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0.632.314.491.1

Accordo agricolo
tra la Svizzera e Israele

RU 2021 435; FF 2020 1745

Traduzione

Concluso a Ginevra il 22 novembre 2018

Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 2021

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2021

(Stato 1° agosto 2021)

Art. 1 Portata e campo d’applicazione

Il presente Accordo (di seguito denominato «presente Accordo») concernente il commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e lo Stato di Israele (di seguito denominato «Israele») (di seguito denominate collettivamente «Parti»), è concluso in virtù dell’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e Israele (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 17 settembre 1992 2 .

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 3 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.

Art. 2 Concessioni tariffarie

La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari di Israele specificati nell’allegato I del presente Accordo. Israele accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell’allegato II del presente Accordo.

Art. 3 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa

Le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa specificati nel Protocollo B dell’Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

Art. 4 Accordo dell’OMC sull’agricoltura

Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura 4 .

Art. 5 Misure sanitarie e fitosanitarie

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie 5 .

Art. 6 Dialogo

Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel reciproco commercio di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate al fine di evitare ostacoli al commercio relativi all’attuazione del presente Accordo. Qualora insorgano simili difficoltà, le Parti fanno il possibile per discuterne tempestivamente. In caso di merci deperibili si tengono discussioni a livello tecnico tra esperti competenti entro tre giorni lavorativi.

Se non trovano una soluzione condivisa, le Parti considerano la possibilità di istituire un gruppo di lavoro ad hoc composto da funzionari dei ministeri competenti.

Art. 7 Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si sforzano di liberalizzare ulteriormente il reciproco commercio di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte.

Art. 8 Entrata in vigore e rapporto tra il presente Accordo
e l’Accordo di libero scambio

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio tra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Il presente Accordo rimane in vigore tra le Parti fino a quando l’Accordo di libero scambio rimane in vigore tra di esse.

Il Depositario dell’Accordo di libero scambio riceve per informazione una copia del presente Accordo e dei relativi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 9 Estinzione del precedente Accordo agricolo

Con l’entrata in vigore del presente Accordo lo scambio di lettere concernente l’Accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli, firmato dalle Parti il 17 settembre 1992 6 , cessa di avere effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 22 novembre 2018, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per
la Confederazione svizzera:

Johann N. Schneider-Ammann

Per
lo Stato di Israele:

Eli Cohen

Indice

Art. 1

Portata e campo d’applicazione

Art. 2

Concessioni tariffarie

Art. 3

Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa

Art. 4

Accordo dell’OMC sull’agricoltura

Art. 5

Misure sanitarie e fitosanitarie

Art. 6

Dialogo

Art. 7

Ulteriore liberalizzazione

Art. 8

Entrata in vigore e rapporto tra il presente Accordo e l’Accordo
di libero scambio

Art. 9

Estinzione del precedente Accordo agricolo

Elenco degli allegati7

Allegato I

Di cui all’articolo 2 – Concessioni della Svizzera a Israele

Allegato II

Di cui all’articolo 2 – Concessioni di Israele alla Svizzera