Se, in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un danno grave all’industria nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al pregiudizio conformemente alle disposizioni previste nei seguenti paragrafi del presente Articolo.
Le misure di salvaguardia sono adottate soltanto se, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia , è dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha provocato o rischia di provocare un pregiudizio grave.
La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo informa immediatamente, in ogni caso prima di adottare una misura, le altre Parti e il Comitato misto. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave pregiudizio o di un rischio corrispondente causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, la data prevista per l’introduzione della misura, la durata probabile della misura e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Alla Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente per quanto riguarda le importazioni provenienti da detta Parte.
Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può:
- sospendere l’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio sul prodotto prevista dal presente Accordo; o
- aumentare l’aliquota di dazio applicabile a tale prodotto, tenuto conto che l’onere doganale non deve superare il valore inferiore tra:(i)l’aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata, o(ii)l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
La durata delle misure di salvaguardia è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Le misure di salvaguardia non si applicano alle importazioni di un prodotto già assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dalla scadenza della misura precedente.
Entro 30 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. Se non si trova una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può adottare misure compensative. Le misure di salvaguardia e le misure compensative sono comunicate immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno l’esecuzione del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione di concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia. La Parte adotta una simile misura compensativa soltanto per il periodo minimo necessario a conseguire ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, soltanto per il periodo in cui si applica la misura di cui al paragrafo 4.
Alla cessazione della misura, si applica l’aliquota di dazio che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.
In circostanze critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le adeguate procedure previste nei paragrafi 2–6, comprese quelle relative alle misure compensative. La compensazione è calcolata sulla base dell’intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria e della misura di salvaguardia.
Le misure provvisorie terminano al massimo entro 200 giorni. La durata di validità di tali misure di salvaguardia provvisorie è computata sulla durata della misura prevista nel paragrafo 4 e su ogni proroga. Gli aumenti tariffari sono immediatamente rimborsati se dall’inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di esse. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.