Con la presente Convenzione è costituita un’organizzazione internazionale denominata Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «l’Associazione»).
0.632.31
Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Conchiusa a Stoccolma il 4 gennaio 1960 Versione consolidata dell’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 2001 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 12 aprile 2002
RU 1960 621; FF 1960 I 365
Traduzione
Entrata in vigore 1° giugno 2002
(Stato 1° novembre 2021)
La Repubblica d’Islanda,
il Principato del Liechtenstein,
il Regno di Norvegia
e la Confederazione Svizzera
(in seguito denominati «Stati membri»),
considerando la conclusione, il 4 gennaio 1960, della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «Convenzione») tra la Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
considerando l’associazione con la Repubblica di Finlandia e la sua successiva adesione, il 1° gennaio 1986, come pure le adesioni della Repubblica d’Islanda, il 1° gennaio 1970, e del Principato del Liechtenstein, il 1° settembre 1991,
considerando le successive recessioni dalla Convenzione del Regno di Danimarca e del Regno Unito, il 1° gennaio 1973, della Repubblica Portoghese, il 1° gennaio 1986, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il 1° gennaio 1995,
considerando gli accordi di libero scambio tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati terzi, dall’altro,
riaffermando la massima priorità che attribuiscono al mantenimento delle relazioni privilegiate tra gli Stati membri e all’agevolazione del proseguimento delle buone relazioni che ognuno di essi intrattiene con l’Unione europea, in ragione della loro prossimità geografica, dei loro valori comuni di lunga data e della loro identità europea,
risoluti a intensificare la collaborazione in seno all’Associazione europea di libero scambio nella prospettiva di facilitare ulteriormente la libera circolazione delle merci, di promuovere progressivamente la libera circolazione delle persone e la liberalizzazione graduale degli scambi di servizi e degli investimenti, a proseguire l’apertura dei mercati pubblici negli Stati dell’AELS e a garantire una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale in condizioni di concorrenza leale,
fondandosi sui propri diritti e obblighi conformemente all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 1 e ad altri strumenti di cooperazione multilaterale o bilaterale,
riconoscendo la necessità di politiche commerciali e ambientali che si sostengano reciprocamente allo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile,
affermando il loro impegno a rispettare le principali norme di lavoro riconosciute; sottolineando i propri sforzi volti a promuovere tali norme nei consessi multilaterali appropriati ed esprimendo la convinzione che la crescita e lo sviluppo economici, indotti dall’incremento e dalla liberalizzazione degli scambi, contribuiscano a promuovere queste norme,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Obiettivi
Art. 1 L’Associazione
Art. 2 Obiettivi
Gli obiettivi dell’Associazione sono:
- promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati membri in condizioni di concorrenza leale e nel rispetto di regole equivalenti sul territorio degli Stati membri dell’Associazione;
- favorire il libero scambio delle merci;
- liberalizzare progressivamente la circolazione delle persone;
- liberalizzare progressivamente gli scambi di servizi e gli investimenti;
- garantire una concorrenza leale nell’ambito degli scambi commerciali tra gli Stati membri;
- aprire gli appalti pubblici degli Stati membri;
- assicurare una protezione appropriata dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più elevate.
Capitolo II Libera circolazione delle merci2
Art. 3 Dazi d’importazione e d’esportazione e gravami con effetto equivalente
I dazi d’importazione e d’esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Il divieto si applica anche ai dazi di carattere fiscale.
Art. 4 Imposte interne
Nessuno Stato membro grava direttamente o indirettamente i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle che gravano direttamente o indirettamente i prodotti nazionali analoghi.
Inoltre, nessuno Stato membro grava i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne in modo da proteggere indirettamente altre produzioni.
I prodotti esportati verso il territorio di uno Stato membro non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte interne superiore alle imposte interne di cui sono stati gravati direttamente o indirettamente.
Art. 53 Regole d’origine e cooperazione amministrativa
Le disposizioni relative alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa sono contenute nell’allegato A.
Art. 6 Assistenza reciproca in materia doganale
Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel settore doganale in generale conformemente alle disposizioni di cui nell’allegato B, in modo da assicurare l’applicazione corretta della loro legislazione doganale.
L’allegato B si applica a tutti i prodotti, indipendentemente dal fatto che siano coperti o no dalla presente Convenzione.
Art. 7 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti di effetto equivalente
Le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni come pure tutti i provvedimenti di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.
Art. 84 Prodotti agricoli
Tenuto conto delle considerazioni particolari relative all’agricoltura, gli articoli 2, 3, 4 e 7, il capitolo IV sugli aiuti statali, il capitolo VI sulle regole in materia di concorrenza e il capitolo XII sugli appalti pubblici non si applicano ai prodotti agricoli di cui ai capitoli 1‒24 della Convenzione internazionale del 14 giugno 19835 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) oppure all’allegato X, fatte salve le disposizioni contemplate:
- dall’allegato V sui prodotti agricoli di base; oppure
- dall’allegato W sui prodotti agricoli trasformati.
Art. 96
Art. 10 Pesci e altri prodotti di mare
Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili ai pesci e agli altri prodotti di mare.
Art. 11 Sementi e agricoltura biologica
Le disposizioni specifiche relative alle sementi figurano nell’allegato E.
Le disposizioni specifiche relative all’agricoltura biologica figurano nell’allegato F.
Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie
I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall’allegato G.
Art. 13 Eccezioni
Le disposizioni contenute nell’articolo 7 non pregiudicano i divieti o le restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Capitolo III Ostacoli tecnici al commercio
Art. 14 Notifica dei progetti di norme tecniche
Gli Stati membri notificano al Consiglio il più presto possibile, allo stadio di elaborazione, qualsiasi progetto di norme tecniche o di emendamenti ad esse.
Le disposizioni sulla procedura di notifica figurano nell’allegato H.
Art. 15 Riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità
Impregiudicato l’articolo 7, la Svizzera da una parte e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia dall’altra accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità del fabbricante secondo le disposizioni contenute nell’allegato I.
Capitolo IV Aiuti statali
Art. 16 Aiuti statali
I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall’articolo XVI dell’Accordo GATT del 1994 7 e dall’Accordo OMC 8 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell’allegato Q.
Conformemente all’articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
Gli Stati membri riesaminano il campo d’applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.
Capitolo V Imprese pubbliche e monopoli
Art. 17 Imprese pubbliche e monopoli
Gli Stati membri provvederanno affinché le imprese pubbliche rinuncino ad applicare:
- le misure che mirano a proteggere la produzione nazionale in modo incompatibile con la presente Convenzione, se tale effetto è ottenuto applicando dazi o gravami con effetto equivalente, oppure restrizioni quantitative o aiuti statali; oppure
- una discriminazione commerciale fondata sul principio di nazionalità, qualora una discriminazione simile pregiudichi i vantaggi attesi dall’abolizione o dall’assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative agli scambi fra gli Stati membri.
Ai fini del presente articolo, il termine «imprese pubbliche» designa le autorità centrali, regionali o locali, le aziende pubbliche o qualsiasi altro ente od organizzazione mediante i quali uno Stato membro controlla, di fatto o di diritto, le importazioni provenienti dal territorio di un altro Stato membro o le esportazioni destinate a un altro Stato membro o influisce sensibilmente su dette importazioni o esportazioni.
Le disposizioni contenute nell’articolo 18 paragrafo 1 sono parimenti applicabili alle attività delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi, entro i limiti in cui l’applicazione delle presenti disposizioni non impedisca di compiere, di diritto o di fatto, la missione particolare affidata a queste imprese.
Il paragrafo 3 si applica all’allegato Q. Gli Stati membri riesaminano il campo d’applicazione del presente capitolo allo scopo di estendere le sue norme ad altri servizi, tenendo conto degli sviluppi in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.
Gli Stati membri provvedono a impedire l’introduzione di nuove pratiche del genere di quelle descritte nel paragrafo 1 del presente articolo.
Qualora non abbiano i poteri legali per dare direttive alle autorità governative regionali o locali o alle imprese da esse dipendenti, gli Stati membri si adoperano affinché dette autorità o imprese si attengano alle disposizioni del presente articolo.
Capitolo VI Regole in materia di concorrenza
Art. 18 Concorrenza
Gli Stati membri riconoscono che le seguenti pratiche sono incompatibili con la presente Convenzione, in quanto pregiudichino i vantaggi attesi dalla stessa:
- ogni accordo fra imprese, ogni decisione presa da associazioni delle medesime, ogni pratica concertata fra imprese, che perseguano lo scopo o l’effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;
- lo sfruttamento abusivo, esercitato da una o più imprese, di una posizione dominante sull’insieme del territorio degli Stati membri o in una parte sostanziale di esso.
Lo Stato membro che reputa incompatibile una pratica con il presente articolo può chiedere una consultazione secondo le procedure previste nell’articolo 47 e prendere le misure appropriate conformemente all’articolo 40 paragrafo 2 per rimediare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione.
Capitolo VII Protezione della proprietà intellettuale
Art. 19
Gli Stati membri accordano e assicurano una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Prendono provvedimenti per far rispettare tali diritti in caso d’infrazione, di contraffazione e di pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’allegato J e delle convenzioni internazionali che fanno riferimento a quest’ultimo.
Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai propri cittadini. Le esenzioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 9 (in seguito «Accordo TRIPS»).
Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
Gli Stati membri convengono di rivedere, su domanda di uno di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’allegato J nell’intento di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere le distorsioni commerciali qualora provengano dal livello effettivo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Capitolo VIII Libera circolazione delle persone
Art. 20 Circolazione delle persone
La libera circolazione delle persone è assicurata tra gli Stati membri conformemente alle disposizioni contenute nell’allegato K e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
Il presente articolo si prefigge, a favore dei cittadini degli Stati membri, di:
- conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri;
- agevolare la prestazione di servizi sul territorio degli Stati membri, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
- conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio degli Stati membri, alle persone che non svolgono un’attività economica nel Paese ospitante;
- garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
Art. 21 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Nell’intento di assicurare la libera circolazione delle persone, gli Stati membri disciplinano, conformemente all’appendice 2 dell’allegato K e al protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
- la parità di trattamento;
- la determinazione della legislazione applicabile;
- il computo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni come pure per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
- il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio degli Stati membri;
- la reciproca assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
Art. 22 Riconoscimento delle qualifiche professionali
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni contenute nell’appendice 3 dell’allegato K e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, le misure necessarie per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione ufficiali e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste.
Capitolo IX Investimento
Sezione I Diritto di stabilimento
Art. 23 Principi e portata
Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, sono vietate le restrizioni al diritto di stabilimento delle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che hanno la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro stabilimento principale sul territorio di uno Stato membro. Questa regola si applica anche alla costituzione di agenzie, di succursali o di filiali da parte di società di un qualsiasi Stato membro stabilite sul territorio di un qualsiasi altro Stato membro. Il diritto di stabilimento comprende il diritto di costituire, di acquisire e di gestire imprese, in particolare società ai sensi del paragrafo 2, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento per le proprie società, fatte salve le disposizioni seguenti.
Ai fini del presente capitolo:
- per «filiale» di una società s’intende una società effettivamente controllata da un’altra società;
- per «società» s’intendono società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato eccettuate le società senza scopo di lucro; per essere considerate stabilite in uno Stato membro, le società devono avere un legame reale e continuo con l’economia di tale Stato membro.
Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di stabilimento. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti.
Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi provvedimenti o provvedimenti supplementari legati allo stabilimento e alle operazioni delle società di un altro Stato membro, che siano discriminatori rispetto al trattamento riservato alle proprie società.
Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda alle società di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio.
Nei settori dei trasporti terrestri e aereo, il diritto di stabilimento è retto dalle disposizioni dell’articolo 35 e dagli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifiche e le eccezioni contenute negli allegati L e M.
Il diritto di stabilimento delle persone fisiche è retto dalle disposizioni dell’articolo 20, dell’allegato K e del protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
Art. 24 Trattamento nazionale
Nel campo d’applicazione del presente capitolo e impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano:
- gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società;
- ogni Stato membro può disciplinare lo stabilimento e le attività delle società sul proprio territorio in quanto tali disciplinamenti non discriminino le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione, da parte di uno Stato membro, delle regole specifiche concernenti lo stabilimento e le attività sul proprio territorio delle succursali e delle agenzie delle società di un altro Stato membro non costituite sul territorio del primo, giustificate dalle differenze giuridiche o tecniche tra queste succursali e agenzie e quelle delle società costituite sul proprio territorio. La differenza di trattamento non deve andare al di là di quanto è strettamente necessario in ragione delle differenze giuridiche o tecniche.
Art. 25 Disciplinamento dei mercati finanziari
Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di soggetti ai quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le società di un altro Stato membro rispetto alle società dello Stato membro in questione.
Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
Art. 26 Riconoscimento
Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un’intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro comparabile.
Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 1, venga accordato autonomamente da uno Stato membro, quest’ultimo offre adeguate possibilità a qualsivoglia altro Stato membro di dimostrare che l’esperienza acquisita, le licenze, i certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.
Uno Stato membro si asterrà dall’accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell’applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata al diritto di stabilimento negli scambi di servizi.
Art. 27 Eccezioni
Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all’esercizio dell’autorità pubblica.
Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per le società estere e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discriminazioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l’adozione, l’applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure:
- incompatibili con l’articolo 24, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace10 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri;
- incompatibili con l’articolo 23 paragrafo 5, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali lo Stato membro sia vincolato.
Sezione II Movimenti di capitali
Art. 28
Nel quadro del presente capitolo, tra gli Stati membri sono vietate le limitazioni ai movimenti di capitali legati allo stabilimento di una società di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro.
I movimenti di capitali non legati allo stabilimento tra gli Stati membri sono disciplinati conformemente agli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono Parti. 3. Gli Stati membri riesaminano il presente articolo nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ampliarne la portata e, in definitiva, di eliminare le limitazioni rimanenti ai movimenti di capitali.
Capitolo X Scambi di servizi
Art. 29 Principi e portata
Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, nel territorio degli Stati membri è vietato porre restrizioni al diritto di fornire servizi a persone fisiche e a società di uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione di servizi.
Ai fini del presente capitolo, sono considerati servizi nell’ambito della presente Convenzione le prestazioni fornite abitualmente contro rimunerazione:
- provenienti dal territorio di uno Stato membro e destinate al territorio di un altro Stato membro;
- sul territorio di uno Stato membro destinate a un consumatore di servizi di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo;
- di un fornitore di servizi di uno Stato membro, grazie alla presenza di persone fisiche di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di fornire servizi. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti.
Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi provvedimenti o provvedimenti supplementari nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi di un altro Stato membro, che sono discriminatori rispetto al trattamento riservato ai propri servizi e fornitori di servizi.
Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai servizi e ai fornitori di servizi simili di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio.
Nei settori dei trasporti terrestri e aereo il diritto di fornire servizi è soggetto alle disposizioni dell’articolo 35 e agli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifiche e le eccezioni contenute nell’allegato M.
Conformemente ai paragrafi 2(b) e 2(c), il diritto delle persone fisiche di fornire servizi e di beneficiarne è retto dalle disposizioni dell’articolo 20, dell’allegato K e del protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
Art. 30 Trattamento nazionale
Nel campo d’applicazione del presente capitolo, impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano:
- gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello che riservano alle proprie persone fisiche o alle proprie società fornitrici di servizi;
- ciascuno Stato membro può disciplinare le attività di servizi sul proprio territorio, sempreché tali disciplinamenti non discriminino le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie persone fisiche o alle proprie società.
Art. 31 Disciplinamento dei mercati finanziari
Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di persone alle quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle persone fisiche e alle società dello Stato membro in questione.
Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
Art. 32 Riconoscimento
Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione formali come pure il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’accesso alle attività e il loro esercizio da parte di persone fisiche, sono retti dalle disposizioni pertinenti contenute nell’articolo 22, nell’allegato K (compresa l’appendice 3) e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein.
Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un’intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro comparabile.
Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 2, venga accordato autonomamente da uno Stato membro, quest’ultimo offre adeguate possibilità a qualsivoglia altro Stato membro di dimostrare che l’esperienza acquisita, le licenze o i certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti sul suo territorio debbano essere riconosciuti.
Uno Stato membro si asterrà dall’accordare un riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell’applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi ovvero una limitazione dissimulata degli scambi di servizi.
Art. 33 Eccezioni
Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all’esercizio dell’autorità pubblica.
Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per i fornitori di servizi esteri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discriminazioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l’adozione, l’applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure:
- incompatibili con l’articolo 30, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace11 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri;
- incompatibile con l’articolo 29 paragrafo 5, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo concluso contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali diversi dai quali lo Stato membro sia vincolato.
Art. 34 Appalti pubblici
Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come facente obbligo nel settore degli appalti pubblici.
Art. 35 Trasporti
Gli Stati membri liberalizzano reciprocamente l’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti di passeggeri e di merci su strada, ferrovia o per via aerea conformemente alle disposizioni corrispondenti contenute negli allegati P e Q.
Capitolo XI Dumping
Art. 36
Le misure antidumping, i dazi compensativi e le misure che sanzionano le pratiche commerciali illecite imputabili a Paesi terzi non si applicano nelle relazioni tra gli Stati membri.
Capitolo XII Appalti pubblici
Art. 37
Gli Stati membri riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC sugli appalti pubblici 12 (AAP). Nell’ambito della presente Convenzione, gli Stati membri estendono la portata degli impegni che hanno assunto con l’Accordo OMC sugli appalti pubblici nell’intento di proseguire la liberalizzazione degli appalti pubblici secondo l’allegato R.
A tal fine, gli Stati membri assicurano un accesso non discriminatorio, trasparente e reciproco ai propri appalti pubblici come pure una concorrenza aperta ed effettiva basata su un trattamento equo.
Capitolo XIII Pagamenti correnti
Art. 38
Nell’ambito della presente Convenzione, i pagamenti correnti relativi alla circolazione tra gli Stati membri di merci, di persone, di servizi e di capitali secondo la definizione dell’articolo 28 sono esenti da qualsiasi restrizione.
Capitolo XIV Deroghe e misure di salvaguardia
Art. 39 Deroghe per ragioni di sicurezza
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato membro di prendere le misure che:
- ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- riguardano sia la produzione o il commercio di armi, di munizioni, di materiale bellico o di altri prodotti o servizi indispensabili alla difesa, sia le attività di ricerca, di sviluppo o di produzione indispensabili alla difesa, purché tali provvedimenti non falsino le condizioni di concorrenza in materia di prodotti o servizi non destinati a fini specificatamente militari;
- ritiene indispensabili alla propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l’ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per adempiere gli obblighi assunti al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali.
Art. 40 Misure di salvaguardia
In caso di serie difficoltà, che potrebbero perdurare, di ordine economico, sociale o ambientale, di natura settoriale o regionale, uno Stato membro può prendere unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure previste nell’articolo 41.
Tali misure di salvaguardia sono limitate, per campo d’applicazione e durata, allo stretto indispensabile per rimediare alla situazione. Devono essere preferite le misure che meno ostacolano la messa in atto della presente Convenzione.
Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutti gli Stati membri.
Il presente articolo si applica impregiudicate le misure specifiche di salvaguardia che figurano negli allegati della presente Convenzione o nell’articolo 5 dell’Accordo OMC sull’agricoltura 13 .
Art. 41
Lo Stato membro che intende prendere misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 40 ne dà senza indugio comunicazione agli altri Stati membri per il tramite del Consiglio fornendo loro tutte le informazioni utili.
Gli Stati membri si consultano immediatamente in seno al Consiglio nell’intento di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
Lo Stato membro interessato non può prendere misure di salvaguardia prima della scadenza del termine di un mese a contare dalla data di notifica prevista nel paragrafo 1, a meno che la consultazione prevista nel paragrafo 2 non sia terminata prima della scadenza del termine menzionato. Qualora circostanze eccezionali che necessitano un intervento immediato escludano un esame preliminare, lo Stato membro interessato può applicare senza indugio le misure di protezione strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
Lo Stato membro interessato notifica senza indugio le misure prese al Consiglio fornendogli tutte le informazioni utili.
Ogni tre mesi a contare dalla loro adozione, le misure di salvaguardia prese sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio, nell’intento di sopprimerle prima della data di scadenza prevista o di limitarne il campo d’applicazione. Ogni Stato membro può chiedere al Consiglio, in qualsiasi momento, la revisione di tali misure.
Capitolo XV Cooperazione in materia di politica economica e monetaria
Art. 42
Gli Stati membri procedono a scambi di opinioni e di informazioni concernenti la messa in atto della presente Convenzione come pure l’incidenza dell’integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economica e monetaria. Essi possono inoltre dibattere sulle situazioni, le politiche e le prospettive macroeconomiche. Tali scambi di opinioni e di informazioni non hanno carattere obbligatorio.
Capitolo XVI Disposizioni istituzionali
Art. 43 Il Consiglio
Al Consiglio competono:
- l’esercizio dei poteri e delle funzioni conferitigli dalla presente Convenzione;
- le decisioni in merito agli emendamenti da inserire nella presente Convenzione conformemente alle disposizioni che vi figurano;
- il controllo sull’applicazione della presente Convenzione e la sorveglianza sul suo funzionamento;
- la valutazione dell’opportunità che gli Stati membri prendano ulteriori disposizioni intese a promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione;
- l’agevolazione della conclusione di legami più stretti con altri Stati o unioni di Stati;
- gli sforzi per stabilire legami con altre organizzazioni internazionali al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione;
- la negoziazione di accordi di commercio e di cooperazione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, un’unione di Stati o un’organizzazione internazionale;
- gli sforzi intesi a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione; e
- la trattazione di qualsiasi altro argomento che potrebbe condizionare il funzionamento della presente Convenzione.
Ogni Stato membro è rappresentato nel Consiglio e dispone di un voto.
Il Consiglio può decidere di istituire gli organi, i comitati o gli altri organismi che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Tali organi, comitati e altri organismi figurano nell’allegato S.
Nell’esercizio delle sue responsabilità ai sensi del presente articolo, il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati membri e fare raccomandazioni ai medesimi.
Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio devono essere prese all’unanimità, se la presente Convenzione non prevede diversamente. Le decisioni e le raccomandazioni sono considerate unanimi qualora nessun Stato abbia espresso voto negativo. Le decisioni e le raccomandazioni che devono essere adottate a maggioranza richiedono il voto affermativo di tre Stati membri.
Qualora il numero degli Stati membri variasse, il Consiglio può decidere di modificare il numero dei voti richiesti per le decisioni e le raccomandazioni che devono essere prese a maggioranza.
Art. 44 Norme amministrative dell’Associazione
Il Consiglio prende le decisioni nell’intento di:
- stabilire le norme di procedura proprie e di ogni altro organo dell’Associazione, comprese quelle relative alle questioni di procedura che possano essere decise a maggioranza;
- prendere le disposizioni necessarie per i servizi di segreteria dell’Associazione;
- fissare le misure finanziarie necessarie per le spese di amministrazione, per la procedura di allestimento del bilancio e per la ripartizione delle spese fra gli Stati membri.
Art. 45 Statuto giuridico, privilegi e immunità
Lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità che gli Stati membri riconosceranno e accorderanno in relazione all’Associazione sono fissati in un protocollo allegato alla presente convenzione.
Il Consiglio, a nome dell’Associazione, può concludere con il Governo dello Stato nel cui territorio prenderà sede, un accordo concernente lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità da riconoscere o da accordare in relazione all’Associazione
Capitolo XVII Consultazioni e composizione delle controversie
Art. 46 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano a ogni fattispecie attinente alla presente Convenzione, salvo disposizione contraria di quest’ultima.
Art. 47 Consultazioni
Gli Stati membri si adoperano in ogni momento per trovare un accordo sull’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione e si adoperano, mediante la cooperazione e consultazioni, per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile in ogni fattispecie che potrebbe pregiudicarne il funzionamento.
Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio problemi d’interpretazione o d’applicazione della presente Convenzione. Lo Stato che interpella il Consiglio gli fornisce tutte le informazioni utili a consentire un esame approfondito della situazione nell’intento di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Consiglio esamina tutte le possibilità atte a garantire il buon funzionamento della presente Convenzione.
Il Consiglio si riunisce entro 30 giorni a contare dal ricevimento della domanda di consultazione.
Art. 48 Arbitrato
Qualora uno Stato membro ritenga che una misura applicata da un altro Stato membro violi la Convenzione e la fattispecie non sia stata risolta entro 45 giorni nell’ambito delle consultazioni previste nell’articolo 47, uno o più Stati membri che sono parti in causa possono sottoporre la fattispecie ad arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata allo Stato membro oggetto del reclamo. Una copia di tale notifica è comunicata agli altri Stati membri affinché ciascuno di essi possa determinare se abbia un interesse sostanziale nella fattispecie. Qualora più di uno Stato membro domandi che sia sottoposta ad arbitrato una controversia avente lo stesso oggetto con lo stesso Stato membro, è costituito, se possibile, un solo tribunale arbitrale per esaminare tutte le controversie in questione.
Uno Stato membro che non è parte in causa può, mediante una nota scritta agli Stati membri che sono parti in causa, sottoporre proposte scritte al tribunale arbitrale, ricevere proposte scritte dagli Stati membri che sono parti in causa, assistere a tutte le udienze e formulare proposte oralmente.
La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per tutti gli Stati membri che sono parti in causa e dev’essere eseguita senza indugio.
La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale come pure l’esecuzione delle sentenze arbitrali sono disciplinati dalle disposizioni dell’allegato T.
Capitolo XVIII Disposizioni generali
Art. 49 Obblighi derivanti da altri accordi internazionali
La presente Convenzione non libera gli Stati membri dagli obblighi che hanno assunto in virtù di accordi con Stati terzi o di accordi multilaterali di cui sono parte.
La presente Convenzione si applica, impregiudicate le norme che vincolano gli Stati membri parte all’Accordo sullo spazio economico europeo 14 , alla cooperazione nordica o all’unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
Art. 50 Diritti e obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri prendono tutte le misure generali o particolari atte a garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Rinunciano a qualsiasi misura che potrebbe pregiudicare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.
Art. 51 Trasparenza
Gli Stati membri pubblicano o rendono accessibili al pubblico in altro modo le proprie leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministrative, le proprie decisioni giudiziarie di applicazione generale, come pure gli accordi internazionali che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione.
Gli Stati membri rispondono senza indugio alle domande specifiche e si forniscono reciprocamente, su richiesta, le informazioni menzionate nel paragrafo 1.
Art. 52 Confidenzialità
Sempreché agiscano in virtù della presente Convenzione, i rappresentanti, i delegati e gli esperti degli Stati membri, come pure i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e concernenti le loro relazioni commerciali o gli elementi del loro prezzo di costo.
Art. 5315 Allegati
Gli allegati, le appendici e i protocolli della presente Convenzione sono parte integrante della stessa.
Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti:
- Regole d’origine e cooperazione amministrativa
- Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Sementi
- Agricoltura biologica
- Misure sanitarie e fitosanitarie
- Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione
- Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
- Protezione della proprietà intellettuale
- Libera circolazione delle persone
- Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi
- Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi
- Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi
- Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi
- Trasporti terrestri
- Trasporto aereo
- Appalti pubblici
- Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio
- Arbitrato
- Applicazione territoriale
- Prodotti agricoli di base
- Prodotti agricoli trasformati
- Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 1‒24 del Sistema armonizzato (SA)
Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo.
Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati A, H, S, T, V e W come pure le appendici degli allegati E, F, K, P, Q, e R, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati.
Art. 54 Ratifica
La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Governo di Svezia che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.
Il Governo di Norvegia agisce in qualità di depositario a partire dal 17 novembre 1995.
Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente articolo.
Art. 55 Entrata in vigore
La Convenzione entrerà in vigore depositati che siano da tutti gli Stati firmatari gli strumenti di ratifica.
Art. 56 Adesione e associazione
Qualsiasi Stato potrà aderire alla presente Convenzione a condizione che il Consiglio decida di approvarne l’adesione ai termini e alle condizioni enunciati nella decisione stessa. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri. Per lo Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore alla data indicata nella decisione del Consiglio.
Il Consiglio può negoziare accordi fra gli Stati membri e qualsiasi altro Stato, unione di Stati o organizzazione internazionale, istituenti un’associazione che comporta reciproci diritti e doveri, azioni comuni e le procedure speciali che saranno ritenute adeguate. Tali accordi dovranno essere sottoposti agli Stati membri per l’accettazione ed entreranno in vigore se approvati da tutti gli Stati membri. Gli strumenti di accettazione saranno depositati presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri.
Qualsiasi Stato che diviene Parte alla presente Convenzione deve chiedere di divenire Parte agli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati membri, da un lato, e Stati terzi, unioni di Stati o organizzazioni internazionali, dall’altro.
Art. 57 Recessione
Qualsiasi Stato membro potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno 12 mesi da notificare al depositario, il quale ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri.
Prima che la recessione abbia effetto, gli Stati membri devono convenire adeguate disposizioni e un’equa ripartizione dei costi causati dalla recessione.
Art. 58 Applicazione territoriale
La presente Convenzione si applica ai territori degli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’allegato U.
Art. 59 Emendamenti
Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, un emendamento alle disposizioni di quest’ultima diventa oggetto di una decisione del Consiglio che sarà sottoposta agli Stati membri affinché l’approvino conformemente alle esigenze della propria legislazione interna. Salvo disposizione contraria, essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di accettazione di tutti gli Stati membri presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli Stati membri.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Stoccolma il 4 gennaio 1960, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso il Governo di Svezia, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Emendato a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede e che verrà depositato presso il Governo di Norvegia.
Allegato A16
Regole d’origine e cooperazione amministrativa (art. 5)
Art. 1 Norme di origine applicabili
Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole di origine e di cooperazione amministrativa tra le loro autorità doganali, si applicano l’appendice I e le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito Convenzione PEM) 17 , comprese le successive modifiche, che sono inserite nella presente Convenzione e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis , fatto salvo l’articolo 15.
Tutti i riferimenti all’«accordo pertinente» nell’appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM s’intendono come riferimenti alla presente Convenzione.
Art. 2 Norme di origine alternative applicabili
In deroga all’articolo 21, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione anche i prodotti che acquisiscono l’origine preferenziale conformemente alle disposizioni di cui all’appendice A del presente allegato («norme alternative») sono considerati originari di uno Stato membro.
Le norme alternative si applicano fino all’entrata in vigore della modifica della Convenzione PEM.
Art. 3 Composizione delle controversie
Il capitolo XVII della presente Convenzione si applica alla composizione delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione dell’appendice I e delle pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM.
Art. 4 Denuncia della Convenzione PEM
In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro, quest’ultimo ne informa senza indugio gli altri Stati membri e avvia negoziati relativi a nuove regole d’origine ai fini della presente Convenzione.
Fino all’entrata in vigore di tali nuove regole, continuano ad applicarsi l’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM, applicabili al momento della denuncia, e le norme alternative possono continuare ad applicarsi alla presente Convenzione. Tuttavia, a partire dal momento della denuncia, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM e nelle norme alternative sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione PEM e ciascuno degli altri Stati membri.
Art. 5 Disposizioni transitorie
Fino all’applicazione delle disposizioni rivedute della Convenzione PEM e in deroga agli articoli 16 paragrafo 5 e 21 paragrafo 3 dell’appendice I della Convenzione PEM, quando il cumulo riguarda soltanto gli Stati AELS, le Isole Færøer, l’Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione, la Moldova, la Georgia e l’Ucraina, può essere utilizzato un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.
Art. 6 Certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente
In alternativa alle disposizioni sul rilascio dei certificati di circolazione, gli Stati membri accettano i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente. In considerazione del sistema digitalizzato per il rilascio di tali certificati, i requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente sono stabiliti al paragrafo 3. Le autorità doganali dello Stato membro esportatore e dello Stato membro importatore possono concordare altri requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente.
Ogni Stato membro esportatore informa il segretariato dell’AELS sullo stato di attuazione del rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 elettronici e a tutte le questioni tecniche relative a tale attuazione (rilascio, presentazione e verifica di un certificato elettronico).
Se concordato dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore e importatore, ai certificati di circolazione rilasciati e convalidati elettronicamente non si applicano i paragrafi 1 e 2 dell’allegato IIIa, bensì quanto segue:
- i timbri a inchiostro utilizzati dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti per la convalida dei certificati di circolazione EUR.1 (casella 11) possono essere sostituiti da timbri-immagine o da timbri elettronici;
- le caselle 11 e 12 possono contenere firme facsimile o elettroniche invece delle firme originali;
- le informazioni nella casella 11 relative alla forma e al numero del documento di esportazione sono indicate solo se così richiesto dalla legislazione nazionale dello Stato membro esportatore;
- i certificati devono recare inoltre un numero di serie o un codice che permetta di identificarli; e
- i certificati di circolazione sono redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri o in inglese.
Appendice A
Norme di origine alternative applicabili18
Allegato B
Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
- «merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato19, indipendentemente dal campo di applicazione della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (di seguito «Convenzione AELS»);
- «legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dagli Stati dell’AELS individualmente, di seguito «Stati membri» che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- «autorità richiedente», l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da uno Stato membro e che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- «autorità interpellata», l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da uno Stato membro e che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- «operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l’individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo indagini su di esse. 2. L’assistenza in materia doganale prevista dal presente allegato si applica a ogni autorità amministrativa degli Stati membri competente per la sua applicazione. Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo accordo di quest’ultima.
Art. 3 Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione. 2. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di uno degli Stati membri sono state regolarmente importate nel suo territorio, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo:
- le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni gravi contrarie alla legislazione doganale;
- i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Art. 4 Assistenza spontanea
Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentano le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:
- operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono interessare altri Stati membri;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Art. 5 Consegna/notifica
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:
- comunicare tutti i documenti,
- notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione, che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di notifica si applica l’articolo 6 paragrafo 3.
Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate secondo il presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
- l’autorità richiedente che presenta la domanda;
- la misura richiesta;
- l’oggetto e il motivo della domanda;
- le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;
- una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all’articolo 5.
Art. 7 Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità dello stesso Stato membro, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell’autorità interpellata quando quest’ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri strumenti giuridici dello Stato membro interpellato. 3. I funzionari debitamente autorizzati di uno Stato membro possono, d’intesa con lo Stato membro interessato e alle condizioni da questo stabilite, raccogliere presso gli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità, della quale l’autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente nel quadro di un’indagine ai fini del presente allegato. 4. I funzionari di uno Stato membro possono essere presenti, d’intesa con lo Stato membro interessato e alle condizioni da esso stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest’ultimo.
Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Art. 9 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza
2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda. 3. Se l’assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.
1. Gli Stati membri possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente allegato, qualora ciò possa:
- pregiudicare la loro sovranità, l’ordine pubblico, la loro sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero
- riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall’ambito della legislazione doganale; ovvero
- violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
Art. 10 Riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi dell’allegato sono di natura riservata o ristretta. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio dello Stato membro che le ha ricevute. 2. I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se lo Stato membro che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nello Stato membro che li fornisce.
Art. 11 Utilizzo delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente allegato e possono essere destinate ad altri scopi da uno degli Stati membri solo previa autorizzazione scritta dell’autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Tali informazioni potranno essere comunicate ad altre autorità incaricate di lottare contro il traffico illegale di stupefacenti. 2. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L’autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, gli Stati membri possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente allegato.
Art. 12 Esperti e testimoni
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente allegato nella giurisdizione di un altro Stato membro e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Art. 13 Spese di assistenza
Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Art. 14 Esecuzione
1. L’applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. 2. Per il tramite del Segretariato dell’AELS gli Stati membri si consultano e si tengono reciprocamente informati in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. Essi si trasmettono segnatamente l’elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente allegato.
Art. 15 Complementarità
Questo allegato è destinato a completare e non a ostacolare l’applicazione degli accordi relativi all’assistenza amministrativa reciproca che sono stati conclusi o che potrebbero essere conclusi fra Stati membri e Paesi terzi nonché fra Stati membri delle Comunità europee e Stati membri dell’AELS e/o Paesi terzi. Esso non esclude neppure un’assistenza reciproca più estesa concessa conformemente a tali accordi.
Allegati C e D20
Allegato E
Sementi
(art. 11 della Convenzione)
Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente allegato riguarda le sementi delle specie agricole disciplinate dai testi legislativi di cui all’appendice 1.
Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni
Gli Stati membri riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1 sono equivalenti in termini di risultati.
Fatti salvi gli articoli 6 e 7, le sementi delle specie definite nella legislazione di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra gli Stati membri e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni degli Stati membri l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell’appendice 2.
Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati
Ciascuno Stato membro riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, sezione 2, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altro Stato membro dagli organismi indicati nell’appendice 2.
Per certificato ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuno Stato membro, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, sezione 2.
Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni
Gli Stati membri si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, sezioni 1 e 2, e per le specie non contemplate dagli atti legislativi che figurano nella prima e seconda sezione dell’appendice 1.
Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da uno degli Stati membri, essi si impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente allegato.
In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente allegato, gli Stati membri si impegnano a valutarne le conseguenze.
Art. 5 Comitato delle sementi
Il Consiglio istituisce un comitato delle sementi (di seguito: comitato) incaricato di trattare tutte le questioni relative al presente allegato.
Il comitato esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne degli Stati membri nei settori disciplinati dal presente allegato.
In particolare, il comitato formula proposte che sottopone al Consiglio al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.
Art. 6 Varietà
Gli Stati membri consentono la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità europea nella misura in cui esse siano disciplinate dagli atti legislativi enumerati nell’appendice 1, sezione 1.
Il paragrafo 1 non si applica alle varietà modificate geneticamente.
Gli Stati membri si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni di nuove varietà in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuno degli Stati membri tiene inoltre a disposizione degli altri i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, gli Stati membri si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.
Gli Stati membri possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in uno di essi. Ove del caso, il comitato è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.
Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.
Art. 7 Deroghe
Gli Stati membri si informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che essi intendono applicare sul proprio territorio o in uno Stato membro. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità europea.
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano nei casi previsti dagli atti legislativi che figurano nell’appendice 1, sezione 1.
Ciascuno degli Stati membri può ricorrere alle disposizioni di cui al paragrafo 2:
- nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità europea precedentemente a tale entrata in vigore;
- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 6 paragrafo 3, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità europea successivamente all’entrata in vigore del presente allegato.
Le disposizioni di cui al paragrafo 4 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate dagli atti legislativi che, in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, sezione 1, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato.
Gli Stati membri possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 3.
Art. 8 Paesi terzi
Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio di uno Stato membro e provenienti da un Paese diverso dagli Stati membri e da essi riconosciuto.
L’elenco dei Paesi terzi di cui al paragrafo 1 nonché le specie e la portata del riconoscimento figurano nell’appendice 3.
Art. 9 Prove comparative
Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalle partite commercializzate sul territorio degli Stati membri.
L’organizzazione delle prove comparative nei Paesi membri è soggetta all’approvazione del comitato.
Art. 10 Accordo con Paesi terzi
Salvo accordo formale fra gli Stati membri, questi ultimi convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuno di essi con un Paese terzo non possono in alcun caso vincolare l’altro Stato membro all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto Paese terzo.
Allegato E– Appendice 121
Legislazione
Sezione 1 (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. Atti legislativi applicabili agli Stati dell’AELS parti allo SEE:
Disposizioni nazionali adottate in conformità ai testi legislativi sottoelencati, come integrati nell’Accordo SEE:
1. Testi di base
- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40–70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).
- Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1–11), modificata da ultimo dalla decisione 2007/329/CE (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 59).
- Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12–32), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18–33).
- Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33–59), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40–70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).
- Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74–97), modificata dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40–70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).
- Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7–10), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/46/UE (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 7–12).
- Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11–13), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/46/UE (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 7–12).
2. Testi di applicazione 22
- Decisione n. 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione n. 81/109/CEE della Commissione (GU L 64 dell’11.3.1981, pag. 13).
- Decisione n. 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26‒27), modificata da ultimo dalla decisione n. 86/563/CEE (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Direttiva 89/14/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1988, che determina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dell’allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 8 dell’11.1.1989, pag. 9–10).
- Decisione n. 89/374/CEE della Commissione, del 2 giugno 1989, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala (GU L 166 del 16.6.1989, pag. 66–67), modificata da ultimo dalla decisione n. 92/520/CEE (GU L 325 dell’11.11.1992, pag. 25).
- Decisione n. 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (GU L 286 del 4.10.1989, pag. 24–26).
- Decisione n. 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione (GU L 348 del 12.12.1990, pag. 1–59).
- Decisione 2000/165/CE della Commissione, del 15 febbraio 2000, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 52 del 25.2.2000, pag. 41–43).
- Decisione 2002/98/CE della Commissione, del 28 gennaio 2002, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (GU L 37 del 7.2.2002, pag. 14–15).
- Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10–14).
- Decisione 2001/897/CE della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 92/33/CEE del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 97–100).
- Decisione 2002/756/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 33–36).
- Decisione 2002/984/CE della Commissione, del 16 dicembre 2002, relativa al proseguimento di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus e Allium ascalonicum a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 70).
- Decisione 2003/210/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 80 del 27.3.2003, pag. 25–26).
- Decisione 2003/244/CE della Commissione, del 4 aprile 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 39–40).
- Decisione 2003/307/CE della Commissione, del 2 maggio 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Lupinus angustifolius e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 113 del 7.5.2003, pag. 5–7).
- Decisione 2003/756/CE della Commissione, del 23 ottobre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Secale cereale e Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 47–48).
- Decisione 2003/795/CE della Commissione, del 10 novembre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 32–33).
- Decisione 2004/11/CE della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di talune piante agricole e ortaggi e della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio negli anni 2004 e 2005 (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 38–42).
- Decisione 2004/57/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa al proseguimento nel 2004 di prove ed analisi comparative comunitarie iniziate nel 2003 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Triticum aestivum, Brassica napus e Allium ascalonicum a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 12 del 17.1.2004, pag. 49).
- Decisione 2004/287/CE della Commissione, del 24 marzo 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Vicia faba e Glycine max L. che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE o 2002/57/CE del Consiglio (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 56–57).
- Decisione 2004/329/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Glycine max che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 133–134).
- Decisione 2004/130/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32–33), modificata da ultimo dalla decisione 2004/164/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 77).
- Decisione 2004/297/CE della Commissione, del 29 marzo 2004, che autorizza la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a differire l’applicazione di talune disposizioni delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di determinate varietà (GU L 97 del 1.4.2004, pag. 66–67).
- Decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l’immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 39).
- Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21–27).
- Decisione 2004/893/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Secale cereale che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 31–32).
- Decisione 2004/894/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 33–34).
- Decisione 2005/5/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005–2009 (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12–16), modificata da ultimo dalla decisione 2007/852/CE (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 57).
- Decisione 2005/114/CE della Commissione, del 7 febbraio 2005, relativa al proseguimento nel 2005 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Medicago sativa L. e Beta a norma delle direttive 66/401/CEE e 2002/54/CE del Consiglio, iniziate nel 2004 (GU L 36 del 9.2.2005, pag. 8).
- Decisione 2005/310/CE della Commissione, del 15 aprile 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di determinate sementi della specie Glycine max che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 13–14).
- Decisione 2005/435/CE della Commissione, del 9 giugno 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Pisum sativum, Vicia faba e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE del Consiglio o 2002/57/CE del Consiglio (GU L 151 del 14.6.2005, pag. 23–25).
- Decisione 2005/841/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 65–66).
- Decisione 2005/947/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa alla prosecuzione nel 2006 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., comprese le miscele, e di Asparagus officinalis a norma delle direttive del Consiglio 66/401/CEE e 2002/55/CE iniziate nel 2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 103).
- Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18–20).
- Decisione 2006/335/CE della Commissione, dell’8 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare nel suo territorio l’impiego di sedici varietà di mais geneticamente modificato MON 810 elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 26–28).
- Decisione 2006/338/CE della Commissione, dell’8 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare sul proprio territorio l’impiego di alcune varietà di granturco iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole in conformità della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU L 125 del 12.5.2006, pag. 31–37).
- Decisione 2006/934/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativa alla prosecuzione nel 2007 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis L. a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 104).
- Decisione 2007/66/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 161‒163), modificata da ultimo dalla decisione 2010/667/UE (GU L 288 del 5.11.2010, pag. 23).
- Decisione 2007/853/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, relativa alla prosecuzione nel 2008 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 59).
- Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73–75).
- Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l’organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell’articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 26–30).
- Decisione 2010/468/CE della Commissione, del 27 agosto 2010, che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 46–47), modificata da ultimo dalla decisione 2011/43/UE (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 19).
- Decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 55–56).
B.
Atti legislativi applicabili alla Svizzera23:
- Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2399).
- Ordinanza del DFE24 del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi, modificata da ultimo il 7 giugno 2010 (RU 2010 2763).
- Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 14 maggio 2012 (RU 2012 2835).25
Sezione 2 (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. Atti legislativi applicabili agli Stati dell’AELS parti allo SEE:
Disposizioni nazionali adottate in conformità ai testi legislativi sottoelencati, come integrati nell’Accordo SEE:
1. Testi di base
- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/2308), modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40–70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).
2. Testi di applicazione 26
- Decisione n. 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26‒27), modificata da ultimo dalla decisione n. 86/563/CEE (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 dell’8.4.1986, pag. 21‒22), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
- Decisione n. 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione n. 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35‒36).
- Decisione n. 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59‒60), modificata da ultimo dalla decisione n. 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
- Decisione n. 93/213/CEE della Commissione, del 18 marzo 1993, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 91 del 15.4.1993, pag. 27–28).
- Decisione n. 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15–16), modificata da ultimo dalla decisione n. 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31).
- Decisione n. 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22–25), modificata da ultimo dalla decisione 2001/18/CE (GU L 4 del 9.1.2001, pag. 36).
- Decisione n. 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione n. 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35–36).
- Decisione n. 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/ CEE, 66/402/ CEE e 69/208/ CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14–16), modificata da ultimo dalla decisione 2004/626/CE (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 3).
- Decisione 2002/454/CE della Commissione, del 12 giugno 2002, che organizza un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 57–58).
- Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23–25).
- Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione dell’8 febbraio 2006 che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17–18).
- Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13–19).
- Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44–54).
B.
Atti legislativi applicabili alla Svizzera:
- Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2399).
- Ordinanza del DFE27 del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi, modificata da ultimo il 7 giugno 2010 (RU 2010 2763).
- Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 14 maggio 2012, (RU 2012 2835).28
C. Certificati richiesti all’atto delle importazioni:
Le etichette ufficiali di imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente.
Allegato E- Appendice 229
Autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione
Islanda | Ministry of Fisheries and Agriculture Skulagata 4 IS-150 Reykjavík Telefono: +354 545 8300 Fax: +354 552 1160 |
Liechtenstein | Ufficio federale dell’agricoltura Servizio sementi e piante CH-3003 Berna Telefono: +41 31 322 25 50 Fax: +41 31 322 26 34 |
Norvegia | Norwegian Food Safety Authority Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefono: +47 23 21 68 00 Fax: +47 23 21 68 01 |
Svizzera | Ufficio federale dell’agricoltura Servizio sementi e piante CH-3003 Berna Telefono: +41 31 322 25 50 Fax: +41 31 322 26 34 |
Allegato E– Appendice 330
Elenco dei Paesi terzi
Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l’ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione n. 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione n. 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione n. 97/788/CEE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39).
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bulgaria
Canada
Cile
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Israele
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Marocco
Nuova Zelanda
Paesi bassi
Polonia
Portogallo
Regno unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti d’America
Sudafrica
Svezia
Turchia
Ungheria
Uruguay
Allegato F
Agricoltura biologica
(art. 11 della Convenzione)
Art. 1 Obiettivi
Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio degli Stati membri e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, gli Stati membri s’impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dagli Stati membri e conformi agli atti normativi di cui all’appendice 1.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente allegato si applica ai prodotti vegetali e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi agli atti normativi di cui all’appendice 1.
Gli Stati membri s’impegnano a estendere il campo d’applicazione del presente allegato agli animali, ai prodotti animali e alle derrate alimentari contenenti ingredienti di origine animale dopo aver adottato i rispettivi atti normativi in materia.
Art. 3 Principio dell’equivalenza
Gli Stati membri riconoscono che i rispettivi atti normativi di cui all’appendice 1 del presente allegato sono equivalenti. Gli Stati membri possono convenire di escludere determinati aspetti o prodotti dal regime di equivalenza. Essi lo specificano nell’appendice 1.
Gli Stati membri s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che gli atti normativi riguardanti specificatamente i prodotti di cui all’articolo 2 evolvano in maniera equivalente.
Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici
Gli Stati membri adottano, secondo le proprie procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti di cui all’articolo 2 che soddisfano gli atti normativi dell’altro Stato membro di cui all’appendice 1.
Questo comprende l’accesso ai loro marchi di conformità, ai loghi ufficiali o ai marchi nazionali rispettivi utilizzati per i prodotti biologici in relazione a tutti i prodotti previsti dall’articolo 2, conformi agli atti normativi di un altro Stato membro di cui all’appendice 1.
Art. 5 Etichettatura
Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente allegato, gli Stati membri s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell’ambito dei propri atti normativi:
- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro diverse lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
- l’impiego degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull’etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.
Ogni Stato membro può prescrivere che i prodotti importati in provenienza da un’altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nei rispettivi atti normativi di cui all’appendice 1.
Art. 6 Stati terzi
Gli Stati membri s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Stati terzi.
Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei Paesi terzi, gli Stati membri si consultano prima di riconoscere uno Stato terzo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nei loro atti normativi.
Art. 7 Scambio d’informazioni
Gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:
- l’elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, come pure le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da uno Stato terzo;
- le irregolarità o le violazioni constatate in relazione agli atti normativi di cui all’appendice 1.
Art. 8 Comitato per i prodotti biologici
Il Consiglio istituisce un Comitato per i prodotti biologici, in seguito denominato comitato, il quale esamina ogni questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione.
Il comitato esamina periodicamente l’evoluzione degli atti normativi rispettivi degli Stati membri nei settori contemplati dal presente allegato. In particolare, ad esso compete:
- verificare l’equivalenza degli atti normativi degli Stati membri in vista del loro inserimento nell’appendice 1;
- raccomandare al Consiglio, se necessario, l’introduzione nell’appendice 2 del presente allegato delle norme necessarie a garantire un’attuazione coerente degli atti normativi contemplati dal presente allegato nei rispettivi territori degli Stati membri;
- raccomandare al Consiglio l’estensione del campo d’applicazione del presente allegato ad altri prodotti, oltre a quelli di cui all’articolo 2 paragrafo 1;
- raccomandare al Consiglio la modifica delle prescrizioni delle appendici.
Allegato F– Appendice 1
Disposizioni regolamentari applicabili negli Stati dell’AELS parti all’Accordo SEE
Disposizioni regolamentari nazionali adottate in applicazione dei seguenti atti della CE, come sono stati integrati nell’Accordo SEE:
- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198/1 del 22.7.91), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre 1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6).
- Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d’importazione dai Paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.01.1992, pag. 14).
- Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai Paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 350/56 del 1.12.92, pag. 56).
- Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell’Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25/5 del 2.2.93), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU L 58 del 27.02.1997, pag. 38).
Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera
Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 23 agosto 2000 (RU 2000 2491).
Ordinanza del DFE 31 del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 23 agosto 2000 (RU 2000 2508).
Esclusione dal regime di equivalenza
Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica.
Allegato F– Appendice 2
Modalità d ’ applicazione
- nessuna
Allegato G
Misure sanitarie e fitosanitarie
(art. 12 della Convenzione)
Per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie, i diritti e gli obblighi degli Stati membri sono disciplinati dall’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell’OMC 32 .
Allegato H
Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione
(art. 14 della Convenzione)
Art. 1
Ai sensi del presente allegato, si intende per: 1. «Prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca. 2. «Servizio»: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. 3. «Specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura nonché le procedure di valutazione della conformità. L’espressione «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi. 4. «Altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione. 5. «Regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al numero 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. Il presente allegato non si applica a regole relative ai servizi di telecomunicazioni. Secondo la presente definizione, per «servizi di telecomunicazione» si intendono i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. Il presente allegato non si applica a regole concernenti i servizi finanziari quali i servizi d’investimento, le operazioni di assicurazione e riassicurazione, i servizi bancari, le operazioni relative ai fondi di pensione, i servizi concernenti operazioni a termine o in opzione. Fatto salvo l’articolo 2 paragrafo 3, il presente allegato non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati (servizi d’investimento), da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati. 7. «Regola tecnica»: una specificazione tecnica o un altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 4, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Rientrano in questa categoria unicamente le regole tecniche fissate dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che il Consiglio deve allestire prima dell’entrata in vigore del presente allegato. Tale elenco è modificato secondo questa medesima procedura. 8. «Progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali. Il presente allegato non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie per garantire la tutela delle persone, e in particolare dei lavoratori, in occasione dell’impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.
Secondo la presente definizione, si intende con i termini:
- «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- «per via elettronica»: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.
Il presente allegato non si applica:
- ai servizi di radiodiffusione sonora;
- ai servizi di radiodiffusione televisiva.
Secondo la presente definizione:
- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo risulta che nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, la sua finalità e contenuto specifici consistono nel disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se si riferisce a tali servizi solo in modo implicito o incidentale.
6. «Norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga a una delle seguenti categorie:
- norma internazionale: norma adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
- norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
- norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.
Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
- le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.
Art. 2
1. Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri comunicano immediatamente al Consiglio ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi comunicano al Consiglio anche i motivi che rendono necessario adottare una simile regola tecnica, a meno che i motivi non risultino già dal progetto:
- alla comunicazione va annesso il testo integrale del progetto di prescrizione tecnica redatto in lingua originale e una traduzione completa o un riassunto in inglese.
- all’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica;
- gli Stati membri procedono a una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate, qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti;
- quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, per motivi di salute pubblica, di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti sostitutivi conosciuti e disponibili, nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione, come pure le conseguenze previste delle misure sulla salute pubblica o sulla tutela del consumatore e dell’ambiente, con un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici quali le sostanze nuove o già esistenti;
- il Consiglio comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che gli sono stati trasmessi. Esso può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all’articolo 5 (qui di seguito il comitato), e se del caso, del comitato competente del settore in questione;
- per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all’articolo 1 numero 7 secondo comma terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento del prestatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.
Gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro in questione terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.
Gli Stati membri comunicano senza indugio al Consiglio il testo definitivo della regola tecnica.
Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di una simile richiesta, il comitato e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare persone fisiche o morali che possono appartenere al settore privato.
Art. 3
Gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 2 paragrafo 1 . a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 2 paragrafo 1, se un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente ostacolare la libera circolazione delle merci o dei servizi, o la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nell’ambito dell’Associazione. 3. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati degli Stati membri non possono pregiudicare le misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, in conformità ai loro obblighi internazionali, tenendo conto delle loro specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.
2. Gli Stati membri rinviano:
- di quattro mesi l’adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell’articolo 1 numero 7 secondo trattino;
- di quattro mesi l’adozione di qualsiasi progetto di regola riguardante i servizi;
- di sei mesi l’adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica;
Lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati.
Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.
6. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili allorché uno Stato membro:
- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute o della sicurezza di persone e animali, alla preservazione dei vegetali e, per le regole relative ai servizi, alla sicurezza, in particolare la tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di procedere a una consultazione; oppure
- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e all’integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.
Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all’articolo 2, i motivi che giustificano l’urgenza delle misure in questione. Questa giustificazione, che deve essere dettagliata e spiegata in modo chiaro, è intesa a sottolineare in particolare l’imprevedibilità e la gravità del pericolo che le autorità in questione devono affrontare, come pure l’assoluta necessità di prendere misure immediate per porvi rimedio. Il comitato si pronuncia quanto prima su tale comunicazione. Esso prende le misure appropriate in caso di ricorso abusivo a questa procedura.
Art. 4
1. Gli articoli 2 e 3 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o agli accordi facoltativi con i quali quest’ultimi soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole relative ai servizi. 2. L’articolo 3 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti. 3. L’articolo 3 non si applica alle specificazioni tecniche o agli altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all’articolo 1 numero 7 terzo trattino.
Art. 5
1. Il Consiglio costituisce un comitato responsabile della gestione e dell’applicazione corretta del presente allegato. 2. A tale scopo, il comitato può emanare raccomandazioni.
Il comitato può in particolare raccomandare al Consiglio di emendare le disposizioni del presente allegato.
Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell’informazione.
Allegato I33
Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
(art. 15 della Convenzione)
Indice
1. Disposizioni generali
2. Appendice 1: autorità designatrici
Art. 1 Obiettivo
La Svizzera e gli Stati AELS parti allo SEE accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’articolo 6, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti degli altri Stati membri nei settori di cui all’articolo 3.
Per evitare la duplicazione delle procedure qualora i requisiti svizzeri e quelli dello SEE siano giudicati equivalenti, la Svizzera e gli Stati AELS parti allo SEE accettano reciprocamente i rapporti, i certificati e le autorizzazioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’articolo 6, nonché le dichiarazioni del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all’articolo 3. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e le dichiarazioni di conformità del fabbricante devono indicare, in particolare, la conformità con la legislazione vigente nello SEE. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di uno Stato membro devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Stato membro.
Il Comitato nominato in base all’articolo 10 definisce i casi in cui si applica il paragrafo 2.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente allegato:
- per «Stati AELS parti allo SEE» si intendono gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo, ossia la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
- per «valutazione della conformità» si intende un esame sistematico volto a determinare in che misura un prodotto, un processo o un servizio soddisfa i requisiti specificati;
- per «organismo di valutazione della conformità» si intende un’entità di diritto pubblico o privato le cui attività consistono nell’esecuzione dell’intero processo di valutazione della conformità o di qualsiasi parte di esso;
- per «autorità designatrice» si intende un’autorità investita del potere giuridico di designare, sospendere, revocare la designazione o annullare la sospensione degli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione.
Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità contenuti nella presente Convenzione si possono utilizzare le definizioni stabilite dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI).
Art. 3 Campo d’applicazione e oggetto
Il campo d’applicazione del presente allegato è identico a quello dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità 34 nella versione da ultimo emendata mediante decisione del Comitato misto n. 1/2012 del 17 dicembre 2012 35 .
Qualora l’oggetto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dovesse essere emendato, le Parti alla presente Convenzione provvedono a emendare il presente allegato di conseguenza.
Art. 4 Legislazione
Per la Svizzera, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti coperte dal presente allegato sono contenute nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
Per gli Stati AELS parti allo SEE, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti coperte dal presente allegato sono contenute nell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Se la Svizzera e la Comunità europea convengono che la loro rispettiva legislazione è equivalente, la legislazione svizzera viene pure ritenuta equivalente alla legislazione SEE 36 .
Art. 537 Origine
Le disposizioni dell’allegato si applicano ai prodotti coperti dal presente allegato, indipendentemente dalla loro origine.
Art. 6 Organismi di valutazione della conformità riconosciuti
Gli organismi di valutazione della conformità che sono notificati o accettati sotto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità o sotto l’Accordo sullo Spazio economico europeo, sono riconosciuti sotto il presente allegato. Le informazioni su tali organismi di valutazione della conformità devono essere rese accessibili sul sito Internet del segretariato dell’AELS 38 .
Art. 7 Autorità designatrici
Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità designatrici abbiano le competenze e i poteri necessari per designare o revocare la designazione, sospendere o cancellare la sospensione degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti, definiti nell’articolo 6.
Nell’appendice 1 del presente allegato sono elencate le autorità designatrici per ogni settore di prodotti coperto.
Art. 8 Verifica degli organismi di valutazione della conformità
In circostanze eccezionali, ciascuno Stato membro ha il diritto di contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità definiti all’articolo 6. A tale scopo sottopone per scritto agli altri Stati membri una giustificazione oggettiva e ponderata.
In caso di disaccordo tra gli Stati membri, confermato dal Comitato di cui all’articolo 10, gli Stati membri procedono congiuntamente a una verifica, conformemente ai requisiti previsti, della competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità contestato, con la partecipazione delle autorità competenti interessate. I risultati di tale verifica sono discussi in seno al Comitato al fine di risolvere la questione il più presto possibile.
Ciascuno Stato membro garantisce che gli organismi di valutazione della conformità soggetti alla sua giurisdizione siano disponibili per una verifica della loro competenza tecnica come previsto.
Salvo decisione contraria del Comitato, l’organismo contestato è sospeso dall’autorità designatrice competente dalla data in cui si constata il disaccordo alla data in cui si il Comitato raggiunge un’intesa.
Art. 9 Attuazione dell’allegato
Gli Stati membri cooperano al fine di garantire l’attuazione soddisfacente del presente allegato.
Le autorità designatrici accertano con mezzi adeguati se gli organismi di verifica della conformità soggetti alla loro giurisdizione osservano i principi generali di designazione in conformità alle disposizioni applicabili di cui all’articolo 4.
Le autorità designatrici chiedono agli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di collaborare in modo adeguato al fine di garantire che le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 4 siano applicate in modo uniforme e corretto.
Art. 10 Comitato
Al fine di garantire la gestione del presente allegato e di vigilare sul suo corretto funzionamento, il Comitato nominato sulla base dell’articolo 43 paragrafo 3 della Convenzione formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente allegato. Esso può farsi assistere da periti, consulenti o gruppi di lavoro settoriali. Il Comitato agisce di comune accordo.
Il Comitato statuisce il proprio regolamento interno che comprende, tra l’altro, disposizioni relative alla convocazione di riunioni, alla designazione del presidente e alla durata del suo mandato.
Il Comitato si riunisce quando necessario. Ciascuno Stato membro può chiedere la convocazione di una riunione.
Il Comitato può decidere di emendare il paragrafo 1 dell’articolo 3 del presente allegato e la relativa appendice.
Il presidente del Comitato comunica senza indugio al Consiglio tutte le decisioni del Comitato.
Art. 11 Scambio di informazioni
Gli Stati membri si scambiano informazioni rilevanti concernenti l’attuazione e l’applicazione del presente allegato.
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri delle modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’oggetto del presente allegato e comunica loro per scritto le nuove disposizioni al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore.
Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro prevede che una determinata informazione debba essere fornita all’autorità competente da una persona stabilita nel suo territorio, per ottenere tale informazione detta autorità competente può anche rivolgersi alle autorità competenti degli altri Stati membri oppure contattare direttamente il fabbricante o, se opportuno, il suo agente stabilito sul territorio degli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro informa senza indugio gli altri Stati membri delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.
Art. 12 Composizione delle controversie
Ciascuno Stato membro può sottoporre qualsiasi controversia risultante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente allegato al Comitato di cui all’articolo 10. Al Comitato, che si sforza di comporre la controversia, devono essere fornite tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Comitato prende in considerazione tutti i metodi possibili per garantire il funzionamento corretto del presente allegato.
Art. 13 Accordi con Stati terzi
Gli Stati membri convengono che gli accordi di reciproco riconoscimento conclusi da qualsiasi Stato membro con uno Stato terzo non comportano in alcun caso obblighi per gli altri Stati membri in termini di accettazione di dichiarazioni di conformità dei fabbricanti come pure di rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità dello Stato terzo in questione, salvo esplicito accordo tra gli Stati membri.
Art. 14 Sospensione
Uno Stato membro che constata che un altro Stato membro non si conforma alle condizioni del presente allegato o è oggetto di una sospensione d’applicazione di disposizioni parallele nell’ambito di un accordo con la Comunità europea può, consultato il Comitato, sospendere parzialmente o totalmente l’applicazione del presente allegato.
Art. 15 Diritti acquisiti
Gli Stati membri continuano a riconoscere i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità dei fabbricanti rilasciati conformemente al presente allegato, a condizione che:
- la richiesta di valutazione della conformità sia stata formulata prima della notifica di sospensione del presente allegato o di denuncia della Convenzione; e
- i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità dei fabbricanti siano stati rilasciati prima che la sospensione o la denuncia abbia avuto effetto.
Allegato I– Appendice 1
Autorità designatrici39
La presente appendice elenca le autorità designatrici degli Stati membri per i seguenti settori di prodotti:
- Macchine
- Dispositivi di protezione individuale
- Giocattoli
- Dispositivi medici
- Apparecchi a gas e caldaie
- Apparecchi a pressione
- Apparecchiature terminali di telecomunicazione
- Apparecchi e sistemi di protezione destinati all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive
- Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
- Macchine e materiali per cantieri
- Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
- Veicoli a motore
- Trattori agricoli e forestali
- Buona pratica di laboratorio
- Ispezione della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali
- Prodotti per costruzioni
- Ascensori
- 18. e 19. …40
- 20. Esplosivi per uso civile (munizioni escluse)
1. Macchine
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Social Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Labour and Social Inclusion
- Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
2. Dispositivi di protezione individuale
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Social Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Justice and the Police;
- Per i dispositivi di protezione individuale marittimi: Ministry of Trade and Industry
- Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
3. Giocattoli
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Business Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Children and Equality
- Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
4. Dispositivi medici
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Health and Social Security
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Health and Care Services
- Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
5. Apparecchi a gas e caldaie
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 (caldaie ad acqua calda)
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Social Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Local Government and Regional Development
- Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 (apparecchi a combustibili gassosi)
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Social Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Justice and the Police
- Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
6. Apparecchi a pressione
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1
(apparecchi a pressione trasportabili)
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Social Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Justice and the Police
- Ufficio federale delle strade (USTRA) e
- Ufficio federale dei trasporti (UFT)
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2
(apparecchi a pressione e semplici contenitori a pressione)
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Social Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Justice and the Police
- Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
7. Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Communications
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Transport and Communications
- Ufficio federale della comunicazione (UFCOM)
8. Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Social Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Justice and the Police
- Ufficio federale dell’energia (UFE)
9. Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Business Affairs
- Ministry of Transport and Communication
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Justice and the Police
- Ministry of Transport and Communications (per aspetti di compatibilità elettromagnetica relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione)
- Ufficio federale dell’energia (UFE)
- Ufficio federale della comunicazione (UFCOM) (per aspetti di compatibilità elettromagnetica relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione)
10. Macchine e materiali per cantieri
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Industry
- Governo del Liechtenstein
- Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
11. Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Commerce
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Trade and Industry
- Ufficio federale di metrologia (METAS)
Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Business Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Trade and Industry
- Ufficio federale di metrologia (METAS)
12. Veicoli a motore
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Communications
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Transport and Communications
- Ufficio federale delle strade (USTRA)
13. Trattori agricoli e forestali
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Communications
- Governo del Liechtenstein
- Ministry of Transport and Communications
- Ufficio federale delle strade (USTRA)
14. Buona pratica di laboratorio (good laboratory practice)
Ai fini del presente capitolo settoriale, per «autorità designatrici» si intendono le autorità di controllo ufficiali GLP degli Stati membri.
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Business Affairs
- Governo del Liechtenstein
- Norwegian Accreditation
- Per studi ambientali su tutti i prodotti:
- Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
- Per studi sanitari su prodotti farmaceutici:
- Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
- Per studi sanitari su tutti i prodotti, tranne i prodotti farmaceutici: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
15. Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali
Ai fini del presente capitolo, per «organismi di valutazione della conformità» si intendono i servizi ufficiali di ispezione GMP di ciascuno Stato membro.
Stati AELS parti allo SEE
- Icelandic Medicines Control Agency
- Ufficio della sanità
- Norwegian Medicines Agency
- Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (per tutti i prodotti per uso umano e veterinario, eccetto i prodotti immunologici per uso veterinario)
- Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (per i prodotti immunobiologici per uso veterinario)
16. Prodotti per costruzioni
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Business Affairs
- Governo del Liechtenstein
- National Office of Building Technology and Administration
- Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
17. Ascensori
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of Welfare
- Amt für Handel und Transport
- National Office of Building Technology and Administration
- Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
18. e 19. ....41
20. Esplosivi per uso civile (munizioni escluse)
Stati AELS parti allo SEE
- Ministry of the Interior (Innanríkisráðuneyti)
- Amt für Volkswirtschaft (Office of Economic Affairs)
- Norwegian directorate for Civil Protection
- Ufficio federale di polizia
Allegato J
Protezione della proprietà intellettuale
(art. 19 della Convenzione)
Art. 1 Proprietà intellettuale
La «proprietà intellettuale» comprende in particolare i diritti d’autore, ivi compresi i programmi di computer e le banche dati, i diritti affini, i marchi di prodotti e di servizi, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d’origine, di prodotti e di servizi, i design, i brevetti d’invenzione, le varietà vegetali, le topografie di prodotti a semiconduttori e le informazioni segrete.
Art. 2 Convenzioni internazionali
Gli Stati membri riconfermano il loro impegno di rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù degli accordi internazionali dei quali sono parte, e segnatamente le convenzioni multilaterali seguenti:
- l’Accordo dell’OMC del 15 aprile 199442 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
- la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 196743);
- la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 197144); e
- la Convenzione internazionale del 26 ottobre 196145 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Gli Stati membri che non sono parte di uno o più accordi elencati di seguito s’impegnano ad aderirvi prima del 1°° gennaio 2005:
- l’Atto di Ginevra (1999) relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali46;
- il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (Ginevra 1996); e
- il Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra 1996).
Gli Stati membri, su richiesta di uno di essi, convengono di avviare rapidamente le consultazioni di esperti in merito alle attività relative alle convenzioni internazionali summenzionate o alle convenzioni future che concernono l’armonizzazione, l’amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle attività delle organizzazioni internazionali, quali l’OMC e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), e alle relazioni degli Stati membri con Stati terzi nell’ambito della proprietà intellettuale.
Art. 3 Brevetti d’invenzione
Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali almeno ciò che segue:
- la protezione adeguata e effettiva dei brevetti d’invenzione in tutti i settori tecnologici. Per il Liechtenstein e la Svizzera significa protezione a un livello corrispondente a quello previsto nella Convenzione del 5 ottobre 197347 sul brevetto europeo, come applicata nel diritto nazionale. Per l’Islanda e la Norvegia, significa protezione a un livello corrispondente a quello previsto nell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, come applicato nel diritto nazionale;
- un periodo di protezione complementare per i medicamenti e i prodotti fitosanitari uguale, a partire dai 20 anni di protezione massima del brevetto, al periodo trascorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, ridotto di un periodo di cinque anni. La protezione complementare non può superare i cinque anni e deve essere accordata nel rispetto delle condizioni seguenti:–il prodotto è protetto da un brevetto valido;–è stata seguita una procedura ufficiale di autorizzazione per l’immissione in commercio del medicamento o del prodotto fitosanitario;–l’immissione in commercio del prodotto brevettato è stata ritardata a causa di procedure amministrative legate all’autorizzazione di immissione in commercio in modo tale che l’uso effettivo del brevetto è inferiore a 15 anni;–la protezione effettiva conferita dal brevetto e la protezione complementare non superano, insieme, i 15 anni.
Art. 4 Design
Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali la protezione adeguata e effettiva dei design prevedendo un periodo di protezione di cinque anni a contare dal giorno del deposito, suscettibile di essere prorogato almeno per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno. Gli Stati membri possono prevedere un periodo di protezione più breve per il design di pezzi utilizzati per la riparazione di un prodotto.
Art. 5 Indicazioni geografiche
Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali i mezzi adeguati e effettivi per la protezione delle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d’origine, in relazione a tutti i prodotti e servizi.
Art. 6 Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale
Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è sottoposta alla concessione o alla registrazione di tale diritto, gli Stati membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione siano dello stesso livello di quello previsto dall’Accordo TRIPS, segnatamente all’articolo 62.
Art. 7 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Gli Stati membri fanno in modo che le loro leggi nazionali contengano disposizioni di tutela dei diritti di proprietà intellettuale di un livello identico a quello previsto dall’Accordo TRIPS, segnatamente agli articoli 41–61.
Allegato K
Libera circolazione delle persone
(Capitolo VIII della Convenzione)
I. Disposizioni di base
Art. 1 Obiettivi
Il presente allegato a favore dei cittadini degli Stati membri si prefigge di:
- conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri;
- facilitare la prestazione di servizi sul territorio degli Stati membri, in particolare liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
- conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio degli Stati membri, alle persone che non esercitano un’attività economica nel Paese ospitante;
- garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini del Paese ospitante.
Art. 2 Non discriminazione
In conformità delle disposizioni delle appendici 1, 2 e 3 del presente allegato, i cittadini di uno Stato membro che soggiornano legalmente sul territorio di un altro Stato membro non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Art. 3 Diritto d’ingresso
Ai cittadini di uno Stato membro è garantito il diritto di ingresso nel territorio di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 1.
Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica
Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’appendice 1.
Art. 5 Prestazione di servizi
Fatti salvi altri accordi specifici tra gli Stati membri relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’appendice 1, gode del diritto di fornire, sul territorio di uno Stato membro, un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e soggiorno sul territorio dell’altro Stato membro
- se ha il diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o in virtù delle disposizioni di un accordo di cui al paragrafo 1;
- oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
Le persone fisiche di uno Stato membro che si recano nel territorio di un altro Stato membro unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni delle appendici 1, 2 e 3. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica
Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di uno Stato membro conformemente alle disposizioni dell’appendice 1 relative alle persone che non svolgono un’attività.
Art. 7 Altri diritti
Conformemente all’appendice 1, gli Stati membri disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:
- il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
- il diritto a una mobilità professionale e geografica che consenta ai cittadini degli Stati membri di spostarsi liberamente sul territorio del Paese ospitante e di esercitare la professione scelta;
- il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver cessato la propria attività economica;
- il diritto di soggiorno dei membri della famiglia, qualunque sia la loro nazionalità;
- il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;
- il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’esercizio dei diritti conferiti dal presente allegato;
- durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di uno Stato membro, di ritornarvi per esercitare un’attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all’appendice 2, gli Stati membri disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
- la parità di trattamento;
- la determinazione della normativa applicabile;
- il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
- il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio degli Stati membri;
- la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
Art. 9 Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli)
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, gli Stati membri adottano, conformemente all’appendice 3, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e del loro esercizio, nonché di prestazione di servizi.
II. Disposizioni generali e finali
Art. 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’allegato
Durante i cinque 48 anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone 49 (qui di seguito Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone) la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative. A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessa l’applicazione di tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.
Gli Stati membri possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini degli altri Stati membri, comprese le persone che prestano servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato di cui all’articolo 14 (qui di seguito «Comitato») esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Il Consiglio può ridurre il periodo massimo. I prestatori di servizi liberalizzati dagli allegati P, Q e R, purché essi coprano la prestazione di servizi, non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
A decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva, nell’ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi degli altri Stati membri: carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno: 300 l’anno; carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno: 200 l’anno. Qualora questi contingenti dovessero rivelarsi insufficienti, il Consiglio prende disposizioni.
Il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate dalla Svizzera a lavoratori dipendenti o autonomi degli altri Stati membri non può essere inferiore a 300 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 200 l’anno per quelle di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno.
Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore dell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone, sono autorizzati a esercitare un’attività economica sul territorio degli Stati membri. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno il diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’allegato questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente allegato, in particolare all’articolo 7.
La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Consiglio le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuno Stato membro può chiedere che la situazione venga esaminata.
Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dai protocolli l, 2 e 3 all’appendice 2.
Art. 11 Trattazione dei ricorsi
Le persone di cui al presente allegato possono presentare ricorso alle autorità competenti dello Stato membro interessato per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni del presente allegato.
I ricorsi devono essere trattati entro un termine ragionevole.
Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente allegato la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Art. 12 Disposizioni più favorevoli
Il presente allegato non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini degli Stati membri quanto per i membri della loro famiglia.
Art. 13 Standstill
Gli Stati membri si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri nel campo di applicazione del presente allegato.
Art. 14 Comitato sulla circolazione delle persone
Il Consiglio istituisce un Comitato sulla circolazione delle persone responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’allegato. Esso formula raccomandazioni a tal fine. Può costituire gruppi di lavoro sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.
Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, gli Stati membri procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di uno degli Stati membri, si consultano in sede di Comitato.
Il Consiglio può decidere di modificare le appendici 2 e 3 del presente allegato.
Art. 15 Misure di salvaguardia
In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato si riunisce, su richiesta di uno Stato membro, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Consiglio può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure scelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente allegato.
Art. 16 Riferimento al diritto comunitario
Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente allegato, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento, come incorporati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone.
Nella misura in cui l’applicazione del presente allegato implica nozioni comuni agli strumenti giuridici di cui al paragrafo 1, si terrà conto della giurisprudenza pertinente precedente al 21 giugno 1999. Per garantire il corretto funzionamento dell’allegato, il Consiglio determina, su richiesta di uno degli Stati membri, le implicazioni della giurisprudenza successiva al 21 giugno 1999.
Art. 17 Evoluzione del diritto
Non appena uno Stato membro avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente allegato, lo Stato membro in questione ne informa gli altri attraverso il Comitato.
Il Comitato procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento del presente allegato.
Art. 18 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Salvo disposizione contraria contenuta nell’appendice 2, gli accordi bilaterali tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.
Art. 19 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
Le disposizioni del presente allegato lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente allegato non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
Nessun elemento del presente allegato vieta agli Stati membri di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Nessun elemento del presente allegato vieta agli Stati membri di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale o agli accordi volti a evitare la doppia imposizione tra gli Stati membri, oppure altre intese fiscali.
Art. 20 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
Fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 19, il presente allegato non incide sugli accordi tra gli Stati membri quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente allegato.
In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente allegato, prevale quest’ultimo.
Art. 21 Diritti acquisiti
In caso di denuncia o di mancato rinnovo , i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Gli Stati membri decideranno di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
Allegato K– Appendice 1
Libera circolazione delle persone
(art. 20 della Convenzione)
I. Disposizioni generali
Art. 1 Ingresso e uscita
Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio i cittadini degli altri Stati membri, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 della presente appendice, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 16 della presente appendice dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi. Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 16 della presente appendice, che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Lo Stato membro interessato concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
Gli Stati membri riconoscono ai cittadini degli altri Stati membri, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 della presente appendice, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 16 della presente appendice, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi. Gli Stati membri non possono imporre ai cittadini degli altri Stati membri alcun visto d’uscita né obbligo equivalente. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i Paesi di transito diretto fra questi. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal Paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Art. 2 Soggiorno e attività economica
Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 dell’allegato e al capitolo VII della presente appendice, i cittadini di uno Stato membro hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni previste nei capitoli da II a IV. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I cittadini degli Stati membri hanno altresì il diritto di recarsi in un altro Stato membro o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza, le misure necessarie per essere assunti. Coloro che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio dello Stato membro interessato, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno.
I cittadini degli Stati membri che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’allegato hanno un diritto di soggiorno, purché soddisfino le condizioni preliminari di cui al capitolo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini degli Stati membri vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.
Gli Stati membri possono imporre ai cittadini degli altri Stati membri l’obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio.
Art. 3 Membri della famiglia
I membri della famiglia di un cittadino di uno Stato membro avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa condurre a discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altro Stato membro.
Gli Stati membri favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel Paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di uno Stato membro.
Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
- il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
- gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico;
- nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di uno Stato membro, gli Stati membri possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:
- il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
- un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;
- per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
I figli di un cittadino di uno Stato membro che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio di un altro Stato membro sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante, se i figli stessi vi risiedono. Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Art. 4 Diritto di rimanere
I cittadini di uno Stato membro e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo aver cessato la propria attività economica.
Conformemente all’articolo 16 dell’allegato, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10), come incorporati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e in vigore il 21 giugno 1999 50 .
Art. 5 Ordine pubblico
I diritti conferiti dalle disposizioni dell’allegato possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
Conformemente all’articolo 16 dell’allegato, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850), 72/194/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10), come incorporati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e in vigore il 21 giugno 1999.
II. Lavoratori dipendenti
Art. 6 Disciplina del soggiorno
Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.
Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
- il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
- una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, sia che lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, sia che si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente.
L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.
Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri
Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di uno Stato membro che ha la sua residenza sul territorio di uno Stato membro e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altro Stato membro e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi e inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica.
La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 8 Mobilità professionale e geografica
I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 9 Parità di trattamento
Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio di un altro Stato membro, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 della presente appendice godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini degli Stati membri.
Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro, occupato sul territorio dell’altro Stato membro, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa. Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altro Stato membro.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 25 della presente appendice, un lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita. Nella regione in cui è occupato detto lavoratore può iscriversi, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio delle località ove tali elenchi esistono e gode dei vantaggi e delle precedenze che ne derivano. La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Art. 10 Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di uno Stato membro che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
III. Autonomi
Art. 11 Disciplina del soggiorno
Il cittadino di uno Stato membro che desideri stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un’attività economica indipendente.
Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:
- del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
- della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio.
Art. 12 Lavoratori autonomi frontalieri
Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di uno Stato membro che risiede sul territorio di uno Stato membro ed esercita un’attività indipendente sul territorio di un altro Stato membro e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno. Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’attività indipendente. Essa viene rinnovata per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente.
La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 13 Mobilità professionale e geografica
I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 14 Parità di trattamento
Il lavoratore autonomo riceve nel Paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.
Le disposizioni dell’articolo 9 della presente appendice si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capitolo.
Art. 15 Esercizio della pubblica potestà
Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.
IV. Prestazione di servizi
Art. 16 Prestazione di servizi
Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato, è vietata:
- qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di uno Stato membro, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
- qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5 paragrafo 2 dell’allegato per quanto riguarda:i)i cittadini degli Stati membri prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi;ii)i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un altro Stato membro, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.
Art. 17
Le disposizioni di cui all’articolo 16 della presente appendice si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di uno Stato membro.
Art. 18
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare a titolo temporaneo, per l’esecuzione della sua prestazione, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni della presente appendice e delle appendici 2 e 3 dell’allegato.
Art. 19
Alle persone di cui all’articolo 16 lettera b) della presente appendice che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
Le persone di cui all’articolo 16 lettera b) della presente appendice che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio degli Stati membri.
Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono richiedere alle persone di cui all’articolo 16 lettera b) della presente appendice soltanto:
- il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
- la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
Art. 20
La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 16 lettera a) della presente appendice, che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano né l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.
Art. 21
Le disposizioni degli articoli 16 e 18 della presente appendice non si applicano alle attività legate anche occasionalmente all’esercizio della pubblica autorità nello Stato membro interessato.
Le disposizioni degli articoli 16 e 18 della presente appendice nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all’articolo 16 del presente allegato, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, come incorporata nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e in vigore il 21 giugno 1999.
Le disposizioni dell’articolo 16 lettera a) e dell’articolo 18 della presente appendice non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuno Stato membro all’entrata in vigore dell’allegato per quanto riguarda:
- l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
- i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di uno Stato membro e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detto Stato membro.
Le disposizioni dell’articolo 16 lettera a) e dell’articolo 18 della presente appendice non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuno Stato membro per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
Art. 22 Destinatario di servizi
Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5 paragrafo 3 dell’allegato non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Può essere escluso dall’assistenza sociale durante il soggiorno.
La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
V. Persone che non esercitano un’attività economica
Art. 23 Disciplina del soggiorno
Qualora lo ritengano necessario, gli Stati membri possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
Il cittadino di uno Stato membro che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’allegato, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:
- di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;
- di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi51.
Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi purché soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato, vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1 lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore a un anno, è rilasciata allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio di un altro Stato membro in base a un’altra disposizione dell’allegato e che assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinché egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. L’allegato non disciplina né l’accesso alla formazione professionale, né l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purché siano ancora soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno.
La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
VI. Acquisto di immobili
Art. 24
Il cittadino di uno Stato membro che gode di un diritto di soggiorno e che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
Il cittadino di uno Stato membro che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. L’allegato non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. L’allegato non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
VII. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’allegato
Art. 25 Generalità
Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 dell’allegato, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni della presente appendice.
Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 dell’allegato, l’esercizio di un’attività economica è soggetta al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Art. 26 Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti
La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovata fino a 12 mesi al massimo purché il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purché il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 dell’allegato non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 23 della presente appendice, non vi è alcun obbligo di lasciare il Paese tra un contratto di lavoro e l’altro.
Durante il periodo di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’allegato, uno Stato membro può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
- Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata52, senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
- Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
Art. 27 Lavoratori dipendenti frontalieri
Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di uno Stato membro che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi dell’allegato le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 28 Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore dell’allegato, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il Paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza, purché dimostri di poter esercitare un’attività economica.
Il lavoratore frontaliero ha diritto a una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’allegato, e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
I giovani che hanno lasciato il territorio di uno Stato membro dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 29 Mobilità geografica e professionale dei dipendenti
Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. È possibile passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 dell’allegato.
Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi.
Art. 30 Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi
Il cittadino di uno Stato membro che desideri stabilirsi sul territorio di un altro Stato membro per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.
Art. 31 Lavoratori autonomi frontalieri
Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di uno Stato membro che ha il suo domicilio regolare nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi dell’allegato le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
Il cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all’occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 32 Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi
Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il Paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza, purché abbia già lavorato nel Paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
Il lavoratore frontaliero autonomo, entro sei anni dalla fine dell’attività precedente, riceverà automaticamente una nuova carta speciale della durata ininterrotta di quattro anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
I giovani che hanno lasciato il territorio di uno Stato membro dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 33 Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi
Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri: le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
Allegato K– Appendice 253
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 21 della Convenzione)
Protocollo 1 all’appendice 2
Assegni per grandi invalidi della Svizzera
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e dalla legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificate l’8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.
Assegni per grandi invalidi del Liechtenstein
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge del 10 dicembre 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, come modificata, sono concessi esclusivamente se la persona assicurata risiede in Islanda, in Norvegia o nel Liechtenstein.
Previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, del 17 dicembre 1993, è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’allegato K 54 .
Protocollo 2 all’appendice 2
Le sezioni A e B dell’appendice 2 sono applicabili alle relazioni fra il Liechtenstein e la Svizzera, fatte salve le disposizioni del presente protocollo:
1. Assoggettamento obbligatorio all’assicurazione malattie
- Le persone residenti in uno dei due Stati sono assoggettate alle disposizioni legali concernenti l’assicurazione malattie obbligatoria dello Stato di residenza se:(a)esercitano un’attività lucrativa e sono assoggettate in uno dei due Stati alla legislazione relativa alle altre assicurazioni sociali;(b)sono assoggettate alla legislazione di uno dei due Stati in quanto beneficiari o richiedenti di rendite, conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento;(c)percepiscono prestazioni dell'assicurazione disoccupazione in uno dei due Stati;(d)sono familiari di una persona assoggettata, in virtù delle lettere a)–c), alle disposizioni concernenti l'assicurazione malattie obbligatoria in uno dei due Stati.
- L'assoggettamento all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è disciplinato conformemente alla legislazione applicabile alla persona interessata in base alla sua attività lucrativa.
- I lavoratori assoggettati alle disposizioni legali svizzere in virtù del numero 1.1 lettera a) e che sono assoggettati alle disposizioni del Liechtenstein in virtù del numero 1.2 hanno diritto a un sussidio del datore di lavoro nel Liechtenstein corrispondente al contributo al pagamento dei premi all'assicurazione malattie a carico del datore di lavoro nel Liechtenstein per i lavoratori affiliati al sistema obbligatorio di questo Stato.
- Per analogia con quanto disposto dall’articolo 17 del regolamento, i lavoratori frontalieri e i loro familiari assoggettati alle disposizioni legali in materia di assicurazione malattie obbligatoria nel loro Stato di residenza in virtù del numero 1.1 lettere a) e d) beneficiano nello Stato in cui lavorano delle prestazioni in natura come se risiedessero in tale Stato.
2. Assicurazione disoccupazione
Un lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa che soddisfa, conformemente all'articolo 64 paragrafo 1 del regolamento, le condizioni per accedere al diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno Stato e che si reca nell'altro Stato per cercare un impiego riceve prestazioni dalla competente istituzione del primo Stato e deve assoggettarli alle relative prescrizioni di controllo.
Allegato K– Appendice 355
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
(diplomi, certificati e altri titoli)
(art. 22 della Convenzione)
1. Gli Stati membri convengono di applicare fra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento, come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera – CE sulla libera circolazione delle persone 56 , entrati in vigore il 21 giugno 1999 e modificati dalla sezione A della presente appendice, o norme ad essi equivalenti.
2. Ai fini dell’applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono atto degli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella sezione B della presente appendice, come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera – CE sulla libera circolazione delle persone, entrati in vigore il 21 giugno 1999.
3. Il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A della presente appendice è considerato applicarsi agli Stati membri della presente Convenzione.
Sezione A Atti ai quali è fatto riferimento
A. Sistema generale, Riconoscimento dell’esperienza professionale e riconoscimento automatico
1. 32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22), ), rettificata da GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18 e da GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28, modificata da:
- 32006 L 0100: direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
- 32007 R 1430: regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3),
- 32008 R 0755: regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 10),
- 32009 R 0279:regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),
- 32011 R 0213: regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4).
Ai fini della presente Convenzione, la direttiva è modificata come segue:
- L’articolo 9, lettera e), non si applica.
- Nell’articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:«(d)1° gennaio 1994 per Islanda e Norvegia;(e)1° maggio 1995 per il Liechtenstein;(f)1° giugno 2002 per la Svizzera.»
- Nell’allegato II «Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii)» è aggiunto il testo seguente:(a)nella rubrica «1. Settore paramedico e sociopedagogico»:«in Svizzera:–Ottico diplomato, diplomierter Augenoptiker, opticien diplôméIl ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.–Audioprotesista con attestato professionale federale, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprothésiste avec brevet fédéralIl ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione sia come lavoratore autonomo sia come dipendente.–Calzolaio ortopedico diplomato, diplomierter Orthopädie-Schuh-machermeister, bottier-orthopédiste diplôméIl ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione sia come lavoratore autonomo sia come dipendente.–Odontotecnico, maestro, diplomierter Zahntechnikermeister, technicien dentiste, maîtreIl ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione sia come lavoratore autonomo sia come dipendente.–Ortopedista diplomato, diplomierter Orthopädist, orthopédiste diplôméIl ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione sia come lavoratore autonomo sia come dipendente.»(b)Nella rubrica «2. Settore dei mastri artigiani («Mester»/«Meister»/ «Maître») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva»:«in Norvegia:–insegnante di materie tecniche e professionali (yrkesfaglærer),qualifica ottenuta dopo aver partecipato a corsi di istruzione e formazione della durata totale di diciotto/venti anni, compresi nove/ dieci anni di scuola primaria e secondaria inferiore, almeno tre/quattro anni di apprendistato – o in alternativa due anni di scuola professionale secondaria superiore e due anni di apprendistato – per l’ottenimento di un certificato di attitudine professionale o di operaio specializzato, esperienza professionale in qualità di operaio qualificato per almeno quattro anni, ulteriori studi teorici di qualificazione per almeno un anno e un programma di un anno in teoria e pratica dell’istruzione.»(c)Nella rubrica «3. Settore marittimo»:(i)nella sottorubrica «(a) Navigazione marittima»:«in Norvegia:–capocuoco di bordo (skipskokk),qualifica acquisita dopo nove anni di istruzione primaria, seguiti da un corso di formazione di base e da almeno tre anni di formazione professionale specializzata, compresi almeno tre mesi di servizio in mare.»(ii)Nella sottorubrica «(b) Pesca marittima»:«in Islanda:–capitano di nave (skipstjóri),–primo ufficiale (stýrimaður),–ufficiale di guardia (undirstýrimaður),qualifica acquisita dopo nove o dieci anni di istruzione primaria, seguiti da due anni di servizio in mare e da due anni di formazione professionale specializzata con esame finale, e riconosciuta a norma della convenzione di Torremolinos (convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).»(iii)Nella nuova sottorubrica «(c) Personale delle piattaforme mobili di trivellazione»:«in Norvegia:–direttore di piattaforma (plattformsjef),–direttore della sezione stabilità (stabilitetssjef),–operatore della sala di controllo (kontrollromoperatør),–responsabile della sezione tecnica (teknisk sjef),–assistente del responsabile della sezione tecnica (teknisk assistent),qualifica acquisita dopo nove anni di istruzione primaria, seguiti da un corso biennale di formazione di base completato da almeno un anno di servizio off-shore e,–per l’operatore della sala di controllo, da un anno di formazione professionale specializzata,–per le altre professioni, da due anni e mezzo di formazione professionale specializzata.»(d)Nella rubrica «4. Settore tecnico»:«In Liechtenstein:–esperto fiduciario (Treuhänder),Durata, livello e requisiti:La formazione è basata su nove anni di scuola dell’obbligo e un apprendistato commerciale di tre anni comprendente un tirocinio pratico in un’impresa, mentre le necessarie conoscenze teoriche e l’istruzione generale sono fornite da una scuola professionale; al termine si sostiene l’esame di Stato (diploma nazionale di idoneità di impiegato commerciale).Dopo tre anni di esperienza pratica in un’impresa, combinata con un’ulteriore formazione teorica di quattro anni, che si può seguire contemporaneamente, si può sostenere l’esame di Stato che conferisce il summenzionato titolo professionale.In genere la durata complessiva della formazione varia dai 16 ai 19 anni.Regolamentazione:La professione è disciplinata dalla normativa nazionale. Ogni candidato è libero di scegliere le modalità di preparazione all’esame (scuole professionali, scuole private, insegnamento a distanza).–esperto di verifiche contabili (Wirtschaftsprüfer),Durata, livello e requisiti:La formazione è basata su nove anni di scuola dell’obbligo, cui fa seguito un apprendistato commerciale di tre anni comprendente un tirocinio pratico in un’impresa, mentre le necessarie conoscenze teoriche e l’istruzione generale sono fornite da una scuola professionale.Dopo altri tre anni di esperienza pratica in un’impresa e un’ulteriore formazione teorica di cinque anni, che si può seguire contemporaneamente a distanza, si può sostenere l’esame di Stato che conferisce il summenzionato titolo professionale.La durata complessiva della formazione varia dai 17 ai 18 anni. I candidati che hanno acquisito l’esperienza pratica all’estero devono soltanto comprovare un’esperienza professionale di un ulteriore anno in Liechtenstein.Regolamentazione:La professione è disciplinata dalla normativa nazionale.In Svizzera:–Guida alpina con attestato professionale federale, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guide de montagne avec brevet fédéralIl ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.–Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, professeur de sports de neige avec brevet fédéralIl ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale o quattro anni di esperienza professionale, seguiti da un insegnamento e da un’esperienza di apprendistato di due anni, con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad esercitare la sua professione a titolo di lavoro autonomo.»
- Nell’allegato V «Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione» è aggiunto il testo seguente:(a)Nella rubrica «V.1 Medici»:(i)Nella rubrica «5.1.1 Titoli di formazione medica di base»:
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che | Data di riferimento |
Islanda | Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. med.) | Háskóli Íslands | Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Landlækni | 1° gennaio 1994 |
Liechtenstein | Diplomi, certificati e altri | Autorità competenti | Certificato di tirocinio rilasciato dalle | 1° mag–gio 1995 |
Norvegia | Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, forma abbreviata cand. med. | Medisinsk universitetsfakultet | Bekreftelse på praktisk tjeneste som | 1° gen–naio 1994 |
Svizzera | Diploma federale di medico Eidgenössisches Arztdiplom Diplôme fédéral de médecin | Dipartimento federale dell’interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur | 1° giu-gno 2002 |
- Nella rubrica «5.1.2 Titoli di formazione di medico specializzato»:
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |
|---|---|---|---|
Islanda | Sérfræðileyfi | Landlæknir | 1° gennaio 1994 |
Liechtenstein | Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato | Autorità competenti | 1° maggio 1995 |
Norvegia | Spesialistgodkjenning | Den norske lægeforening | 1° gennaio 1994 |
Svizzera | Diploma di medico specialista Diplom als Facharzt Diplôme de médecin spécialiste | Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Département fédéral de l’intérieur | 1° giugno 2002 |
- Nella rubrica «5.1.3 Denominazioni delle formazioni mediche specializzate»:
Paese | Anestesiologia Durata minima della formazione: 3 anni | Chirurgia generale Durata minima della formazione: 5 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði | Skurðlækningar |
Liechtenstein | Anästhesiologie | Chirurgie |
Norvegia | Anestesiologi | Generell kirurgi |
Svizzera | Anestesiologia Anästhesiologie Anesthésiologie | Chirurgia Chirurgie Chirurgie |
Paese | Neurochirurgia Durata minima della formazione: 5 anni | Ostetricia e ginecologia Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Taugaskurðlækningar | Fæðingar- og kvenlækningar |
Liechtenstein | Neurochirurgie | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Norvegia | Nevrokirurgi | Fødselshjelp og kvinnesykdommer |
Svizzera | Neurochirurgia Neurochirurgie Neurochirurgie | Ginecologia e ostetricia Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique |
Paese | Medicina interna Durata minima della formazione: 5 anni | Oftalmologia Durata minima della formazione: 3 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Lyflækningar | Augnlækningar |
Liechtenstein | Lyflækningar | Augenheilkunde |
Norvegia | Indremedisin | Øyesykdommer |
Svizzera | Medicina interna Innere Medizin Médecine interne | Oftalmologia Ophthalmologie Ophtalmologie |
Paese | Otorinolaringologia Durata minima della formazione: 3 anni | Pediatria Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Háls-, nef- og eyrnalækningar | Barnalækningar |
Liechtenstein | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | Kinderheilkunde |
Norvegia | Øre-nese-halssykdommer | Barnesykdommer |
Svizzera | Otorinolaringoiatria Oto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie | Pediatria Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie |
Paese | Pneumologia Durata minima della formazione: 4 anni | Urologia Durata minima della formazione: 5 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Lungnalækningar | Þvagfæraskurðlækningar |
Liechtenstein | Pneumologie | Urologie |
Norvegia | Lungesykdommer | Urologi |
Svizzera | Pneumologia Pneumologie Pneumologie | Urologia Urologie Urologie |
Paese | Ortopedia e traumatologia Durata minima della formazione: 5 anni | Anatomia patologica Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Bæklunarskurðlækningar | Vefjameinafræði |
Liechtenstein | Orthopädische Chirurgie | Pathologie |
Norvegia | Ortopedisk kirurgi | Patologi |
Svizzera | Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur | Patologia Pathologie Pathologie |
Paese | Neurologia Durata minima della formazione: 4 anni | Psichiatria Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Taugalækningar | Geðlækningar |
Liechtenstein | Neurologie | Psychiatrie und Psychotherapie |
Norvegia | Nevrologi | Psykiatri |
Svizzera | Neurologia Neurologie Neurologie | Psichiatria e psicoterapia Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie |
Paese | Radiodiagnostica Durata minima della formazione: 4 anni | Radioterapia Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Geislagreining | |
Liechtenstein | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie |
Norvegia | Radiologi | |
Svizzera | Radiologia Radiologie Radiologie | Radio-oncologia/radioterapia Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie |
Paese | Chirurgia plastica Durata minima della formazione: 5 anni | Dermatologia e venereologia Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Lýtalækningar | Húð- og kynsjúkdómalækningar |
Liechtenstein | Plastische- und Wiederherstellungschirurgie | Dermatologie und Venereologie |
Norvegia | Plastikkirurgi | Hud- og veneriske sykdommer |
Svizzera | Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique | Dermatologia e venereologia Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie |
Paese | Microbiologia-batteriologia Durata minima della formazione: 4 anni | Chimica biologica Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Sýklafræði | Klínísk lífefnafræði |
Liechtenstein | ||
Norvegia | Medisinsk mikrobiologi | Klinisk kjemi |
Svizzera |
Paese | Immunologia Durata minima della formazione: 4 anni | Chirurgia toracica Durata minima della formazione: 5 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Ónæmisfræði | Brjóstholsskurðlækningar |
Liechtenstein | Allergologie und klinische | Herz- und thorakale Gefässchirurgie |
Norvegia | Immunologi og transfusjonsmedisin | Thoraxkirurgi |
Svizzera | Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique |
Paese | Chirurgia pediatrica Durata minima della formazione: 5 anni | Chirurgia vascolare Durata minima della formazione: 5 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Barnaskurðlækningar | Æðaskurðlækningar |
Liechtenstein | Kinderchirurgie | |
Norvegia | Barnekirurgi | Karkirurgi |
Svizzera | Chirurgia pediatrica Kinderchirurgie Chirurgie pédiatrique |
Paese | Cardiologia Durata minima della formazione: 4 anni | Gastroenterologia Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Hjartalækningar | Meltingarlækningar |
Liechtenstein | Kardiologie | Gastroenterologie |
Norvegia | Hjertesykdommer | Fordøyelsessykdommer |
Svizzera | Cardiologia Kardiologie Cardiologie | Gastroenterologia Gastroenterologie Gastroentérologie |
Paese | Reumatologia Durata minima della formazione: 4 anni | Ematologia generale Durata minima della formazione: 3 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Gigtarlækningar | Blóðmeinafræði |
Liechtenstein | Rheumatologie | Hämatologie |
Norvegia | Revmatologi | Blodsykdommer |
Svizzera | Reumatologia Rheumatologie Rhumatologie | Ematologia Hämatologie Hématologie |
Paese | Endocrinologia Durata minima della formazione: 3 anni | Fisioterapia Durata minima della formazione: 3 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Efnaskipta- og innkirtlalækningar | Orku- og endurhæfingarlækningar |
Liechtenstein | Endokrinologie-Diabetologie | Physikalische Medizin und |
Norvegia | Endokrinologi | Fysikalsk medisin og rehabilitering |
Svizzera | Endocrinologia-diabetologia Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologie-diabétologie | Medicina fisica e riabilitazione Médecine physique et réadaptation |
Paese | Medicina tropicale Durata minima della formazione: 4 anni | Psichiatria infantile Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Barna- og unglingageðlækningar | |
Liechtenstein | Tropenmedizin | Kinder- und Jugendpsychiatrie und ‑psychotherapie |
Norvegia | Barne- og ungdomspsykiatri | |
Svizzera | Medicina tropicale e medicina di viaggio Médecine tropicale et médecine | Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents |
Paese | Geriatria Durata minima della formazione: 4 anni | Nefrologia Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Öldrunarlækningar | Nýrnalækningar |
Liechtenstein | Geriatrie | Nephrologie |
Norvegia | Geriatri | Nyresykdommer |
Svizzera | Nefrologia Nephrologie Néphrologie |
Paese | Malattie trasmissibili Durata minima della formazione: 4 anni | Medicina comunitaria Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Smitsjúkdómar | Félagslækningar |
Liechtenstein | Infektiologie | Prävention und Gesundheitswesen |
Norvegia | Infeksjonssykdommer | Samfunnsmedisin |
Svizzera | Malattie infettive Infektiologie Infectiologie | Prevenzione e salute pubblica Prävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique |
Paese | Farmacologia Durata minima della formazione: 4 anni | Medicina del lavoro Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Lyfjafræði | Atvinnulækningar |
Liechtenstein | Klinische Pharmakologie und Toxikologie | Arbeitsmedizin |
Norvegia | Klinisk farmakologi | Arbeidsmedisin |
Svizzera | Farmacologia e tossicologia Klinische Pharmakologie und Toxikologie Pharmacologie et toxicologie | Medicina del lavoro Arbeitsmedizin Médecine du travail |
Paese | Allergologia Durata minima della formazione: 3 anni | Medicina nucleare Durata minima della formazione: 4 anni |
Titolo | Titolo | |
Islanda | Ofnæmislækningar | Ísótópagreining |
Liechtenstein | Allergologie und klinische | Nuklearmedizin |
Norvegia | Nukleærmedisin | |
Svizzera | Allergologia e immunologia Allergologie und klinische Allergologie et immunologie | Medicina nucleare Nuklearmedizin Médecine nucléaire |
Paese | Neurofisiologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni | Chirurgia dentaria, della bocca e Durata minima della formazione: 4 anni |
|---|---|---|
Titolo | Titolo | |
Islanda | Klínísk taugalífeðlisfræði | |
Liechtenstein | Kiefer- und Gesichtschirurgie | |
Norvegia | Klinisk nevrofysiologi | Kjevekirurgi og munnhulesykdommer |
Svizzera | Chirurgia oro-maxillo-facciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale |
- Nella rubrica «5.1.4 Titoli di formazione di medico generico»:
Paese | Titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |
Islanda | Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi) | Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir) | 31 dicembre 1994 |
Liechtenstein | |||
Norvegia | Bevis for kompetanse som | Allmennpraktiserende lege | 31 dicembre 1994 |
Svizzera | Diploma di medico generico Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin Diplôme de médecin praticien | Medico generico Praktischer Arzt Médecin praticien | 1° giugno 2002 |
- Nella rubrica «5.2.2 Titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale», nella rubrica «V.2 Infermiere responsabile dell’assistenza generale»:
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |
|---|---|---|---|---|
Islanda |
|
|
| 1° gennaio 1994 |
Liechtenstein | Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in | Autorità competenti | Krankenschwester –Krankenpfleger | 1° maggio 1995 |
Norvegia | Vitnemål for bestått sykepleier-utdanning | Høgskole | Sykepleier | 1° gennaio 1994 |
Svizzera |
| Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Infermiera, infermiere | 1° giugno 2002 |
| Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen | Pflegefachfrau, | ||
| Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues | Infirmière, infirmier | ||
| Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Infermiera, infermiere | 30 settembre 2011 | |
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen | Pflegefachfrau, | |||
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues | Infirmière, infirmier |
- Nella rubrica «V.3 odontoiatra»:(i)Nella rubrica «5.3.2 Titoli di formazione di base di odontoiatra»:
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il | Titolo | Data di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
Islanda | Próf frá | Tannlæknadeild Háskóla Íslands | Tannlæknir | 1° gennaio 1994 | |
Liechtenstein | Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato | Autorità | Certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti | Zahnarzt | 1° maggio 1995 |
Norvegia | Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus odontologiae, forma abbreviata: cand. odont. | Odontologisk universitets-fakultet | Tannlege | 1° gennaio 1994 | |
Svizzera | Diploma federale di medico- | Dipartimento federale dell’interno | Medico- | 1° giugno 2002 | |
Eidgenössisches Zahnarztdiplom | Eidgenössisches Departement des Innern | Zahnarzt | |||
Diplôme fédéral de médecin-dentiste | Département fédéral de l’intérieur | Médecin- |
- Nella rubrica «5.3.3 Titoli di formazione di dentista specialista»:
Ortodonzia | |||
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |
Islanda | |||
Liechtenstein | |||
Norvegia | Bevis for gjennomgått | Odontologisk universitetsfakultet | 1° gennaio 1994 |
Svizzera | Diploma di ortodontista Diplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral | Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie | 1° giugno 2002 |
Chirurgia odontostomatologia | |||
|---|---|---|---|
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |
Islanda | |||
Liechtenstein | |||
Norvegia | Bevis for gjennomgått i oralkirurgi | Odontologisk | 1° gennaio 1994 |
Svizzera | Diploma di chirurgia orale Diplom für Oralchirurgie Diplôme fédéral | Dipartimento federale Eidgenössisches Departement Département fédéral | 30 aprile 2004 |
- Nella rubrica «5.4.2 Titolo di formazione di veterinario», nella rubrica «V.4 Veterinario»:
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |
|---|---|---|---|---|
Islanda | Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in | Autorità competenti | Certificato attestante | 1° gennaio 1994 |
Liechtenstein | Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in | Autorità competenti | Certificato attestante | 1° maggio 1995 |
Norvegia | Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus medicinae veterinariae, forma abbreviata: cand. med. vet. | Norges veterinærhøgskole | 1° gennaio 1994 | |
Svizzera | Diploma federale di veterinario Eidgenössisches Tierarztdiplom Diplôme fédéral de vétérinaire | Dipartimento federale dell’interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral | 1° giugno 2002 |
- Nella rubrica «5.5.2 Titoli di formazione di ostetrica», nella rubrica «V.5 Ostetrica»:
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo | Titolo professionale | Data di riferimento |
|---|---|---|---|---|
Islanda |
|
| Ljósmóðir | 1° gennaio 1994 |
Liechtenstein | Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in | Autorità competenti | Hebamme | 1° maggio 1995 |
Norvegia | Vitnemål for bestått jordmorutdanning | Høgskole | Jordmor | 1° gennaio 1994 |
Svizzera | Levatrice diplomata | Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Levatrice | 1° giugno 2002 |
Diplomierte Hebamme | Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen | Hebamme | ||
Sage-femme diplômée | Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues | Sage-femme |
- Nella rubrica «5.6.2 Titoli di formazione di farmacista», nella rubrica «V.6 Farmacista»:
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |
Islanda | Próf í lyfjafræði | Háskóli Íslands | 1° gennaio 1994 | |
Liechtenstein | Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato | Autorità competenti | Certificato attestante | 1° maggio 1995 |
Norvegia | Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus pharmaciae, forma abbreviata: cand. pharm. | Universitetsfakultet | 1° gennaio 1994 | |
Svizzera | Diploma federale di farmacista | Dipartimento federale dell’interno | 1° giugno 2002 | |
Eidgenössisches Apothekerdiplom | Eidgenössisches Departement des Innern | |||
Diplôme fédéral de pharmacien | Département fédéral |
- Nella rubrica «5.7.1 Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell’articolo 46», nella rubrica «V.7 Architetto»:
Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Anno accade-mico di riferi-mento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Islanda | Diplomi, certificati e | Autorità competenti | Certificato attestante | |||
Liechtenstein | Dipl.-Arch. FH | Fachhochschule Liechtenstein | 1999/ 2000 | |||
-Master of Science in Architecture (MScArch) | Hochschule Liechtenstein | 2002/ | ||||
Norvegia |
|
| 1997/ 1998 | |||
|
| 1999/ 2000 | ||||
| 1998/ 1999 | |||||
| 2001/ 2002 | |||||
Svizzera | Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI) | Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana | 1996–1997 | |||
Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture | Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise (Berner Fachhochschule BFH) | – | 2007–2008 | |||
Master of Arts BFH/ | Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise (Berner Fachhochschule BFH) | 2007–2008 | ||||
Master of Arts FHNW in Architektur | Fachhochschule Nord-westschweiz FHNW | – | 2007–2008 | |||
Master of Arts FHZ in Architektur | Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) | – | 2007–2008 | |||
Master of Arts ZFH in Architektur | Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architekur, Gestaltung und Bauingenieurwesen | – | 2007–2008 | |||
Master of Science MSc in Architecture, | Ecole Polytechnique | 2007–2008 | ||||
Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch» | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | 2007–2008 | ||||
- Nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente: «Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione»:
Paese | Titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |
|---|---|---|
Islanda | Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui | |
Liechtenstein | Diplomi rilasciati dalla «Fachhochschule» [Dipl.-Arch. (FH)] | 1997/1998 |
Norvegia |
| 1996/1997 |
| ||
Svizzera |
| 2004/2005 |
| 2004/2005 | |
|
|
B. Professioni giuridiche
2. 377 L 0249 : Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),
modificata da:
- 179H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
- 1 85I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
- 395 D 0001: Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995,
pag. 1), - 103T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32206 L 0100: Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
Ai fini della presente Convenzione, la direttiva è adeguata come segue:
all’articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:»
«In Islanda: | Lögmaður |
In Liechtenstein: | Rechtsanwalt |
In Norvegia: | Advokat |
In Svizzera: | Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, |
3. 398L0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), modificata da:
- 103T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32206 L 0100: Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
Ai fini della presente Convenzione, la direttiva è adeguata come segue:
All’articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
«In Islanda: | Lögmaður |
In Liechtenstein: | Rechtsanwalt |
In Norvegia: | Advokat |
In Svizzera: | Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, |
C. Commercio e intermediari
Commercio e distribuzione di prodotti tossici
4. 374 L 0556 : Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
5. 374L0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:
- 395 D 001: Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995,
pag. 1), - 103T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32006 L 0101: Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).
Ai fini della presente Convenzione, la direttiva è adeguata come segue:
l’allegato è completato dal testo seguente:
- «Nel Liechtenstein:1.Benzene e tetracloruro di carbonio (ordinanza n. 23 del 1° giugno 1964);2.Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all’articolo 2 della legge sui veleni (RS 814.80), in particolare quelli figuranti nell’elenco delle sostanze e dei prodotti tossici delle classi 1, 2 e 3, a norma dell’articolo 3 dell’ordinanza sui veleni (RS 814.801) (applicabile conformemente al Trattato doganale, comunicazione n. 47 del 28 agosto 1979).
- In Norvegia:1.Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963 e relativi regolamenti;2.Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1° giugno 1990 sull’etichettatura e la commercializzazione di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana, con il rispettivo regolamento relativo all’elenco delle sostanze chimiche.
- In Svizzera:Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti chimici (Raccolta sistematica del diritto federale [RS] 813.1) e in particolare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e alle ordinanze sulle sostanze tossiche per l’ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).»
Agenti commerciali indipendenti
6. 386 L 0653 : Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
Sezione B Atti di cui gli Stati membri prendono atto
Gli Stati membri prendono atto del contenuto degli atti seguenti:
7. 389 X 0601 : Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
Protocollo
concernente la libera circolazione delle persone
tra la Svizzera e il Liechtenstein
La Svizzera e il Liechtenstein,
in seguito denominati le Parti,
- considerando che in virtù dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, la Svizzera, l’Islanda e la Norvegia hanno concluso un accordo sulla circolazione delle persone fondato sull’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
- constatando che la Svizzera e il Liechtenstein perseguono lo scopo di concludere un accordo analogo;
- considerando la situazione particolare del Liechtenstein in virtù della quale il Liechtenstein, quale membro della Comunità europea (SEE), ha negoziato una soluzione speciale in materia di libera circolazione, fondata sulla dichiarazione del Consiglio dello SEE relativa alla libera circolazione, la quale costituisce parte integrante delle conclusioni finali della seconda sessione del Consiglio dello SEE del 20 dicembre 1994 e secondo la quale il Consiglio dello SEE riconosce che il Liechtenstein rappresenta un piccolo territorio a carattere rurale che accoglie una percentuale eccezionalmente elevata di residenti stranieri attivi, la cui volontà di proteggere la propria identità nazionale è tuttavia manifesta, e tenuto conto della decisione n. 191/1999 del Comitato misto dello SEE del 17 dicembre 1999;
- fondandosi sulla dichiarazione comune relativa alle questioni di parità di trattamento tra la Svizzera e il Liechtenstein del 2 novembre 1994;
- applicando la dichiarazione sulla libera circolazione delle persone firmata il 6 aprile 2001 a Ginevra nel quadro delle trattative condotte dalle delegazioni del Liechtenstein e della Svizzera in vista della revisione della Convenzione AELS,
hanno convenuto quanto segue:
A) In relazione al punto 29 (Circolazione delle persone) e all’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (art. 20 e allegato K della versione consolidata della Convenzione AELS):
1. Princìpi
1.1. Il Liechtenstein e la Svizzera stabiliscono che il Liechtenstein applicherà la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini dello SEE, in virtù della soluzione speciale di cui beneficia il Liechtenstein in seno allo SEE.
1.2. Il Liechtenstein e la Svizzera stabiliscono che la Svizzera applicherà ai cittadini del Liechtenstein l’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS).
1.3. Il Liechtenstein e la Svizzera concordano normative per l’istituzione di soluzioni equivalenti.
1.4. Nel caso di gravi difficoltà di ordine economico, sociale o ecologico, di natura settoriale o regionale, di carattere verosimilmente durevole, il Liechtenstein e la Svizzera possono adottare unilateralmente misure appropriate. Queste misure di salvaguardia saranno limitate nel loro campo d’applicazione e nella durata allo stretto necessario allo scopo di porre rimedio alle difficoltà sopraggiunte. Conviene adottare misure suscettibili di perturbare il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
Nel caso in cui una Parte intenda adottare misure di salvaguardia, essa comunica la sua intenzione tempestivamente all’altra Parte e mette a sua disposizione tutte le informazioni utili. Il Liechtenstein e la Svizzera procedono immediatamente a consultazioni per trovare una soluzione accettabile per le due Parti; ne informano in seguito il Consiglio dell’AELS. La messa in applicazione delle misure di salvaguardia sarà effettuata un mese dopo la data di comunicazione all’altra Parte, salvo che le consultazioni si concludano prima di questa scadenza. Se circostanze eccezionali, per le quali è necessario un intervento immediato, escludono un esame preliminare, è possibile attuare le misure indispensabili al superamento delle difficoltà.
Consultazioni bilaterali avranno luogo almeno trimestralmente, sia per decidere la revoca delle misure di salvaguardia prima del termine di validità previsto, sia per limitarne il campo di applicazione.
Se le misure adottate da una Parte provocano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi fissati nel presente protocollo, ogni Parte può, nei confronti dell’altra, adottare le misure di compensazione adeguate indispensabili alla soppressione dello squilibrio. Conviene adottare prima di tutto misure suscettibili di perturbare il meno possibile l’applicazione del presente accordo.
2. Applicazione
2.1. Un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il Liechtenstein applicherà la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri già residenti nel Liechtenstein e i cittadini dello SEE residenti nel Liechtenstein.
2.2. A partire da questa data, la Svizzera accorderà, secondo l’articolo 10 paragrafo 5 dell’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS), la libera circolazione ai cittadini del Liechtenstein già residenti in Svizzera.
2.3. Il Liechtenstein e la Svizzera disciplinano, entro un anno al massimo dall’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, le prestazioni di servizi transfrontalieri nel settore dell’industria.
2.4. Il Liechtenstein e la Svizzera disciplinano entro due o al più tardi tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, l’introduzione della parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini dello SEE non domiciliati nel Liechtenstein, rispettivamente l’introduzione della parità di trattamento tra i cittadini del Liechtenstein e i cittadini dell’UE o dell’AELS non domiciliati in Svizzera.
B) In relazione al punto 29 (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), all’allegato VIII e all’appendice 2 dell’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (art. 21 e allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS):
Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dalle disposizioni dell’allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) e dell’appendice 2 dell’allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
C) In relazione al punto 29 (Riconoscimento dei diplomi), all’allegato VIII e all’appendice 3 dell’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (art. 22 e allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS):
Sono applicabili le disposizioni dell’allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) e dell’appendice 3 dell’allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio tra la Svizzera e il Liechtenstein conformemente alle prescrizioni sulla circolazione delle persone convenute tra le Parti.
Il presente protocollo costituisce una parte integrante dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio e entra in vigore contemporaneamente.
Vaduz, 21 giugno 2001
Per la Pascal Couchepin | Per il Ernst Walch |
Dichiarazione dei Governi della Svizzera e del Liechtenstein concernente le trattative aggiuntive tra la Svizzera e il Liechtenstein relative alla parità di trattamento dei cittadini di un Paese nell’altro
Nella prospettiva di una regolamentazione dei numeri 2.1.-2.3. del presente protocollo (persone domiciliate nell’altro Stato rispettivo), la Svizzera e il Liechtenstein esaminano insieme, entro la fine del 2001, la situazione giuridica e l’opportunità di stabilire una regolamentazione in vista di elaborare tra le due Parti un’intesa in materia. In seguito inizieranno i lavori in merito al chiarimento della situazione giuridica relativa al numero 2.4. del presente protocollo (persone non domiciliate nell’altro Stato rispettivo).
Vaduz, 21 giugno 2001
Per la Pascal Couchepin | Per il Ernst Walch |
Allegato L57
Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi
Allegato M58
Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi
Allegato N59
Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi
Allegato O60
Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi
Allegato P
Trasporti terrestri
(art. 35 della Convenzione)
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Principi generali e obiettivi
1. Il presente allegato è inteso a liberalizzare l’accesso degli Stati membri ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri, allo scopo di garantire uno scorrimento più agevole del traffico sull’itinerario tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contemplati dal presente allegato. 2. Le disposizioni del presente allegato e la loro applicazione si basano sui principi della reciprocità, della territorialità, della trasparenza e della libera scelta del modo di trasporto. 3. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure discriminatorie nell’ambito dell’applicazione del presente allegato. 4. L’applicazione del presente allegato è parimenti fondata, entro i limiti delle competenze degli Stati membri, sui princìpi e sugli obiettivi di una mobilità sostenibile e di una politica dei trasporti coordinata nelle regioni alpine così come menzionati nel capitolo 4 dell’Accordo del 21 giugno 1999 sui trasporti terrestri fra la Svizzera e la CE 61 (di seguito Accordo Svizzera-CE).
Art. 2 Campo d’applicazione
1. Il presente allegato si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passeggeri fra gli Stati membri, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l’articolo 7 paragrafo 3 e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare. 2. Il presente allegato si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali. 3. Il presente allegato si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in uno degli Stati membri.
Art. 3 Definizioni
1. Trasporti stradali 2. Trasporti ferroviari
Ai fini del presente allegato si intende per:
- professione di trasportatore di merci su strada: l’attività di un’impresa che esegue, mediante un veicolo a motore oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di merci per conto terzi;
- professione di trasportatore di passeggeri su strada: l’attività di un’impresa che esegue, per conto terzi, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus;
- impresa: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un’autorità avente personalità giuridica;
- veicolo: veicolo a motore immatricolato nel territorio di uno Stato membro, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di cui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di uno Stato membro, od ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l’attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal fine;
- trasporto internazionale: spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trovi nel territorio di uno Stato membro e la cui destinazione sia situata nel territorio di un altro Stato membro o in un Paese terzo e viceversa, nonché lo spostamento del veicolo a vuoto relativo al percorso sopra citato; qualora il punto di partenza o di destinazione dello spostamento sia situato in un Paese terzo, il trasporto deve essere effettuato da un veicolo immatricolato nel territorio dello Stato membro in cui si trova il punto di partenza o di destinazione dello spostamento;
- transito: il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di uno Stato membro;
- traffico triangolare con Paesi terzi: qualsiasi trasporto di merci o passeggeri effettuato con partenza dal territorio di uno Stato membro verso un Paese terzo e viceversa, con un veicolo immatricolato nel territorio di un altro Stato membro, sia che detto veicolo – nel corso dello stesso viaggio e secondo l’itinerario abituale – transiti o meno dal Paese in cui è immatricolato;
- autorizzazione: autorizzazione, licenza o concessione richiesta secondo la legislazione dello Stato membro;
Ai fini del presente allegato si intende per:
- impresa ferroviaria: qualsiasi impresa, privata o pubblica, la cui attività principale sia la prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione;
- raggruppamento internazionale: qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi di cui una con sede in Svizzera, che abbia lo scopo di fornire servizi di trasporto internazionale fra gli Stati membri;
- gestore dell’infrastruttura: qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza;
- licenza: un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro ad un’impresa cui è riconosciuta dalla stessa autorizzazione la qualità di impresa ferroviaria. Tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto;
- autorità responsabile della licenza: gli organismi incaricati da ciascuno Stato membro di rilasciare le licenze;
- tracciato: capacità d’infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un determinato momento;
- ripartizione: l’assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un organismo a ciò preposto;
- organismo di ripartizione: l’autorità e/o il gestore dell’infrastruttura incaricati da uno Stato membro di ripartire le capacità di infrastruttura;
- servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche;
- servizi regionali: i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione;
- trasporto combinato: il trasporto di merci effettuato da veicoli stradali o da unità di carico viaggianti per ferrovia per una parte del tragitto e su strada per i percorsi iniziali e/o terminali.
Art. 4 Accordi bilaterali in vigore
1. Fatte salve le deroghe introdotte dal presente allegato, i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dagli Accordi bilaterali non sono modificati dalle disposizioni del presente allegato. 2. Gli accordi bilaterali in vigore fra il Liechtenstein e la Svizzera, menzionati nell’appendice 9, sono prevalenti per quanto concerne i trasporti internazionali, il cabotaggio, il transito e i trasporti triangolari. 3. Gli accordi citati nel paragrafo 1 sono menzionati nell’appendice 9 del presente allegato.
Titolo II Trasporti stradali internazionali
A. Disposizioni comuni
Art. 5 Accesso alla professione
2. Le relative disposizioni applicabili figurano nella sezione 1 dell’appendice 1.
1. Le imprese che intendono esercitare l’attività di trasportatore su strada devono soddisfare i tre requisiti seguenti:
- onorabilità;
- adeguata capacità finanziaria;
- competenza professionale.
Art. 6 Norme sociali
Le disposizioni applicabili in materia sociale figurano nella sezione 2 dell’appendice 1.
Art. 7 Norme tecniche
1. Le disposizioni concernenti le norme tecniche figurano nella sezione 3 dell’appendice 1. 2. Ciascuno Stato membro s’impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio di un altro Stato membro condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio. 3. In considerazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, di territorialità e di trasparenza, gli Stati membri applicano ai veicoli degli altri Stati membri, così come ai propri, le stesse regole concernenti il limite di peso, le tariffe di uso della rete stradale e, dove applicabile, il divieto di circolare la notte e la domenica. 4. Le deroghe alle regole della Svizzera concernenti il limite di peso e il divieto di circolare la notte e la domenica sono menzionate nell’appendice 6.
Art. 8 Regime transitorio per il peso dei veicoli
1. I trasporti di merci per mezzo di un veicolo il cui peso effettivo a pieno carico superi 34 t (fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004) ma non superi 40 t, effettuati con partenza da un altro Stato membro per una destinazione situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera, quale definita all’appendice 10 (e viceversa), o eseguiti transitando attraverso la Svizzera, sono soggetti a contingente tramite pagamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura, secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3. 2. L’Islanda riceve un contingente di 4 autorizzazioni, il Liechtenstein un contingente di 4000 autorizzazioni e la Norvegia un contingente di 900 autorizzazioni sia per il 2001 che per il 2002. 3. L’Islanda riceve un contingente di 7 autorizzazioni, il Liechtenstein un contingente di 5000 autorizzazioni e la Norvegia un contingente di 1200 autorizzazioni sia per il 2003 che per il 2004. 4. L’uso delle autorizzazioni previste ai paragrafi 2 e 3 è soggetto, per ogni operatore, al versamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura, calcolata e riscossa secondo le modalità menzionate nell’appendice 2. 5. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i veicoli conformi alle norme tecniche previste dalla legislazione svizzera sui limiti di peso massimo ammissibile dei veicoli utilizzati nel traffico internazionale sono esentati da qualsiasi regime di contingenti o autorizzazioni.
B. Trasporti internazionali di merci su strada
Art. 9 Trasporti di merci fra i territori degli Stati membri
1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori degli Stati membri sono effettuati dietro rilascio dell’autorizzazione per i trasportatori istituita dal regolamento (CEE) n. 881/92 così come integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, il cui modello figura nell’appendice 3, e dietro rilascio, per i trasportatori svizzeri, di un’autorizzazione svizzera analoga. 2. I trasporti menzionati nell’appendice 4 sono esonerati da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto. 3. Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle autorizzazioni e le procedure relative all’assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 881/92, così come figurano nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, e da equivalenti disposizioni svizzere.
Art.
10
Trasporti di merci in transito attraverso il territorio
degli Stati membri
1. I trasporti internazionali di merci su strada effettuati per conto terzi e i viaggi a vuoto effettuati in transito attraverso il territorio degli Stati membri sono liberalizzati. Detti trasporti sono eseguiti dietro rilascio delle licenze di cui all’articolo 9. 2. Sono applicabili i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9.
Art. 11 Traffico triangolare con Paesi terzi
1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell’accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti. 2. In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interessati, il presente allegato non modifica le disposizioni relative ai trasporti triangolari contenute negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 5 del presente allegato.
Art. 12 Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro
I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro ed effettuati da un veicolo immatricolato in un altro Stato membro non sono autorizzati dal presente allegato.
C .Trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus
Art. 13 Condizioni applicabili ai trasportatori
3. Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, i trasportatori che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 devono essere in possesso di una licenza conforme. Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98, così come figurano nell’Accordo SEE, nell’Accordo Svizzera-CE e nella legislazione svizzera equivalente.
1. Ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto definiti nell’articolo 1 dell’appendice 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:
- sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus, con servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o con servizi occasionali;
- soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
2. Ogni trasportatore che esercita l’attività per conto proprio è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto di cui all’articolo 1 numero 3 dell’appendice 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:
- sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni d’accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;
- soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
Art. 14 Accesso al mercato
1. I servizi occasionali definiti nell’articolo 1 numero 2.1 dell’appendice 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione. 2. I servizi regolari specializzati, definiti nell’articolo 1 numero 1.2 dell’appendice 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione purché siano regolati, nel territorio degli Stati membri all’infuori di quello della Svizzera, da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore. 3. Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’appendice 7. 5. I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore sono soggetti ad autorizzazione nel territorio degli Stati membri tranne della Svizzera, conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’appendice 7. In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione. 6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all’articolo 1 numero 3 dell’appendice 7, sono esentati da autorizzazione.
Art. 15 Traffico triangolare con Paesi terzi
1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell’accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti. 2. In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interessati, il presente allegato non modifica le disposizioni relative al trasporto menzionate negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 8 del presente allegato.
Art.
16
Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno stesso
Stato membro
1. Le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di uno stesso Stato membro, effettuate da trasportatori stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, non sono autorizzate dal presente allegato. 2. Tuttavia possono continuare ad essere esercitati i diritti esistenti che derivano dai vigenti accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori, né distorsione della concorrenza. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 8 del presente allegato.
Art. 17 Procedure
Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza delle autorizzazioni e le procedure relative alla reciproca assistenza sono disciplinate dalle disposizioni dell’appendice 7 del presente allegato.
Art. 18 Disposizione transitoria
Le autorizzazioni per i servizi di trasporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente allegato restano valide fino alla loro scadenza, sempreché i servizi in questione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.
Titolo III Trasporti ferroviari internazionali
Art. 19 Autonomia gestionale
Gli Stati membri si impegnano a:
- garantire l’autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in particolare di indipendenza giuridica e permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi;
- separare la gestione dell’infrastruttura ferroviaria dall’esercizio dei servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, perlomeno a livello contabile. L’aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all’altra.
Art. 20 Diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria e diritti di transito
1. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali godono dei diritti di accesso e/o di transito definiti dalla legislazione comunitaria di cui alla sezione 4 dell’appendice 1, così come figurano nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE. 2. Le imprese ferroviarie stabilite nel territorio di un Stato membro godono del diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria nel territorio degli altri Stati membri per l’esercizio di servizi di trasporto combinati internazionali. 3. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali che fanno uso dei diritti di accesso e/o di transito concludono con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti di controllo e di sicurezza del traffico inerenti ai servizi di trasporto internazionale di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 21 Licenze ferroviarie
1. La concessione di una licenza conforme al tipo di servizio ferroviario da prestare è un presupposto indispensabile per ogni domanda di accesso all’infrastruttura ferroviaria o per ogni domanda di transito, e, di conseguenza, per il diritto di esercitare servizi di trasporto. Detta licenza non dà diritto, di per sé, all’accesso all’infrastruttura ferroviaria. 2. Un’impresa ferroviaria ha diritto di richiedere una licenza nello Stato membro in cui è stabilita. Gli Stati membri non rilasciano licenze né prorogano la loro validità nei casi in cui non siano riuniti i requisiti fissati dal presente allegato. 3. Le licenze sono rilasciate dall’autorità responsabile e appositamente designata, alle imprese esistenti ed ad imprese nuove, sotto la responsabilità degli Stati membri. 4. Le licenze sono riconosciute negli Stati membri su base di reciprocità. 5. Esse sono soggette a requisiti fissati dagli Stati membri in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della responsabilità civile, per tutto il periodo di validità. Le disposizioni applicabili in materia figurano nella sezione 4 dell’appendice 1. 6. Le licenze restano valide fintantoché l’impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalle disposizioni legali sopra citate. Tuttavia, l’autorità responsabile può prescrivere che esse siano riesaminate a intervalli regolari. 7. Le procedure di verifica, modifica, sospensione o ritiro di una licenza sono disciplinate dalle disposizioni legali sopra citate.
Art. 22 Attribuzione del certificato di sicurezza
1. Gli Stati membri prevedono l’obbligo per le imprese ferroviarie di presentare anche un certificato di sicurezza che stabilisca le norme ad esse imposte in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi considerati. 2. L’impresa ferroviaria può richiedere il certificato di sicurezza presso un organo designato dallo Stato membro in cui si trova l’infrastruttura usata. 3. Per ottenere il certificato di sicurezza, l’impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione dello Stato membro per la parte di percorso situata nel territorio di questo Stato membro.
Art. 23 Attribuzione di tracciati
2. L’impresa ferroviaria o il raggruppamento internazionale che richiede l’attribuzione di uno o più tracciati ferroviari si rivolge all’organismo (o agli organismi) di ripartizione dello Stato membro sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio di trasporto. L’organismo di ripartizione, cui è stata presentata la domanda di assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria, informa immediatamente gli altri organismi corrispondenti interessati. Questi ultimi adottano una decisione al più tardi entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni necessarie; ciascun organismo di ripartizione può respingere una domanda. L’organismo di ripartizione cui è stata presentata la domanda decide in merito ad essa, di concerto con gli altri organismi corrispondenti interessati, al più tardi entro due mesi dalla data di presentazione di tutte le informazioni necessarie. Le procedure per il trattamento di una domanda di capacità di infrastruttura sono disciplinate dalle disposizioni figuranti nella sezione 4 dell’appendice 1. 4. Gli Stati membri possono incaricare l’organismo di ripartizione di concedere diritti speciali, nella ripartizione delle capacità di infrastruttura, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi o li forniscono in determinate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un uso efficace delle capacità di infrastruttura, o per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture. 5. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le domande di accesso all’infrastruttura siano accompagnate dal deposito di una cauzione, ovvero che sia costituita una garanzia analoga. 6. Gli Stati membri adottano e pubblicano le procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, informandone inoltre il Comitato istituito dall’articolo 29.
1. Ciascuno Stato membro designa il responsabile della ripartizione delle capacità, sia che si tratti di un’autorità specifica, sia che si tratti del gestore dell’infrastruttura. L’organismo di ripartizione che deve essere a conoscenza di tutti i tracciati disponibili, provvede affinché:
- la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria;
- fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la procedura di ripartizione permetta un uso efficace e ottimale dell’infrastruttura ferroviaria.
3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti servizi ferroviari:
- servizi prestati nell’interesse del pubblico;
- servizi prestati totalmente o parzialmente su un’infrastruttura costruita a tal fine o sistemata per tali servizi (ad es. linee per l’alta velocità o linee specializzate per il trasporto di merci).
Art. 24 Conti e tariffe di uso
1. I conti del gestore di un’infrastruttura devono presentare, per un periodo ragionevole, un equilibrio fra il gettito ottenuto con la riscossione di tali tariffe e con eventuali contributi statali da un lato, e i costi dell’infrastruttura dall’altro. 2. Il gestore dell’infrastruttura applica tariffe di uso dell’infrastruttura ferroviaria di cui garantisce la gestione, che sono versate dalle imprese ferroviarie o dai raggruppamenti internazionali che usano l’infrastruttura stessa. 3. Le tariffe di uso dell’infrastruttura sono fissate secondo la natura del servizio, il tempo di servizio, la situazione del mercato, nonché il tipo e l’usura dell’infrastruttura. 4. Le tariffe sono pagate direttamente al gestore/ai gestori dell’infrastruttura. 5. Ciascuno Stato membro stabilisce le modalità per fissare le tariffe di uso previa consultazione del gestore dell’infrastruttura. Le tariffe per servizi di natura equivalente su un medesimo mercato sono applicate in modo non discriminatorio. 6. Il gestore dell’infrastruttura comunica in tempo utile alle imprese ferroviarie o ai raggruppamenti internazionali che usano le sue infrastrutture per effettuare i servizi di cui all’articolo 20 ogni modifica rilevante della qualità o capacità dell’infrastruttura in questione.
Art. 25 Ricorso
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscossione delle tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipendente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazioni necessarie. 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 21 paragrafo 3 siano soggette a controllo giurisdizionale.
Titolo IV Diversi
Art. 26 Contingenti per veicoli leggeri
L’Islanda riceve un contingente annuo di 5, il Liechtenstein di 3000 e la Norvegia di 500 autorizzazioni per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004, per viaggi (sola andata) di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri, a condizione che il peso totale effettivo a pieno carico del veicolo non superi 28 t, effettuati in transito attraverso la parte svizzera della catena alpina, dietro pagamento di una tariffa di uso dell’infrastruttura di importo pari a 50 CHF nel 2001, 60 CHF nel 2002, 70 CHF nel 2003 e 80 CHF nel 2004. Le procedure normali di controllo saranno applicabili.
Art. 27 Agevolazione dei controlli alle frontiere
Gli Stati membri si impegnano a snellire e a semplificare le formalità che gravano sul trasporto, in particolare in campo doganale.
Art. 28 Norme ecologiche per veicoli commerciali
La categoria di emissioni EURO dei veicoli pesanti (quale definita nella legislazione comunitaria e integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE), se non è menzionata nella carta di circolazione del veicolo, è verificata a partire dalla data della prima messa in circolazione figurante su detta carta oppure, ove del caso, sulla base di un documento aggiuntivo speciale, redatto dalle autorità competenti dello Stato di rilascio.
Art. 29 Comitato
1. Il Consiglio istituisce un Comitato dei trasporti terrestri responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente allegato. 2. A tal fine, il comitato formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente allegato. 3. Può raccomandare in particolare al Consiglio di modificare le disposizioni delle appendici 1 e 3–9 del presente allegato.
Allegato P– Appendice 162
Disposizioni applicabili
Per conseguire gli obiettivi del presente allegato e in base alle scadenze stabilite nello stesso allegato, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i diritti e gli obblighi equivalenti a quelli che figurano nei seguenti strumenti legali della Comunità europea, così come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, siano applicati nelle loro relazioni:
Sezione 1:
- Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1º ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).
- Le disposizioni della direttiva devono essere lette con gli adeguamenti seguenti:nell’articolo 3(3)(c), riguardante gli Stati membri, l’espressione «monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell’Unione monetaria» è sostituita da «monete nazionali degli Stati membri» e l’espressione «pubblicati nella GU» è sostituita da «pubblicati ufficialmente da ogni Stato membro»;gli Stati membri riconoscono gli attestati rilasciati dagli altri Stati membri conformemente all’articolo 3(4)(d) della direttiva, così come figura nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE.
Sezione 2:
- Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).
- Ai fini della Convenzione le disposizioni del regolamento sono modificate come segue:Il punto 1 (Dati visibili) del capitolo IV dell’allegato I B, relativo al lato anteriore della carta del conducente è modificato come segue:i)La tabella che figura come stampa di fondo della carta è completata come segue:
«IS | Ökumannskort | Eftirlitskort | Verkstæðiskort | Fyrirtækiskort» | |
«FL | Fahrerkarte | Kontrollkarte | Werkstattkarte | Unternehmenskarte» | |
«NO | Sjåførkort | Kontrollkort | Verkstedkort Verkstadkort | Bedriftkort» | |
- Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
- Ai fini della Convenzione, le disposizioni del regolamento sono modificate come segue:(a)È applicabile solo l’articolo 1.(b)Gli Stati membri esentano reciprocamente i cittadini degli altriStatimembri dall’obbligo di possedere un attestato di conducente.
- Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).
- Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
- Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:(a) All’articolo 9 va aggiunto il seguente paragrafo:«I conducenti di cui all’articolo 1 solitamente residenti e operanti nel Liechtenstein sono legittimati in via sussidiaria ad assolvere la formazione periodica di cui all’articolo 7 in Svizzera, Austria e Germania, qualora la formazione periodica offerta in questi Stati rispetti completamente le disposizioni della presente direttiva.»(b)Gli Stati membri possono rilasciare una carta di qualificazione del conducente in ottemperanza alle disposizioni di questa direttiva, modificate come segue:(i)Al punto 2 (c) dell’allegato II concernente la facciata 1 della carta, dopo la sigla del Regno Unito va aggiunto il seguente testo:«la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta cerchiata dall’ellisse menzionato nell’articolo 37 della Convenzione ONU dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale ha il medesimo sfondo della carta; le sigle distintive sono le seguenti:[tab]IS: Islanda[tab]FL: Liechtenstein[tab]N: Norvegia[tab]CH: Svizzera»(ii)Per quanto concerne gli Stati membri che sono parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, al punto 2 (e) dell’allegato II concernente la facciata 1 della carta, la dicitura «modello delle Comunità europee» va sostituita con la dicitura «modello SEE».(iii)Al punto 2 (e) dell’allegato II concernente la facciata 1 della carta, va aggiunto quanto segue:«atvinnuskírteini ökumannsyrkessjåførbevis/yrkessjåførprov»(iv)Il punto 2 (f) dell’allegato II concernente la facciata 1 della carta non si applica agli Stati membri che sono parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.(v)Al punto 2 (b) dell’allegato II concernente la facciata 2 della carta, le parole «svedese e tedesco» vanno sostituite da «svedese, tedesco, islandese e norvegese».(vi)Al punto 2 (b) dell’allegato II concernente la facciata 2 della carta, va aggiunto il seguente paragrafo:«Ogni riferimento alla lingua norvegese va inteso come riferimento sia al norvegese standard (‹yrkessjåførbevis›) sia al nuovo norvegese (‹yrkessjåførprov›).»
- Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).
- Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.
- Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente, GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16.
Sezione 3:
- Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).
- Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
- Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).
- Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).
- Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1).
- Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
- Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1).
- Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63).
- Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37).
- Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).
- Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).
- Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
- Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:
1. Trasporto su strada
Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della dire t tiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci peric o lose
RO-a-CH-1
Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in container cisterna.
Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8.
Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, norme relative alla costruzione di cisterne.
Contenuto della normativa nazionale: container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202 possono beneficiare delle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6 dell’ADR.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punti 1.1.3.6.3 (b) e 6.14 dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
RO-a-CH-2
Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6 dell’ADR.
Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.
Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole di gas vuote o piene per apparecchi respiratori (per interventi di emergenza o come attrezzature per immersioni), in quantità non superiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3 c) dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
RO-a-CH-3
Oggetto: trasporto di cisterne vuote non pulite da parte di aziende che servono strutture di stoccaggio per liquidi pericolosi per l’acqua.
Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9.
Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione di cisterne e veicoli; formazione dei conducenti.
Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti, utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previste dall’ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3.10 dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera b) punto i) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
RO-bi-CH-1
Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.
Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.
Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull’imballaggio, documentazione.
Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (domestiche) svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.7 dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621 ).
Commenti: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.
Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
RO-bi-CH-2
Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio
Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2 e 5.4.
Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione.
Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.8 dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621 ).
Commenti: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.
Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
RO-bi-CH-3
Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, di svolgere riparazioni, di acquisire esperienza nella guida di cisterne/ container e per i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.
Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.
Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per acquisire esperienza in questo campo e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.
Commenti: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.
Le disposizioni di cui ai punti 1.3. e 8.2.3 rimangono di applicazione.
Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
2. Trasporto ferroviario
Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose
RA-a-CH-1
Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in container cisterna.
Riferimento all’allegato II capo II.1 della presente direttiva: 6.8.
Contenuto dell’allegato della direttiva: norme relative alla costruzione delle cisterne.
Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6 ) e appendice 1 capitolo 6.14 dell’ordinanza relativa al trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
RA-a-CH-2
Oggetto: obbligo di documento di trasporto.
Riferimento all’allegato II capo II.1 della presente direttiva: 5.4.1.1.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.
Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2017.
- Direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49.
- Le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:Al punto 4.2 dell’allegato II è aggiunto il seguente testo:«IS per IslandaFL per Liechtenstein16 per Norvegia».
- Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
- Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1.
- Le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:Al punto 3.2.1 dell’allegato I e al punto 3.2 dell’allegato XI è aggiunto il seguente testo:«IS per IslandaFL per Liechtenstein16 per Norvegia».
Sezione 4:
- Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
- Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).
- Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).
- Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, GU L 313 del 28.11.2009, p. 65.
- Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012 recante modifica al regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, GU L 106 del 18.04.2012, pag. 14.
- Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007 sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, GU L 122 dell’11.05.2011, pag. 22.
- Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, GU L 43 del 17.02.2011, pag. 33.
- Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (riveduta) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell’11 marzo 2013, GU L 68 del 12.03.2013, pag. 55.
- Decisione 2008/163/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del 14.08.2012, pag. 20.
- Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del 14.08.2012, pag. 20.
- Le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:Alla fine della sezione 7.4.1.2 (Distanza dei marciapiedi) dell’allegato è aggiunto il seguente testo:
- Norvegia «P»
41000
b q0(inside) = 1670 + ——–
R
31000
b q0 ( outside ) = 1670 + ——–
R
- Decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del 14.08.2012, pag. 20,.
- Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all’adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 108 del 29.04.2009, pag. 4.
- Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.
- Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria, GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.
- Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria, GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13.
- Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario, GU L 57 del 2.03.2011, pag. 8.
- Decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile – Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 99, del 13.04.2011, pag. 1), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del 14.08.2012, pag. 20.
- Le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:Al punto 7.7.2.4 dell’allegato alla decisione le parole «e Norvegia» sono aggiunte dopo la parola «Lituania».
- Decisione 2011/274/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 1), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del 14.08.2012, pag. 20.
- Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.05.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del 14.08.2012, pag. 20.
- Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 139 del 26.05.2011, pag. 1) modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del 14.08.2012, pag. 20.
- Le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:(a)alla sezione 7.3.2.3 dell’allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo:«Caso specifico Norvegia(«P») Per ottenere l’accesso illimitato alla rete norvegese le unità devono rispettare la sagoma cinematica NO1. Le linee che accettano sagome più larghe sono specificate nella dichiarazione relativa alla rete.Ciò non impedisce l’accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»(b)dopo la sezione 7.3.2.13 dell’allegato alla decisione è inserita la seguente sezione:«7.3.2.13bis Fattore di potenza (4.2.8.2.6)Caso specifico Norvegia(«P») Per la circolazione senza restrizioni sulla rete norvegese si applica quanto segue ai mezzi di trazione elettrici:–il fattore di potenza capacitivo non deve essere inferiore a 0,95 per tensioni alla linea di contatto superiori a 16,5 Kv quando la motrice sta attivamente consumando potenza,–il potere capacitivo non deve superare 60 KVAr quando la motrice rigenera potenza,–il fattore di potenza induttivo non deve essere inferiore a 0.95 per tensioni alla linea di contatto inferiori a 16,5 Kv quando la motrice rigenera potenza.»(c)alla sezione 7.3.2.16 dell’allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo:«Caso specifico Norvegia(«T») Questo caso specifico si applica ad unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI.La geometria degli archetti del pantografo deve essere conforme a EN 50367:2011 Figure B.6 (1 800 mm).»(d)dopo la sezione 7.3.2.16 dell’allegato alla decisione è inserita la seguente sezione:«7.3.2.16bis Forza statica di contatto del pantografo (4.2.8.2.9.5)Caso specifico Norvegia(«P») Questo caso specifico si applica a unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI.A treno fermo i pantografi dovrebbero avere una forza statica di contatto pari a 55 N.»(e)alla sezione 7.3.2.17 dell’allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo:«Caso specifico Norvegia(«P») Questo caso specifico si applica ad unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI.Oltre ai requisiti della STI i pantografi devono essere conformi alla curva basata sulla seguente formula: Fm = 0,00097v2 + 55, con una tolleranza di ± 10 %.»(f)alla sezione 7.4 dell’allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo:«Caso specifico Norvegia(«P») Per ottenere l’accesso illimitato del materiale rotabile alla rete norvegese in condizioni atmosferiche invernali è necessario dimostrare che il materiale rotabile soddisfi i seguenti requisiti:–deve essere selezionata l’area temperatura T2 come specificata al punto 4.2.6.1.2,–devono essere selezionate le condizioni rigide di neve, ghiaccio e grandine specificate al punto 4.2.6.1.5. »
- Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007, GU L 122 dell’11.05.2011, pag. 22.
- Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato dal regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, GU L 194 del 21.07.2012, pag. 1.
- Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie, GU L 256 del 01.10.2011, pag. 1.
- Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, GU L 264 del 08.10.2011, pag. 32.
- Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo, GU L 51 del 23.02.2012, pag. 1.
- Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE, GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1.
- Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza, GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3.
- Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione, GU L 320 del 17.12.2012, pag. 8.
- Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, GU L 104 del 12.04.2013, pag. 1.
- Le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:Al punto 7.4 dell’allegato al regolamento, le parole «e Norvegia» sono aggiunte dopo la parola «Svezia» e le parole «e norvegese» sono aggiunte dopo la parola «svedese».
Sezione 5:
- Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).
- Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59.
Allegato P– Appendice 2
Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8
1. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 paragrafo 2 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 t ma non supera 40 t e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 252 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 211 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 178 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II.
2. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 paragrafo 3 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 t ma non supera 40 t e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 300 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 240 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 210 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II.
Allegato P– Appendice 3
Modello d’autorizzazione
(carta blu - DIN A4)
(Prima pagina dell’autorizzazione)
(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS che rilascia l’autorizzazione)
Stato che rilascia l’autorizzazione | Denominazione dell’autorità o dell’organismo competente |
Autorizzazione N. .........
per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi
La presente autorizzazione permette a
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti o parti di tragitti effettuati sul territorio della Comunità europea, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia 64 trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992 adeguato agli obiettivi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo 65 (Accordo SEE), e conformemente alle disposizioni generali della presente autorizzazione.
Osservazioni particolari:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
La presente autorizzazione è valida dal ...................................... al ............................
Rilasciata a......................................................................., il .......................................
.................................................................................................................................... 66
(Seconda pagina dell’autorizzazione)
La presente autorizzazione è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, adeguato agli obiettivi dell’Accordo SEE.
Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti o parti di tragitti effettuati sul territorio della Comunità europea e degli Stati dell’AELS e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:
- il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, che siano membri della CE o Stati dell’AELS, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri della CE o dell’AELS o Paesi terzi;
- in partenza da uno Stato membro della CE o dell’AELS e a destinazione di un Paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri della CE o dell’AELS o Paesi terzi;
- tra Paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri della CE o dell’AELS,
nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.
Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro della CE o dell’AELS e a destinazione di un Paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione non è valida per il percorso effettuato sul territorio dello Stato membro della CE o dell’AELS di carico o di scarico.
Essa è personale e non è cedibile a terzi.
L’autorità competente dello Stato membro dell’AELS che l’ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore:
- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l’uso dell’autorizzazione;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione.
L’originale dell’autorizzazione deve essere conservato dall’impresa di trasporto.
Una copia certificata conforme dell’autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo 67 .
Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare dell’autorizzazione stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato membro della CE o dell’AELS.
L’autorizzazione deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro della CE o dell’AELS le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.
Allegato P– Appendice 4
Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi sistema di licenza o autorizzazione
1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico.
2. I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. I trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.
4. I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:
- le merci trasportate devono appartenere all’impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
- il trasporto deve servire a far affluire le merci all’impresa, a spedirle dall’impresa stessa, oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze
aziendali, all’esterno dell’impresa stessa; - gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell’impresa;
- i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell’impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, così come integrate nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE. Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
- il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa.
5. I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.
Allegato P– Appendice 5
Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali conclusi fra i diversi Stati membri relativi al trasporto di merci nel traffico triangolare:
- Accordo del 26 maggio 199868 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada
- Art. 4: trasporti di merci
Allegato P– Appendice 6
Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica:
1. Esenzione dal limite di peso per il periodo che scade il 31 dicembre 2004
Per viaggi che hanno origine all’estero a destinazione della zona svizzera vicina alla frontiera, così come definiti nell’appendice 10, (e viceversa), sono autorizzate eccezioni, senza versamento di corrispettivi in denaro, per merci di qualunque tipo fino ad un peso totale di 40 t e, per il trasporto di contenitori ISO di 40 piedi in traffico combinato, fino a 44 t. Alcuni uffici doganali applicano pesi inferiori in funzione delle caratteristiche della rete stradale.
2. Altre esenzioni dal limite di peso
Per viaggi che hanno origine all’estero e destinati ad una località situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera (e viceversa) e per il transito attraverso la Svizzera può essere autorizzato un peso totale superiore al peso massimo autorizzato in Svizzera nel caso di trasporti non contemplati dall’articolo 8 dell’allegato:
- per il trasporto di merci indivisibili quando, nonostante l’uso di un veicolo appropriato, le prescrizioni non possono essere rispettate;
- per il trasferimento o l’uso di veicoli speciali, in particolare veicoli da lavoro che, tenuto conto dell’uso cui sono destinati, non possono rispettare le prescrizioni in materia di pesi;
- per i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, in caso di urgenza;
- per i trasporti di prodotti destinati al rifornimento degli aerei (catering);
- per i percorsi stradali iniziali e finali di un trasporto combinato, di norma entro un raggio di 30 km dal terminale.
3. Esenzione dal divieto di circolare la notte e la domenica
Sono previste le eccezioni seguenti al divieto di circolare la notte e la domenica:
- senza autorizzazione speciale: –i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di catastrofi;–i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di incidenti in servizio, in particolare nelle imprese di trasporti pubblici e nei trasporti aerei;
- con autorizzazione speciale:
- Per il trasporto di merci che, per la loro stessa natura, giustificano viaggi di notte e, per motivi fondati, di domenica, vale a dire –prodotti agricoli deperibili (ad es. bacche, ortofrutticoli, piante, compresi i fiori recisi, o succhi di frutta appena spremuti), durante tutto l’anno civile;–suini e pollame destinati alla macellazione;–latte fresco e prodotti lattiero-caseari deperibili;–materiale da circo, strumenti musicali di orchestre, accessori di teatro ecc.;–quotidiani con articoli redazionali e invii postali spediti nel quadro del mandato legale di prestazione di servizi.
- Per agevolare le procedure di autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni valide per un periodo massimo di 12 mesi per un numero indeterminato di viaggi, a condizione che questi siano della stessa natura.
4. Le esenzioni dal divieto di circolare la notte sono concesse in via non discriminatoria e possono essere ritirate presso un unico sportello. Esse sono concesse pagando un importo destinato a coprire i costi amministrativi.
Allegato P– Appendice 7
Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti: 1. Servizi regolari 1.1. Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e dove i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare. Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare. 1.2. Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altre, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al numero 1.1. Tali servizi sono denominati «servizi regolari specializzati». 1.3. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi. 2. Servizi occasionali 2.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I. 2.2. I servizi di cui al presente numero 2 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza. 2.3. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente. I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato. 3. Trasporto per conto proprio
I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
- il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro;
- il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all’istituto scolastico;
- il trasporto di militari e delle loro famiglie dallo Stato d’origine al luogo di stanza. L’adeguamento dell’organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, a condizione che:
- l’attività di trasporto costituisca per tale persona fisica o giuridica soltanto un’attività accessoria,
- i veicoli usati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati da essa acquistati a rate o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o da tale persona medesima.
Sezione I Servizi regolari soggetti ad autorizzazione
Art. 2 Natura dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l’autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all’articolo 3 paragrafo 1 della presente appendice, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest’ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell’autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all’articolo 13 del presente allegato. Nel caso di un consorzio di imprese per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all’impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L’autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti. 2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni. 4. L’autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 del Consiglio, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10), così come integrati nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE. 5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio degli Stati membri.
3. L’autorizzazione definisce quanto segue:
- il tipo di servizio;
- l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
- il periodo di validità dell’autorizzazione;
- le fermate e gli orari.
6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:
- una copia dell’autorizzazione del servizio regolare;
- una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente;
- una copia autenticata della licenza rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.
Art. 3 Presentazione delle domande di autorizzazione
La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori degli Stati membri all’infuori della Svizzera è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e integrato nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE sui trasporti terrestri, e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 69 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV). Per i servizi esonerati da autorizzazione in uno Stato membro ma soggetti ad autorizzazione in un altro Stato membro, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti dello Stato in cui avviene la partenza.
Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.
A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità competenti per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo. I trasportatori di Stati membri all’infuori della Svizzera sottoporranno anche una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, così come previsto dall’Accordo SEE. I trasportatori svizzeri forniranno una copia di un’analoga licenza svizzera, rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.
Art. 4 Procedura d’autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime – nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori – una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione. 2. Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere che figura nell’avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione. 3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l’autorità di rilascio prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore. 5. L’autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi compatibili con il presente allegato. 6. Se la procedura per il raggiungimento dell’accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato. 7. Il Comitato adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro 30 giorni dalla sua notifica agli Stati membri interessati. 8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l’autorità di rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell’autorizzazione.
4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che:
- il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
- il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;
- in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;
- sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l’esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo trasportatore o gruppo di trasportatori;
- risulti che l’esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione;
- l’autorità competente di uno Stato membro decida, in base ad analisi dettagliata, che tale servizio comprometterebbe la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate. Tutte le decisioni prese in base alla presente disposizione, e le relative motivazioni, sono notificate ai trasportatori interessati. A decorrere dal 1° gennaio 2000, qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate, l’autorità competente di uno Stato membro può, con l’accordo del Comitato, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore. Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
Art. 5 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
1. Al termine della procedura di cui all’articolo 4, l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda. 2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Gli Stati membri garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda. 3. L’articolo 4 della presente appendice si applica, mutatis mutandis , alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all’esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità di rilascio ne informi le autorità co m petenti dell’altro Stato membro.
Art. 6 Scadenza dell’autorizzazione
La procedura da seguire in materia di scadenza di un’autorizzazione è conforme alle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 648/92 contenute nell’Accordo SEE e all’articolo 44 dell’OCTV.
Art. 7 Obblighi dei trasportatori
1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 2 paragrafo 3 della presente appendice. 2. L’impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni. 3. Gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.
Sezione II Servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione
Art. 8 Documento di controllo
1. Per i servizi di cui all’articolo 14 paragrafo 1 dell’allegato è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio). 2. I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio. 3. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati. 4. Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (CE) n. 2121/98.
Art. 9 Attestazione
L’attestazione di cui all’articolo 14 paragrafo 6 dell’allegato è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.
Sezione III Controlli e sanzioni
Art. 10 Titoli di trasporto
2. Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
1. I viaggiatori che utilizzano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:
- i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno;
- la durata di validità del titolo di trasporto;
- il prezzo del trasporto.
Art. 11 Controlli su strada e presso le imprese
1. Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia autenticata della licenza di uno Stato membro, nonché, a seconda della natura del servizio, l’autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio. Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, l’attestazione (o una copia conforme di essa). Nel caso dei servizi di cui all’articolo 14 paragrafo 2 dell’allegato, il contratto, o una copia autenticata di esso, funge da documento di controllo. 2. I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.
Art. 12 Assistenza reciproca
3. L’autorità di rilascio ritira l’autorizzazione se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base alla presente appendice e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilito il trasportatore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri. 4. In caso di infrazione grave, o di ripetute infrazioni minori, alla regolamentazione in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e l’organizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 1 numero 2.1, le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilito il trasportatore che ha commesso l’infrazione possono procedere al ritiro della licenza accordata da uno Stato membro, oppure al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza accordata da uno Stato membro. Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza rilasciata da uno Stato membro, e del numero totale delle copie conformi di cui egli dispone per il suo traffico internazionale.
1. A richiesta, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente tutte le informazioni utili disponibili su:
- le infrazioni alla presente appendice e alle altre disposizioni applicabili ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un trasportatore di un altro Stato membro, nonché le sanzioni inflitte;
- le sanzioni inflitte ai propri trasportatori per le infrazioni commesse sul territorio dell’altro Stato membro.
2. Le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilita l’impresa di trasporti ritirano la licenza rilasciata da uno Stato membro se il titolare:
- non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 13 paragrafo 1 dell’allegato;
- ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio della licenza accordata da uno Stato membro.
Allegato P– Appendice 8
Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali conclusi fra gli Stati membri relative al rilascio di autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare:
- Accordo del 4 marzo 199970 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori
- Art. 3: trasporti occasionali di viaggiatori
- Art. 4: trasporti regolari di viaggiatori e corse pendolari
- Art. 5: trasporti interni
- Accordo del 26 maggio 199871 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada
- Art. 3: trasporti di persone
- Art. 6: divieto di trasporti all’interno del Paese
Allegato P– Appendice 9
Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e interamente o parzialmente relativi al campo di applicazione materiale dell’allegato:
- Accordo del 26 maggio 199872 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada
- Trattato del 29 marzo 192373 di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
- Accordo del 4 marzo 199974 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori
Allegato P– Appendice 10
Zona di frontiera della Svizzera
La zona di frontiera è definita nell’allegato 4 del verbale della 5 a riunione del Comitato misto istituito nel quadro dell’Accordo del 1992, svoltasi a Bruxelles il 2 aprile 1998. In linea di massima, si tratta di una zona di un raggio di 10 km misurato a partire dall’ufficio doganale 75 .
Allegato Q76
Trasporto aereo
(art. 29 della Convenzione)
Art. 1 Campo di applicazione
Il presente allegato stabilisce norme per gli Stati membri in materia di trasporto aereo; esso si applica a condizione che tali norme concernano il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo, secondo quanto disposto dall’appendice al presente allegato.
Art. 2 Non discriminazione
Nel campo di applicazione del presente allegato e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.
Art. 3 Libertà di stabilimento
Nel campo di applicazione del presente allegato, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall’appendice al presente allegato, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le restrizioni contenute negli allegati L e M e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
Art. 4 Società
Nel campo di applicazione del presente allegato le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale nel territorio di uno Stato membro sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, a eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Art. 5 Eccezioni
Gli articoli 3 e 4 non si applicano, per quanto concerne uno Stato membro, alle attività che in detto Stato membro sono connesse, anche solo occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.
Gli articoli 3 e 4 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l’applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
Art. 6 Aiuti statali
1. Salvo diversa disposizione del presente allegato, sono incompatibili con il presente allegato nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri gli aiuti concessi da uno o più Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.
Sono compatibili con il presente allegato:
- gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
- gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
Possono considerarsi compatibili con il presente allegato:
- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Art. 7 Vigilanza
Le rispettive autorità competenti procedono all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti nello Stato membro interessato. Ciascuno Stato membro provvede a informare gli altri Stati membri di qualsiasi procedura avviata per garantire l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 6 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente allegato.
Art. 8 Accordi bilaterali esistenti
1. Le disposizioni concernenti i diritti di traffico richiamati nell’appendice prevalgono sulle disposizioni pertinenti contenute negli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri. Tuttavia, i diritti di traffico in vigore che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano in dette disposizioni possono continuare a essere esercitati a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distorsioni della concorrenza. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente allegato prevale sulle disposizioni pertinenti contenute negli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri concernenti ogni questione prevista dal presente allegato.
Art. 9 Comitato
Il Consiglio istituisce un Comitato per il trasporto aereo, demandato a gestire il presente allegato e ad assicurare che esso sia correttamente attuato.
A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni.
Può in particolare raccomandare al Consiglio di emendare le disposizioni dell’appendice.
Ai fini di una corretta attuazione del presente allegato, gli Stati membri si scambiano informazioni e, su richiesta di uno di essi, si consultano nell’ambito del Comitato.
Art. 10 Diritti acquisiti
In caso di denuncia della presente Convenzione o di recesso di uno Stato membro, i servizi aerei operanti alla data di cessazione della Convenzione o alla data in cui il recesso diviene effettivo possono continuare a essere operanti fino alla fine della stagione aeronautica in corso a tali date.
La cessazione della Convenzione o il recesso di uno Stato membro lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 3 e 4 del presente allegato e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio richiamate dall’appendice al presente allegato.
Allegato Q– Appendice77
Ai fini della presente appendice:
- in tutti i casi in cui gli atti richiamati dalla presente appendice menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un criterio di collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini dell’allegato, anche agli Stati membri o alla necessità di un criterio di collegamento identico con uno degli Stati membri;
- il termine «vettore aereo comunitario» menzionato nelle direttive e nei regolamenti comunitari seguenti comprende i vettori aerei che hanno ottenuto un’autorizzazione di esercizio ed hanno il centro d’attività principale ed eventualmente la sede legale in uno degli Stati membri, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.
Per quanto l’applicazione dell’allegato implichi nozioni comuni contenute negli strumenti giuridici richiamati dalla presente appendice, si tiene conto della giurisprudenza disciplinante la stessa materia anteriore al 21 giugno 1999. Al fine di assicurare il buon funzionamento del presente allegato il Consiglio, su richiesta di uno Stato membro, determina le implicazioni della giurisprudenza posteriore al 21 giugno 1999.
1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile
N. 2002/30
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce le norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, nella versione modificata da:
- 1 03 T:Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati del 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2006, pag. 33).
- (Articoli 1–12, 14–18)
N. 2000/79
Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
N. 93/104
Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000.
N. 785/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
N. 89/629
Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione
(Art. 1–8)
N. 91/670
Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile
(Art. 1–8)
N. 95/93
Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
(Art. 1–12)
N. 793/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.
(Art. 1 e 2)
N. 96/67
Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
(Art. 1–9, 11–23, 25)
N. 2027/97
Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
(Art. 1–8)
N. 889/2002
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
(Art. 1 e 2)
N. 285/2010
Regolamento della Commissione del 6 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
N. 1008/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione).
N. 2009/12
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali.
Ai fini della convenzione le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente:
Questo regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein.
N. 80/2009
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2010, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).
2. Armonizzazione tecnica
N. 3922/91
Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile
(Art. 1–3, 4, par. 2, 5–11, 13)
N. 1899/2006
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile.
N. 1900/2006
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile.
N. 8/2008
Regolamento della Commissione dell’11 dicembre 2007 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili.
N. 859/2008
Regolamento della Commissione del 20 agosto 2008 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili.
3. Sicurezza aerea
N. 2004/36
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. (Articoli 1–9, 11–14)
Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questa direttiva devono essere lette con l’adattamento seguente:
Le misure contenute in questa direttiva non si applicano alle infrastrutture dell’aviazione civile esistenti sul territorio del Liechtenstein.
N. 768/2006
Regolamento della Commissione del 19 maggio 2006 recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo.
N. 104/2004
Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
N. 2003/42
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. (Art. 1–12)
N. 2111/2005
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.
N. 473/2006
Regolamento della Commissione del 22 marzo 2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 474/2006
Regolamento della Commissione del 22 marzo 2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione del 24 luglio 2008.
Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente:
L’allegato al regolamento si applica finché il regolamento rimane in vigore nell’UE.
N. 1330/2007
Regolamento della Commissione del 24 settembre 2007 che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 1321/2007
Regolamento della Commissione del 12 novembre 2007 che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 351/2008
Regolamento della Commissione del 16 aprile 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.
N. 2008/49/CE
Direttiva della Commissione del 16 aprile 2008 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.
N. 216/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
- Nell’articolo 12 paragrafo 1 dopo il termine «Comunità» è inserita l’espressione «o uno Stato membro dell’AELS».
- L’articolo 12 paragrafo 2 non si applica.
- L’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 2 paragrafo 3 lettera a) punto ii) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione:–A/c – [HB-IDJ] – tipo CL600-2B19–A/c – [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV–A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V–A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tipo MD900.
N. 690/2009
Regolamento della Commissione del 30 luglio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.
N. 1149/2011
Regolamento della Commissione del 21 ottobre 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.
N. 748/2012
Regolamento della Commissione del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.
N. 646/2012
Regolamento della Commissione del 16 luglio 2012 che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 1178/2011
Regolamento della Commissione del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 1332/2011
Regolamento della Commissione del 16 dicembre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo.
N. 290/2012
Regolamento della Commissione del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 965/2012
Regolamento della Commissione del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 800/2013
Regolamento della Commissione, del 14 agosto 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 83/2014
Regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 6/2013
Regolamento della Commissione, dell’8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.
N. 7/2013
Regolamento della Commissione, dell’8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.
N. 628/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione.
N. 70/2014
Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 27 gennaio 2014 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 245/2014
Regolamento della Commissione del 13 marzo 2014 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile.
N. 996/2010
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
Negli articoli 18 paragrafo 5 e 19 paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo «Considerato che il Liechtenstein e la Svizzera hanno una base di dati comune ai sensi della direttiva 2003/42/CE, i dati pertinenti trasmessi dal Liechtenstein sono integrati nel repertorio centrale con quelli trasmessi dalla Svizzera».
N. 69/2014
Regolamento della Commissione del 27 gennaio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.
N. 379/2014
Regolamento della Commissione del 7 aprile 2014 recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 2012/780/UE
Decisione della Commissione del 5 dicembre 2012 sui diritti d’accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
N. 319/2014
Regolamento della Commissione del 27 marzo relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007.
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
Nell’articolo 3 paragrafo 5, dopo il termine «l’Unione» è inserita l’espressione «o uno Stato membro dell’AELS».
N. 2015/445
Regolamento della Commissione del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell’aviazione civile.
N. 2015/140
Regolamento della Commissione del 29 gennaio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la cabina di pilotaggio sterile, nonché rettifica dello stesso regolamento.
N. 139/2014
Regolamento della Commissione del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 1321/2014
Regolamento della Commissione del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.
N. 376/2014
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
Il Liechtenstein e la Svizzera hanno una base dati comune relativa agli inconvenienti nell’aviazione civile. I dati pertinenti provenienti dal Liechtenstein saranno integrati nel registro centrale insieme ai dati svizzeri. Data la cooperazione internazionale con la Svizzera in materia di inconvenienti nell’aviazione civile che si verificano in Liechtenstein, il Liechtenstein tratterà le richieste ricevute in conformità con il suddetto regolamento in stretta collaborazione con la Svizzera.
N. 2015/1039
Regolamento della Commissione, del 30 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le prove in volo (GU L 167 del 1.7.2015, pag. 1).
N. 2015/1329
Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l’esercizio, da parte di vettori aerei dell’Unione, di aeromobili registrati in un paese terzo (GU L 206 del 1.8.2015, pag. 21).
N. 2015/640
Regolamento della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).
N. 2015/1088
Regolamento della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell’aviazione generale (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4).
N. 2015/1536
Regolamento della Commissione, del 16 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’allineamento delle norme per il mantenimento dell’aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16).
N. 2015/340
Regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).
N. 2015/1018
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).
- N. 2015/2338
- Regolamento della Commissione, dell’11 dicembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori di volo, i sistemi di localizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1).
- N. 2016/4
- Regolamento della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale (GU L 3 del 6.2.2016, pag. 1).
- N. 2016/5
- Regolamento della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3).
- N. 2016/539
- Regolamento della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’addestramento, le prove e i controlli periodici dei piloti per la navigazione PBN (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1).
- N. 2016/583
- Regolamento della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).
- N. 2016/963
- Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 50).
- N. 2016/1158
- Regolamento della Commissione del 15 luglio 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21).
4. Protezione della navigazione aerea
N. 300/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.
N. 272/2009
Regolamento della Commissione del 2 aprile 2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N. 297/2010
Regolamento della Commissione del 9 aprile 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile.
N. 18/2010
Regolamento della Commissione dell’8 gennaio 2010 che modifica il regolamento (CE) 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile.
N. 72/2010
Regolamento della Commissione del 26 gennaio 2010 che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile.
N. 1254/2009
Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2009 che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative.
N. 720/2011
Regolamento della Commissione, del 22 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione europea.
N. 1147/2011
Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne l’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea.
N. 245/2013
Regolamento della Commissione del 4 febbraio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 272/2009 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE.
N. 2015/1998
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
N. 2015/2426
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5).
N. 2015/8005
Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU).
N. 2016/472
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 72/2010 per quanto riguarda la definizione del termine «ispettore della Commissione» (GU L 85 del 1.4.2016, pag. 28).
5. Gestione del traffico aereo
N. 549/2004
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
- Nell’articolo 11, per l’Islanda il termine «comunitario» è da intendersi come «regionale o nazionale».
- Per l’Islanda, l’articolo 11 si applica a partire dal 1° gennaio 2015.
- Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.
N. 550/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (‹regolamento sulla fornitura di servizi›)
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
- Per quanto concerne l’Islanda, l’articolo 9bis, paragrafo 2, lettera c si intende modificato come segue:
- «assicurano la coerenza con la rete europea delle rotte istituita in virtù dell’articolo 6 del regolamento sullo spazio aereo o con la rete delle rotte istituita nella regione ICAO NAT;»
- Per quanto concerne l’Islanda, l’articolo 9bis paragrafo 2, lettera i si intende modificato come segue:
- «facilitano la rispondenza con gli obiettivi di prestazione a livello regionale o nazionale.»
- Per quanto concerne l’Islanda, l’ultimo periodo dell’articolo 14 si intende modificato come segue:
- «Questo sistema è compatibile con l’articolo 15 della convenzione di Chicago del 1944 relativa all’aviazione civile internazionale78 e con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta o con l’accordo di finanziamento congiunto, amministrato dall’ICAO, per la regione nord-atlantica.»
- Per quanto concerne l’Islanda, l’espressione seguente è aggiunta alla fine del primo periodo dell’articolo 15 paragrafo 2 lettera b:
- «o la regione nord-atlantica»
- Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.»
N. 551/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (‹regolamento sullo spazio aereo›).
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.
N. 552/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (‹regolamento sull’interoperabilità›).
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
- Negli articoli 5 paragrafi 2 e 7, paragrafo 4, come pure al secondo e all’ultimo trattino della sezione 3 dell’allegato III, l’espressione ‹e gli Stati membri dell’AELS› è inserita dopo il termine ‹Comunità›.
- Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.
N. 2096/2005
Regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea.
N. 2150/2005
Regolamento n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo.
N. 1033/2006
Regolamento della Commissione del 4 luglio 2006 recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo.
N. 1032/2006
Regolamento della Commissione del 6 luglio 2006 che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo.
N. 633/2007
Regolamento della Commissione del 7 giugno 2007 che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo.
N. 1315/2007
Regolamento della Commissione dell’8 novembre 2007 sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione.
N. 482/2008
Regolamento della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005.
N. 668/2008
Regolamento della Commissione del 30 luglio 2008 recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative.
N. 29/2009
Regolamento della Commissione del 16 gennaio 2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo.
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
- Nell’allegato I parte A è aggiunta l’espressione «Svizzera UIR».
- Nell’allegato I parte B è aggiunta l’espressione «Norvegia FIR a sud di 61° 30.
N. 262/2009
Regolamento della Commissione del 30 marzo 2009 che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo.
N. 2006/93/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).
N. 30/2009
Regolamento della Commissione del 16 gennaio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati.
N. 255/2006
Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.
Ai fini della presente Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.
N. 283/2011
Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le diposizioni transitorie di cui all’articolo 7.
N. 1079/2012
Regolamento di esecuzione della Commissione del 16 novembre 2012 che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo.
N. 428/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione dell’8 maggio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e che abroga il regolamento (UE) n. 929/2010.
N. 657/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione del 10 luglio 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo.
N. 1070/2009
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.
N. 923/2012
Regolamento di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2012 che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010.
N. 176/2011
Regolamento della Commissione del 24 febbraio 2011 concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo.
N. 121/2011
Decisione della Commissione del 21 febbraio 2011 recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012–2014.
N. 677/2011
Regolamento della Commissione del 7 luglio 2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010.
N. 1034/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione del 17 ottobre 2011 sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010.
N. 1035/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010.
N. 448/2014
Regolamento di esecuzione della Commissione del 2 maggio 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, aggiornando i riferimenti agli allegati della convenzione di Chicago.
N. 1206/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2011 che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo.
Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
Nell’allegato I è aggiunta l’espressione «Svizzera UIR».
N. 1207/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo.
N. 390/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete.
N. 391/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.
N. 409/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 maggio 2013 relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa.
N. 132/2014
Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 marzo 2014 che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015–2019.
N. 716/2014
Regolamento di esecuzione della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa.
N. 2015/310
Regolamento di esecuzione della Commissione del 26 febbraio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014.
N. 970/2014
Regolamento di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo.
N. 1028/2014
Regolamento di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo.
N. 73/2010
Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6).
N. 1029/2014
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 73/2010 che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).
N. 2016/1006
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8).
N. 2016/1185
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all’aggiornamento e al completamento delle regole dell’aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3).
6. Altri
N. 90/314
Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso
(Art. 1–10)
N. 93/13
Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
(Art. 1–11)
N. 261/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. (Art. 1–18).
N. 1107/2006
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
N. 437/2003
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta.
Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente:
Il regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein
N. 1358/2003
Regolamento della Commissione del 31 luglio 2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.
Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente:
- Il regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein.
- Per quanto concerne l’Islanda e la Norvegia, è aggiunta la tabella seguente:
- Islanda: Elenco degli aeroporti comunitari
Codice ICAO dell’aeroporto | Denominazione dell’aeroporto | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
BIFK | Keflavík Airport | 3 |
BIRK | Reykjavík Airport | 2 |
BIAR | Akureyri | 2 |
BIEG | Egilsstaðir | 1 |
BIVM | Vestmannaeyjar | 1 |
BIIS | Ísafjörður | 1 |
BIBA | Bakki | 1 |
- Norvegia: Elenco degli aeroporti comunitari
Codice ICAO dell’aeroporto | Denominazione dell’aeroporto | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
ENAL | Ålesund Vigra | 2 |
ENAN | Andenes Andøya | 1 |
ENAT | Alta | 2 |
ENBL | Førde Bringeland | 1 |
ENBN | Brønnøysund Brønnøy | 1 |
ENBO | Bodø | 2 |
ENBR | Bergen Flesland | 3 |
ENBS | Båtsfjord | 0 |
ENCN | Kristiansand Kjevik | 2 |
ENDU | Bardufoss | 2 |
ENEV | Harstad/Narvik Evenes | 2 |
ENFL | Florø | 1 |
ENGM | Oslo Gardermoen | 3 |
ENHD | Haugesund Karmøy | 2 |
ENHF | Hammerfest | 1 |
ENHV | Honningsvåg | 0 |
ENKB | Kristiansund Kvernberget | 2 |
ENKR | Kirkenes Høybuktmoen | 2 |
ENLK | Leknes | 1 |
ENMH | Mehamn | 0 |
ENML | Molde Årø | 2 |
ENMS | Mosjøen Kjærstad | 1 |
ENNA | Lakselv Banak | 1 |
ENNK | Narvik Framnes | 1 |
ENNM | Namsos | 1 |
ENRA | Mo i Rana Røssvold | 1 |
ENRM | Rørvik Ryum | 1 |
ENSB | Svalbard Longyear | 1 |
ENSD | Sandane Anda | 1 |
ENSG | Sogndal Haukåsen | 1 |
ENSH | Svolvær Helle | 1 |
ENSK | Stokmarknes Skagen | 1 |
ENSN | Skien Geitryggen | 1 |
ENSO | Stord Sørstokken | 1 |
ENSR | Sørkjosen | 0 |
ENSS | Vardø Svartnes | 0 |
ENST | Sandnessjøen | 1 |
ENTC | Tromsø Langnes | 2 |
ENTO | Sandefjord Torp | 2 |
ENVA | Trondheim Værnes | 3 |
ENVD | Vadsø | 1 |
ENZV | Stavanger Sola | 3 |
Allegato R
Appalti pubblici
(art. 37 della Convenzione)
Art. 1 Campo d’applicazione
L’accesso dei fornitori e dei prestatori di servizi degli Stati membri agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di costruzione, aggiudicati dagli operatori ferroviari e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico nei campi dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del trasporto urbano, dei porti e degli aeroporti degli Stati membri è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente allegato s’intendono per:
- «operatori ferroviari» (qui di seguito denominati OF) gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientra la gestione di reti destinate a fornire un servizio pubblico nel campo dei trasporti per ferrovia;
- «enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica», gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientrano una o più di quelle citate ai punti (i) e (ii) qui di seguito:(i)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l’approvvigionamento di queste reti in gas o calore,(ii)lo sfruttamento di un’area geografica per la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi79;
- «enti privati che forniscono un servizio al pubblico» gli enti che, pur esulando dall’ambito dell’AAP80, beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientrino una o più di quelle citate ai punti da (i) a (v) qui di seguito:(i)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione d’acqua potabile o l’approvvigionamento di queste reti in acqua potabile,(ii)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l’approvvigionamento di queste reti in energia elettrica,(iii)la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto,(iv)la messa a disposizione dei vettori marittimi o fluviali di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto,(v)l’utilizzazione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee d’autobus o delle funivie.
- Il presente allegato si applica sia alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche riguardanti gli appalti aggiudicati dagli OF delle parti, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e da altri enti privati che assicurano un servizio al pubblico (qui di seguito denominati «enti interessati») quali sono definiti nel presente articolo e specificati nelle appendici da 1 a 9, sia all’aggiudicazione di qualsiasi appalto da parte di detti enti interessati.
Art. 3 Concorrenza
Il presente allegato non si applica agli appalti aggiudicati dagli OF, dagli enti che operano nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico non appena questi settori saranno stati liberalizzati, per i loro acquisti che abbiano lo scopo esclusivo di permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione quando altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente identiche. Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri quanto più rapidamente possibile in merito a tali appalti.
Art. 4 Servizi
Per quanto concerne i servizi, compresi quelli di costruzione, il presente allegato si applica a quelli enumerati alle appendici 10 e 11 del presente allegato.
Art. 5 Valori soglia
Il presente allegato si applica agli appalti o alle serie di appalti il cui valore stimato, IVA esclusa, è uguale o superiore a:
- nel caso di appalti aggiudicati dagli OF e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica:(i)400 000 EURO per le forniture e i servizi;(ii)5 000 000 EURO per i lavori;
- nel caso di appalti aggiudicati da enti privati che assicurano un servizio al pubblico:(i)400 000 DSP per le forniture e i servizi;(ii)5 000 000 DSP per i lavori.
Art. 6 Trattamento nazionale e non discriminazione
Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti previsti dal presente allegato, ogni Stato membro accorda il trattamento previsto nell’articolo III dell’AAP.
Art. 7 Regime al di sotto dei valori soglia
Per quanto riguarda le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sotto dei valori soglia fissati nell’articolo 5, gli Stati membri s’impegnano a incoraggiare i rispettivi enti interessati a trattare i fornitori e i prestatori di servizi di altri Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione. Tale disposizione non pregiudica i provvedimenti resi necessari dallo sviluppo del mercato interno svizzero 81 o altri provvedimenti notificati dagli Stati membri e che figurano nell’appendice 12 del presente allegato.
Art. 8 Eccezioni
Il presente allegato non si applica agli enti interessati se questi soddisfano le condizioni di cui nelle appendici 10 e 13.
Art. 9 Procedure di aggiudicazione e di contestazione
Gli Stati membri assicurano che le procedure di aggiudicazione e di contestazione siano non discriminatorie e trasparenti. Le procedure di aggiudicazione e di contestazione specificate nell’appendice 14 sono applicabili agli enti previsti dal presente allegato.
Art. 10 Scambio d’informazioni
Gli Stati membri si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei punti di contatto incaricati di fornire informazioni sulle regole e i regolamenti nel campo degli appalti pubblici.
Art. 11 Comitato
Il Consiglio costituisce un Comitato sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «Comitato») che assicura l’attuazione e l’esecuzione effettiva del presente allegato.
Il Comitato può in particolare proporre al Consiglio modifiche del presente allegato e delle appendici.
Il Consiglio può modificare l’articolo 5 e le appendici del presente allegato.
Allegato R– Appendice 1
Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
Islanda
Enti che producono o distribuiscono acqua potabile secondo la lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga .
Liechtenstein
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.
Norvegia
Enti che producono o distribuiscono acqua secondo la Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr 68) .
Svizzera
Enti di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile. Tali enti operano conformemente alla legislazione cantonale o locale, oppure in base ad accordi individuali conformi a tale legislazione.
Ad esempio: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.
Allegato R–Appendice 2
Produzione, trasporto o distribuzione d’energia elettrica
Islanda
Landsvirkjun (the National Power Company), lög nr. 42/1983 ;
Rafmagnsveitur ríkisins (the State Electric Power Works), orkulög nr. 58/1967 ;
Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavìk Energy), lög nr. 38/1940 ;
Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes Regional Heating), lög nr. 100/1974 ;
Orkubú Vestfjarða (Vestfjord Power Company), lög nr. 66/1976 ;
Altri enti secondo la orkulög nr. 58/1967 .
Liechtenstein
Liechtensteinische Kraftwerke.
Norvegia
Enti preposti alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia elettrica secondo la Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1) , oppure
Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) oppure Energiloven (LOV 1990-06-29 50) .
Svizzera
Enti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il diritto di esproprio a norma della legge federale del 24 giugno 1902 82 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.
Enti di produzione di energia elettrica a norma della legge federale del 22 dicembre 1916 83 sull’utilizzazione delle forze idriche e della legge federale del 23 dicembre 1959 84 sull’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.
Ad esempio: CKW, ATEL, EGL.
Allegato R– Appendice 3
Trasporto o distribuzione di gas o di calore
Islanda
Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lög nr. 38/1940 .
Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes Regional Heating), lög nr. 100/1974 .
Altri enti secondo la orkulög nr. 58/1967 .
Liechtenstein
Liechtensteinische Gasversorgung.
Norvegia
Enti che trasportano o distribuiscono il calore secondo la Lov om produksjon, o m forming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven) .
Svizzera
Enti preposti al trasporto o alla distribuzione di gas in virtù di una concessione a norma dell’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1963 85 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi.
Enti che si occupano di trasporto o di distribuzione del calore in virtù di una concessione cantonale.
Ad esempio: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.
Allegato R– Appendice 4
Prospezione ed estrazione di petrolio o gas
Islanda
–
Liechtenstein
–
Norvegia
Enti secondo la Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Legge sul petrolio) e regolamentazioni secondo la legge sul petrolio oppure secondo la Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landomrade (LOV 1973-05-04 21) .
Svizzera
Enti preposti alla prospezione e allo sfruttamento di giacimenti di petrolio o di gas in conformità del Concordato del 24 settembre 1955 86 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i Cantoni di Zurigo, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia e Turgovia.
Ad esempio : Seag AG.
Allegato R– Appendice 5
Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Islanda
–
Liechtenstein
–
Norvegia
–
Svizzera
–
Allegato R– Appendice 6
Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari
Islanda
–
Liechtenstein
–
Norvegia
Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano secondo la Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven) .
Svizzera
Ferrovie federali svizzere (FFS)
Enti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 e dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957 87 sulle ferrovie, nella misura in cui gestiscano servizi di trasporto pubblico per ferrovia a scartamento normale e ridotto. 88
Ad esempio: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.
Allegato R– Appendice 7
Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani su rotaia, delle tramvie, delle filovie o delle linee d’autobus
Islanda
Straetisvagnar Reykjavíkur (the Reykjavík Municipal Bus Service).
Almeningsvagnar bs.
Altri prestatori comunali di servizio di bus
Enti attivi nel trasporto terrestre ai sensi dell’articolo 3 della lög nr. 13/1999 skip u lag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum.
Liechtenstein
Liechtenstein Bus Anstalt
Norvegia
NSB BA ed enti che operano nel trasporto terrestre secondo la Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).
Svizzera
Enti che gestiscono servizi di tramvia a norma dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957 89 sulle ferrovie.
Enti che offrono servizi di trasporto pubblico a norma dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 29 marzo 1950 90 sulle imprese filoviarie.
Enti che, a titolo professionale, effettuano percorsi regolari di trasporto di passeggeri secondo un orario in forza di una concessione a norma dell’articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993 91 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada qualora le loro linee abbiano una funzione di collegamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 dicembre 1995 92 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie.
Allegato R– Appendice 8
Enti contraenti nel campo degli impianti aeroportuali
Islanda
Flugmálastjórn (Directorate of Civil Aviation).
Liechtenstein
–
Norvegia
Enti attivi nel campo degli impianti aeroportuali secondo la Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).
Svizzera
Enti che gestiscono aeroporti in forza di una concessione a norma dell’articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948 93 sulla navigazione aerea.
Ad esempio: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.
Allegato R– Appendice 9
Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Islanda
Siglingastofnun, (Icelandic Maritime Administration).
Altri enti secondo la Hafnalög nr. 23/1994 .
Liechtenstein
–
Norvegia
Norges Statsbaner (NSB) (terminali ferroviari).
Enti secondo la Havneloven (LOV 1984-06-08 51).
Svizzera
–
Allegato R– Appendice 10
Servizi
Il presente allegato si applica ai servizi seguenti, che figurano nella classifica settoriale dei servizi ripresa nel documento dell’OMC MTN.GNS/W/120:
Oggetto | Numeri di riferimento CPC (classifica centrale dei prodotti) |
|---|---|
Servizi di manutenzione e riparazione | 6112, 6122, 633, 886 |
Servizi di trasporto terrestre94, compresi quelli | 712 (eccetto 71235) 7512, 87304 |
Servizi di trasporto aereo: trasporto di passeggeri | 73 (eccetto 7321) |
Trasporti di posta per via di terra (esclusi i servizi | 71235, 7321 |
Servizi di telecomunicazione | 75295 |
Servizi finanziari: | ex 81 |
|
|
| |
Servizi informatici e connessi | 84 |
Servizi contabili, di revisione dei conti | 862 |
Servizi di studio di mercato e di sondaggio | 864 |
Servizi di consulenza nel campo della gestione e servizi connessi | 865, 86697 |
Servizi d’architettura; servizi d’ingegneria, | 867 |
Servizi pubblicitari | 871 |
Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione di proprietà immobiliari | 874, 82201-82206 |
Servizi di pubblicazione e di stampa a tariffa o | 88442 |
Servizi di manutenzione delle strade e di rimozione dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi affini | 94 |
Gli impegni presi dagli Stati membri nel campo dei servizi in forza dell’allegato, compresi quelli relativi all’edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati negli elenchi degli impegni specifici del 15 aprile 1994 presentati nell’ambito dell’Accordo generale sugli scambi di servizi 98 .
Il presente allegato non si applica:
- agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del presente allegato e degli allegati 1, 2 o 3 dell’AAP99 in base a un diritto esclusivo, di cui tale ente beneficia in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;
- agli appalti di servizi che un ente aggiudicatore attribuisce a un’impresa collegata o che siano attribuiti da una consociata, costituita da più enti aggiudicatori ai fini dello svolgimento delle attività ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato, a uno di tali enti aggiudicatori o a un’impresa collegata a uno di essi, se e in quanto l’80 per cento almeno del fatturato medio realizzato da tale impresa nel corso degli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura dei servizi suddetti alle imprese cui essa è collegata. Qualora lo stesso servizio o servizi analoghi siano forniti da diverse imprese collegate all’ente aggiudicatore, si dovrà tenere conto del fatturato globale relativo alla fornitura di servizi da parte di tali imprese;
- agli appalti di servizi finalizzati, indipendentemente dalle modalità finanziarie, all’acquisizione o all’affitto di terreni, edifici già esistenti e altri beni immobili, ovvero attinenti a diritti relativi ai beni suddetti;
- all’appalto di manodopera;
- agli appalti riguardanti l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di elementi di programmi da parte di organismi radiotelevisivi e agli appalti relativi alle fasce orarie per le trasmissioni.
Allegato R– Appendice 11
Servizi di costruzione
Indicazione precisa dei servizi di costruzione interessati:
Definizione:
Un contratto di servizi di costruzione è un contratto il cui oggetto è la realizzazione, a prescindere dai mezzi utilizzati, di lavori d’ingegneria civile o d’edilizia ai sensi della divisione 51 della classifica centrale dei prodotti (CPC).
Elenco di servizi pertinenti ex divisione 51 della CPC
Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili 511
Lavori di costruzione di edifici 512
Lavori di costruzione d’opere d’ingegneria civile 513
Montaggio e installazione di opere prefabbricate 514
Lavori svolti da imprese edili specializzate 515
Lavori di posa d’impianti 516
Lavori di finitura degli edifici 517
Altri servizi 518
Gli impegni presi dagli Stati membri nell’ambito dei servizi di costruzione conformemente al presente allegato sono circoscritti agli impegni iniziali specificati negli elenchi degli impegni specifici del 15 aprile 1994 presentati nell’ambito dell’Accordo generale sugli scambi di servizi 100 (GATS).
Allegato R– Appendice 12
Provvedimenti notificati dagli Stati membri
Provvedimenti notificati dalla Svizzera:
- I mezzi di ricorso di cui all’articolo 9 dell’allegato introdotti nei Cantoni e nei Comuni per gli appalti inferiori alle soglie disposte dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995101.
Allegato R– Appendice 13
Eccezioni
Servizi di trasporto per mezzo di autobus:
Il servizio al pubblico di trasporto per mezzo di autobus non è considerato un’attività ai sensi dell’articolo 2 (c) dell’allegato qualora altri enti possano liberamente offrire questo servizio, sia a titolo generale, sia in una determinata area geografica specifica, alle stesse condizioni di cui godono gli enti aggiudicatori.
Approvvigionamento d’acqua potabile, d’elettricità, di gas o di calore delle reti:
L’approvvigionamento d’acqua potabile, d’elettricità, di gas o di calore delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dai poteri pubblici non è considerato un’attività ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato quando:
- Per quanto riguarda l’acqua potabile e l’elettricità:(1)l’erogazione d’acqua potabile o di energia elettrica da parte dell’ente in questione ha luogo poiché il loro consumo è necessario all’esercizio di un’attività diversa da quella di cui all’articolo 2 paragrafo (c) numeri i) e ii) dell’allegato; e quando(2)l’alimentazione della rete pubblica dipenda unicamente dal consumo proprio dell’ente in questione e non superi il 30 per cento dell’erogazione complessiva d’acqua potabile o d’energia dell’ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
- Per quanto riguarda il gas o il calore:(1)la produzione di gas o di calore da parte dell’ente in questione sia il risultato inevitabile dell’esercizio di un’attività diversa da quella di cui all’articolo 2 paragrafo (b) numero i); e(2)l’alimentazione della rete pubblica abbia l’unico scopo di sfruttare in modo economico tale produzione e corrisponda al massimo al 20 per cento del fatturato dell’ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Attività a certe condizioni che non utilizzano le reti o l’area geografica in uno Stato membro:
Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli appalti che gli enti aggiudicatori attribuiscono per fini diversi dal perseguimento delle loro attività di cui all’articolo 2 dell’allegato, ovvero per perseguire le proprie attività al di fuori di ciascuno Stato membro, non utilizzando la rete o l’area geografica di tale Stato membro.
Rivendita o affitto a terzi
Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli appalti aggiudicati a fini di rivendita o di affitto a terzi, quando l’ente aggiudicatore non goda di diritti speciali o esclusivi a vendere o affittare l’oggetto di tali appalti e quando altri enti possano liberamente venderlo o affittarlo a condizioni identiche a quelle di cui gode l’ente aggiudicatore.
Contratti d’acquisto
Le disposizioni dell’allegato non si applicano:
- agli appalti conclusi da enti contraenti per l’acquisto d’acqua;
- agli appalti conclusi per la fornitura d’energia o di combustibili destinati alla produzione di tale energia.
Sicurezza nazionale
Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli appalti che siano stati dichiarati segreti dagli Stati membri o la cui esecuzione debba essere corredata di particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti negli Stati membri in questione, ovvero quando lo esiga la tutela d’interessi fondamentali attinenti alla sicurezza di tali Stati.
Obblighi internazionali
Le disposizioni dell’allegato non si applicano:
- agli appalti conclusi in forza di un accordo internazionale e riguardanti la realizzazione o lo sfruttamento in comune di un’opera da parte delle parti;
- agli appalti conclusi in forza della procedura specifica di un’organizzazione internazionale.
- ad accordi in Norvegia, Islanda, nel Liechtenstein o in uno Stato terzo che attuano un accordo internazionale concernente lo stazionamento di truppe.
Disposizione speciale concernente gli OF
Le disposizioni dell’allegato non si applicano a contratti conclusi da enti preposti agli acquisti che esercitano un’attività ai sensi dell’articolo 2(a) dell’allegato quando questi contratti hanno per oggetto il rifinanziamento secondo il modello «sale and lease back» di un appalto aggiudicato conformemente alle regole dell’allegato.
Allegato R– Appendice 14
Procedure di aggiudicazione e di contestazione
Le seguenti disposizioni dell’AAP 102 sono applicabili all’allegato:
Articolo II Valutazione degli appalti
Articolo III Trattamento nazionale e non discriminazione
Articolo IV Regole d’origine
Articolo VI Specifiche tecniche
Articolo VII Procedure per le gare d’appalto
Articolo VIII Qualificazione dei fornitori
Articolo IX Invito di partecipazione a gare per appalti previsti
Articolo X Procedure di preselezione
Articolo XI Termine di presentazione delle offerte e di fornitura
Articolo XII Fascicolo di gara
Articolo XIII Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte e aggiudicazione degli appalti
Articolo XIV Negoziazione
Articolo XV Gara ristretta
Articolo XVII Trasparenza
Articolo XVIII Informazione ed esame degli obblighi delle entità
Articolo XX Procedure di contestazione
Articolo XXIII Eccezioni all’Accordo
Articolo XXIV (6) (a & b) Disposizioni finali (Rettifiche o modifiche)
Allegato S
Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio
(art. 43 par. 3 della Convenzione)
Comitati
1. 103 …
2. Comitato degli esperti in materia di ostacoli tecnici agli scambi 104
3. Comitato degli esperti in materia di origine e dogana 105
4. 106 …
5. Comitato economico 107
6. 108 …
7. Comitato di parlamentari 109
8. Comitato consultivo 110
9. Comitato del bilancio 111
10. Commissione di revisione dei conti 112
11. 113 …
12. Comitato per le relazioni con i Paesi terzi 114
13. Comitato in materia di sementi (allegato E)
14. Comitato in materia di agricoltura biologica (allegato F)
15. Comitato istituito nell’allegato I
16. Comitato in materia di circolazione delle persone (allegato K)
17. Comitato in materia di trasporti terrestri (allegato P)
18. Comitato in materia di trasporto aereo (allegato Q)
19. Comitato in materia di appalti pubblici (allegato R)
20. Comitato di facilitazione del commercio 115
Gruppo di esperti
- a 6. …116
Allegato T
Arbitrato
(art. 48 della Convenzione)
Art. 1 Costituzione e funzionamento del tribunale arbitrale, esecuzione delle sentenze
Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. 2. Con la notifica scritta, conformemente all’articolo 48 della Convenzione, lo Stato o gli Stati membri che sottopongono la controversia all’arbitrato designano un membro del tribunale arbitrale. 3. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato o gli Stati membri ai quali la notifica è indirizzata designano a loro volta un membro. 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri parti della controversia si accordano sulla scelta di un terzo arbitro. Quest’ultimo non deve né essere cittadino di uno Stato parte della controversia né risiedere in modo permanente nel territorio di uno Stato membro. L’arbitro così designato presiede il tribunale arbitrale. 5. Se i tre membri del tribunale arbitrale non sono stati designati o nominati entro 30 giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del presente articolo, le nomine necessarie sono effettuate, su richiesta di una parte della controversia, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri definiti nei paragrafi 3 e 4. In caso di impedimento del Presidente della Corte internazionale di giustizia o se questi è cittadino di uno Stato parte della controversia, le nomine sono eseguite dal membro più anziano della Corte per il quale non vi sia impedimento e che non sia cittadino di uno Stato membro. 6. Eccetto che le parti della controversia non dispongano altrimenti e fatti salvi l’articolo 48 della Convenzione e il presente allegato, si applica il regolamento facoltativo della Corte permanente d’arbitrato per la procedura arbitrale tra due Stati, entrato in vigore il 20 ottobre 1992.
Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le opinioni di minoranza non sono rese pubbliche. 8. Uno Stato membro che non è parte della controversia può sottoporre, mediante una notifica scritta alle parti della controversia, proposte scritte al tribunale arbitrale, ricevere proposte scritte dalle parti della controversia, assistere a tutte le udienze e formulare proposte orali. 9. La sentenza arbitrale è pronunciata entro sei giorni dalla nomina del presidente del tribunale arbitrale. Con l’accordo delle parti della controversia, è possibile prorogare questo termine di tre mesi. 10. Le parti della controversia si assumono in misura uguale le spese del tribunale arbitrale, compresi gli onorari dei suoi membri. Gli onorari e le spese dovuti ai membri del tribunale arbitrale fissati in virtù dei presenti articoli sottostanno alle tariffe stabilite dal Consiglio e in vigore al momento della costituzione del tribunale arbitrale.
Art. 2 Esecuzione delle sentenze del tribunale arbitrale
1. Dal giorno del ricevimento della sentenza arbitrale, le parti della controversia si accordano sull’esecuzione della sentenza arbitrale che deve essere conforme alle decisioni e alle raccomandazioni del tribunale arbitrale, salvo se le parti decidono diversamente di comune accordo. Le parti della controversia devono notificare agli altri Stati membri ogni soluzione della controversia. 2. La soluzione deve possibilmente consistere nella mancata esecuzione o nell’abbandono della misura contraria alla Convenzione o, in caso contrario, in un risarcimento. 3. In caso di disaccordo sull’esistenza o la conformità di una misura esecutiva della sentenza arbitrale con le raccomandazioni del tribunale arbitrale, quest’ultimo deve decidere sulla controversia, prima che sia possibile chiedere un risarcimento o prima di poter applicare la sospensione dei vantaggi ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato. 4. Lo Stato membro attore non può adire l’arbitrato in virtù del paragrafo precedente prima della scadenza di un termine di 12 mesi successivi alla sentenza pronunciata ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 48.
Art. 3 Mancata applicazione - sospensione dei vantaggi
2. Su richiesta scritta di una parte della controversia da indirizzare all’altro o agli altri Stati membri, lo stesso tribunale arbitrale si riunisce nuovamente per determinare se la portata dei benefici sospesi da uno Stato membro secondo il paragrafo 1 ha un effetto equivalente al pregiudizio subìto. 3. Il tribunale arbitrale dirige la procedura conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente allegato. Il tribunale arbitrale pronuncia la sentenza entro 60 giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2 o entro un altro termine pattuito dalle parti della controversia.
1. Se il tribunale arbitrale ha stabilito, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 48, che una misura è contraria agli obblighi derivanti dalla Convenzione e se lo Stato membro convenuto non è riuscito a trovare una soluzione reciprocamente accettabile con lo Stato membro attore entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della sentenza arbitrale, o se non è stata presa alcuna misura esecutiva, lo Stato o gli Stati membri attori possono:
- chiedere un risarcimento danni mediante un accordo con lo Stato membro convenuto; o
- sospendere l’applicazione di benefici con effetti equivalenti al pregiudizio subìto fintanto che gli Stati membri parti della controversia trovino un accordo sulla soluzione della lite.
Allegato U
Applicazione territoriale
(art. 58 della Convenzione)
In seguito alla ratifica dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, il Regno di Norvegia può esentare il territorio di Svalbard dall’applicazione della Convenzione, eccetto nell’ambito degli scambi di merci.
Allegato V117
(art. 8)
Prodotti agricoli di base
Allegato W118
(art. 8)
Prodotti agricoli trasformati
Allegato X119
(art. 8)
Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 1‒24 del Sistema armonizzato (SA)120
Atto finale
Concluso a Vaduz il 21 giugno 2001
Entrato in vigore il 1° giugno 2002
I plenipotenziari
della Repubblica d’Islanda,
del Principato del Liechtenstein,
del Regno di Norvegia,
della Confederazione Svizzera,
qui di seguito denominati gli «Stati dell’AELS»,
riuniti a Vaduz, il 21 giugno 2001, per la firma dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, hanno approvato i testi seguenti:
- l’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;
- i testi menzionati qui di seguito, allegati all’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
Allegato I | Allegato Dbis della Convenzione – Elenco delle concessioni | |
Allegato II | Allegato J della Convenzione – Sementi | |
Allegato III | Allegato K della Convenzione – Agricoltura biologica | |
Allegato IV | Allegato L della Convenzione – Misure sanitarie e fitosanitarie | |
Allegato V | Allegato H della Convenzione – Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione | |
Allegato VI | Allegato M della Convenzione – Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità | |
Appendice 1 | Settori di prodotti | |
Appendice 2 | Principi generali della nomina d’organismi di valutazione della conformità | |
Allegato VII | Allegato N della Convenzione – Protezione della proprietà | |
Allegato VIII | Allegato O della Convenzione – Circolazione delle persone | |
Appendice 1 | Circolazione delle persone | |
Appendice 2 | Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale | |
Protocollo 1 | ||
Protocollo 2 | ||
Protocollo 3 | ||
Appendice 3 | Riconoscimento reciproco delle qualifiche | |
Annexe IX | Allegato P della Convenzione – Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi | |
Allegato X | Allegato Q della Convenzione – Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi | |
Allegato XI | Allegato R della Convenzione – Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi | |
Allegato XII | Allegato S della Convenzione – Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi | |
Allegato XIII | Allegato T della Convenzione – Trasporti terrestri | |
Appendice 1 | Disposizioni applicabili | |
Appendice 2 | Modalità di applicazione delle tariffe di cui | |
Appendice 3 | Modello d’autorizzazione | |
Appendice 4 | Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi | |
Appendice 5 | Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali conclusi fra i diversi Stati | |
Appendice 6 | Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di | |
Appendice 7 | Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus | |
Appendice 8 | Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali conclusi fra gli Stati membri relative al rilascio di autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare | |
Appendice 9 | Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e interamente o parzialmente relativi al campo di applicazione materiale dell’allegato | |
Appendice 10 | Zona di frontiera della Svizzera | |
Allegato XIV | Allegato U della Convenzione – Trasporto aereo | |
Appendice | ||
Allegato XV | Allegato V della Convenzione – Appalti pubblici | |
Appendice 1 | Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile | |
Appendice 2 | Produzione, trasporto o distribuzione d’energia elettrica | |
Appendice 3 | Trasporto o distribuzione di gas o di calore | |
Appendice 4 | Prospezione ed estrazione di petrolio o gas | |
Appendice 5 | Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi | |
Appendice 6 | Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari | |
Appendice 7 | Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani su rotaia, delle tramvie, delle filovie o delle linee d’autobus | |
Appendice 8 | Enti contraenti nel campo degli impianti aeroportuali | |
Appendice 9 | Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali | |
Appendice 10 | Servizi | |
Appendice 11 | Servizi di costruzione | |
Appendice 12 | Provvedimenti notificati dagli Stati membri | |
Appendice 13 | Eccezioni | |
Appendice 14 | Procedure di aggiudicazione e di contestazione | |
Allegato XVI | Allegato W della Convenzione – Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio | |
Allegato XVII | Allegato X della Convenzione – Arbitrato | |
Allegato XVIII | Allegato F della Convenzione – Applicazione territoriale | |
Allegato XIX | Tavola della concordanze | |
Allegato XX | Versione consolidata della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio | |
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno preso atto che il Liechtenstein e la Svizzera hanno adottato un Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, il quale è parte integrante dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio ed è annesso all’allegato VIII e al presente Atto finale.
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno adottato le dichiarazioni comuni menzionate qui di seguito e allegate al presente Atto finale:
- Evoluzione del diritto;
- Concorrenza;
- Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- Applicazione parallela dell’Allegato I (versione consolidata) sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e dell’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e la CE;
- Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispezioni;
- Contingenti per i veicoli pesanti;
- Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi.
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno pure preso atto della Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell’allegato K (versione consolidata) sulle indennità di disoccupazione.
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno infine preso atto dell’errata corrige allegata al presente Atto finale.
Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia.
(Seguono le firme)
0.632.31
Campo d’applicazione dell’emendamento il 1° giugno 2002
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Islanda | 22 aprile | 2002 | 1° giugno | 2002 |
Liechtenstein | 24 aprile | 2002 | 1° giugno | 2002 |
Norvegia | 8 marzo | 2002 | 1° giugno | 2002 |
Svizzera | 12 aprile | 2002 | 1° giugno | 2002 |
0.632.31
Dichiarazione comune
Evoluzione del diritto
Gli Stati membri assicurano un aggiornamento regolare della Convenzione in modo da adeguarla all’evoluzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo 121 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 1999 122 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed eventualmente i suoi Stati membri, dall’altra. Nei tre mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, gli Stati membri adeguano la Convenzione tenendo conto degli sviluppi comuni dell’Accordo SEE e degli Accordi bilaterali Svizzera–CE.
0.632.31
Dichiarazione comune
Concorrenza
1. Gli Stati membri riconoscono che le disposizioni dell’articolo 18 (ex art. 15) della Convenzione non devono essere interpretate come implicanti obblighi diretti per le imprese. Essi confermano inoltre che le pratiche trattate all’articolo 18 (ex art. 15) devono essere interpretate alla luce delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di concorrenza.
2. Gli Stati membri riconoscono l’importanza della cooperazione in questioni relative alla politica di sorveglianza del rispetto delle leggi in materia di concorrenza, in particolare le notifiche, le consultazioni e gli scambi di informazioni, allo scopo di facilitare un’applicazione efficace dell’articolo 18 (ex art. 15). Gli Stati membri concludono accordi di cooperazione qualora lo ritengano auspicabile.
0.632.31
Dichiarazione comune
Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Gli Stati membri hanno convenuto di integrare nella Convenzione disposizioni sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità a condizione che le modalità previste agli articoli 53 e 59 della Convenzione (versione consolidata) e all’articolo 10 dell’allegato I non ostacolino il buon funzionamento della cooperazione in questo ambito, anche nei confronti della Comunità europea. Gli Stati membri riesaminano tali modalità se necessario.
0.632.31
Dichiarazione comune
Applicazione parallela dell’Allegato I (versione consolidata) sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e dell’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e la CE
Gli Stati membri convengono che l’allegato deve essere applicato parallelamente all’accordo tra la Svizzera e la CE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità 123 .
Gli Stati membri si impegnano ad aggiornare le appendici dell’allegato I (versione consolidata) al più tardi un mese dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo.
Per evitare ogni dubbio gli Stati membri confermano che, ai sensi dell’allegato, i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da organismi riconosciuti in virtù dell’ARR tra la Svizzera e la CE sono accettati.
0.632.31
Dichiarazione comune
Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispezioni
Per i prodotti medicinali, l’inclusione dei risultati delle sperimentazioni cliniche effettuate sul territorio degli Stati membri nelle richieste di autorizzazione di immissione sul mercato o ogni variante o estensione di quest’ultima è attualmente accettata. In linea di principio, gli Stati membri si impegnano a continuare ad accettare dette sperimentazioni cliniche per le richieste di autorizzazione di immissione sul mercato. Essi convengono di adoperarsi per il ravvicinamento delle loro buone pratiche cliniche, in particolare mettendo in atto le attuali dichiarazioni di Helsinki e di Tokyo nonché tutte le raccomandazioni relative alle sperimentazioni cliniche adottate nel quadro della Conferenza internazionale sull’armonizzazione. Tuttavia, data l’evoluzione della legislazione applicabile alla verifica e all’autorizzazione delle sperimentazioni cliniche nella Comunità europea, il reciproco riconoscimento del controllo ufficiale di dette sperimentazioni dovrà essere esaminato dettagliatamente in un futuro prossimo e le modalità pratiche dovranno essere fissate in un capitolo distinto.
0.632.31
Dichiarazione comune
Contingenti per i veicoli pesanti
Per quanto concerne gli articoli 8 paragrafi 2 e 3 e 26 dell’allegato P sui trasporti terrestri (versione consolidata), gli Stati membri dichiarano di riesaminare gli accordi conclusi in considerazione delle proprie esperienze e dei propri bisogni. La Svizzera trasmetterà regolarmente al Consiglio le statistiche e le informazioni riguardanti l’utilizzazione dei contingenti per i veicoli pesanti.
0.632.31
Dichiarazione comune
Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi
Gli Stati membri intendono convenire linee direttive comuni per proteggere gli investimenti dei loro rispettivi investitori in Stati terzi.
0.632.31
Dichiarazione
Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell’allegato K sulle indennità di disoccupazione
Per quanto concerne la retrocessione dei contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 del protocollo 1, appendice 2, allegato K della Convenzione, devono essere stabilite fra le autorità del mercato del lavoro di Norvegia e Svizzera prima dell’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001.
0.632.31
Dichiarazione comune124