Il presente Accordo (di seguito denominato «presente Accordo») concernente il commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e lo Stato di Israele (di seguito denominato «Israele») (di seguito denominate collettivamente «Parti»), è concluso in virtù dell’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e Israele (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 17 settembre 1992 2 .
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 3 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.