Se le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione dei diritti e degli obblighi secondo il presente Accordo non sono state risolte tramite consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni, la Parte attrice può promuovere una procedura d’arbitrato mediante domanda scritta alla Parte convenuta. Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.
Se più di una Parte ricorre a una procedura d’arbitrato per la stessa questione o se l’azione è rivolta contro più di una Parte, si istituisce possibilmente un tribunale arbitrale unico per esaminare tali controversie .
Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una domanda scritta alle Parti in causa, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.
Il tribunale arbitrale si compone di tre membri, nominati conformemente alle norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzionali»). Se un membro del tribunale arbitrale non partecipa all’arbitrato, gli altri membri possono, salvo altrimenti richiesto da una Parte in causa, continuare discrezionalmente l’arbitrato e pronunciare qualsiasi sentenza nonostante l’assenza di tale membro.
Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta l’istituzione dello stesso alla luce delle disposizioni del presente Accordo, applicate e interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa. Le decisioni del tribunale arbitrale sono rese pubbliche, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa.
La lingua usata durante le procedure è l’inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa. Ciascuna Parte tratta in modo confidenziale le informazioni trasmesse da qualsiasi altra Parte al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali da tale altra Parte.
Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.
La decisione del tribunale arbitrale è pronunciata entro 180 giorni dalla data in cui è stato nominato il presidente del tribunale. Questo periodo può essere prolungato di 90 giorni al massimo se le Parti in causa si accordano in questi termini.
Le spese del tribunale arbitrale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute equamente dalle Parti in causa. Ciascuna Parte sostiene i propri costi d’arbitrato, in particolare per la sua rappresentanza, le sue prove testimoniali, comprese le perizie e consulenze tecniche e le dichiarazioni fornite al tribunale arbitrale.
Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, si applicano le norme opzionali.
Le controversie riguardanti la medesima questione derivanti sia dal presente Accordo sia dall’Accordo OMC possono essere risolte in un foro o nell’altro, in base alla decisione della Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo. Ai fini del presente paragrafo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’Accordo OMC o del presente Accordo sono ritenute avviate se una Parte ha chiesto l’istituzione di un tribunale arbitrale. Prima di avviare una procedura di composizione delle controversie nel quadro dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie dell’OMC contro un’altra Parte riguardo a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo OMC, la Parte interessata informa tutte le altre Parti in merito alla propria intenzione.