Se una controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi risultanti dal presente Accordo non è stata composta ai sensi dell’articolo 35 mediante consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda scritta di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all’arbitrato indirizzando una notifica scritta all’altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti.
Le controversie relative a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo sull’OMC sono risolte nel foro scelto a tal fine dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo. La Parte che intende avviare contro una o più Parti una procedura di composizione delle controversie conformemente all’Accordo sull’OMC ne informa preventivamente tutte le altre Parti.
Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nomina un membro del tribunale arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della notifica e, entro 30 giorni dalla data dell’ultima nomina, i due arbitri nominano il terzo membro del tribunale arbitrale, il quale presiede il tribunale arbitrale. Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti alla controversia né risiede permanentemente in una delle Parti. Se più di uno Stato dell’AELS o più di uno Stato della SACU è Parte alla controversia, queste Parti nomineranno congiuntamente un membro del tribunale arbitrale.
Se una Parte alla controversia non nomina il proprio membro del tribunale arbitrale o gli arbitri nominati non concordano la nomina di un terzo membro entro il termine specificato nel paragrafo 3, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di provvedere alla nomina.
Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo e alle regole e ai principi d’interpretazione del diritto internazionale pubblico.
Salvo che il presente Accordo disponga diversamente o le Parti alla controversia decidano altrimenti, la procedura d’arbitrato è condotta conformemente alle Regole facoltative della Corte permanente d’arbitrato per l’arbitraggio di controversie tra due Stati in vigore dal 20 ottobre 1992.
Una Parte che non è parte alla controversia, può, mediante una notifica scritta alle Parti alla controversia, ricevere proposte scritte dalle Parti alla controversia e assistere a tutte le udienze.
Il tribunale arbitrale prende la sua decisione a maggioranza dei voti.
Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte dalle Parti alla controversia in parti uguali. Il tribunale arbitrale può, tuttavia, decidere a sua discrezione che le spese siano sostenute in proporzione maggiore da una delle Parti alla controversia, tenendo conto, segnatamente, della situazione finanziaria delle Parti coinvolte.
Il presente articolo non si applica all’articolo 15 e ai capitoli III e IV.