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0.632.315.201.1

Accordo
tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Macedonia

RU 2004 365; FF 2001 852

Traduzione

Concluso a Zurigo il 19 giugno 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20011
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 7 giugno 2001
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2002

(Stato 1° aprile 2022)

Preambolo

La Repubblica d’Islanda,
il Principato del Liechtenstein,
il Regno di Norvegia,
la Confederazione Svizzera

(di seguito: gli Stati dell’AELS)

e
la Repubblica di Macedonia

(di seguito: Macedonia),

richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo,

considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel marzo 1996 a Vaduz, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli,

ribadito l’impegno e l’intenzione degli Stati dell’AELS e della Macedonia di rafforzare il Patto di stabilità per l’Europa sudorientale,

pienamente consapevoli di come sia importante applicare a tutti gli effetti le disposizioni e i principi del processo CSCE/OSCE, segnatamente dell’Atto finale di Helsinki e della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché l’Atto finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa,

ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delle Nazioni Unite 2 ,

animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del muto vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale,

richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all’osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall’Accordo che istituisce l’OMC firmato a Marrakech 3 , segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e considerata l’intenzione della Macedonia di aderire all’OMC,

risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni nel settore del commercio, conformemente ai principi dell’OMC,

considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, e segnatamente dall’OMC,

determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile,

fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l’istituzione e il rafforzamento di una vasta e armonica zona di libero scambio all’interno dell’Europa, concorrendo quindi in maniera notevole all’integrazione europea,

disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo,

convinti che il presente Accordo offre un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici, il commercio e altri argomenti analoghi,

parimenti convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti,

hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (in seguito designato Accordo),

Art. 1 Obiettivi

Gli Stati dell’AELS e la Macedonia instaurano progressivamente, durante un periodo transitorio di dieci anni a partire dall’entrata in vigore dal presente Accordo, una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di:

  1. promuovere, mediante l’espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria;
  2. garantire agli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza;
  3. contribuire all’integrazione economica europea, allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’eliminazione degli ostacoli agli scambi.

Art. 2 Campo d’applicazione

originari di uno Stato dell’AELS o della Macedonia.

Il presente Accordo si applica:

  1. ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci4 (HS) esclusi i prodotti elencati nell’allegato I5;
  2. ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
  3. al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell’allegato II;

Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale

Il protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Le Parti adottano i provvedimenti adeguati, fra cui controlli periodici da parte del Comitato misto nonché misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e armonica degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetti equivalenti), 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente), 13 (Dazi e regolamenti interni) e 22 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del protocollo B, a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti.

Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, le Parti decidono riguardo alle misure opportune da adottare.

Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente

Nessun nuovo dazio di importazione e nessun gravame con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia.

Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell’AELS o dalla Macedonia, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nell’Allegato III.

Art. 5 Dazi di base

Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF), applicabile il 1° gennaio 2000.

Se, prima, durante o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente ai negoziati multilaterali dell’OMC, i dazi ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 a partire dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo in un secondo momento.

I dazi ridotti calcolati secondo l’articolo 4 paragrafo 2 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono arrotondati alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.

Art. 6 Dazi fiscali

Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono pure applicabili ai dazi fiscali.

Art. 7 Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente

Nessun nuovo dazio di esportazione e nessun gravame con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia.

Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS e dalla Macedonia, i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

Art. 8 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente

Nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o all’esportazione e nessun provvedimento con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia.

Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell’AELS o dalla Macedonia, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nell’Allegato IV.

Art. 9 Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 10 Monopoli di Stato

Gli Stati dell’AELS e la Macedonia operano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano strutturati, fatte salve le eccezioni enunciate nel protocollo C, in modo da escludere, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e della Macedonia per quanto riguarda le condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L’approvvigionamento e la commercializzazione devono essere conformi a considerazioni di ordine commerciale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti delle Parti de jure o de facto , controllano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra le Parti. Tali disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

Art. 11 Regolamenti tecnici

Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, di norme e di valutazione di conformità; essi favoriscono in particolare, mediante provvedimenti adeguati, l’impiego di soluzioni adottate su scala europea. Il Comitato misto stabilisce le linee di condotta per l’applicazione del presente paragrafo.

Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se una delle Parti ritiene che l’altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata.

L’obbligo delle Parti di notificare i propri progetti riguardo ai regolamenti tecnici è retto dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al Commercio. Gli Stati dell’AELS comunicano alla Macedonia le notifiche relative ai progetti riguardo ai regolamenti tecnici fatte all’OMC. La Macedonia notifica i progetti riguardo ai regolamenti tecnici al Segretariato dell’AELS, che le comunica alle altre Parti.

Art. 12 Scambio di prodotti agricoli

Le Parti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

A tale scopo, ciascuno Stato dell’AELS e la Macedonia hanno stipulato un accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodotti agricoli.

Nel settore sanitario e fitosanitario, le Parti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.

Art. 13 Dazi e regolamenti interni

Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi dazio interno, provvedimento o pratica fiscale conformemente all’articolo III dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 6 (qui di seguito: GATT 1994) e agli altri accordi pertinenti dell’OMC.

Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso dei dazi interni superiore all’importo del dazio diretto o indiretto che ha gravato tali prodotti.

Art. 14 Pagamenti e trasferimenti

I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e la Macedonia, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nel quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizione alcuna.

Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investito o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.

Art. 15 Appalti pubblici

Le Parti considerano la liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici rispettivi secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità quale obiettivo facente parte integrante del presente Accordo.

A tale scopo, le Parti elaborano regole in seno al Comitato misto. In particolare, dette regole si fondano sull’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici 7 .

Le Parti interessate si adoperano per aderire all’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici e per liberalizzare ulteriormente l’accesso ai rispettivi appalti pubblici.

Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale

Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’articolo 3 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 8 (qui di seguito: ADPIC).

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all’articolo 4 paragrafo d dell’Accordo sugli ADPIC, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali entrati in vigore prima del presente Accordo e notificati alle altre Parti al più tardi sei mesi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo sono esenti da tale obbligo, purché non ne risulti una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini delle altre Parti. Le Parti sono esonerate dall’obbligo di notifica alle altre Parti se hanno già provveduto alla notifica al Consiglio degli ADPIC. Le esenzioni a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.

Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’allegato V, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende

Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Macedonia:

  1. gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
  2. lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio delle Parti.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto l’adempimento particolare di compiti ad esse impartiti.

Qualora ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una Parte può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 24 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 18 Sovvenzioni

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle disposizioni dell’articolo XVI del GATT 1994 9 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 10 , fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo.

L’obbligo della Parti di assicurare la trasparenza per quanto concerne i provvedimenti di sovvenzionamento è retto dai criteri di cui all’articolo XVI:1 del GATT 1994 e all’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Gli Stati dell’AELS comunicano alla Macedonia le notifiche di sovvenzioni fatte all’OMC. La Macedonia notifica le sue sovvenzioni al Segretariato dell’AELS, che le comunica alle altre Parti.

Prima di iniziare una procedura d’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Macedonia o in uno Stato dell’AELS conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte dei prodotti in questione e attende sino alla scadenza di trenta giorni, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni alla data di ricevimento della notifica.

Art. 19 Dumping

Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Macedonia pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 11 , o qualora la Macedonia constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all’Accordo concernente l’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 12 e secondo le procedure previste nell’articolo 24 (Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).

Art. 20 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti

la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 24 (Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).

Qualora l’aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare:

  1. un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali sul territorio della Parte importatrice, o
  2. gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

Art. 21 Adeguamento strutturale

In deroga ai disposti dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), la Macedonia può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare i dazi doganali.

Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all’origine di importanti problemi sociali.

I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Macedonia ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere superiori, previa introduzione di tali provvedimenti, al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. In nessun caso devono oltrepassare i dazi doganali prelevati dalla Macedonia sull’importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi Stato terzo. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell’AELS, quali definiti nell’articolo 2(a), realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.

La Macedonia informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e stabilire i settori nei quali sono applicati. Se adotta tali provvedimenti, la Macedonia comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore, a meno che il Comitato misto non fissi un calendario diverso.

Tali provvedimenti straordinari sono applicabili per un periodo non superiore a tre anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi decadono al più tardi nove anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Il Comitato misto può fissare scadenze diverse da quelle previste nel presente paragrafo.

Art. 22 Riesportazione e penuria grave

e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.

Qualora l’applicazione degli articoli 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente) comporti:

  1. la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure
  2. una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria,

Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Le Parti si astengono dall’adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 13 e dal relativo Memorando d’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti 14 , provvedimenti restrittivi per gli scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Si darà la preferenza i provvedimenti basati sui prezzi, che saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. La Parte che adotta tali provvedimenti ne informa senza indugio le altre Parti e il Comitato misto – se possibile prima della loro introduzione – e comunica loro il più presto possibile il calendario della loro soppressione. Su domanda di una Parte, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.

Art. 24 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano le altre Parti.

Fatto salvo il paragrafo 6, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra le Parti hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

a) In riferimento all’articolo 17 (Regole di concorrenza tra aziende), le Parti implicate offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora la Parte interessata non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito della domanda di consultazioni, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine eliminare le difficoltà in questione.

  1. In riferimento agli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per porre fine alle difficoltà notificategli dalla Parte implicata. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, la Parte implicata può adottare i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione.
  2. In riferimento all’articolo 32 (Adempimento degli obblighi), la Parte in questione fornisce al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vista di un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire ad una soluzione mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a detta soluzione e se sono trascorsi più di tre mesi dalla data di notifica del caso, la Parte in questione può adottare provvedimenti appropriati.

I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Macedonia nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione della Macedonia possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.

I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità d’alleviamento, di sostituzione o di soppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.

Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, la Parte implicata può, nelle situazioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave) applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, in seno al Comitato misto si svolgono consultazioni tra le Parti.

Art. 25 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:

  1. impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
  2. proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali:i)relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; oii)relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; oiii)adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 26 Clausola evolutiva

Le Parti si impegnano e riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati.

Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.

Art. 27 Servizi e investimenti

Le Parti riconoscono l’importanza crescente dei servizi e degli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare e a estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nell’ambito dell’integrazione europea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuovere maggiormente gli investimenti e di giungere a una liberalizzazione graduale e all’apertura reciproca di mercati nell’ambito degli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori che in questo settore sono stati compiuti sotto l’egida dell’OMC.

Gli Stati dell’AELS e la Macedonia esaminano gli sviluppi nel settore dei servizi nell’intento di adottare provvedimenti reciproci di liberalizzazione.

Gli Stati dell’AELS e la Macedonia discutono il seno al Comitato misto sulle possibilità di sviluppare e approfondire le reazioni reciproche nel quadro del presente Accordo.

Art. 28 Assistenza tecnica

Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo, le rispettive autorità delle Parti convengono sulle modalità di assistenza tecnica e di cooperazione in particolar modo negli ambiti della proprietà intellettuale, delle dogane e dei regolamenti tecnici. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 29 Comitato misto

L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata nel marzo 1996 a Vaduz. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.

Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di uno di essi, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nell’abbattimento degli ostacoli al commercio tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia.

Il Comitato misto può decidere nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 30 Procedure del Comitato misto

Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Parte può chiederne la convocazione.

Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.

Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un’altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva.

Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l’altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente.

Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.

Art. 31 Procedura di componimento delle controversie

Le Parti si impegnano in qualsiasi momento ad accordarsi sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a uno soluzione mutuamente soddisfacente su qualsiasi questione che può pregiudicare l’applicazione del presente Accordo.

Una Parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte delle consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, comunicando tutte le informazioni utili.

Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

Qualora una controversia fra le Parti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni, qualsiasi Parte alla controversia può ricorrere all’arbitrato indirizzando una notifica scritta all’altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti al presente Accordo.

La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell’allegato VI.

Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d’interpretazione del diritto internazionale pubblico.

La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.

Art. 32 Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incombono in virtù dello stesso.

Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che la Macedonia sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo o, viceversa, la Macedonia ritenga che uno Stato dell’AELS sia venuto meno a un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 24 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 33 Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

Art. 34 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ogni Stato dell’AELS e la Macedonia, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

Art. 35 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo D.

Art. 36 Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.

Art. 37 Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati nell’articolo 33 (Allegati e protocolli) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione alle Parti ed entrano in vigore se sono stati accettati da tutte le Parti. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.

Art. 38 Adesione

Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l’adesione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, di cui fissa nel contempo le modalità e le condizioni. Lo strumento d’adesione è depositato presso il Governo depositario.

Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 39 Ritiro e scadenza

Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo depositario.

Se la Macedonia si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso.

Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

Art. 40 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2001 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo depositario, a condizione che la Macedonia abbia anch’essa depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione.

Per i firmatari che depositano lo strumento di ratifica o di accettazione dopo il 1° gennaio 2001, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di tale strumento, a condizione che, per la Macedonia, l’Accordo entri in vigore al più tardi alla stessa data.

Ogni Parte può, nella misura consentita dalla propria Costituzione, applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale a decorrere dal 1° gennaio 2001, a condizione che, per la Macedonia, esso entri in vigore o sia applicato provvisoriamente al più tardi alla stessa data. L’applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Governo depositario.

Art. 41 Governo depositario

Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, nonché d’accettazione degli emendamenti effettuati in virtù dell’articolo 37 (emendamenti), come pure l’entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi emendamenti effettuati in virtù dell’articolo 37 (emendamenti), la sua scadenza o il ritiro di un qualsiasi Stato.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zurigo, il 19 giugno 2000, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Protocollo d’intesa

Protocollo B

Art. 3 e 4 Cumulazione in materia di regole d’origine

1. Gli Stati dell’AELS e la Macedonia convengono di esaminare le possibilità di migliorare ulteriormente l’applicazione delle regole d’origine – in particolare includendo la Macedonia nel sistema cumulativo europeo – con l’obiettivo di espandere e promuovere la produzione e gli scambi nella regione europea.

Art. 15 (6) Drawback

2. In relazione all’articolo 15 paragrafo 6, gli Stati dell’AELS e la Macedonia convengono che, su domanda di una Parte, sono svolte consultazioni relative agli effetti negativi risultanti dalla deroga accordata, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. Gli Stati dell’AELS e la Macedonia convengono inoltre che qualsiasi revisione da parte del Comitato misto deve riflettere la prassi applicata fra la Macedonia e la Comunità europea.

Art. 11 Regolamenti tecnici

3. Sino al momento in cui aderirà all’OMC, la Macedonia si impegna a notificare al Segretariato dell’AELS i propri progetti riguardo ai regolamenti tecnici al fine di adempiere progressivamente le disposizioni dell’articolo 11 capoverso 3 (Regolamenti tecnici). La Macedonia incaricherà un istituto pubblico di eseguire le notifiche.

Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale

4. In virtù dell’Accordo sullo SEE 15 , gli Stati dell’AELS applicano nella loro legislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 1973 16 sui brevetti. L’Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall’articolo 16 (Protezione delle proprietà intellettuale) non differiscono materialmente dagli obblighi derivanti dall’Accordo SEE.

Fatto a Zurigo, il 19 giugno 2000, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Lista degli allegati17

Record of Understanding – Protocole d’entente

Annex I

Referred to in Sub-paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by the Agreement

Annex II

Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine products

Annex III

Referred to in Paragraph 2 of Article 4 – Customs duties on imports and charges having equivalent effect

List A to Annex III

List B to Annex III

Annex IV

Referred to in Paragraph 2 of Article 8 – Quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect

Annex V

Referred to in Article 16 – Protection of intellectual property

Annex VI

Referred to in Article 31 – Constitution and functioning of the arbitral tribunal

Protocol A

Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural products

Table I to Protocol A– EFTA

Table II to Protocol A – Macedonia

Protocol B

Referred to in paragraph 1 of Article 3 – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation

Annex I – Introductory notes

Annex II – List Rules

Annex III A – Movement Certificate EUR.1

Annex III B – Movement Certificate EUR-MED

Annex IV A – Invoice Declaration

Annex IV B – Invoice Declaration EUR-MED

Annex V – List of Countries

Joint Declaration

Protocol C

Referred to in Article 10 – State monopolies

Protocol D

Referred to in Article 35 – Territorial application

Joint Committee Decisions

No 1-21

Amending Protocol B

No 4-08

Amendments to Protocol B

No 3-08

Annex I

No 2-08

Protocol A – Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural products

No 1-08

Annex II – Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine products

No 8-03

Amendment to Protocol B

No 7-03

Amendment to Protocol A

No 6-03

Annex IV

No 5-03

Annex III

No 4-03

Annex II

No 3-03

Annex I

No 2-03

Establishment of a Sub-Committee on customs and origin matters

No 1-03

Rules of procedure for the Joint Committee

0.632.315.201.1

Campo d’applicazione il 19 agosto 2003

Stati Parte

Ratifica

Entrata in vigore

Islanda

3 maggio

2002

1° agosto

2002

Liechtenstein a

21 agosto

2001

1° maggio

2002

Macedonia a

14 febbraio

2002

1° maggio

2002

Norvegia a

15 giugno

2001

1° maggio

2002

Svizzera a

7 giugno

2001

1° maggio

2002

  1. Il 1° mag. 2002 l’Acc. è entrato in vigore tra il Liechtenstein, la Macedonia, la Norvegia e la Svizzera.