Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di Hong Kong, Cina, della Svizzera o dell’Islanda è importato nel territorio di un’altra Parte citata nel presente paragrafo in quantità tanto elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un grave danno all’industria nazionale che produce prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali limitate al minimo necessario per prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi da 2 a 10.
Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alla procedura stabilita dall’Accordo sulle misure di salvaguardia , sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.
La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti di cui paragrafo 1 e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva revoca. Alla Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta contemporaneamente una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente alle importazioni provenienti da detta Parte.
Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempite, la Parte importatrice può aumentare l’aliquota del dazio applicabile a tale prodotto fino a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:
- l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita nel momento in cui la misura è adottata; o
- l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame delle Parti citate nel paragrafo 1, la durata delle misure adottate può essere estesa a tre anni al massimo. Al fine di favorire l’adeguamento nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia sia superiore a un anno, la Parte che applica la misura la liberalizzerà progressivamente a intervalli regolari durante il periodo di applicazione. Nessuna misura di salvaguardia bilaterale può essere applicata all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente oggetto di una tale misura.
Entro 30 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 3, le Parti interessate esaminano le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia e la misura compensativa saranno immediatamente notificate alle altre Parti menzionate nel paragrafo 1. Si privilegiano le misure di salvaguardia e le misure compensative meno pregiudizievoli al buon funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni con ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o con un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia bilaterale, in applicazione del presente Accordo. La Parte applica la misura compensativa unicamente per il periodo strettamente necessario per ottenere effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso solo mentre viene applicata la misura di cui al paragrafo 4.
Al termine della misura, si applica l’aliquota di dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.
In situazioni critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte menzionata nel paragrafo 1 può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria se dispone di prove preliminari certe che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un grave danno all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti citate nel paragrafo 1. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le pertinenti procedure definite nei paragrafi da 2 a 6, comprese quelle relative alle misure compensative. Ogni compensazione è calcolata sulla base dell’intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.
Ogni misura provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computata sulla durata della misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4 e su ogni proroga della stessa conformemente al paragrafo 5. Ogni aumento tariffario è immediatamente rimborsato se dall’inchiesta descritta al paragrafo 2 non dovesse emergere che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempite.
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti citate nel paragrafo 1 esaminano se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di esse. In seguito a tale esame, le Parti notificano al Comitato misto che, di comune accordo, il presente articolo cessa di essere applicato. Esso cessa di essere applicabile a partire dalla data definita nella notifica.
Una Parte non può applicare simultaneamente all’importazione del medesimo prodotto il presente articolo e l’articolo 2.13.