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Decisione del Consiglio n. 17/1969 concernente l’adesione dell’Islanda alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio Adottata il 1° dicembre 1969 Entrata in vigore il 1° marzo 1970

RU 1970 247

(Stato 1° marzo 1970)

Il Consiglio,

visto la domanda d’adesione presentata dall’Islanda il 12 novembre 1968,

consapevole dell’importanza d’eliminare gli ostacoli agli scambi entro un’area quanto possibile estesa,

desideroso d’agevolare lo sviluppo e la diversificazione dell’economia islandese,

considerato il paragrafo 1 dell’articolo 41 ed il paragrafo 6 dell’articolo 32 della convenzione 1 ,

considerato il paragrafo 1 dell’articolo 8 dell’accordo 2

risolve:

I. Adesione alla Convenzione

L’adesione dell’Islanda alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio 3 ) (detta, qui di seguito, «la Convenzione») è approvata nei termini e alle condizioni seguenti:

(art. 3 par. 2a))

(1) Il capoverso a) del paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione si applica, rispetto all’Islanda, come se fosse così redatto:

«A contare dalle date sotto indicate, l’Islanda non applicherà ad alcun prodotto dazi di importazione superiori alle aliquote indicate di fronte ad esse ed elencanti sotto i diversi dazi di base:

Dazi di base

(in percento)

2

4

5

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

65

70

75

80

90

100

Data d’entrata in vigore
della Convenzione rispetto
all’Islanda



2



4



4



7



8



11



14



18



21



25



30



35



40



45



50



55



55



65



70

1° gennaio 1974

0

3

3

6

7

9

12

15

18

21

24

30

35

40

40

45

50

55

60

1° gennaio 1975

0

3

3

5

6

7

10

13

15

17

20

25

30

30

35

35

40

45

50

1° gennaio 1976

0

2

2

4

5

6

8

10

12

14

16

20

24

25

30

30

30

35

40

1° gennaio 1977

0

2

2

3

4

4

6

7

9

10

12

15

18

20

21

22

25

25

30

1° gennaio 1978

0

0

0

2

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16

18

20

1° gennaio 1979

0

0

0

2

2

2

2

2

3

3

4

5

6

6

7

7

8

9

10

(art. 3 par. 2b))

2. Il capoverso b) del paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione si applica, rispetto all’Islanda, come se la data ivi menzionata fosse «il 1° gennaio 1980».

  1. a) Nonostante i disposti del paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione, applicabili all’Islanda giusta il dettato dei paragrafi 1 e 2 qui sopra, detto Paese può, in ogni momento innanzi il 1° gennaio 1975, aumentare il dazio d’importazione gravante su una merce sino allora non prodotta sul suo territorio in sensibile quantità, oppure stabilirne uno nuovo su una merce la cui produzione sia cominciata in Islanda dopo il 1° gennaio 1970, purché il dazio così applicato i)torni necessario per potenziare una determinata produzione;ii)non riveli un’incidenza ad valorem superiore al livello normale dei dazi islandesi per la nazione più favorita, applicati in tale data a merci analoghe prodotte in Islanda.
  2. L’Islanda notifica al Consiglio, almeno trenta giorni prima dell’istituzione, ogni dazio da applicare giusta il precedente paragrafo 3 a). A domanda d’uno Stato membro, il Consiglio riscontra se le condizioni stabilite in detto paragrafo sono osservate.
  3. L’Islanda leverà, innanzi il 1° gennaio 1980, i dazi d’importazione, aumentati o nuovi, applicati in virtù del precedente paragrafo 3 a). Tali dazi vanno ridotti con ritmo regolarmente progressivo. L’Islanda notifica al Consiglio il programma di riduzione che intende attuare. A domanda d’uno Stato membro, il Consiglio esamina il programma e può decidere di modificarlo.
  4. A domanda d’uno Stato membro, il Consiglio può verificare l’accrescimento, d’anno in anno, delle esportazioni dall’Islanda delle merci gravate, in virtù del paragrafo 3 a), d’un dazio aumentato o nuovo, poscia, giusta il risultato della verifica, può deciderne l’abbattimento secondo un programma più rapido di quello originariamente stabilito, di cui al paragrafo 3 c) qui sopra.

(art. 3 par. 3)

4. Il paragrafo 3 dell’articolo 3 della Convenzione si applica rispetto all’Islanda, come se la data ivi menzionata fosse «il 1° gennaio 1970».

5. L’articolo 6 della Convenzione si applica, rispetto all’Islanda, come se

(art. 6 par. 3a))

  1. la data menzionata in a) del paragrafo 3 fosse «il 1° gennaio 1972»;

(art. 6 par. 3b))

  1. la data menzionata in b) ii) del paragrafo 3 fosse «il 1° gennaio 1975» e

(art. 6 par. 3c))

  1. la data menzionata in e) del paragrafo 3 fosse «il 1° luglio 1970».

6. L’articolo 10 della Convenzione si applica, rispetto all’Islanda come se:

(art. 10 par. 2)

  1. la data menzionata nel paragrafo 2 fosse «il 31 dicembre 1974»;

(art. 10 par. 3)

  1. la data menzionata nel paragrafo 3 fosse «il 1° gennaio 1975»;

(art. 10 par. 5)

  1. l’inizio del paragrafo 5, che suona «Il 1° luglio 1960, gli Stati membri fisseranno...», recitasse invece «Il giorno dell’entrata in vigore della Convenzione rispetto all’Islanda, questo Paese fisserà...»;

(art. 10 par. 5)

  1. l’anno indicato alla fine del paragrafo 5 fosse «1969»;

(art. 10 par. 6)

  1. il membro della prima frase del paragrafo 6, che suona «gli Stati membri faranno sì che esso venga fissato, il 1° luglio 1960;», recitasse invece «l’Islanda farà sì che il contingente da stabilire il giorno dell’entrata in vigore della Convenzione nei suoi riguardi...»;

(art. 10 par. 7)

  1. l’inizio del paragrafo 7, che suona «Il 1° luglio 1961 e ogni anno successivo alla stessa data, gli Stati membri aumenteranno...», recitasse invece «il 1° gennaio 1971 e ogni anno successivo alla stessa data, l’Islanda aumenterà...» e

(art. 10
par. 11b))

  1. l’anno indicato in b) del paragrafo 11 fosse «1969».

7. L’Allegato A della Convenzione si applica, rispetto all’Islanda, come se

(allegato A
par. 2)

  1. le date menzionate nel paragrafo 2 fossero «il 1° gennaio 1970» e «il 31 dicembre 1974» e

(allegato A
par. 4)

  1. la data menzionata nel paragrafo 4 fosse «il 1° gennaio 1970».

(allegato B
norma 12 par. 4)

8. Il paragrafo 4 della norma 12 dell’allegato B della Convenzione si applica, rispetto all’Islanda, come se fosse così redatto «Una domanda di rimborso dei dazi doganali o il beneficio di un tale rimborso in correlazione con un’esportazione di merci dal territorio islandese o da quello d’un altro Stato membro in Islanda, non pregiudica, prima della data d’entrata in vigore della Convenzione rispetto a questo Paese l’ammissione di dette merci al beneficio del regime tariffario della Zona, se esse sono riesportate, dopo quella data, in un altro Stato membro».

II. Modifica della Convenzione

(9) Il numero «quattro» nella terza frase del paragrafo 5 dell’articolo 32 della Convenzione è sostituito con numero «cinque» 4 .

III. Adesione all’accordo

(10) L’Islanda aderisce all’accordo istitutivo d’un’associazione tra gli Stati membri dell’AELS e la Repubblica di Finlandia 5 (detto qui di seguito «l’Accordo»).

IV. Strumento d’adesione

(11) Lo strumento d’adesione da depositare da parte dell’Islanda presso il Governo svedese esprime la sua adesione alla

Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, col protocollo relativo al Liechtenstein 6 come anche allo

Accordo istitutivo d’un’associazione tra gli Stati membri dell’AELS e la Repubblica di Finlandia, col protocollo relativo al Liechtenstein 7 ,

nei termini e alle condizioni enunciati nella presente risoluzione.

V. Entrata in vigore della Convenzione e dell’Accordo

(12) La Convenzione e l’Accordo entreranno in vigore, rispetto all’Islanda, alla più lontana delle date seguenti:

il 1° marzo 1970, oppure

il trentesimo giorno dopo l’entrata in vigore della precedente risoluzione, oppure

il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte dell’Islanda, del suo strumento d’adesione.

VI. Entrata in vigore della presente risoluzione

(13) La presente risoluzione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati membri l’avranno accettata senza riserve oppure allorché avranno notificato al segretario generale l’avvenuta approvazione, nelle rispettive forme costituzionali, del loro voto affermativo.

(14) La modificazione della Convenzione, di cui al paragrafo 9 della presente risoluzione, entrerà in vigore soltanto se la Convenzione sarà entrata in vigore rispetto all’Islanda.

VII. Notifica e deposito della presente risoluzione

(15) Il Segretario generale depositerà il testo della presente risoluzione presso il Governo della Svezia e la notificherà al Governo dell’Islanda.

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