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0.632.312.451

Accordo di libero scambio
tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Cile

Traduzione1

Concluso a Kristiansand, Norvegia, il 26 giugno 2003

Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20032
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 22 dicembre 2003
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2004

(Stato 1° settembre 2016) (Stato 1° settembre 2016)

La Repubblica d’Islanda,
il Principato del Liechtenstein,
il Regno di Norvegia
e la Confederazione Svizzera,

(denominati qui di seguito «Stati dell’AELS»)

e
la Repubblica del Cile,

(denominata qui di seguito «Cile»),

denominati collettivamente qui di seguito «le Parti», decisi a

rafforzare i particolari legami di amicizia e di cooperazione fra le loro nazioni,

contribuire all’espansione e allo sviluppo armonico del commercio mondiale e a promuovere una più stretta cooperazione internazionale,

stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose per gli scambi commerciali,

garantire un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori,

mantenere un ambiente stabile e sicuro per la pianificazione aziendale e gli investimenti,

promuovere la creatività e l’innovazione mediante la protezione dei diritti di proprietà intellettuale,

fondarsi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech 3 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali,

garantire che i vantaggi della liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dall’instaurazione di ostacoli privati alla concorrenza,

migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali,

creare impieghi e migliorare le condizioni di lavoro e il livello di vita nei loro territori,

conservare e proteggere l’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile,

riaffermato il loro impegno a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi previsti dal diritto internazionale, compresi i principi e gli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite 4 e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, e

convinti che il presente Accordo creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e finanziarie,

hanno convenuto di concludere il presente Accordo di libero scambio,
(denominato qui di seguito «il presente Accordo»):

I Disposizioni iniziali

Art. 1 Istituzione di una zona di libero scambio

Gli Stati dell’AELS e il Cile istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli che sono stati contemporaneamente conclusi fra il Cile e ogni singolo Stato dell’AELS.

Art. 2 Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo, così come sono stati elaborati più particolarmente sulla base dei suoi principi e delle sue regole, sono:

  1. la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di beni, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio5 (denominato qui di seguito «GATT 1994»);
  2. la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi6 (denominato qui di seguito «GATS»);
  3. l’apertura dei mercati degli appalti pubblici delle Parti;
  4. la promozione delle necessarie condizioni per una concorrenza leale nella zona di libero scambio;
  5. l’incremento sostanziale delle possibilità d’investimento nella zona di libero scambio;
  6. la garanzia di una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché della loro attuazione; e
  7. l’instaurazione di un contesto per una cooperazione bilaterale e multilaterale di ampia portata al fine di estendere e accrescere i vantaggi del presente Accordo.

Art. 3 Campo d’applicazione territoriale

Fatta salva l’Appendice I, il presente Accordo si applica al territorio di ciascuna Parte, nonché alle zone situate al di fuori di quest’ultimo sulle quali una Parte può esercitare la propria sovranità o giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

L’Appendice II si applica alla Norvegia.

Art. 4 Rapporto con altri accordi internazionali

Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 7 (denominato qui di seguito «Accordo dell’OMC») e da altri accordi negoziati in questo ambito di cui sono Parti nonché da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti.

Art. 5 Relazioni economiche e commerciali rette dal presente Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra ciascuno degli Stati dell’AELS da un lato e il Cile dall’altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.

In virtù dell’unione doganale stabilita tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein dal Trattato del 29 marzo 1923 8 , la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in tutte le questioni relative al presente Accordo.

Art. 6 Governi regionali e locali

Ogni Parte è interamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo e provvede affinché i rispettivi Governi e autorità regionali e locali nonché le istanze non governative che esercitano poteri delegati loro da Governi o autorità centrali, regionali o locali, assicurino il rispetto di tali obblighi e impegni sul suo territorio.

II Scambi di merci

Art. 7 Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica agli scambi commerciali fra le Parti concernenti:

  1. i prodotti compresi nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci9 (denominato qui di seguito «SA»), ad eccezione dei prodotti menzionati nell’Appendice III;
  2. i prodotti elencati nell’Appendice IV, in virtù delle disposizioni previste nella stessa Appendice;
  3. i pesci e gli altri prodotti di mare elencati nell’Appendice V.

Art. 8 Regole d’origine e cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa applicabili all’articolo 9 paragrafo 1 e all’articolo 19 sono contenute nell’Appen-dice I.

Ai fini dell’articolo 9 paragrafo 2, dell’articolo 13 paragrafo 1 e dell’articolo 18, per «prodotti di una Parte» si intendono i prodotti nazionali ai sensi del GATT 1994 10 o i prodotti così designati dalle Parti, e comprendono i prodotti originari di detta Parte.

Art. 9 Soppressione dei dazi

A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti eliminano tutti i dazi all’importazione dei prodotti originari di uno degli Stati dell’AELS o del Cile, fatte salve le disposizioni dell’Appendice VI.

A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti eliminano, nel quadro degli scambi commerciali fra le Parti, tutti i dazi all’esportazione dei prodotti di una delle Parti.

Nel quadro degli scambi commerciali fra gli Stati dell’AELS e il Cile non saranno introdotti nuovi dazi e quelli esistenti non saranno aumentati.

Art. 10 Dazi

Sono considerati dazi tutti gli oneri doganali e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all’importazione o all’esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa collegate all’importazione o all’esportazione, ad eccezione:

  1. dell’onere corrispondente di un’imposta interna prelevata conformemente all’articolo 15;
  2. di dazi antidumping o compensativi applicati conformemente all’articolo 18; o
  3. di emolumenti o altre tasse prelevati conformemente all’articolo 11.

Art. 11 Emolumenti o altre tasse

L’importo degli emolumenti e delle altre tasse menzionati nell’articolo 10 lettera c si limita ai costi approssimativi dei servizi prestati e questi emolumenti e tasse non devono costituire né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un’imposizione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

Art. 12 Dazi di base

Per ciascun prodotto il dazio di base a cui si applicano le riduzioni successive previste nell’Appendice VI corrisponde al tasso applicato alla nazione più favorita il 1° gennaio 2003.

Se prima o dopo o al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo una riduzione dei dazi è applicata erga omnes , in particolare una riduzione accordata conformemente agli impegni derivanti da negoziati multilaterali nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito «OMC»), i dazi così ridotti sostituiscono i dazi di base menzionati nel paragrafo 1 a decorrere dal giorno dell’applicazione della riduzione o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se quest’ultima ha luogo successivamente.

I dazi ridotti calcolati in virtù delle disposizioni dell’Appendice VI sono arrotondati alla prima decimale o, nel caso di dazi specifici, alla seconda decimale.

Art. 13 Restrizioni all’importazione e all’esportazione

A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i divieti o le restrizioni all’importazione o all’esportazione negli scambi commerciali di prodotti delle Parti tra gli Stati dell’AELS e il Cile applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, esclusi i dazi e le tasse, sono soppressi; sono fatte salve le disposizioni dell’Appendice VII.

Non sarà introdotta alcuna nuova misura conformemente al paragrafo 1.

Art. 14 Classificazione dei prodotti e valore in dogana

La classificazione dei prodotti nel quadro degli scambi commerciali fra gli Stati dell’AELS e il Cile è determinata in funzione delle rispettive nomenclature tariffali di ogni Parte e conformemente al SA.

L’Accordo dell’OMC sull’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994 11 disciplina il valore in dogana che si applica agli scambi commerciali fra gli Stati dell’AELS e il Cile.

Art. 15 Trattamento nazionale

Le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all’articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale diviene in tal modo parte integrante del presente Accordo.

Art. 16 Misure sanitarie e fitosanitarie

I diritti e i doveri delle Parti in merito alle misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie 12 (di seguito «Accordo SPS»).

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai loro rispettivi mercati.

Su richiesta di una Parte sono tenute consultazioni di esperti, qualora una Parte ritenga che un’altra Parte abbia adottato misure suscettibili di ostacolare o di avere ostacolato l’accesso al proprio mercato. Tali esperti in rappresentanza delle Parti interessate per quanto concerne aspetti specifici in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, si impegnano a cercare una soluzione adeguata in conformità alle disposizioni dell’Accordo SPS.

Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli «organi di contatto» per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio d’informazioni.

Per consentire l’utilizzazione efficace delle risorse, le Parti si impegnano, per quanto possibile, a impiegare moderni mezzi tecnici di comunicazione, come la posta elettronica, le videoconferenze o le teleconferenze, oppure a organizzare gli incontri menzionati nel paragrafo 3 contemporaneamente alle sedute del Comitato misto o agli incontri organizzati nel quadro dell’OMC su questioni sanitarie e fitosanitarie. I risultati delle consultazioni degli esperti concordate in conformità al paragrafo 3 sono presentati al Comitato misto.

Per meglio applicare il presente articolo, il Cile e ciascuno degli Stati dell’AELS possono elaborare convenzioni bilaterali, compresi anche accordi fra le rispettive autorità di regolamentazione.

Art. 17 Regolamenti tecnici

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alla valutazione della conformità sono retti dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio 13 (di seguito «Accordo sugli OTC»).

Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati.

Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti si accordano per tenere consultazioni nel quadro del Comitato misto se una di esse ritiene che un’altra Parte abbia preso misure che creano o abbiano creato un ostacolo al commercio, in vista di trovare una soluzione appropriata, conformemente all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 18 Antidumping e misure di compensazione

Le Parti rinunciano ad applicare misure antidumping conformemente all’Accordo OMC sull’esecuzione dell’articolo VI del GATT 1994 14 , per quanto concerne i prodotti di un’altra Parte.

Le Parti riconoscono che l’applicazione effettiva delle regole di concorrenza può rispondere a motivi di ordine economico che generano il dumping.

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle misure di compensazione sono retti dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 15 .

Art. 19 Misure di salvaguardia concernenti l’importazione di determinati prodotti

Se, in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi convenute in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio dell’altra Parte in quantità talmente elevate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un danno grave al ramo economico nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al danno.

Tali misure di salvaguardia possono consistere:

  1. nella sospensione dell’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio che è prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o
  2. nell’aumento dell’aliquota di dazio applicabile a tale prodotto, tenuto conto che l’onere doganale non deve superare:(i)l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (NPF) nel momento in cui la misura è adottata, e(ii)l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.

La durata delle misure di salvaguardia è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. In tal caso, la Parte che adotta tali misure deve presentare un calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Le misure di salvaguardia non si applicano alle importazioni di un prodotto, già assoggettato a misure di questo tipo, durante almeno cinque anni dalla scadenza della misura precedente.

Le misure di salvaguardia possono essere adottate soltanto quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alla procedura stabilita dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia 16 , sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo notifica immediatamente alle altre Parti tutte le informazioni pertinenti, quali le prove del danno grave causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, la data proposta per l’introduzione della misura e la durata prevista di quest’ultima. A qualsiasi Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente, in relazione alle importazioni provenienti da detta Parte.

Entro 30 giorni dalla data della notificazione, il Comitato misto si riunisce per esaminare le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5 e facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. Se non si trova una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può prendere misure conformemente al paragrafo 2 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può prendere una misura di ritorsione. Le misure di salvaguardia e le misure compensative o di ritorsione sono comunicate immediatamente al Comitato misto. Le misure di ritorsione consistono nella sospensione di concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia. Nella scelta delle misure di salvaguardia e delle misure di ritorsione, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo.

In circostanze critiche nelle quali ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria la cui durata non supera i 120 giorni dopo aver preventivamente constatato con netta evidenza che un aumento delle importazioni arreca o rischia di arrecare un danno grave. La Parte che intende adottare una tale misura ne informa immediatamente le altre Parti e, entro 30 giorni dalla data della notificazione, sono avviate le adeguate procedure menzionate nei paragrafi 5 e 6, comprese le misure compensative e di ritorsione. La compensazione è calcolata sulla base di tutto il periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria. La durata di validità di tale misura di salvaguardia provvisoria sarà computata sulla durata della misura di salvaguardia definitiva e su ogni proroga.

Art. 20 Clausola di salvaguardia generale

Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi in virtù dell’articolo XIX del GATT 1994 17 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia 18 .

Art. 21 Eccezioni generali

A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate di una Parte in cui vi sono le medesime condizioni, o restrizioni dissimulate agli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti, applichi o mantenga misure:

  1. necessarie alla tutela della morale pubblica;
  2. necessarie alla tutela della vita e della salute delle persone, del mondo animale e vegetale;
  3. che si riferiscono all’importazione o all’esportazione di oro e argento;
  4. necessarie per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, compresi quelli riguardanti l’applicazione del diritto doganale, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli;
  5. in relazione con articoli fabbricati nelle prigioni;
  6. adottate a tutela del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;
  7. che si riferiscono alla conservazione delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni della produzione o del consumo nazionali;
  8. prese al fine di adempiere impegni convenuti in virtù di accordi intergovernativi, conformi ai criteri sottoposti all’OMC e non rifiutati da quest’ultima o sottoposti direttamente all’OMC e non rifiutati da quest’ultima;
  9. che implicano restrizioni all’esportazione di materie prime interne, necessarie per assicurare a un’industria nazionale di trasformazione le quantità occorrenti di dette materie prime durante i periodi in cui i prezzi interni delle stesse siano mantenuti al di sotto del corso mondiale, in esecuzione di un piano governativo di stabilizzazione, a condizione che le restrizioni non abbiano l’effetto di aumentare le esportazioni o di rafforzare la protezione dell’industria interessata e non si discostino dalle disposizioni del GATT 1994 relative alla non discriminazione;
  10. essenziali per l’acquisizione o la distribuzione di prodotti in periodi di penuria generale o locale, sempreché dette misure siano compatibili con il principio secondo il quale tutti i membri dell’OMC hanno diritto a una parte equa dell’offerta internazionale di questi prodotti e le misure che sono incompatibili con le altre disposizioni del presente Accordo siano soppresse non appena vengano a cadere le condizioni che le hanno rese necessarie.

III Scambi di servizi e stabilimento

Sezione I Scambi di servizi

Art. 22 Campo d’applicazione

La presente sezione si applica alle misure relative agli scambi di servizi prese dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali nonché da istanze non governative nell’esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali.

La presente sezione si applica a tutte le misure relative agli scambi in tutti settori di servizi, esclusi i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali di linea e non di linea, nonché i servizi ausiliari ad essi connessi, ad eccezione:

  1. dei servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
  2. della vendita e della commercializzazione dei servizi di trasporto aereo;
  3. dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)19.

La presente sezione non può essere interpretata in modo tale da imporre a una delle Parti un qualsiasi obbligo in materia di appalti pubblici, che sono trattati nel capitolo V.

Art. 23 Definizioni

Ai fini della presente sezione:

  1. per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio:(i)dal territorio di una Parte al territorio di un’altra Parte (variante 1),(ii)nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell’altra Parte (variante 2),(iii)da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un’altra Parte (variante 3),(iv)da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un’altra Parte (variante 4);
  2. per «misura» s’intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
  3. la «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
  4. le «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» comprendono le misure relative:(i)all’acquisto, al pagamento o all’utilizzazione di un servizio,(ii)all’accesso e al ricorso, in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Parti chiedono siano offerti al pubblico in generale,(iii)alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un’altra Parte;
  5. per «presenza commerciale» s’intende qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale, anche mediante:(i)la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o(ii)la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza;
  6. nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;
  7. per «fornitore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce un servizio20;
  8. per «persona fisica di una Parte» si intende una persona fisica che, a norma delle leggi di tale Parte, è un cittadino di tale Parte o ha il diritto di residenza permanente in tale Parte e gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini in materia di misure concernenti gli scambi di servizi;
  9. per «persona giuridica» si intende qualsiasi ente giuridico debitamente costituito o comunque organizzato ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
  10. i «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori ad eccezione dei servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi;
  11. per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica:(i)costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi del Cile o di uno Stato dell’AELS, e che svolge un’importante attività commerciale nel territorio del Cile o dello Stato dell’AELS interessato, o(ii)nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale:A.di proprietà di persone fisiche di tale Parte o controllata da esse,B.di proprietà di persone giuridiche ai sensi del lettera (j) numero i) o controllata da esse; e
  12. per «servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» si intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.

Art. 24 Trattamento della nazione più favorita

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti il trattamento della nazione più favorita sono disciplinati dal GATS 21 .

Se una Parte conclude con un Paese che non è parte al presente Accordo, un accordo notificato conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS, essa offre alle altre Parti, su richiesta di una di esse, l’opportunità di negoziare, su una base reciprocamente vantaggiosa, i vantaggi in esso accordati.

Art. 25 Accesso al mercato

Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell’articolo 23, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nell’Elenco menzionato nell’articolo 27.

In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l’intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti:

  1. limitazioni del numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;
  2. limitazioni del valore complessivo delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
  3. limitazioni del numero complessivo di prestazioni di servizi o della produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica22;
  4. limitazioni del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un fornitore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
  5. misure che limitano o impongono forme specifiche di enti giuridici o joint venture con i quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e
  6. limitazioni della partecipazione di capitale estero, in termini di limite percentuale massimo delle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

Art. 26 Trattamento nazionale

Nei settori inseriti nel proprio Elenco menzionato nell’articolo 27 e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e a fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi 23 .

Una Parte può adempiere le esigenze di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ai propri servizi analoghi e ai propri fornitori di servizi analoghi.

Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza a favore dei servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o fornitori di servizi di un’altra Parte.

Art. 27 Liberalizzazione degli scambi

L’Elenco degli impegni specifici che ciascuna Parte assume in virtù degli articoli 25 e 26 nonché del paragrafo 3 del presente articolo è presentato nell’Appendice VIII. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco specifica:

  1. termini, limitazioni e condizioni dell’accesso al mercato;
  2. condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
  3. obblighi relativi a impegni aggiuntivi ai sensi del paragrafo 3; e
  4. se del caso, tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

Eventuali misure incompatibili con gli articoli 25 e 26 sono inserite nella colonna relativa all’articolo 25. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l’articolo 26.

Se assume un impegno specifico relativo a misure che incidono sugli scambi di servizi, le quali non devono essere contemplate nell’Elenco a norma degli articoli 25 e 26, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze, una Parte inserisce tale impegno specifico nell’Elenco come impegno aggiuntivo.

Le Parti riesaminano i loro Elenchi degli impegni specifici almeno ogni tre anni, o più spesso, al fine di eliminare essenzialmente le rimanenti discriminazioni fra le Parti in relazione allo scambio di servizi oggetto della presente Sezione, su una base reciprocamente vantaggiosa perseguendo per ambo le parti un equilibrio fra diritti e obblighi.

Art. 28 Regolamentazione interna

Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla verifica approfondita di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

Qualora sia necessaria l’autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti della Parte interessata provvedono, dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, a informare senza indugio il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

Le Parti riesaminano insieme i risultati dei negoziati conformemente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS24 inerenti alle norme per misure concernenti i requisiti obbligatori e le procedure, nonché le norme tecniche e gli obblighi di licenza che devono garantire che tali misure non rappresentano inutili ostacoli allo scambio di servizi, in vista di una loro integrazione nel presente Accordo. Queste norme devono garantire che tali requisiti, fra l’altro:

  1. siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;
  2. non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;
  3. nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

Nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, la Parte si astiene dall’imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera:

  1. non conforme ai criteri definiti nel paragrafo 4, lettere (a) (b) o (c); e
  2. che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da quella Parte al momento dell’assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

Se, tuttavia, una regolamentazione interna è preparata, adottata e applicata da una Parte conformemente alle norme internazionali applicate dalle due Parti, è necessaria la presunzione, fino a prova contraria, che tale regolamentazione sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

Ogni Parte prevede procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un’altra Parte.

Art. 29 Riconoscimento

Le Parti incoraggiano gli organi competenti nel loro territorio a emanare raccomandazioni sul riconoscimento reciproco al fine di consentire ai fornitori di servizi di soddisfare tutti i criteri, o almeno una parte di essi, applicati da ciascuna Parte per il rilascio di autorizzazioni e di licenze, il riconoscimento, il rilascio di certificati per i fornitori di servizi e le loro attività e in particolare per i fornitori di servizi professionali.

Il Comitato misto decide, entro un termine ragionevole e considerando il livello di corrispondenza delle rispettive regolamentazioni, se una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1 sia conforme alle disposizioni della presente Sezione. Se così fosse, una tale raccomandazione, negoziata dalle autorità competenti, dovrebbe essere applicata in virtù di un accordo sulle esigenze reciproche, le qualifiche, le licenze e le altre regolamentazioni.

Ogni riconoscimento di questo tipo accordato da una Parte deve essere conforme alle corrispondenti disposizioni dell’OMC e, in particolare, a quelle dell’articolo VII del GATS 25 .

Se le Parti ne convengono, ciascuna Parte incoraggia i propri organi competenti a sviluppare procedure al fine di elaborare temporaneamente licenze per i fornitori di servizi professionali di un’altra Parte.

Il Comitato misto riesamina periodicamente, tuttavia almeno una volta ogni tre anni, l’applicazione del presente articolo.

Se una Parte riconosce, in un accordo o in una convenzione, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti adempiuti, le qualifiche, le licenze e i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre adeguate possibilità a un’altra Parte, che ne fa richiesta, di negoziare la sua adesione a tale accordo o convenzione, o di negoziare accordi o convenzioni comparabili. Ove il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione, l’esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti adempiuti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

Art. 30 Circolazione delle persone fisiche

La presente Sezione si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono fornitori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un fornitore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio. Le persone fisiche soggette agli impegni specifici di una Parte sono autorizzate a fornire servizi conformemente al tenore di tali impegni specifici.

La presente Sezione non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

La presente Sezione non impedisce a una Parte di applicare misure per regolamentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una Parte dalle disposizioni e modalità di un impegno specifico 26 .

Art. 31 Servizi di telecomunicazione

Disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione sono enunciate nell’Appendice IX.

Sezione II Stabilimento

Art. 32 Campo d’applicazione

La presente sezione si applica allo stabilimento in tutti i settori, ad eccezione di quello nei settori dei servizi.

Art. 33 Definizioni

Le presenti disposizioni non si applicano alle persone fisiche in cerca o nell’esercizio di un impiego sul mercato del lavoro e non conferiscono alcun diritto di accesso al mercato del lavoro di una delle Parti.

Ai fini della presente sezione:

  1. per «persona giuridica» si intende qualsiasi ente giuridico debitamente costituito o comunque organizzato ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
  2. per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di uno degli Stati dell’AELS o del Cile, e che svolge un’importante attività economica nel territorio del Cile o dello Stato interessato dell’AELS;
  3. per «persona fisica» si intende un cittadino di uno degli Stati dell’AELS o del Cile conformemente alla legislazione del rispettivo Stato;
  4. per «stabilimento» si intende:(i)la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica,(ii)la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza[tab]nel territorio di una Parte al fine di esercitare un’attività economica.

Art. 34 Trattamento nazionale

Per quanto concerne lo stabilimento e fatte salve le riserve menzionate nell’Appendice X, ciascuna Parte accorda alle persone fisiche e giuridiche delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie persone fisiche e giuridiche che esercitano un’analoga attività economica.

Art. 35 Riserve

nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l’articolo 34.

Il trattamento nazionale di cui all’articolo 34 non si applica:

  1. alle riserve elencate da una Parte nell’Appendice X;
  2. agli emendamenti a una riserva, adottati conformemente al lettera (a), per quanto detti emendamenti non rendano la riserva meno conforme all’articolo 34;
  3. a ciascuna nuova riserva adottata da una Parte integrata nell’Appendice X del presente Accordo, per quanto detta riserva non comprometta l’insieme degli impegni della Parte interessata in virtù del presente Accordo;

Nel quadro degli esami previsti dall’articolo 37, le Parti riesaminano almeno una volta ogni tre anni lo statuto delle riserve iscritte nell’Appendice X del presente Accordo ai fini di ridurle o di stralciarle.

Una Parte può, in ogni tempo, su domanda di un’altra Parte o unilateralmente, eliminare tutte le riserve iscritte nell’Appendice X o una parte di esse mediante notificazione scritta alle altre Parti.

Una Parte può, in ogni tempo, introdurre una nuova riserva nell’Appendice X conformemente al paragrafo 1 (c) del presente articolo, mediante notificazione scritta alle altre Parti. Ricevuta detta notificazione, le altre Parti possono chiedere che siano avviate consultazioni concernenti detta riserva. Non appena riceve una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva avvia consultazioni con le altre Parti.

Art. 36 Diritto di regolamentare

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, ogni Parte può regolamentare lo stabilimento delle persone giuridiche e fisiche.

Art. 37 Disposizioni finali

Al fine di liberalizzare progressivamente le condizioni d’investimento, le Parti confermano la loro volontà di riesaminare, entro un termine massimo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, il quadro giuridico, le condizioni e i flussi degli investimenti tra i loro territori, conformemente agli impegni presi nell’ambito degli accordi internazionali in materia di investimenti.

Sezione III Pagamenti e movimenti di capitali

Art. 38 Obiettivo e campo di applicazione

  1. 1. Le Parti si impegnano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali fra di esse conformemente ai loro impegni presi nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo in debita considerazione la stabilità monetaria di ciascuna delle Parti.
  2. 2. La presente Sezione si applica a tutti i pagamenti e a tutti i movimenti di capitali fra le Parti. Disposizioni particolari sui pagamenti e i movimenti di capitali sono previste nell’Appendice XI.

Art. 39 Conti correnti

Le Parti autorizzano qualsiasi pagamento e qualsiasi trasferimento su conti correnti fra le Parti sempreché le operazioni siano effettuate in moneta convertibile e conformemente alle disposizioni dell’Accordo sul Fondo monetario internazionale.

Art. 40 Conti di capitali

Le Parti autorizzano il libero movimento di capitali connessi agli investimenti diretti effettuati conformemente alle leggi del Paese ospite, nonché agli investimenti effettuati conformemente alle disposizioni delle sezioni relative agli scambi di servizi e allo stabilimento del presente capitolo, inclusa la liquidazione o il rimpatrio di questi capitali o di tutti gli altri utili realizzati.

Art. 41 Eccezioni e misure di salvaguardia

Se in circostanze straordinarie i pagamenti e i movimenti di capitali fra le Parti causano o minacciano di causare gravi difficoltà alla politica monetaria o alla politica valutaria in una delle Parti, la Parte interessata può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i movimenti di capitali per un periodo di un anno al massimo. L’applicazione delle misure di salvaguardia può essere prolungata mediante una loro reintroduzione formale.

La Parte che adotta misure di salvaguardia ne informa la Parte interessata e presenta appena possibile un calendario per la loro eliminazione.

Art. 42 Disposizioni finali

Le Parti tengono fra loro consultazioni per facilitare i movimenti di capitali e promuovere quindi gli obiettivi del presente Accordo.

Sezione IV Disposizioni comuni

Art. 43 Rapporto con gli altri accordi internazionali

Per quanto concerne le questioni menzionate nel presente capitolo, le Parti confermano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali e multilaterali di cui sono Parte.

Art. 44 Eccezioni generali

L’articolo XIV e l’articolo XXVIII lettera (o) del GATS 27 sono inseriti nel presente capitolo e ne fanno parte integrante.

Art. 45 Servizi finanziari

Le Parti convengono sul fatto che non è stato assunto alcun impegno relativo ai servizi finanziari. Per maggiore chiarezza i servizi finanziari sono definiti conformemente al paragrafo 5 dell’Appendice sui servizi finanziari del GATS 28 .

Impregiudicato il paragrafo 1, le Parti prevedono, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’integrazione dei servizi finanziari nel presente capitolo su una base reciprocamente vantaggiosa e perseguendo un equilibrio fra diritti e obblighi.

IV Protezione della proprietà intellettuale

Art. 46 Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per fare rispettare detti diritti in caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Appendice XII del presente Accordo e degli accordi internazionali ivi menzionati.

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 29 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»). 30

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai cittadini di uno Stato terzo. Le eccezioni a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 4 e 5 dell’Accordo TRIPS.

Su richiesta di una Parte al Comitato misto e per quanto lo stesso vi acconsenta, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell’Appendice XII, al fine di estendere ulteriormente la protezione e di impedire le distorsioni degli scambi derivanti dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.

V Appalti pubblici

Art. 47 Obiettivo

Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti garantiscono l’effettiva apertura reciproca dei rispettivi appalti pubblici.

Art. 48 Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica a qualsiasi legge, regolamento, procedura o pratica concernente appalti pubblici conclusi tra gli enti delle Parti relativi a prodotti 31 e servizi, comprese le costruzioni, conformemente alle condizioni stabilite da ogni Parte nelle Appendici XIII e XIV del presente Accordo.

Il presente capitolo non si applica:

  1. a contratti conclusi conformemente a:(i)un accordo internazionale e intesi alla realizzazione e all’esercizio comuni di un progetto delle parti,(ii)un accordo internazionale concernente lo stazionamento di truppe,(iii)alla procedura particolare di un’organizzazione internazionale;
  2. ad accordi non contrattuali o ad altre forme di aiuto statale e di appalto nel quadro di programmi di aiuto o di cooperazione;
  3. a contratti concernenti:(i)l’acquisto o la locazione di terreni, di edifici esistenti o di altri beni immobili e i diritti connessi,(ii)l’acquisto, l’elaborazione, la produzione o la coproduzione di programmi audiovisivi e di contratti sugli orari di trasmissione,(iii)i servizi d’arbitrato e di conciliazione,(iv)i contratti di lavoro, e(v)i servizi di ricerca e di sviluppo i cui utili non vanno esclusivamente all’ente per uso proprio nella conduzione delle proprie attività, a condizione che siano integralmente indennizzati dall’ente;
  4. ai servizi finanziari.

Le concessioni di lavori pubblici, come sono definite nell’articolo 49, sono parimenti soggette al presente capitolo conformemente alle Appendici XIII e XIV.

Nessuna Parte può preparare, organizzare o strutturare un contratto relativo a appalti pubblici in modo tale da eludere gli obblighi risultanti dal presente capitolo.

Art. 49 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «ente» si intende qualsiasi ente menzionato nell’Appendice XIII;
  2. per «appalto pubblico» si intende una procedura mediante la quale un Governo ottiene l’uso di beni, di servizi o di una loro combinazione, oppure li acquista per uso statale e non allo scopo di vendita o rivendita commerciale o di utilizzazione nella produzione o nella fornitura di beni o servizi a fini di vendita o rivendita commerciale;
  3. per «liberalizzazione» si intende un processo che conduce alla situazione in cui un ente non beneficia di diritti esclusivi o speciali e si trova impegnato esclusivamente nella fornitura di beni o di servizi sui mercati soggetti a una concorrenza effettiva;
  4. per «operazioni di compensazione» si intendono le condizioni considerate o imposte da un ente prima o durante la procedura di aggiudicazione, tali da promuovere lo sviluppo locale o migliorare la bilancia dei pagamenti della Parte a cui appartiene l’ente, mediante requisiti riguardanti il contenuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti;
  5. per «privatizzazione» si intende un processo che conduce alla situazione in cui un ente pubblico cessa di essere controllato dallo Stato perché le azioni di tale ente sono vendute sul mercato o per una qualsiasi altra procedura prevista dalla legislazione in vigore nella Parte alla quale appartiene l’ente;
  6. per «concessione di lavori pubblici» si intende un contratto dello stesso tipo di quello per gli appalti pubblici, fatto salvo il fatto che la rimunerazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di usufrutto dell’edificio oppure nel godimento di tale diritto combinato con il pagamento di un certo importo;
  7. per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica che fornisce o è in grado di fornire prodotti e servizi a un ente;
  8. per «specifiche tecniche» si intendono le specifiche che definiscono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto di un’aggiudicazione di appalti, come la qualità, le caratteristiche d’impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l’imballaggio, il contrassegno e l’etichettatura o i processi e i metodi di produzione nonché le esigenze relative ai processi di valutazione della conformità definite dagli enti di aggiudicazione; e
  9. per «offerente» s’intende un fornitore che sottopone un’offerta.

Art. 50 Trattamento nazionale e non discriminazione

Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte riserva ai prodotti, ai servizi e ai fornitori delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali.

Riguardo a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte si assicura che i suoi enti:

  1. non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio, in ragione del grado di controllo o di partecipazione esteri; e
  2. non esercitino discriminazione alcuna nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale sulla base del fatto che i prodotti e i servizi offerti da tale fornitore nel quadro di un appalto pubblico particolare sono beni e servizi di un’altra Parte.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dazi e alle altre tasse percepite sulle importazioni o in occasione dell’importazione, né al metodo di
riscossione di tali dazi e tasse, né ad altri regolamenti o formalità d’importazione, né alle misure riguardanti il commercio di servizi, che non fanno parte delle misure relative specificatamente agli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo.

Art. 51 Divieto di operazioni di compensazione

Ciascuna Parte si assicura che i suoi enti non prevedano di imporre, non tentino di imporre né impongano operazioni di compensazione nell’ambito della qualifica e della scelta dei fornitori, dei prodotti e dei servizi o della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione dei contratti.

Art. 52 Norme di valutazione

Gli enti non possono suddividere un mandato o scegliere un metodo di valutazione degli appalti con l’intento di eludere l’applicazione del presente capitolo, quando occorre determinare se un appalto pubblico è soggetto alle disposizioni del presente capitolo e alle condizioni stabilite nelle Appendici XIII e XIV.

Nel calcolo del valore di un appalto, un ente tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, come premi, emolumenti, commissioni e interessi nonché l’importo totale massimo autorizzato, compresa la clausola per un’opzione prevista nel
contratto.

Se non è possibile calcolare preventivamente il valore preciso di un appalto a causa delle sue caratteristiche, gli enti valuteranno tale valore in base a criteri oggettivi.

Art. 53 Trasparenza

Le Parti pubblicano senza indugio leggi, regolamenti, decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale e procedure, incluse le clausole contrattuali
normative relative agli appalti pubblici oggetto del presente capitolo, nelle pubblicazioni appropriate menzionate nell’allegato 2 dell’Appendice XIV, compresi i media elettronici ufficialmente designati.

Le Parti pubblicano senza indugio e seguendo le stesse modalità ogni modifica di tali misure.

Art. 54 Procedure per le gare d’appalto

Gli enti procedono alle gare d’appalto pubbliche mediante procedure di gara libera o con preselezione, conformemente alle rispettive procedure nazionali e alle disposizioni del presente capitolo e senza discriminazioni.

Ai fini del presente capitolo:

  1. le procedure di gara libera sono quelle che consentono a tutti i fornitori interessati di presentare un’offerta; e
  2. le procedure di gara con preselezione sono quelle in cui, conformemente all’articolo 55 e ad altre disposizioni appropriate del presente capitolo, sono ammessi a presentare un’offerta di appalto soltanto i fornitori che soddisfano i requisiti di qualificazione stabiliti dagli enti.

In casi particolari, tuttavia, e unicamente alle condizioni di cui all’articolo 56, gli enti possono applicare una procedura diversa da quelle di gara libera o con preselezione menzionate nel paragrafo 1, nel qual caso gli enti possono scegliere di non pubblicare alcun avviso relativo all’appalto pubblico previsto e possono rivolgersi ai fornitori di loro scelta negoziando le condizioni contrattuali con uno o più di essi.

Gli enti trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare non forniscono informazioni con l’intento di permettere a determinati partecipanti di conformare le proprie offerte al livello di quelle degli altri partecipanti.

Art. 55 Gare con preselezione

Nel caso di gare con preselezione, gli enti possono limitare il numero di fornitori qualificati invitati a presentare offerte, compatibilmente con l’efficacia di funzionamento del meccanismo di gara, a condizione che selezionino il maggior numero di fornitori nazionali e di un’altra Parte in modo leale e non discriminatorio sulla base di criteri indicati nell’avviso d’appalto pubblico previsto o nella documentazione della gara.

Gli enti che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono selezionare i fornitori da invitare a presentare offerte tra quelli che figurano in detti elenchi conformemente alle condizioni previste nell’articolo 57 paragrafo 7. Ogni selezione deve fornire eque possibilità ai fornitori che figurano negli elenchi.

Art. 56 Altre procedure

1. A condizione che la procedura di gara non venga utilizzata per impedire il più possibile la concorrenza o proteggere fornitori indigeni, gli enti possono aggiudicare appalti mediante procedure di gara diverse da quella libera o con preselezione, rispettando le condizioni e disposizioni seguenti:

  1. se in risposta a un bando di gara non vengono presentate offerte adeguate, ma a condizione che i requisiti della gara originaria non siano cambiati in modo essenziale;
  2. se, per motivi tecnici o artistici in relazione alla protezione di diritti esclusivi, i prodotti possono essere forniti soltanto da un fornitore determinato e non vi sono alternative ragionevoli o prodotti sostitutivi;
  3. se, per motivi di estrema urgenza in relazione a eventi che l’ente non poteva prevedere, i prodotti non potrebbero essere procurati per tempo mediante la procedura libera o con preselezione;
  4. in caso di forniture supplementari di prodotti o servizi dei fornitori originari presso i quali un cambio del fornitore implicherebbe una fornitura di materiale o servizi che non soddisfano le condizioni di interscambiabilità con materiale, software o servizi già disponibili;
  5. se un ente si procura prototipi o un nuovo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso dell’esecuzione di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale o ai fini di detto contratto;
  6. se servizi supplementari, che non erano inclusi nell’appalto iniziale ma che corrispondono agli obiettivi del fascicolo di gara per l’appalto iniziale, si rendono necessari in presenza di circostanze imprevedibili al fine di terminare la fornitura dei servizi descritti nel predetto appalto. Tuttavia, il valore totale degli appalti aggiudicati per i servizi supplementari di costruzione non può superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto principale;
  7. per nuovi servizi che consistono nella ripetizione di servizi analoghi e per il quale l’ente ha indicato nell’avviso di appalto del servizio iniziale che ai fini dell’aggiudicazione degli appalti per simili nuovi servizi possono essere utilizzate procedure di gara diverse da quella libera o con preselezione;
  8. in caso di appalti aggiudicati ai vincitori di un concorso di progetti, a condizione che il concorso sia avvenuto in sintonia con i principi del presente
    capitolo; se più concorrenti hanno avuto successo, tutti sono invitati a partecipare ai negoziati; e
  9. per prodotti quotati e acquistati su un mercato di materie prime, e per gli acquisti di prodotti realizzati in condizioni eccezionalmente vantaggiose che si verificano solo a brevissimo termine in caso di disposizioni straordinarie e non per gli acquisti usuali di fornitori regolari.

Ogni qual volta per gli enti si riveli necessario applicare, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1, una procedura di gara diversa dalla procedura libera o da quella con preselezione, le Parti assicurano che gli enti elaborino un rapporto scritto in cui si fornisce una giustificazione speciale per l’appalto aggiudicato in virtù di tale paragrafo .

Art. 57 Qualificazione dei fornitori

1. Le condizioni di partecipazione alle gare d’appalto saranno limitate a quelle indispensabili per garantire che il potenziale fornitore possa adempiere le condizioni dell’appalto e sia capace di portare a termine il contratto.

Nel qualificare i fornitori, gli enti non possono fare differenze tra fornitori nazionali e fornitori di un’altra Parte.

Per la partecipazione a un contratto d’appalto, una Parte non può porre la condizione che un fornitore abbia già ottenuto uno o più contratti da un ente di detta Parte o abbia già lavorato e fatto esperienze nel suo territorio.

Gli enti riconoscono come qualificati tutti i fornitori che soddisfano le condizioni di partecipazione fissate per un particolare appalto previsto. Nel valutare le qualificazioni, essi basano le loro decisioni esclusivamente sulle condizioni di partecipazione indicate precedentemente negli avvisi o nel fascicolo di gara.

Nessuna disposizione del presente capitolo impedisce che un fornitore sia escluso a causa di un fallimento, di dichiarazioni inveritiere o di una condanna per un reato grave quale l’appartenenza a un’organizzazione criminale.

Chiunque abbia chiesto di divenire fornitore qualificato viene avvisato senza indugio dagli enti interessati circa la decisione presa al riguardo.

Gli enti possono tenere elenchi permanenti dei fornitori qualificati, se sono
rispettate le regole seguenti:

  1. gli enti che tengono elenchi permanenti dei fornitori qualificati provvedono affinché i fornitori possano chiedere la qualificazione in ogni momento;
  2. ogni fornitore che ha chiesto di essere ammesso come fornitore qualificato viene avvisato dagli enti interessati circa la decisione presa al riguardo;
  3. i fornitori che chiedono di partecipare alla gara per un determinato appalto previsto, ma che non figurano ancora nell’elenco permanente dei fornitori qualificati, devono avere la possibilità di partecipare alla gara d’appalto se sono in grado di produrre certificati e altri attestati equivalenti richiesti ai fornitori figuranti nell’elenco;
  4. se un ente operante nel settore dei servizi pubblici utilizza una pubblicazione concernente l’esistenza di un elenco permanente quale avviso di un appalto previsto, come prevede l’Allegato 5 paragrafo 6 dell’Appendice XIV, i fornitori non figuranti nella lista che chiedono di partecipare alla gara devono essere presi in considerazione anch’essi se nel caso dei fornitori non ancora qualificati vi è tempo sufficiente per concludere la procedura di qualificazione; in tal caso, l’ente deve avviare senza indugio la procedura di qualificazione e non deve utilizzare tale procedura o il relativo tempo necessario per escludere i fornitori dell’altra Parte dall’elenco dei fornitori.

Art. 58 Pubblicazione degli avvisi

Disposizioni generali

1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace delle possibilità d’appalto generate dalla procedura di gara e trasmettono ai fornitori di un’altra Parte tutte le informazioni necessarie alla partecipazione a una simile procedura di gara.

Per ogni contratto che rientra nel presente capitolo, tranne quelli di cui agli articoli 54 paragrafo 3 e 56, gli enti pubblicano preventivamente un avviso in cui i fornitori interessati sono invitati a presentare offerte o eventualmente a sottoporre domande di partecipazione alla gara d’appalto.

3. In ogni avviso di appalto previsto devono essere indicate almeno le informazioni seguenti:

  1. nome, indirizzo, numero di fax, indirizzo e-mail dell’ente e, se diverso, indirizzo dell’organo presso cui sono ottenibili tutte le documentazioni relative all’appalto;
  2. la procedura di gara scelta e la forma contrattuale;
  3. una descrizione del contratto previsto nonché le condizioni contrattuali
    essenziali che devono essere adempiute;
  4. ogni condizione che i fornitori devono adempiere per poter partecipare alla gara;
  5. il termine per la presentazione delle offerte e eventuali altri termini;
  6. i criteri principali applicabili all’aggiudicazione dell’appalto; e
  7. se possibile, le condizioni di pagamento e altre condizioni.
Disposizioni comuni

4. Ogni avviso di appalto conformemente al presente articolo e all’Allegato 5 dell’Appendice XIV deve essere accessibile per tutto il periodo stabilito per la presentazione delle offerte per l’appalto in questione. 5. Gli enti pubblicano gli avvisi tempestivamente e utilizzando mezzi che offrano l’accesso più ampio possibile e non discriminante ai fornitori interessati delle Parti. Questi mezzi sono accessibili gratuitamente attraverso un solo punto d’accesso menzionato nell’Allegato 2 dell’Appendice XIV.

Art. 59 Fascicolo di gara

1. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori contiene tutte le indicazioni necessarie affinché questi possano presentare offerte valide.

Se gli enti contraenti non offrono, per via elettronica, un libero accesso diretto ai fascicoli di gara completi e alle documentazioni ausiliarie, gli enti mettono senza indugio a disposizione di ogni fornitore delle Parti il fascicolo di gara.

Gli enti rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di informazioni pertinenti, purché dette informazioni non favoriscano questo fornitore rispetto ai suoi concorrenti.

Art. 60 Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono indicate negli avvisi, nei fascicoli di gara o in documentazioni supplementari.

Ciascuna Parte assicura che i suoi enti non elaborino, adottino o applichino specifiche tecniche con lo scopo di creare ostacoli al commercio internazionale e che tali specifiche non abbiano tale effetto.

3. Le specifiche tecniche prescritte dagli enti sono:

  1. definite in funzione della prestazione e dei requisiti funzionali del prodotto piuttosto che in funzione della sua costruzione o delle sue caratteristiche
    descrittive; e
  2. basate su norme internazionali, se esistono, oppure su regolamenti tecnici nazionali32, norme nazionali riconosciute33 o codici delle costruzioni.

Le disposizioni del paragrafo 3 non sono ammissibili se l’ente può dimostrare oggettivamente che l’applicazione delle specifiche tecniche menzionate in tale paragrafo sarebbe inefficace o inadeguata per adempiere gli obiettivi legittimi.

In ogni caso, gli enti devono prendere in considerazione le offerte che non corrispondono alle specifiche tecniche ma che adempiono i relativi requisiti essenziali e sono adeguate per lo scopo previsto. Il riferimento alle specifiche tecniche nei
fascicoli di gara deve contenere la menzione «o l’equivalente». 6. Non devono essere richiesti o menzionati marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intelleggibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali «o l’equivalente». 7. Il fornitore deve dimostrare che la sua offerta adempie i requisiti essenziali.

Art. 61 Termini

Ogni termine fissato dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione deve essere fissato in modo tale da permettere ai fornitori esteri e nazionali di preparare e depositare le loro offerte ed eventualmente le loro domande di partecipazione o proposte per la procedura di qualificazione. Nel fissare detto termine, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell’appalto previsto e il tempo normalmente necessario per la trasmissione delle offerte per via postale, dall’estero e dal Paese stesso.

Ciascuna Parte si assicura che gli enti tengano debitamente conto dei ritardi di pubblicazione quando fissano la data limite per il ricevimento delle offerte o per il deposito delle domande intese a ottenere un invito di partecipazione o per il deposito delle candidature alla procedura di qualificazione per poter essere iscritti nell’elenco dei fornitori. 3. I termini minimi per il ricevimento delle offerte sono indicati nell’Allegato 3 dell’Appendice XIV.

Art. 62 Negoziati

1. Una Parte può prevedere che gli enti procedano a negoziati nei casi seguenti:

  1. nell’ambito degli appalti pubblici per i quali esse hanno fatto osservare di averne l’intenzione nell’avviso dell’appalto previsto; o
  2. se dall’esame delle offerte appare che nessuna di esse è la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di
    gara.

I negoziati servono principalmente per determinare i punti forti e quelli deboli delle offerte.

Nel corso dei negoziati, gli enti non devono fare distinzioni tra i diversi fornitori. In particolare, esse si adoperano affinché:

  1. l’eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri enunciati negli avvisi e nel fascicolo di gara;
  2. le modifiche apportate ai criteri e alle prescrizioni tecniche siano comunicate per scritto a tutti i partecipanti ai negoziati rimasti in gara;
  3. sulla base di prescrizioni rivedute e/o a negoziati conclusi, tutti i partecipanti rimasti in gara abbiano la possibilità di presentare, entro un termine uguale per tutti, offerte nuove o modificate.

Art. 63 Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte

1. Le offerte e le domande di partecipazione sono presentate in forma scritta.

Le offerte sono prese in consegna e aperte dagli enti secondo procedure e condizioni conformi ai principi della trasparenza e della non discriminazione.

Art. 64 Aggiudicazione degli appalti

1. Per essere considerate ai fini dell’aggiudicazione, le offerte devono essere
conformi, al momento della loro apertura, alle condizioni essenziali specificate negli avvisi o nel fascicolo di gara ed essere state presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.

Gli enti aggiudicano l’appalto al fornitore la cui offerta è la meno costosa o è giudicata la più conveniente sulla base degli specifici criteri oggettivi di valutazione negli avvisi o nei fascicoli di gara.

Art. 65 Informazione in merito all’aggiudicazione dell’appalto

1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace dei risultati della procedura pubblica d’appalto.

Gli enti informano senza indugio i fornitori in merito all’aggiudicazione
dell’appalto e alle caratteristiche e ai vantaggi relativi delle offerte selezionate. Su richiesta, essi comunicano a ogni fornitore scartato i motivi per cui la sua offerta non è stata considerata. 3. Tuttavia, gli enti possono decidere che talune informazioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto non vengano comunicate nel caso in cui la loro divulgazione ostacoli l’applicazione delle leggi, sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, pregiudichi interessi commerciali legittimi dei fornitori o possa nuocere a una
concorrenza leale tra i fornitori.

Art. 66 Procedura di contestazione

1. Gli enti esaminano in maniera imparziale e tempestiva qualsiasi reclamo presentato da un fornitore per presunta violazione del presente capitolo in relazione alla procedura di aggiudicazione.

Ciascuna Parte prevede procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che permettano ai fornitori di contestare eventuali violazioni del presente capitolo nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti per i quali hanno, o hanno avuto, un certo interesse. 3. Le contestazioni sono sottoposte a un organo di esame imparziale e indipendente. Nei casi in cui non sia un tribunale, l’organo di esame è oggetto di un esame giudiziario o deve disporre di garanzie procedurali paragonabili a quelle di un tribunale.

Le procedure di contestazione prevedono:

  1. misure transitorie rapide per rimediare alle violazioni dell’Accordo e preservare le possibilità commerciali. Tale azione può comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, le procedure possono prevedere che al momento di decidere circa l’applicazione di dette misure si tenga conto di eventuali conseguenze negative di portata considerevole per gli interessi in questione, compreso l’interesse pubblico; e
  2. misure intese a rimediare alla violazione dell’Accordo o a compensare le perdite o i danni subiti; tali misure possono essere limitate alle spese derivanti dalla preparazione delle offerte o dalla contestazione.

Art. 67 Tecnologia dell’informazione e cooperazione

Le Parti si sforzano, per quanto possibile, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici al fine di permettere una diffusione efficace delle informazioni concernenti gli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità d’appalto offerte dagli enti, purché siano rispettati i principi della trasparenza e della non discriminazione.

Le Parti promuovono una cooperazione tecnica destinata in primo luogo alle piccole e medie imprese. In tal modo si persegue l’obiettivo di migliorare la comprensione del sistema d’appalto pubblico dell’altra Parte e delle relative statistiche nonché di agevolare l’accesso ai rispettivi mercati.

Art. 68 Modifiche del campo d’applicazione

Una Parte può modificare il campo d’applicazione del presente capitolo, a condizione che:

  1. ne informi le altre Parti; e
  2. offra alle altre Parti, entro 30 giorni da siffatta notificazione, adeguamenti compensativi idonei per il campo d’applicazione affinché quest’ultimo
    rimanga a un livello simile a quello precedente la modifica.

Fatto salvo il paragrafo 1 lettera b, alle altre Parti non vengono offerti adeguamenti compensativi se la modifica del campo d’applicazione del presente capitolo ad opera di una Parte concerne:

  1. rettifiche puramente formali e lievi modifiche delle Appendici XIII e XIV;
  2. uno o più enti il cui controllo o influsso da parte del Governo sia stato soppresso nell’ambito della privatizzazione o liberalizzazione.

Se le Parti acconsentono alla modifica, il Comitato misto attua la decisione e modifica l’Appendice in questione.

Art. 69 Negoziati successivi

La Parte che in futuro offre vantaggi supplementari a uno Stato terzo per quanto concerne il campo d’applicazione dell’accesso ai suoi appalti al di là di quanto convenuto nel presente capitolo, si impegna, su richiesta di un’altra Parte, ad avviare negoziati con un’altra Parte al fine di estendere a quest’ultima il campo d’applicazione in virtù del presente capitolo sulla base della reciprocità.

Art. 70 Eccezioni

A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti o restrizioni dissimulate agli scambi fra di esse, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure necessarie a tutelare:

  1. la morale, l’ordine e la sicurezza pubblici;
  2. la vita, la salute e la sicurezza delle persone;
  3. la vita e la salute del mondo animale e vegetale;
  4. la proprietà intellettuale; o
  5. i prodotti o servizi forniti da disabili, istituzioni di pubblica utilità o penitenziari.

Art. 71 Verifica e attuazione

Salvo accordo contrario delle Parti, il Comitato misto verifica ogni due anni l’attuazione del presente capitolo; esso tiene conto di tutti gli aspetti risultanti dalle presenti disposizioni e, nell’adempiere i suoi compiti, adotta le misure adeguate.

Su richiesta di una Parte, le Parti istituiscono un gruppo di lavoro bilaterale incaricato di trattare le questioni che emergono nel contesto dell’attuazione del presente capitolo. Ne fanno parte:

  1. la cooperazione bilaterale in relazione allo sviluppo e all’impiego della
    comunicazione elettronica nel settore degli appalti pubblici;
  2. lo scambio di statistiche e altre informazioni necessarie affinché le Parti possano sorvegliare gli appalti e i risultati dell’applicazione del presente capitolo; e
  3. l’esame del potenziale interesse nei confronti di ulteriori negoziati volti a estendere il campo d’applicazione degli impegni in materia di accesso ai mercati secondo il presente capitolo.

VI Politica in materia di concorrenza

Art. 72 Obiettivi

Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali possono compromettere i vantaggi risultanti dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad applicare le leggi della concorrenza in sintonia con il presente capitolo allo scopo di evitare che i vantaggi del processo di liberalizzazione nel settore dei prodotti e dei servizi, quale è previsto nel presente Accordo, siano ridotti o annullati da pratiche commerciali anticoncorrenziali. 34 Per favorire tale scopo, le Parti concordano di cooperare in relazione alle disposizioni del presente capitolo e di coordinare il loro modo di procedere. Questa cooperazione comprende la comunicazione, la consultazione e lo scambio di informazioni.

Ai sensi del presente Accordo, l’espressione «pratiche commerciali anticoncorrenziali» include in particolare i seguenti aspetti: gli accordi dannosi per la concorrenza, le pratiche o le intese concordate tra concorrenti, l’abuso di posizioni dominanti, individuali o comuni, in un mercato e le fusioni con chiari effetti dannosi per la concorrenza. Tali pratiche si riferiscono a prodotti e servizi e possono essere attuate da imprese private e pubbliche.

Le Parti riconoscono l’importanza dei principi della concorrenza, tra cui la non discriminazione, la procedura equa (garanzie procedurali) e l’apertura, che sono riconosciuti in seno agli organi multilaterali specializzati di cui le Parti sono membri o presso i quali svolgono la funzione di osservatori.

Art. 73 Notificazioni

1. Le Parti, mediante le loro autorità competenti, notificano alle altre Parti le misure esecutive adottate contro le pratiche commerciali anticoncorrenziali in relazione a prodotti e servizi, se è da presumersi che queste ultime possano toccare interessi essenziali di un’altra Parte o se esse esercitano un influsso diretto o indiretto sul territorio dell’altra Parte interessata o se si producono principalmente nel territorio di detta Parte.

La notificazione avviene nella fase iniziale della procedura, sempre che ciò non violi le leggi sulla concorrenza delle Parti e non pregiudichi alcuna indagine in corso. 3. Le notificazioni di cui al paragrafo 1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione alla luce degli interessi dell’altra Parte.

Art. 74 Coordinamento delle misure esecutive

Una Parte, mediante la sua autorità competente, può dichiarare a un’altra Parte la propria disponibilità a coordinare le misure in riferimento a un caso determinato. Tale coordinamento non dovrebbe tuttavia impedire alle Parti di adottare decisioni autonome.

Art. 75 Consultazioni

In accordo con la propria legislazione, ciascuna Parte tiene conto degli interessi importanti delle altre Parti nell’adottare le misure esecutive contro le pratiche commerciali anticoncorrenziali in relazione a prodotti e servizi. Una Parte che ritiene che un’indagine o una procedura di un’altra Parte potrebbe pregiudicare i suoi interessi essenziali può, mediante la sua autorità competente, prendere posizione in merito e notificare il suo parere all’altra Parte. Fatto salvo il proseguimento di eventuali misure nel quadro delle sue prescrizioni in materia di concorrenza e della sua facoltà decisionale illimitata, l’autorità di concorrenza interpellata esamina nel dettaglio e con benevolenza il parere presentato dall’autorità richiedente.

Se una Parte ritiene che i suoi interessi siano considerevolmente pregiudicati da pratiche commerciali anticoncorrenziali nel territorio di un’altra Parte può esigere, per il tramite della sua autorità competente, che l’altra Parte adotti contromisure adeguate. La Parte richiedente deve descrivere con la massima precisione possibile la natura degli atti anticoncorrenziali in questione e le loro ripercussioni sui suoi interessi. Nei limiti del possibile, essa offre alla Parte interpellata anche altre informazioni e ulteriore sostegno. La Parte interpellata esamina con attenzione se sia opportuno, in riferimento agli atti anticoncorrenziali oggetto della domanda, avviare nuove procedure o estendere procedure in corso.

In relazione agli aspetti menzionati nei paragrafi 1 e 2, le Parti si impegnano a scambiare informazioni sulle sanzioni e misure esecutive applicate e, se un’altra Parte lo richiede, a fornire le ragioni su cui si fondano tali misure.

Una Parte può chiedere al Comitato misto di procedere a consultazioni in merito agli aspetti di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché a qualsiasi altro aspetto rientrante nel presente capitolo. Nella domanda occorre indicare i motivi che inducono la Parte a chiedere consultazioni e se vi sono termini procedurali o altri motivi cogenti che rendano necessario accelerare le consultazioni.

Art. 76 Scambio d’informazioni e riservatezza

Le Parti sono invitate a scambiare informazioni allo scopo di semplificare l’applicazione effettiva delle loro leggi sulla concorrenza, destinate a evitare le conseguenze negative delle pratiche commerciali anticoncorrenziali in relazione a prodotti e servizi.

Ogni scambio di informazioni sottostà alle prescrizioni e norme in materia di riservatezza vigenti nel territorio della rispettiva Parte. Nessuna parte è obbligata a fornire informazioni la cui trasmissione violi le sue prescrizioni legali in materia di comunicazione di informazioni. Nel quadro delle restrizioni che la Parte richiedente esige per l’utilizzazione di tali informazioni, le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni fornite. Se il diritto di una Parte lo consente, le informazioni riservate possono essere messe a disposizione dei rispettivi tribunali.

Art. 77 Imprese pubbliche e imprese con diritti speciali o esclusivi,
inclusi i monopoli designati

Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, le Parti assicurano che non venga presa o mantenuta alcuna misura che pregiudichi sensibilmente lo scambio di prodotti e servizi tra le Parti e quindi violi gli interessi delle Parti. Tali imprese sottostanno alle regole della concorrenza nella misura in cui l’applicazione delle presenti disposizioni non impedisca de jure o de facto l’adempimento dei compiti particolari loro attribuiti.

Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi risultanti dall’articolo XVII del GATT 1994 35 e dall’articolo VIII del GATS 36 in relazione alle imprese menzionate nel paragrafo 1.

Art. 78 Composizione delle controversie

Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie secondo il presente Accordo per qualsiasi litigio attinente al presente capitolo.

Art. 79 Autorità designate

Per l’applicazione degli articoli 73, 74 e 75, ciascuna Parte designa le sue autorità competenti o un altro ente pubblico e comunica la sua decisione all’altra Parte in occasione della prima seduta del Comitato misto, ma al più tardi 60 giorni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 80 Definizioni

Ai sensi del presente capitolo, s’intende per:

  1. «leggi sulla concorrenza»:(i)per il Cile: decreto legge n. 211 del 1973 e legge n. 19.610 del 1999 con le relative disposizioni esecutive o modifiche nonché altre leggi in
    materia di concorrenza;(ii)per la Repubblica d’Islanda: legge sulla concorrenza n. 8/1993, quale è emendata dalle leggi n. 24/1994, 83/1997, 82/1998 e 107/2000, nonché altre leggi in materia di concorrenza;(iii)per il Principato del Liechtenstein: tutte le regole in materia di concorrenza riconosciute dal Liechtenstein o che esso intende applicare nel suo territorio, incluse quelle previste in altre convenzioni internazionali quali l’Accordo sullo Spazio economico europeo37;(iv)per il Regno di Norvegia: legge n. 65 dell’11 giugno 1993 sulla
    concorrenza nel commercio nonché altre leggi in materia di concorrenza;(v)per la Confederazione Svizzera: la legge federale del 6 ottobre 199538 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza e l’ordinanza del 17 giugno 199639 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese nonché ogni altra normativa prevista da tali atti o da altre leggi in materia di concorrenza;
  2. ed eventuali modifiche apportate a tali atti normativi dopo la conclusione del presente Accordo;
  3. «misura esecutiva»: ogni applicazione delle leggi sulla concorrenza nel
    quadro dell’indagine o della procedura di una Parte che possono condurre a sanzioni o misure correttive.

VII Sovvenzioni

Art. 81 Sovvenzioni/aiuti statali

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni concernenti i prodotti sono retti dall’articolo XVI del GATT 1994 40 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 41 .

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni concernenti i servizi sono retti dal GATS 42 .

Ciascuna Parte può chiedere informazioni su singoli casi di aiuto statale per i quali esiste il sospetto che pregiudichino il commercio tra le Parti. La Parte interpellata fa il possibile per fornire le informazioni sollecitate.

VIII Trasparenza

Art. 82 Pubblicazione

Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, procedure, decisioni amministrative e sentenze giudiziarie di portata generale nonché gli accordi internazionali rilevanti che potrebbero interessare l’attuazione del presente Accordo.

Su domanda, le Parti mettono a disposizione informazioni concernenti i testi di cui al paragrafo 1.

Art. 83 Organi di contatto e scambio d’informazioni

Allo scopo di facilitare la comunicazione tra le Parti per quanto riguarda le questioni commerciali oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte designa un organo di contatto. Su domanda di una Parte, gli organi di contatto delle altri Parti indicano l’ufficio o il responsabile ufficiale della questione e assicurano il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente.

Su richiesta di una Parte, le Parti forniscono informazioni e risposte a domande delle altre Parti in merito a una misura attuale che potrebbe interessare l’attuazione del presente Accordo. Se le loro leggi e prescrizioni nazionali lo permettono, le Parti rendono accessibili le informazioni concernenti le misure proposte.

Le informazioni oggetto del presente articolo sono considerate fornite se sono state rese accessibili mediante una notificazione adeguata all’OMC o sono state messe a disposizione sul sito Internet ufficiale della Parte interessata, accessibile gratuitamente al pubblico.

Art. 84 Cooperazione per migliorare la trasparenza

Le Parti convengono di cooperare in seno a organi bilaterali e multilaterali e di cercare mezzi e modalità per migliorare la trasparenza nelle questioni commerciali.

IX Amministrazione dell’Accordo

Art. 85 Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Cile. Esso si compone di ministri di ciascuna Parte o di alti funzionari delegati dalle Parti a questo scopo.

Il Comitato misto:

  1. sorveglia l’esecuzione del presente Accordo e valuta i risultati ottenuti
    nell’ambito della sua attuazione;
  2. segue lo sviluppo del presente Accordo;
  3. si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo;
  4. sorveglia l’attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti nel
    quadro del presente Accordo; e
  5. esercita ulteriori funzioni conferitegli nel quadro del presente Accordo.

Il Comitato misto decide in merito all’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell’adempimento dei suoi compiti. Esso può chiedere consiglio a persone e gruppi non governativi.

Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Esso può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Negli altri casi, può formulare raccomandazioni. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo.

Fatte salve le disposizioni dell’allegato XV, il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e le Appendici del presente Accordo.

Il Comitato misto si riunisce quando necessario, ma normalmente una volta ogni due anni. Le sessioni ordinarie del Comitato misto si svolgono alternativamente in Cile e in uno Stato dell’AELS.

Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto. La sessione straordinaria ha luogo entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione, salvo che le Parti convengano altrimenti.

Art. 86 La Segreteria

Le Parti istituiscono una Segreteria per il presente Accordo, comprendente gli organi competenti menzionati nell’Appendice XVI.

Tutte le notificazioni effettuate da una Parte o ad essa destinate sono inoltrate dall’organo competente, salvo indicazione contraria dell’Accordo.

X Composizione delle controversie

Art. 87 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano al fine di evitare o risolvere tutte le controversie che dovessero sorgere in merito al presente Accordo tra uno o più Stati dell’AELS e il Cile.

Le Parti si sforzano sempre di interpretare e applicare il presente Accordo in maniera conciliante. Mediante la cooperazione e consultazioni, esse intraprendono ogni sforzo per raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le Parti alle questioni che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.

Il presente capitolo non si applica agli articoli 14 paragrafo 2, 16 paragrafo 1, 17 paragrafo 1, 18 paragrafo 3, 20, 24 paragrafo 1 e 81 paragrafi 1 e 2.

Art. 88 Scelta del foro

Le controversie relative a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo, dell’Accordo dell’OMC e di qualsiasi altro accordo negoziato nel quadro dell’Accordo dell’OMC, cui le Parti abbiano aderito, sono risolte nel foro scelto a tal fine dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo.

Se una Parte ha scelto una procedura di composizione delle controversie secondo l’articolo 91 del presente Accordo o secondo l’Accordo dell’OMC, il foro scelto esclude l’altro foro.

Ai fini del presente articolo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’Accordo dell’OMC sono considerate avviate se una Parte ha chiesto l’istituzione di un panel secondo l’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

La Parte che intende avviare contro una o più Parti una procedura di composizione delle controversie conformemente all’Accordo dell’OMC ne informa preventivamente tutte le altre Parti.

Art. 89 Buoni uffici, conciliazione e mediazione

I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure volontarie adottate volontariamente dalle Parti. Queste procedure possono essere avviate e possono terminare in ogni tempo.

Le procedure che implicano buoni uffici, conciliazione e mediazione sono
confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti derivanti da altre procedure.

Art. 90 Consultazioni

1. Ciascuna Parte può chiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte, allorquando una Parte ritenga che una misura applicata dalla Parte cui la richiesta è rivolta non sia conforme al presente Accordo o che un vantaggio derivante direttamente o indirettamente dal presente Accordo sia pregiudicato da una simile misura. La Parte richiedente ne informa nel contempo per scritto le altre Parti. Le consultazioni hanno luogo davanti al Comitato misto purché la Parte o le Parti che fanno o ricevono la richiesta non vi si oppongano.

Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a derrate agricole deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni.

Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono informazioni sufficienti affinché sia possibile chiarire esaustivamente in quale modo la misura o un’altra circostanza possa compromettere l’attuazione del presente Accordo. Esse trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nell’ambito delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.

Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti circa ogni soluzione convenuta.

Art. 91 Istituzione di un tribunale arbitrale

Se entro 60 giorni, o 30 giorni in caso di questioni urgenti, dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la questione non è stata risolta, una o più Parti alla controversia possono, mediante notificazione scritta alla Parte (o alle Parti) convenuta, promuovere una procedura d’arbitrato. Una copia della notificazione è inviata a tutte le Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.

Se più di una Parte ricorre a una procedura d’arbitrato sulla medesima questione, quest’ultima è giudicata, se possibile, da un unico tribunale arbitrale. 3. La richiesta d’arbitrato contiene i motivi dell’azione, la descrizione della misura in questione e l’indicazione della base legale dell’azione.

Una Parte non coinvolta nella controversia è autorizzata, mediante notificazione scritta alle Parti alla controversia, a sottoporre proposte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte dalle Parti alla controversia, ad assistere a tutte le udienze e a formulare proposte orali.

Art. 92 Tribunale arbitrale

Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.

Nella notificazione scritta conformemente all’articolo 91 la Parte attrice o le Parti attrici designano un membro del tribunale arbitrale.

Entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione menzionata nel paragrafo 2, la Parte convenuta o le Parti convenute designano, a loro volta, un membro del tribunale arbitrale.

Le Parti alla controversia si intendono sulla nomina del terzo membro del tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale.

Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2, i tre membri del tribunale arbitrale non sono ancora stati designati o nominati, il Segretario generale dell’OMC, su richiesta di una delle Parti alla controversia, procede alla necessaria designazione entro un termine supplementare di 30 giorni.

Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti né risiede abitualmente in una delle Parti. Egli non è, e non è mai stato, impiegato di una delle Parti né si è mai occupato dell’affare svolgendo qualsivoglia funzione.

Se uno degli arbitri decede, si ritira o è destituito, un suo sostituto è designato entro 15 giorni conformemente alla procedura di selezione adottata per la sua nomina. In tal caso, ogni termine applicabile alla procedura d’arbitrato è sospeso per un periodo che inizia dalla data del decesso, del ritiro o della destituzione dell’arbitro e si conclude nella data in cui è nominato il sostituto.

Quale data dell’istituzione del tribunale arbitrale è considerata la data della designazione del suo presidente.

Art. 93 Procedura d’arbitrato

Salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti, la procedura d’arbitrato è condotta conformemente al modello delle Regole di procedura, riportato nell’Appendice XVII.

Salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti entro 10 giorni dalla data della presentazione della domanda d’istituzione del tribunale arbitrale, i termini sono i seguenti: «La questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 91 deve essere esaminata alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo; occorre inoltre trarre e motivare conclusioni di diritto e di fatto nonché, all’occorrenza, formulare raccomandazioni per la composizione della
controversia.»

Su richiesta di una delle Parti alla controversia o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può, qualora lo ritenga opportuno, procurarsi informazioni scientifiche e consigli tecnici di esperti. Qualsiasi informazione ottenuta in questo modo è sottoposta per parere alle Parti.

Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo, in particolare tenendo conto degli obiettivi menzionati nell’articolo 2, applicandole e interpretandole conformemente alle regole e ai principi d’interpretazione del diritto internazionale pubblico.

Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. In assenza di unanimità, gli arbitri possono esprimere pareri particolari sulle questioni controverse. Nessun tribunale arbitrale può rivelare quali arbitri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte equamente dalle Parti alla controversia.

Art. 94 Decisione

Entro 90 giorni dalla data della sua istituzione, il tribunale arbitrale presenta la sua decisione alle Parti.

Il tribunale arbitrale prende la sua decisione sulla base delle comunicazioni e argomentazioni delle Parti alla controversia nonché delle informazioni scientifiche e dei consigli tecnici ottenuti conformemente all’articolo 93 paragrafo 3.

Se le Parti alla controversia non decidono altrimenti, la decisione è pubblicata 15 giorni dopo la data della sua presentazione alle Parti.

Art. 95 Fine della procedura d’arbitrato

La Parte attrice può ritirare la sua azione in ogni tempo prima della presentazione della decisione. Il ritiro non ne pregiudica il diritto di promuovere successivamente una nuova azione sulla stessa questione.

Art. 96 Esecuzione della decisione del tribunale arbitrale

La decisione è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia. Ciascuna Parte è tenuta a prendere le misure necessarie all’esecuzione della decisione di cui all’articolo 94.

Le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo le misure specifiche necessarie all’esecuzione della decisione.

La Parte convenuta notifica alla Parte attrice o alle Parti attrici, entro 30 giorni dalla presentazione della decisione alle Parti alla controversia:

  1. le misure specifiche necessarie all’esecuzione della decisione;
  2. un termine ragionevole per l’esecuzione; e
  3. una proposta concreta per una compensazione temporanea fino all’attuazione completa delle misure specifiche necessarie all’esecuzione della decisione.

In caso di disaccordo tra le Parti alla controversia per quanto riguarda il contenuto di una simile notificazione, la Parte attrice può esigere che il tribunale arbitrale decida se le misure proposte secondo il paragrafo 3 lettera a siano conformi alla decisione, quale termine vada fissato e se la proposta di compensazione sia manifestamente inadeguata. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna Parte interessata notifica all’altra Parte alla controversia o alle altre Parti alla controversia e al Comitato misto le misure adottate in vista dell’esecuzione della decisione prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4. Sulla base di questa notificazione, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di decidere in merito alla conformità di dette misure con la decisione. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

Se una Parte interessata o più Parti interessate non notificano le misure esecutive prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4 o se il tribunale arbitrale decide che dette misure non sono conformi alla decisione, la Parte interessata o le Parti interessate avviano, su richiesta della Parte attrice o delle Parti attrici, consultazioni al fine di pervenire a un accordo su compensazioni reciprocamente accettabili. Se non si giunge a un tale accordo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, la Parte attrice o le Parti attrici hanno il diritto di sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli che sono colpiti dalle misure per le quali è stato stabilito che non sono conformi al presente Accordo o che pregiudicano vantaggi derivanti dal presente Accordo.

Tra i vantaggi da sospendere, la Parte attrice o le Parti attrici danno la priorità ai vantaggi concernenti il medesimo settore 43 o i medesimi settori interessati dalle misure considerate dal tribunale arbitrale come lesive del presente Accordo. Se ritiene che non sia possibile o efficace sospendere vantaggi nel medesimo o nei medesimi settori, la Parte attrice o le Parti attrici possono sospendere vantaggi di altri settori.

Al più tardi 60 giorni prima della data in cui la sospensione dovrebbe avere effetto, la Parte attrice o le Parti attrici notificano all’altra Parte o alle altre Parti i vantaggi che essa o esse intendono sospendere. Entro 15 giorni da tale notificazione, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di decidere se i vantaggi che l’altra Parte attrice o le altre Parti attrici intendono sospendere corrispondono a quelli pregiudicati dalle misure considerate lesive del presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 6 e 7. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Nessun vantaggio è sospeso fintanto che il tribunale arbitrale non si è pronunciato.

La sospensione dei vantaggi è temporanea e applicata dalla Parte (o dalle Parti) attrice fino a che le misure considerate lesive del presente Accordo non siano ritirate o modificate in modo tale da essere rese conformi al presente Accordo o fino a che le Parti alla controversia non siano giunte a un accordo che vi ponga termine.

Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale si pronuncia in merito alla conformità della decisione con le misure adottate dopo la sospensione dei vantaggi. Se del caso, esso stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le decisioni rese conformemente al presente articolo sono vincolanti.

Art. 97 Altre disposizioni

1. Ogni termine menzionato nel presente capitolo può essere prorogato mediante accordo delle Parti interessate.

Salvo accordo contrario delle Parti, le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a porte chiuse.

XI Eccezioni generali

Art. 98 Difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti

La Parte che si trova o sta per trovarsi in gravi difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti o difficoltà finanziarie esterne può introdurre o mantenere misure restrittive per il commercio dei prodotti e dei servizi, come pure per le transazioni finanziarie e i movimenti di capitali, inclusi i trasferimenti legati agli investimenti diretti.

Le Parti si adoperano per evitare l’applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Ogni misura restrittiva introdotta o mantenuta in virtù del presente articolo deve essere non discriminatoria e di durata limitata, e non deve superare la portata strettamente necessaria per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti e alle difficoltà finanziarie esterne. Siffatte misure devono essere conformi alle condizioni definite nell’Accordo dell’OMC e allo Statuto del Fondo monetario internazionale 44 . 4. La Parte che introduce, mantiene o modifica misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e presenta quanto prima un calendario che ne preveda la progressiva eliminazione. Nell’ambito delle consultazioni si esamina se le misure restrittive sono conformi ai paragrafi 3 e 4. Si tiene inoltre conto di tutte constatazioni statistiche e d’altro tipo del Fondo monetario internazionale concernenti le divise, le riserve monetarie e la situazione della bilancia dei pagamenti e si traggono le conseguenze sulla base della valutazione, ad opera del Fondo monetario internazionale, della situazione della bilancia dei pagamenti e della situazione finanziaria esterna della Parte oggetto delle consultazioni.

5. La Parte che applica misure restrittive consulta immediatamente il Comitato misto. Nel quadro di tali consultazioni viene giudicata la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata, unitamente alle misure restrittive introdotte o mantenute in virtù del presente articolo, tenendo segnatamente conto dei seguenti fattori:

  1. natura e entità delle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti e delle difficoltà finanziarie esterne;
  2. la situazione in materia di economia e commercio esterni della Parte oggetto delle consultazioni;
  3. altre misure correttive che entrano in linea di conto.

Art. 99 Eccezioni per tutelare la sicurezza nazionale

1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da:

  1. esigere da una delle Parti informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
  2. impedire a una delle Parti di prendere tutte le misure da essa ritenute necessarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, concernenti:(i)le materie fissili, quelle per la fusione e quelle che servono alla loro fabbricazione,(ii)il commercio di armi, munizioni e materiale da guerra, nonché qualsiasi commercio di altri prodotti, materiali o servizi destinati direttamente o indirettamente all’approvvigionamento di un’istituzione militare,(iii)l’acquisto pubblico di armi, munizioni e materiale da guerra o acquisti indispensabili per la sicurezza nazionale o per scopi di difesa, o(iv)le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; e
  3. impedire a una delle Parti di prendere misure per adempiere i suoi impegni derivanti dallo Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Il Comitato misto viene informato nel modo più dettagliato possibile in merito alle misure secondo il paragrafo 1 lettere b e c e alla loro soppressione.

Art. 100 Imposizione

1. Le disposizioni del presente Accordo non generano diritti o obblighi in relazione a misure fiscali, ad eccezione:

  1. dell’articolo 15 e di altre disposizioni del presente Accordo necessarie per rendere tale articolo altrettanto effettivo quanto l’articolo III del GATT 199445; e
  2. delle misure fiscali applicabili nella sezione I del capitolo III, dove si applica l’articolo XIV del GATS46.

Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi della Parte derivanti da una convenzione in materia di imposizione. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e una convenzione in materia di imposizione, quest’ultima avrà la precedenza per quanto attiene a questa incompatibilità.

XII Disposizioni finali

Art. 101 Definizioni

Ai sensi del presente Accordo, salvo indicazione contraria, si intende per: «giorni»: giorni civili; «misura»: tra le altre cose, tutte le leggi, prescrizioni, procedure o pratiche; e «Parte»: ogni Stato per il quale il presente Accordo è entrato in vigore.

Art. 102 Appendici e Allegati

Le Appendici e gli Allegati del presente Accordo ne sono parti integranti.

Art. 103 Emendamenti

Le Parti possono concordare emendamenti del presente Accordo. Salvo decisione contraria delle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Fatto salvo il paragrafo 1, l’articolo 85 paragrafo 5 si applica alle decisioni del Comitato misto per quanto concerne l’emendamento degli Allegati e delle Appendici del presente Accordo. Salvo che prevedano una data successiva, tali decisioni entrano in vigore il giorno in cui l’ultima Parte ha notificato l’avvenuto adempimento delle sue procedure nazionali. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entra in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure nazionali, a condizione che il Cile ne faccia parte. Fatte salve le loro disposizioni costituzionali, gli Stati dell’AELS possono applicare provvisoriamente, fino alla sua entrata in vigore, una decisione del Comitato misto.

Il testo degli emendamenti è depositato presso il Depositario.

Art. 104 Adesione

Ciascuno Stato terzo può aderire al presente Accordo su invito del Comitato misto. Le modalità e le condizioni di adesione della Parte supplementare sono oggetto di trattative tra le Parti e lo Stato terzo invitato.

Art. 105 Recesso ed estinzione

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notificazione scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui il Depositario ha ricevuto la notificazione.

Se uno Stato dell’AELS recede dal presente Accordo, le altre Parti si riuniscono e discutono la questione dell’esistenza e del proseguimento del presente Accordo.

Art. 106 Entrata in vigore

Il presente Accordo sottostà a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Il presente Accordo entra in vigore il 1° febbraio 2004 per gli Stati firmatari che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore, sempre che per tale scadenza anche il Cile abbia depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Se non entra in vigore il 1° febbraio 2004, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte del Cile e di almeno uno Stato dell’AELS.

Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell’AELS può applicare provvisoriamente il presente Accordo. L’applicazione provvisoria
dell’Accordo deve essere notificata al Depositario.

Art. 107 Relazione con accordi aggiuntivi

L’accordo aggiuntivo, di cui all’articolo 1, sul commercio di prodotti agricoli tra uno Stato dell’AELS e il Cile entra in vigore, sia per lo Stato dell’AELS in questione che per il Cile, lo stesso giorno in cui entra in vigore il presente Accordo. L’accordo aggiuntivo rimane in vigore fintanto che le sue Parti sono Parti al presente Accordo.

Se uno Stato dell’AELS o il Cile recede dall’accordo aggiuntivo, il presente Accordo si estingue tra lo Stato dell’AELS in questione e il Cile lo stesso giorno in cui ha effetto il recesso dall’accordo aggiuntivo.

Art. 108 Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kristiansand, il 26 giugno 2003, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

( Seguono le firme )

Lista degli allegati47

Annex I

Referred to in Article 8 – Concerning the definition of the concept of
«originating products» and arrangements for administrative co-operation

Appendix 1 to Annex I – Introductory notes to the list in Appendix 2

Appendix 2 to Annex I – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Appendix 3 to Annex I – Movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1

Appendix 4 to Annex I – Invoice declaration

Annex II

Referred to in Article 3(2) – Territorial application

Annex III

Referred to in Article 7(a) – Products not covered by this Agreement

Annex IV

Referred to in Article 7(b) – Processed agricultural products

Table 1 to Annex IV

Table 2 to Annex IV – Iceland

Table 3 to Annex IV – Liechtenstein, Switzerland

Table 4 to Annex IV – Norway

Table 5 to Annex IV – Chile

Annex V

Referred to in Article 7(c) – Fish and other marine products

Annex VI

Referred to in Article 9 – Elimination of customs duties

Appendix to Annex VI

Annex VII

Referred to in Article 13 – Import and export restrictions and measures having equivalent effect – restrictions on imports

Annex VIII

Referred to in Article 27 – Schedules of specific commitments

Appendix 1 to Annex VIII – Chile

Appendix 2 to Annex VIII – Iceland

Appendix 3 to Annex VIII – Liechtenstein

Appendix 4 to Annex VIII – Norway

Appendix 5 to Annex VIII – Switzerland

Annex IX

Referred to in Article 31 – Telecommunications services

Annex X

Referred to in Article 35 – Reservations

Appendix 1 to Annex X – Chile

Appendix 2 to Annex X – Iceland

Appendix 3 to Annex X – Liechtenstein

Appendix 4 to Annex X – Norway

Appendix 5 to Annex X – Switzerland

Appendix 6 to Annex X – All Parties

Appendix 7 to Annex X – EFTA States

Annex XI

Referred to in Article 38(2) – Current payments and capital movements

Annex XII

Referred to in Article 46 – Intellectual property rights

Annex XIII

Referred to in Article 48 – Covered entities

Appendix 1 to Annex XIII – Entities at central level

Appendix 2 to Annex XIII – Entities at sub central government level

Appendix 3 to Annex XIII – Entities operating in the utilities sector

Appendix 4 to Annex XIII – Services

Appendix 5 to Annex XIII – Construction services

Annex XIV

Referred to in Article 48 – General notes

Appendix 1 to Annex XIV – Public works concessions

Appendix 2 to Annex XIV – Means of publication

Appendix 3 to Annex XIV – Time limits

Appendix 4 to Annex XIV – Value of thresholds

Appendix 5 to Annex XIV – Publication of notices

Annex XV

Referred to in Article 85(5) – Decisions of the Joint Committee

Annex XVI

Referred to in Article 86 – Secretariat

Annex XVII

Referred to in Article 93(1) – Model rules of procedure for the conduct of arbitration panels

Decisions of the Joint Committee

No 1-2013

Appendices 1 and 2 to Annex I - Concerning the definition of the concept "Originating Products" and arrangements for administrative co-operation

No 2-2008

Amendment to Annex V – Fish and other marine products

No 1-2008

Amendment to Annex IV – Concerning processed agricultural products

No 4-2006

Amendments to Annex III – Concerning products not covered by the Agreement

No 3-2006

Amendment to Article 12 of Annex I – Concerning direct transport

No 2-2006

Endorsement of explanatory notes regarding the interpretation, application and administration of Annex I (correction)

No 1-2006

Establishing the rules of procedure of the EFTA-Chile Joint Committee

0.632.312.451

Campo d’applicazione il 4 gennaio 2005

Stati parte

Ratifica

Entrata in vigore

Cile

7 maggio

2004

1° dicembre

2004

Islanda

7 maggio

2004

1° dicembre

2004

Liechtenstein

6 febbraio

2004

1° dicembre

2004

Norvegia

19 dicembre

2003

1° dicembre

2004

Svizzera

22 dicembre

2003

1° dicembre

2004