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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania inteso a disciplinare alcune questioni doganali generali Conchiuso il 21 novembre 1958 Entrato in vigore il 1° maggio 1960

RU 1960 421

Traduzione

(Stato 1° maggio 1960)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Con l’entrata in vigore della dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 1 (GATT) e degli elenchi delle concessioni svizzere e germaniche, allegati al medesimo, cessano d’avere effetto: L’allegato A dell’accordo doganale del 20 dicembre 1951 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della quarta aggiunta a questo accordo, del 1° novembre 1957 3 escluse le disposizioni sul traffico di perfezionamento dei tessili «Prescrizioni concernenti la sezione XI», comprese le note dall’1 al 5; L’allegato B all’accordo doganale del 20 dicembre 1951 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della seconda aggiunta a questo accordo, del 4 dicembre 1953 4 .

Art. 2

Qualora l’una o le due Parti contraenti cessassero d’essere sottoposte agli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 5 (GATT), le concessioni doganali che avevano convenuto nell’ambito del medesimo continueranno ad avere effetto, a contare da quel momento, tra le Parti contraenti, per i prodotti svizzeri e germanici.

Art. 3

Il presente accordo entra in vigore alla data prevista nell’articolo 1. Qualora esso fosse disdetto, si applicheranno le disposizioni dell’articolo XI dell’accordo doganale germano-svizzero del 20 dicembre 1951 6 . In derogazione alle disposizioni di quell’accordo, la disdetta per il 31 dicembre 1961, potrà essere data con un preavviso di tre mesi.

Art. 4

Il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato di Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera con un trattato di unione doganale 7 . Esso è inoltre applicabile al «Land Berlin», eccetto che la Repubblica federale di Germania non faccia al Governo svizzero una dichiarazione contraria, durante i tre mesi che seguiranno la sua entrata in vigore.

Art. 5

Il presente accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Bonn. Fatto a Ginevra, il 21 novembre 1958, in doppio esemplare.

Per la
Confederazione svizzera:

Marti

Per la
Repubblica federale di Germania:

v. Mahs

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