni bilaterali esistenti, notificate conformemente alla disposizione del paragrafo 1 del presente articolo, verranno, entro un termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, sia eliminate, sia giustificate secondo le disposizioni del presente Accordo o modificate affinché risultino conformi a dette disposizioni.

Per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 precedenti, i Paesi partecipanti provvedono a consultarsi e ad avviare negoziati bilaterali allo scopo di giungere a soluzioni vicendevolmente accettabili, conformi alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente Accordo, e di consentire l’eliminazione più possibilmente completa delle restrizioni esistenti a contare dal primo anno d’accettazione del presente Accordo. Essi presentano all’Organo di sorveglianza dei tessili, entro il termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, un rapporto specifico sulla situazione di qualsiasi intervento o di qualsiasi negoziato così intrapreso, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

L’Organo di sorveglianza dei tessili termina l’esame di questi rapporti entro il novantesimo giorno a contare dalla ricezione. Nel corso della disamina, esso deve accertarsi che tutti gl’interventi intrapresi sono conformi al presente Accordo. L’Organo può fare raccomandazioni adeguate ai Paesi partecipanti direttamente interessati, in modo da agevolare l’attuazione del presente articolo.

Art. 3

Salvo ove siano giustificate secondo l’Accordo generale (compresi gli allegati e i protocolli di detto Accordo), i Paesi partecipanti non istituiscono nuove restrizioni al commercio dei prodotti tessili e non intensificano le restrizioni esistenti, a meno che dette misure risultino giustificate secondo le disposizioni del presente articolo.

I Paesi partecipanti convengono di avvalersi delle disposizioni del presente articolo soltanto moderatamente e di limitarne l’applicazione a prodotti precisi e ai Paesi le cui esportazioni causano una disorganizzazione del mercato giusta l’allegato A, tenendo pienamente conto dei principi e degli scopi convenuti, indicati nel presente Accordo, nonché degli interessi dei Paesi importatori e dei Paesi esportatori. I Paesi partecipanti tengono in considerazione le importazioni in provenienza da qualsiasi Paese e s’adoperano a mantenere l’equità adeguata. Tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 6, essi si sforzano di evitare misure discriminatorie nei casi in cui determinate importazioni in provenienza da parecchi Paesi partecipanti fossero causa di disorganizzazione del mercato e qualora risulti inevitabile il ricorso al presente articolo.

Un Paese importatore partecipante, se reputa che vi sia disorganizzazione del suo mercato giusta la definizione della disorganizzazione del mercato di cui all’allegato A, a cagione dell’importazione di un determinato prodotto tessile non ancora sottoposto a limitazione, s’adopera per consultarsi con qualsiasi Paese esportatore partecipante allo scopo di porre rimedio alla disorganizzazione del mercato. Nella sua domanda, il Paese importatore può indicare un preciso grado di limitazione che, secondo il suo parere, dovrebbe essere applicato all’esportazione del prodotto, tenendo conto che questo grado non può essere inferiore al livello generale definito nell’allegato B. Qualsiasi Paese esportatore interessato dà immediatamente seguito alla domanda di consultazione. La domanda di consultazione proveniente da un Paese importatore dev’essere corredata di un’esposizione oggettiva dei motivi e della giustificazione della sua presentazione, compresi i dati più recenti concernenti gli elementi di disorganizzazione del mercato; il Paese richiedente comunica simultaneamente tutte queste informazioni al Presidente dell’Organo di sorveglianza dei tessili.

Qualora, durante la consultazione, le Parti convengono che la situazione esige restrizioni del commercio del prodotto tessile pertinente, il grado di restrizione è fissato a un livello non inferiore a quello definito nell’allegato B. I particolari dell’accordo così realizzato sono comunicati all’Organo di sorveglianza dei tessili il quale determina se questa intesa sia giustificata rispetto alle disposizioni del presente Accordo.

  1. i) Ove, nondimeno, nessuna intesa sia intervenuta alla scadenza di un termine di sessanta giorni a contare dalla ricezione della domanda da parte del o dei Paesi esportatori partecipanti, tanto riguardo alla domanda di limitazione delle esportazioni, quanto riguardo a qualsiasi altra soluzione, il Paese partecipante richiedente può, per il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di ricezione della domanda a parte del o dei Paesi esportatori partecipanti, dichiarare inammissibili, per il consumo interno, le importazioni, provenienti dal o dai Paesi partecipanti di cui al paragrafo 3 precedente, di tessili o di prodotti tessili cagionanti una disorganizzazione del mercato (secondo l’allegato A), ad un livello pari o superiore a quello definito nell’allegato B. Questo livello potrà essere adeguato verso l’alto, allo scopo di evitare difficoltà irragionevoli alle aziende commerciali partecipanti agli scambi pertinenti, in ogni misura compatibile con le finalità del presente articolo. Simultaneamente, la questione è sottoposta all’immediata attenzione dell’Organo di sorveglianza dei tessili.
  2. Tuttavia, ciascuna Parte ha la facoltà di adire l’Organo di sorveglianza dei tessili prima della scadenza del termine di sessanta giorni.
  3. Nell’uno o nell’altro caso, l’Organo di sorveglianza dei tessili provvede senza indugio all’esame della questione e fa raccomandazioni adeguate alle Parti direttamente interessate, entro trenta giorni a contare da quello in cui la questione gli è stata sottoposta. Queste raccomandazioni sono parimente comunicate, per informazione, al Comitato dei tessili e al Consiglio dei rappresentanti delle Parti contraenti all’Accordo generale. Subito dopo la ricezione di tali raccomandazioni i Paesi partecipanti interessati dovrebbero riesaminare le misure prese o previste, allo scopo di riscontrare se occorre istituirle, mantenerle in vigore, modificarle o revocarle.

In circostanze affatto inabituali e critiche, in cui le importazioni di uno o più prodotti tessili, eseguite durante il periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 5 precedente, cagionerebbero una grave disorganizzazione del mercato provocante un pregiudizio difficilmente riparabile, il Paese importatore chiede al Paese esportatore interessato di cooperare senza indugio, a livello bilaterale e in condizioni d’urgenza, allo scopo di evitare detto pregiudizio e comunica immediatamente all’Organo di sorveglianza dei tessili i particolari della situazione. I Paesi interessati possono conchiudere qualsiasi accordo provvisorio reciprocamente accettabile e reputato necessario per affrontare la situazione, senza pregiudicare le consultazioni sulla questione, avviabile in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Nel caso in cui non si giunga a un siffatto accordo provvisorio, possono essere applicate misure limitative temporanee di un livello superiore a quello definito nell’allegato B, intese segnatamente ad evitare difficoltà irragionevoli alle aziende commerciali partecipanti agli scambi pertinenti. Salvo nel caso di possibilità di fornitura rapida, che comprometterebbe lo scopo di siffatte misure, il Paese importatore notifica quest’ultime, con un preavviso di una settimana almeno, ai Paesi esportatori partecipanti e avvia o prosegue le consultazioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo. Se una misura è presa in virtù del presente paragrafo, l’uno o l’altra Parte può adire l’Organo di sorveglianza dei tessili. Questo procede nel modo previsto nel paragrafo 5 precedente. A contare dalla ricezione delle raccomandazioni dell’Organo di sorveglianza dei tessili, il Paese importatore partecipante provvede a riesaminare le misure prese e presenta un rapporto a tale riguardo all’Organo di sorveglianza dei tessili.

Ove si avvalgano delle misure previste nel presente articolo, i Paesi partecipanti s’adoperano, applicandole, per evitare ogni pregiudizio alla produzione e alle vendite dei Paesi esportatori, in particolare a quelle dei Paesi in sviluppo, e rinunciano a qualsiasi provvedimento atto a ingenerare ostacoli non tariffali completivi al commercio dei prodotti tessili. Mediante rapide consultazioni, essi adottano adeguate misure, in particolare per le merci già spedite o in fase di spedizione. Qualora non giungano a un accordo, la vertenza può essere sottoposta all’Organo di sorveglianza dei tessili, il quale fa le adeguate raccomandazioni.

Le misure prese in virtù del presente articolo sono applicabili per periodi limitati non superiori a un anno, salvo restando la possibilità di rinnovarle o di prorogarle per periodi completivi di un anno, a condizione che i Paesi partecipanti direttamente interessati si siano accordati al riguardo. In questo caso sono applicabili le disposizioni dell’allegato B. Le proposte di rinnovo o di proroga, di modificazione o d’eliminazione di siffatte misure, oppure qualsiasi vertenza a tale riguardo sono sottoposte all’Organo di sorveglianza dei tessili, il quale fa le raccomandazioni adeguate. Nondimeno, la durata di validità degli accordi bilaterali di limitazione, conchiusi in virtù del presente articolo, può essere superiore a un anno, conformemente alle disposizioni dell’allegato B.

I Paesi partecipanti riesaminano costantemente le misure prese in virtù del presente articolo e procedono ad adeguate consultazioni con tutti i Paesi partecipanti toccati da dette misure, allo scopo di eliminarle non appena possibile. Essi presentano periodicamente, in ogni caso almeno una volta all’anno, un rapporto all’Organo di sorveglianza dei tessili sui progressi attuati nell’eliminazione delle misure suddette.

Art. 4

l. I Paesi partecipanti tengono costantemente presente, nell’osservanza della loro politica commerciale concernente i tessili, che accettando il presente Accordo o aderendovi, essi si obbligano a perseguire un’intesa multilaterale nella ricerca di soluzioni alle difficoltà che sorgono in questo campo.

Nondimeno, i Paesi partecipanti possono, conformemente alle finalità e ai principi fondamentali del presente Accordo, conchiudere convenzioni bilaterali, a condizioni reciprocamente accettabili, allo scopo, da un lato, di eliminare i rischi reali di disorganizzazione del mercato (secondo l’allegato A) dei Paesi importatori e di disorganizzazione del commercio dei tessili dei Paesi esportatori e, dall’altro, di assicurare l’espansione e lo sviluppo ordinato del commercio dei tessili e il trattamento equo dei Paesi partecipanti.

Le convenzioni bilaterali applicate conformemente al presente articolo devono essere, nell’insieme, e compreso quanto concerne i livelli di base e i coefficienti di crescita, più liberali delle misure previste nell’articolo 3 del presente Accordo. Le convenzioni bilaterali devono essere concepite ed amministrate in modo da agevolare l’esportazione di tutto il quantitativo che esse stipulano e comprendere disposizioni adeguate affinché il commercio che disciplinano si svolga con ampia duttilità, in condizioni compatibili con la necessità di un’espansione ordinata e con la situazione del mercato interno del Paese importatore interessato. Queste disposizioni dovrebbero riguardare questioni inerenti al livello di base, alla crescita, al riconoscimento dell’interscambiabilità crescente delle fibre naturali, artificiali e sintetiche, all’impiego anticipato dei quantitativi, ai riporti, ai trasferimenti da gruppo a gruppo di prodotti, e prevedere qualsiasi altra intesa reciprocamente soddisfacente per le Parti a queste convenzioni bilaterali.

I Paesi partecipanti comunicano all’organo di sorveglianza dei tessili ogni particolare riguardo alle convenzioni conchiuse in virtù del presente articolo, entro un termine di 30 giorni a contare dalla loro entrata in vigore. Qualora siffatte convenzioni vengano modificate o revocate, l’Organo di sorveglianza dei tessili dev’essere immediatamente informato. L’Organo di sorveglianza dei tessili può inviare alle Parti interessate le raccomandazioni reputate appropriate.

Art. 5

Le restrizioni all’importazione di prodotti tessili istituite conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 devono essere applicate con duttilità ed equità, evitando la moltiplicazione delle categorie. I Paesi partecipanti emanano, di comune intesa, le disposizioni concernenti l’amministrazione dei contingenti e dei livelli limitativi, compreso il dispositivo appropriato di ripartizione dei contingenti tra gli esportatori, in modo da agevolare il pieno impiego di questi contingenti. Il Paese importatore partecipante dovrebbe tenere debitamente conto dei fattori reali, come la classificazione tariffale istituita e le unità quantitative fondate sulle normali pratiche commerciali nelle transazioni d’esportazione e d’importazione, sia per quanto concerne la composizione secondo le fibre, sia per quanto riguarda la concorrenza in uno stesso settore del mercato interno.

Art. 6

Visto l’obbligo dei Paesi partecipanti di badare in modo particolare ai bisogni dei Paesi in sviluppo, è considerato appropriato e compatibile con gli imperativi d’equità il fatto che i Paesi importatori, i quali, in virtù del presente Accordo, applicano restrizioni inerenti al commercio dei Paesi in sviluppo, accordino a detti Paesi, per quanto concerne siffatte restrizioni, compresi gli elementi come il livello di base e il coefficiente di crescita, condizioni più favorevoli di quelle concesse ad altri Paesi. Nel caso di Paesi in sviluppo, le cui esportazioni siano già oggetto di restrizioni e qualora siffatte restrizioni siano applicate in virtù del presente Accordo, occorrerebbe prevedere contingenti più elevati e coefficienti di crescita liberalistici. Occorre però tener conto della necessità di non pregiudicare indebitamente gli interessi dei fornitori e di evitare qualsiasi distorsione grave delle strutture esistenti negli scambi.

Vista la necessità di accordare un trattamento speciale all’esportatore di prodotti tessili dei Paesi in sviluppo, il principio dell’anteriorità non è applicato alla determinazione dei contingenti delle loro esportazioni riguardanti settori tessili ai cui mercati essi accedono per la prima volta; verranno inoltre accordati coefficienti di crescita più elevati per dette esportazioni, pur non dimenticando che questo trattamento particolare non dovrà pregiudicare indebitamente gli interessi dei vecchi fornitori, né provocare gravi distorsioni nella struttura esistente degli scambi.

Occorrerebbe evitare, di principio, una limitazione delle esportazioni dei Paesi partecipanti, le cui esportazioni di tessili costituiscono soltanto un debole volume complessivo rispetto alle esportazioni totali degli altri Paesi, se le esportazioni di questi Paesi rappresentano solo una esigua percentuale delle importazioni globali di tessili, di cui al presente Accordo, del Paese importatore interessato.

Qualora siano applicate restrizioni al commercio dei tessili di cotone, in virtù del presente Accordo, dev’essere particolarmente tenuto conto, nella determinazione del numero dei contingenti e del fattore di crescita, dell’importanza di questo commercio per i Paesi in sviluppo interessati.

Nella più ampia misura possibile, i Paesi partecipanti non applicano la limitazione al commercio di prodotti tessili originari d’altri Paesi partecipanti, importati nel sistema dell’ammissione temporanea a scopo di riesportazione dopo lavorazione, a condizione che esista un sistema soddisfacente di controllo e di certificazione.

Dev’essere presa in considerazione l’applicazione di un trattamento speciale e differenziato alle reimportazioni, in un Paese partecipante, di prodotti tessili che questo Paese avesse esportati verso un altro Paese partecipante, a scopo di lavorazione e di reimportazione successiva, tenuto conto della natura speciale di questo commercio e salve restando le disposizioni dell’articolo 3.

Art. 7

I Paesi partecipanti prendono provvedimenti per assicurare il funzionamento effettivo del presente Accordo mediante scambi d’informazioni e, a richiesta, di dati statistici sull’importazione e l’esportazione, come anche mediante altri mezzi pratici.

Art. 8

I Paesi partecipanti convengono d’evitare che il presente Accordo venga eluso mediante le pratiche della riesportazione o dello smistamento o mediante l’intervento di non partecipanti. Essi si dichiarano segnatamente d’accordo circa le misure previste nel presente articolo.

I Paesi partecipanti convengono di collaborare allo scopo di adottare misure amministrative adeguate per evitare una siffatta elusione delle disposizioni del presente Accordo. Un Paese partecipante, ove consideri che l’Accordo sia stato eluso e che nessuna misura amministrativa adeguata sia stata presa al riguardo, dovrebbe provvedere a consultazioni con il Paese d’origine esportatore e con qualsiasi altro Paese interessato, allo scopo di trovare senza indugio una soluzione vicendevolmente soddisfacente. Se non si giunge a una soluzione, la vertenza è sottoposta all’Organo di sorveglianza dei tessili.

I Paesi partecipanti convengono che, ove sia stato fatto ricorso alle misure previste negli articoli 3 e 4, qualsiasi Paese importatore partecipante interessato prende provvedimenti affinché le esportazioni del Paese partecipante, contro le quali sono state prese siffatte misure, non siano limitate più rigorosamente delle esportazioni di prodotti simili di un Paese qualsiasi, non partecipe al presente Accordo, cagionanti o minaccianti realmente di cagionare una disorganizzazione del mercato. Il Paese o i Paesi importatori partecipanti interessati esaminano con comprensione qualsiasi istanza di Paesi esportatori partecipanti, volta ad affermare che detto principio non è stato osservato oppure che determinati scambi con Paesi non partecipanti al presente Accordo pregiudicano il funzionamento di quest’ultimo. Se tali scambi dovessero pregiudicare il funzionamento del presente Accordo, i Paesi partecipanti provvedono ad adottare misure compatibili con la loro legislazione per impedire siffatto pregiudizio.

I Paesi partecipanti interessati comunicano all’Organo di sorveglianza dei tessili qualsiasi particolare sulle misure o sulle disposizioni adottate in virtù del presente articolo o circa qualsiasi vertenza e l’Organo di sorveglianza dei tessili presenta, su domanda, rapporti o raccomandazioni, secondo i casi.

Art. 9

Tenuto conto dei provvedimenti cautelativi previsti dal presente Accordo, i Paesi partecipanti rinunciano, per quanto possibile, ad adottare misure commerciali addizionali che potessero avere un effetto pregiudizievole sulle finalità del presente Accordo.

Un Paese partecipante, ove accerti che i suoi interessi siano gravemente lesi da una misura di questa natura, presa da un altro Paese partecipante, può domandare al Paese che ha applicato la misura di avviare consultazioni allo scopo di rimediare alla situazione.

Se la consultazione non giunge a una soluzione vicendevolmente soddisfacente entro un termine di sessanta giorni, il Paese partecipante richiedente può sottoporre la vertenza all’Organo di sorveglianza dei tessili, il quale l’esamina senza indugio, pur considerando che il Paese partecipante interessato ha la facoltà di adire l’Organo suddetto prima della scadenza del termine di sessanta giorni, ove reputi che sussistano motivi validi per procedere in siffatto modo. L’Organo di sorveglianza dei tessili fa ai Paesi partecipanti le raccomandazioni giudicate appropriate.

Art. 10

Nel quadro dell’Accordo generale, è istituito un Comitato dei tessili, composto dei rappresentanti delle Parti al presente Accordo. Il Comitato svolge le funzioni attribuitegli dal presente Accordo.

Il Comitato si aduna di tempo in tempo, ma almeno una volta all’anno, per svolgere le sue funzioni e trattare le questioni riguardo alle quali è stato specialmente adito dall’Organo di sorveglianza dei tessili. Esso esegue gli studi proposti dai Paesi partecipanti. Procede all’analisi della situazione della produzione e del commercio dei prodotti tessili nel mondo, compresa qualsiasi misura agevolante l’adeguamento, e comunica il suo parere riguardo ai mezzi atti a favorire l’espansione e la liberalizzazione del commercio dei prodotti tessili. Raccoglie informazioni statistiche e altri dati necessari all’esplicazione delle sue funzioni ed è autorizzato a chiedere ai Paesi partecipanti di fornirgli le necessarie indicazioni.

Qualsiasi vertenza fra i Paesi partecipanti riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo può essere sottoposta al Comitato per parere.

Il Comitato esegue una volta all’anno un esame generale del funzionamento del presente Accordo e presenta un apposito rapporto al Consiglio dei rappresentanti delle Parti contraenti all’Accordo generale. Per facilitare questo esame generale, l’Organo di sorveglianza dei tessili stende, all’attenzione del Comitato, un rapporto di cui una copia è parimente trasmessa al Consiglio. Nel terzo anno l’Accordo è sottoposto a un esame particolarmente accurato, al lume del suo funzionamento durante gli anni precedenti.

Il Comitato si aduna al più tardi un anno prima della scadenza del presente Accordo, per esaminare la possibilità di prorogarlo, di modificarlo o di revocarlo.

Art. 11

Il Comitato dei tessili istituisce un Organo di sorveglianza dei tessili incaricato di vigilare sull’applicazione del presente Accordo. Detto Organo è composto di un presidente e di otto membri, designati dalle Parti al presente Accordo, secondo le modalità fissate dal Comitato dei tessili, allo scopo di assicurarne il funzionamento efficace. Affinché la composizione permanga equilibrata e sia ampiamente rappresentativa delle Parti al presente Accordo, sono prese disposizioni onde l’assegnazione dei seggi avvenga secondo turni adeguati.

L’Organo di sorveglianza dei tessili è considerato un organo permanente e, secondo il bisogno, si aduna per svolgere le funzioni spettantigli in virtù del presente Accordo. Esso si fonda sulle informazioni fornite dai Paesi partecipanti, completate dalle precisioni e dai chiarimenti necessari che potrà chiedere a questi Paesi od ottenere da altre fonti. Inoltre, potrà valersi dell’assistenza tecnica dei servizi di segreteria dell’Accordo generale e sentire i periti tecnici proposti da uno o più dei suoi membri.

L’Organo di sorveglianza dei tessili adotta le misure che deve specificamente prendere in virtù degli articoli del presente Accordo.

Mancando una soluzione ammessa di comune intesa, nel quadro di negoziati o di consultazioni bilaterali fra i Paesi partecipanti secondo il presente Accordo, l’Organo di sorveglianza dei tessili, a domanda di una o dell’altra Parte e dopo aver svolto senza indugio un esame approfondito della questione, fa raccomandazioni alle Parti interessate.

A domanda di qualsiasi Paese partecipante, l’Organo di sorveglianza dei tessili esamina senza indugio tutte le misure o disposizioni particolari che questo Paese giudica pregiudicanti i propri interessi, qualora le consultazioni tra quest’ultimo e i Paesi partecipanti direttamente interessati non dovessero giungere a una soluzione soddisfacente. Esso fa adeguate raccomandazioni ai Paesi interessati partecipanti.

Prima di fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione particolare sottopostagli, l’Organo di sorveglianza dei tessili sollecita la cooperazione di qualsiasi Paese partecipante all’Accordo, il quale potrebbe essere direttamente toccato da detta questione.

L’Organo di sorveglianza dei tessili fa le raccomandazioni o le conclusioni richiestegli, possibilmente entro un termine di 30 giorni, salvo disposizione contraria del presente Accordo. Le raccomandazioni e le conclusioni sono comunicate al Comitato dei tessili, per informazione dei suoi membri.

I Paesi partecipanti s’adoperano per accettare integralmente le raccomandazioni dell’Organo di sorveglianza dei tessili. Ogni qualvolta giudicano di non poter conformarsi a dette raccomandazioni, ne comunicano immediatamente i motivi all’Organo di sorveglianza dei tessili cui notificano parimente in quale misura potrebbero eventualmente soddisfare le raccomandazioni suddette.

I problemi sussistenti tra le Parti, dopo che l’Organo di sorveglianza dei tessili ha fatto le sue raccomandazioni, possono essere sottoposti al Comitato dei tessili o al Consiglio dei rappresentanti delle Parti contraenti all’Accordo generale, secondo le procedure normali di detto Accordo.

Delle raccomandazioni e osservazioni dell’Organo di sorveglianza dei tessili è tenuto conto nel caso in cui le questioni oggetto di dette raccomandazioni od osservazioni siano ulteriormente sottoposte alle Parti contraenti all’Accordo generale, segnatamente secondo le procedure previste nell’articolo XXIII di detto Accordo.

Entro un termine di 15 mesi a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo e successivamente almeno una volta all’anno, l’Organo di sorveglianza dei tessili riesamina tutte le restrizioni sui prodotti tessili, applicate dai Paesi partecipanti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, e presenta le sue conclusioni al Comitato dei tessili.

L’Organo di sorveglianza dei tessili riesamina annualmente tutte le restrizioni che siano state istituite e tutte le convenzioni bilaterali che siano state conchiuse dai Paesi partecipanti riguardo al commercio di prodotti tessili, a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, e che devono essergli notificate conformemente alle disposizioni dell’Accordo suddetto; esso presenta annualmente le sue conclusioni al Comitato dei tessili.

Art. 12

Giusta il presente Accordo, l’espressione «tessili» comprende soltanto i pettinati, i fili, i tessuti, gli articoli di confezione semplice, gli abiti e altri prodotti tessili manufatti (prodotti le cui caratteristiche principali procedono dai loro componenti tessili) in cotone, lana, fibre artificiali e sintetiche o miscugli delle fibre suddette, nei quali l’una qualsiasi di queste fibre o tutte queste fibre combinate costituiscono, sia l’elemento di principale valore delle fibre contenute nei prodotti, sia il 50 per cento o più in peso (o il 17 per cento o più in peso di lana), del prodotto.

Le fibre per fili non continui, i cavi per fili non continui, i residui, i monofilamenti e i multifilamenti semplici, artificiali e sintetici, non soggiacciono alle disposizioni del paragrafo 1 precedente. Nondimeno, ove si riscontri, per questi prodotti, una situazione di disorganizzazione del mercato (secondo l’allegato A) sono applicabili le disposizioni dell’articolo 3 (e le altre disposizioni del presente Accordo direttamente connesse) come anche quelle del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente Accordo.

Il presente Accordo non si applica alle esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telaio manuale o di prodotti di fabbricazione artigianale, confezionati a mano con tessuti di fabbricazione manuale, eseguite dai Paesi in sviluppo, e neppure alle esportazioni di prodotti tessili artigianali che procedono dal folklore tradizionale, a condizione che questi prodotti costituiscano l’oggetto di un’adeguata certificazione secondo le disposizioni emanate dai Paesi partecipanti importatori ed esportatori interessati.

I problemi d’interpretazione delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere risolti mediante consultazioni bilaterali tra le Parti interessate e qualsiasi difficoltà potrà essere sottoposta all’Organo di sorveglianza dei tessili.

Art. 13

Il presente Accordo sarà depositato presso il Direttore generale delle Parti Contraenti all’Accordo generale. Esso sarà aperto all’accettazione, mediante firma o altrimenti, dei Governi che sono partecipi dell’Accordo generale o che hanno aderito provvisoriamente a detto Accordo come anche a quelli della Comunità economica europea.

Qualsiasi Governo, che non è partecipe dell’Accordo generale o che non ha aderito all’Accordo generale provvisoriamente, può aderire al presente Accordo a condizioni da convenire tra questo Governo e i Paesi partecipanti. Dette condizioni devono comprendere una disposizione secondo cui qualsiasi Governo, che non è Parte contraente all’Accordo generale, deve obbligarsi, aderendo al presente Accordo, a non introdurre nuove restrizioni e a non consolidare le restrizioni esistenti all’importazione di prodotti tessili, nella misura in cui un tale intervento sia incompatibile con gli obblighi di questo Governo come Parte contraente all’Accordo generale suddetto.

Art. 14

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la data d’entrata in vigore, per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 2 paragrafi 2, 3 e 4, è il 1° aprile 1974.

A domanda di una o più Parti, che hanno accettato il presente Accordo o che vi hanno aderito, verrà convocata una adunata durante la settimana precedente il 1° aprile 1974. Le Parti, che al momento di questa adunata avranno accettato il presente Accordo o vi avranno aderito, potranno convenire qualsiasi modificazione della data prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, che sarà giudicata necessaria e che sarà compatibile con le disposizioni dell’articolo 16.

Art. 15

Qualsiasi Paese partecipante può disdire il presente Accordo con effetto a contare dalla scadenza di un termine di 60 giorni dalla data in cui il Direttore generale delle Parti Contraenti all’Accordo generale avrà ricevuto la notificazione scritta della disdetta.

Art. 16

La durata di validità del presente Accordo è di quattro anni 4 .

Art. 17

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. Fatto a Ginevra, il 20 dicembre millenovecentosettantatre in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e spagnuola, i tre testi facenti parimente fede.

(Seguono le firme)

Allegato A

I. La determinazione di una situazione di «disorganizzazione del mercato», giusta il presente Accordo, dev’essere fondata sull’esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia reale di pregiudizio grave per i produttori nazionali. Questo pregiudizio deve manifestamente procedere dai fattori indicati nel paragrafo II seguente e non da elementi come le modificazioni tecniche o i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, contribuenti a dirigere il mercato verso prodotti simili e/o direttamente competitivi e fabbricati dalla stessa industria, o da fattori analoghi. L’esistenza del pregiudizio dev’essere accertata mediante un esame dei fattori che incidono sull’evoluzione della situazione dell’industria pertinente, come cifra d’affari, aliquota trattenuta sul mercato, utili, livello delle esportazioni, impiego, volume delle importazioni generatrici di disorganizzazioni e di altre importazioni, produzione, capacità utilizzata, produttività e investimenti. Nessuno di questi fattori, considerato isolatamente, neppure parecchi di questi fattori forniscono obbligatoriamente un criterio decisivo.

II. I fattori originari della disorganizzazione del mercato, cui si riferisce il paragrafo 1 precedente e che si presentano generalmente associati, sono i seguenti:

  1. le importazioni di taluni prodotti in provenienza da fonti determinate aumentano o minacciano d’aumentare bruscamente ed in proporzioni ingenti. La minaccia d’aumento deve poter essere calcolata e la sua esistenza effettiva non dovrà esser desunta da allegazioni, congetture o semplici possibilità procedenti, ad esempio, dall’esistenza di una capacità di produzione nel Paese esportatore;
  2. detti prodotti sono offerti a prezzi notevolmente inferiori a quelli che sono praticati sul mercato del Paese importatore per prodotti simili di qualità comparabile. Questi prezzi verranno comparati simultaneamente al prezzo del prodotto nazionale in una fase parificabile della commercializzazione e al prezzo generalmente praticato per siffatti prodotti venduti, in occasione di operazioni commerciali normali e in condizioni di competitività integrale, da altri Paesi esportatori nel Paese importatore.

III. Nell’esame delle questioni di «disorganizzazione del mercato» dev’essere tenuto conto degli interessi del Paese esportatore, considerando specialmente la sua fase di sviluppo, l’importanza del settore tessile nella sua economia, la situazione dell’impiego, la sua bilancia generale del commercio dei tessili, la sua bilancia degli scambi con il Paese importatore interessato e la sua bilancia globale dei pagamenti.

Allegato B

  1. a) Il livello sotto il quale le importazioni o le esportazioni di prodotti tessili non possono essere limitate in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 è il livello delle importazioni o delle esportazioni effettive dei prodotti pertinenti nel periodo di dodici mesi che scade due mesi oppure, ove non si disponga di informazioni, tre mesi prima di quello in cui è stata presentata la domanda di consultazione oppure, se necessario, innanzi la data in cui è stata avviata la procedura interna concernente la disorganizzazione del mercato dei tessili, eventualmente richiesta dalla legislazione nazionale, o rispettivamente, nel periodo che scade due mesi oppure, ove non si disponga di informazioni, tre mesi prima di quello in cui è stata presentata la domanda di consultazione in seguito a questa procedura interna, se questo periodo è posteriore al primo.
  2. Ove esista fra i Paesi partecipanti interessati una misura di limitazione del livello annuo delle esportazioni o delle importazioni di cui agli articoli 2, 3 o 4, applicabile al periodo di dodici mesi previsto nell’alinea a), il livello, al disotto del quale le importazioni di prodotti tessili cagionanti una disorganizzazione del mercato non possono essere limitate in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, è il livello previsto dalla misura di limitazione e non il livello delle importazioni o delle esportazioni effettive del periodo di dodici mesi di cui all’alinea a).
  3. Se il periodo di dodici mesi di cui all’alinea a) coincide parzialmente con il periodo di validità della limitazione, il livello in questione è:i)il livello previsto dalla limitazione o il livello delle importazioni o esportazioni effettive, se quest’ultimo è più elevato, salvo in caso di superamento del quantitativo, per i mesi comuni al periodo di validità della limitazione e al periodo di dodici mesi di cui all’alinea a),ii)il livello delle importazioni o delle esportazioni effettive, per i mesi comuni a ciascun periodo.
  4. Se il periodo di cui all’alinea a) è particolarmente sfavorevole a un Paese esportatore a cagione di circostanze anormali, dovrebbe essere tenuto conto delle importazioni eseguite in provenienza da questo Paese durante parecchi anni.
  5. Se le importazioni o le esportazioni di prodotti tessili costituenti l’oggetto di limitazioni sono state nulle o trascurabili durante il periodo di dodici mesi di cui all’alinea a), è stabilito, dopo consultazione tra i Paesi partecipanti interessati, un livello d’importazione ragionevole che tenga conto delle possibilità future del Paese esportatore.

2. Se le misure di limitazione permangono in vigore per un nuovo periodo di dodici mesi, il livello applicabile a questo periodo non dev’essere inferiore al livello stabilito per il periodo precedente di dodici mesi, aumentato di almeno il 6 per cento per i prodotti sottoposti a limitazione. In casi eccezionali, nei quali sussistono motivi evidenti per reputare che la situazione di disorganizzazione del mercato si riprodurrà, ove venga applicato il coefficiente di crescita suindicato, può essere determinato, dopo consultazione con il o i Paesi esportatori interessati un coefficiente di crescita positivo meno elevato. In casi eccezionali, nei quali dei Paesi importatori partecipanti dispongano soltanto di un esiguo mercato, con un livello d’importazione eccezionalmente elevato e una produzione indigena correlativamente bassa, e dove l’applicazione del coefficiente di crescita suindicato cagionerebbe un pregiudizio alla produzione minima vitale di questo Paese, può essere stabilito, dopo consultazione con il o i Paesi esportatori interessati un coefficiente di crescita positivo meno elevato.

3. Se le misure di limitazione permangono in vigore durante altri periodi, il livello applicabile per ciascuno di questi periodi non dev’essere inferiore al livello fissato per il periodo di dodici mesi che lo precede, aumentato del 6 per cento, a meno che un nuovo elemento provi, conformemente all’allegato A, che l’applicazione del coefficiente di crescita suindicato inasprirebbe lo stato della disorganizzazione del mercato. In siffatte condizioni, dopo consultazioni con il Paese esportatore interessato e dopo comunicazione all’Organo di sorveglianza dei tessili conformemente alle procedure dell’articolo 3, può essere stabilito un coefficiente di crescita positivo meno elevato.

4. Nel caso in cui sia istituita una restrizione o una limitazione in virtù dell’articolo 3 o dell’articolo 4, per quanto concerne uno o più prodotti rispetto ai quali era stata soppressa una restrizione o una limitazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, la restrizione o la limitazione successiva non dev’essere ristabilita senza tener pienamente conto dei limiti agli scambi previsti dalla restrizione o dalla limitazione soppressa.

5. Qualora una limitazione sia applicata a più di un prodotto, i Paesi partecipanti convengono, a condizione che il totale delle esportazioni oggetto di misure limitative non superi il totale stabilito per l’insieme dei prodotti costituenti l’oggetto di dette limitazioni (in base ad un’unità comune che verrà determinata dai Paesi partecipanti interessati), che il livello stabilito per un prodotto qualsiasi può essere superato del 7 per cento, salvo in circostanze che possono essere invocate soltanto eccezionalmente e con moderazione e nelle quali può risultare giustificata una percentuale meno elevata, nel cui caso tale percentuale meno elevata non deve essere interiore al 5 per cento. Se devono essere istituite limitazioni per più di un anno, la misura in cui il livello totale di limitazione applicabile a un prodotto o a un gruppo di prodotti può, dopo consultazione tra le Parti interessate, essere superato durante l’uno o l’altro dei due anni consecutivi, mediante il sistema dell’impiego anticipato e/o del riporto, è del 10 per cento, di cui l’impiego anticipato non deve costituire più del 5 per cento.

6. Nell’applicazione delle misure limitative e dei coefficienti di crescita specificati nei paragrafi 1 a 3 precedenti, è tenuto pienamente conto delle disposizioni dell’articolo 6.