Lexipedia

0.632.290.15

Scambi di lettere del 5 febbraio 1981 tra la Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’interscambio di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati (Negoziati agricoli 1980) Approvati dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1980

RU 1981 367; FF 1980 III 977

Traduzione 1

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Ho l’onore di riferirmi ai negoziati svoltisi fra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile agli scambi reciproci di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
  2. I
  3. Le confermo che le autorità elvetiche si riservano la facoltà di riscuotere in futuro elementi mobili all’importazione che tengano conto integralmente delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci che figurano nell’elenco seguente:

N. della tariffa
svizzera2 (1980)

Designazione delle merci

1704.

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:

30 a 54

– diversi (dal succo di liquirizia non zuccherato, aromatizzato e
presentato in pastiglie, tavolette, ecc., e dalla gomma da
masticare)

1806.

10 a 30

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao

N. della tariffa
svizzera (1980)

Designazione delle merci

1902.

Preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari, a base di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in proporzione inferiore al 50 %
in peso:

20 a 70

– diverse dalle preparazioni in cui predomina la farina di patate
anche sotto forma di semola, fiocchi, ecc., e dalle Preparazioni
contenenti latte in polvere

1903.

01

Paste alimentari

1907.

Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, grassi, formaggio o frutta:

10

– non presentati in imballaggi di vendita

20 a 30

– presentati in imballaggi di vendita di ogni tipo

1908.

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:

10 a 16

– non zuccherati, senza cacao né cioccolata

20 a 76

– altri

2107.

Preparazioni alimentari non denominate né comprese altrove:

26

– preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli

30

– gelati commestibili (gelati e simili)

2904.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati:

50

– sorbite

58

– mannite

3819.

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle
industrie connesse (comprese quelle che consistono in miscele di prodotti naturali), non denominati né compresi altrove, residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non denominati né compresi altrove:

ex

20

– gessi e preparazioni a base di gesso, per l’arte dentaria;
preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie
alimentari:

– – sorbite diversa da quella della voce 2904

ex

50

– altri:

– – sorbite diversa da quella della voce 2904

  1. La Tabella II‑Svizzera del protocollo no 2 dell’Accordo fra la Confederazione elvetica e la Comunità economica europea del 22 luglio 19723 verrà modificata in conseguenza.
  2. Le confermo inoltre le informazioni fornite a livello degli esperti circa le modalità di calcolo da parte delle autorità elvetiche degli elementi mobili. Sono anche in grado di confermarLe che le autorità elvetiche, nel calcolare gli elementi mobili in franchi per quintale lordo, sono disposte a modificare la tara forfettaria unica applicata per il calcolo, qualora risulti che l’applicazione di tale tara determina compensazioni eccessive delle differenze di costi agricoli.
  3. II
  4. Le confermo altresì che a seguito dei suddetti negoziati e a titolo di contropartita la Svizzera introdurrà, oltre alle misure che sono oggetto degli altri scambi di lettere in data odierna4* , nuovi dazi doganali consolidati per le seguenti voci:

N. della tariffa svizzera
(stato 1980)

Designazione delle merci

Aliquota
del dazio
consolidato
in franchi
per 100 kg
peso lordo

0.701.30

Cipolle commestibili, scalogne

2.90

ex 0701.52

Peperoni, dall’1°.11 al 31.3

7.—

ex 0701.74

Cavolfiori

7.—

0802.20

Limoni

2.—

ex 0805.20

Noci comuni

4.—

0910.32

Spezie diverse dal timo, dall’alloro e dallo zafferano, lavorate

20.—

1206.01

Luppolo

1.50

1303.22

Succhi ed estratti vegetali diversi dall’oppio, dal succo di liquirizia e dalla manna

8.—

ex 1303.60

Farine di cotiledoni, di semi di carrube o di semi di guarea, anche lievemente modificati con trattamento chimico per stabilizzarne le proprietà mucillaginose, per usi tecnici


1.—

1510.

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:

10

– stearina

5.—

20

– altri

–.50

1511.

Glicerina, comprese le acque e le liscivie
glicerinose:

14

– distillate

7.—

1602.

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

ex 10

– a base di fegato d’oca

84.—

1702.18

Glucosio chimicamente puro

16.—

ex 1702.20

Lattosio

17.—

1805.01

Cacao in polvere, non zuccherato

28.—

2006.

Frutta altrimenti preparata o conservata, con o senza aggiunta di zucchero o di alcole:

ex 30

– frutta a guscio (comprese arachidi)

15.—

ex 2102.10

Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di tali estratti o essenze

260.—

Per grado
e per 100 kg
di peso lordo

2209.22

Whisky e gin in fusto

–.70

Per 100 kg
di peso lordo

2209.32

Whisky e gin in bottiglia

60.—

  1. La prego di confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.»

Sono in grado di confermarle, a nome della Comunità Economica Europea, il mio accordo sul contenuto di questa Sua lettera.

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Ho l’onore di riferirmi ai negoziati svoltisi fra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
  2. Le confermo che per il momento la Svizzera non applicherà ai prodotti delle voci 1704.20–24 (gomma da masticare) importati dalla Comunità un onere all’importazione che supera il dazio, il cui deconsolidamento sarà notificato al GATT.
  3. Tuttavia, se differenze di prezzo delle materie agricole di base che entrano nella composizione di questi prodotti dovessero esigere un prelievo alla frontiera che supera il livello del vecchio consolidamento, le autorità elvetiche si impegnano, prima di procedere a tali aumenti, ad avviare consultazioni con le autorità della Comunità al fine di ottenere un accordo.
  4. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.»

Sono in grado di confermarle, a nome della Comunità Economica Europea, il mio accordo sul contenuto di questa Sua lettera.

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Ho l’onore di riferirmi al negoziati svoltisi tra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
  2. Le confermo che la Svizzera comunicherà in tempo opportuno, comunque prima della loro entrata in vigore, le modalità di riscossione dell’onere alla frontiera, che sarà applicato alle seguenti voci:

N. della tariffa
svizzera (1980)

Designazione delle merci

0702.

Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, in recipienti di:

10

– più di 5 kg

12

– 5 kg o meno

2002.

Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto e acido acetico:

– altri, in recipienti di:

ex

30

– – più di 5 kg, ad eccezione degli asparagi, delle olive e dei funghi

– – 5 kg o meno:

ex

34

– – – altri, ad eccezione delle olive e dei funghi.

  1. La prego di osservare che le contropartite per il deconsolidamento di queste voci figurano nella parte Il della lettera in data odierna.
  2. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.»

Sono in grado di confermarle, a nome della Comunità Economica Europea, il mio accordo sul contenuto di questa Sua lettera.

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Ho l’onore di riferirmi ai negoziati svoltisi fra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
  2. La informo che in futuro la Svizzera riscuoterà sulle importazioni di «Irish Mist» in bottiglia un dazio di monopolio speciale calcolato sull’alcole puro. Il Consiglio federale adotterà le modalità di applicazione di questo dazio – fissato attualmente a 30,50 franchi svizzeri per litro di alcole puro – riservandosi di modificarne l’importo, qualora i dazi di monopolio applicabili alle altre bevande distillate fossero modificati.
  3. Le suddette misure entreranno in vigore parallelamente alle disposizioni di applicazione dei risultati dei negoziati in oggetto. Esse perderanno la loro validità un anno dopo la loro denuncia.
  4. Le sarei grato se volesse confermarmi la ricezione della presente lettera.»

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Ho l’onore di riferirmi ai negoziati svoltisi tra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
  2. La informo che in futuro la Svizzera riscuoterà sulle importazioni di «Deutscher Weinbrand» in bottiglia un dazio di monopolio speciale calcolato sull’alcole puro. Il Consiglio federale adotterà le modalità di applicazione di tale dazio – fissato attualmente a 55 franchi svizzeri per litro di alcole puro – riservandosi di modificarne l’importo, qualora i dazi di monopolio applicati alle altre bevande distillate fossero modificati.
  3. Tali misure entreranno in vigore parallelamente alle disposizioni di applicazione dei risultati dei negoziati in oggetto. Esse perderanno la loro validità un anno dopo la loro denuncia.
  4. Le sarei grato se volesse confermarmi la ricezione della presente lettera.»

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Ho l’onore di riferirmi ai negoziati svoltisi tra la Svizzera e la Comunità sul regime applicabile ai reciproci scambi di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati
  2. La informo che la Svizzera si impegna a portare da 6000 a 6500 quintali il contingente contrattuale stagionale aperto mediante scambio di lettere, in data 21 luglio 1972, fra la Svizzera e la Comunità per i fiori recisi delle sottovoci 0603.10/12 della tariffa doganale svizzera.
  3. Le confermo che tale contingente potrà essere aumentato oltre la cifra indicata a seconda dei fabbisogni del mercato.
  4. Le sarei grato se volesse confermarmi la ricezione della presente lettera.»

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Ho l’onore di riferirmi al negoziati che si sono svolti tra la Svizzera e la Comunità a proposito del regime applicabile ai mutui scambi di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
  2. La informo che la Svizzera è disposta a ridurre da 30 a 20 franchi per 100 kg di peso lordo il dazio doganale applicabile agli idrolizzati di proteine e agli autolizzati di lieviti della voce 2107.32, figurante nella tabella Il allegata al protocollo n° 2 dell’Accordo tra la Confederazione elvetica e la Comunità economica europea, del 22 luglio 19725.
  3. Le sarò grato se vorrà confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.»

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Mi riferisco ai colloqui sulla ridefinizione delle concessioni tariffarie svizzere per i formaggi Grana e Mozzarella.
  2. In tale contesto, le autorità elvetiche sottolineano quanto segue:a)Parmigiano Reggiano, Grana padano
  3. Nel riconsolidare l’aliquota per questi formaggi al livello precedente, le autorità elvetiche partono dal presupposto che le restituzioni concesse all’esportazione di questi formaggi verso la Svizzera saranno fissate a un livello che non pregiudichi la commercializzazione dello Sbrinz nazionale. Se tali restituzioni dovessero causare perturbazioni, le autorità elvetiche si riservano la possibilità di riesaminare il problema. b)Mozzarella
  4. Le autorità elvetiche partono dal presupposto che né la Comunità né i suoi Stati membri concederanno restituzioni o altri aiuti diretti o indiretti all’esportazione di questo formaggio verso la Svizzera.
  5. Esse prendono atto che la Comunità parte dal presupposto che la Svizzera non concederà sovvenzioni o altri aiuti tali da ridurre il prezzo della Mozzarella svizzera a un livello medio inferiore a quello degli stessi formaggi importati dalla Comunità.
  6. La prego di confermarmi di aver preso atto di quanto precede.»

Le confermo d’aver preso atto di questa Sua comunicazione.

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

Bruxelles, 5 febbraio 1981

delle Comunità europee

S.E. Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Faccio riferimento ai nostri vari colloqui concernenti le importazioni svizzere di formaggi della sottovoce tariffaria 0404.24, consolidata al GATT.
  2. Sono in grado di comunicarLe che il Consiglio federale prevede di applicare (con effetto al 1° gen. 1981) alle importazioni di formaggi della voce 0404.24 originari della Comunità il regime qui appresso descritto. Fra gli importatori sarà ripartita, tenendo segnatamente conto delle loro importazioni precedenti, una quantità di 2300 t, per la quale essi non dovranno versare alcun dazio doganale supplementare. Sulle quantità importate oltre tale cifra verrà riscosso un dazio doganale supplementare, che sarà allineato sull’importo del supplemento di prezzo della voce 0404.28.
  3. Con l’occasione, le autorità elvetiche tengono a sottolineare che la differenza del prezzo del latte esistente fra la Svizzera e la Comunità potrebbe, data l’assenza nel dazio doganale supplementare sulla quantità di cui sopra, essere fonte di problemi per la commercializzazione dei formaggi svizzeri. Per tale ragione, le autorità elvetiche sono certe che la Comunità economica europea, nel definire la sua politica di esportazione per tali formaggi, ne terrà il debito conto.
  4. Le sarò grato, Signor Direttore Generale, se vorrà confermarmi di aver preso atto della presente comunicazione.»

Le confermo d’aver preso atto di questa Sua comunicazione.

Accolga, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Missione svizzera

Bruxelles, 5 febbraio 1981

presso le Comunità europee

Signor Claude Villain

Direttore Generale dell’Agricoltura

Commissione

delle Comunità europee

Signor Direttore Generale,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del seguente tenore:

  1. «Faccio riferimento ai nostri vari colloqui relativi agli scambi di prodotti lattiero‑caseari tra la Svizzera e la Comunità.
  2. Le confermo che il Consiglio dei Ministri della Comunità sarà chiamato a pronunciarsi:–sul rilascio di una concessione autonoma per le specialità casearie denominate «Vacherin fribourgois» e «Tête de Moine», come precisato nell’allegato 1, e–sulla modifica della concessione GATT relativa ai formaggi Emmental, ecc. in pezzi, come specificato nell’allegato 2,

in quanto elementi degli accordi convenuti nel settore lattiero‑caseario.

  1. Le sarò grato, signor Ambasciatore, se vorrà confermarmi di aver preso atto della presente comunicazione.»

Le confermo d’aver preso atto di questa Sua comunicazione.

Accolga, signor Direttore Generale, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera
presso le Comunità europee