Preambolo
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia,
la Confederazione Svizzera
(in seguito «Stati dell’AELS»)
e
l’OLP per conto dell’Autorità palestinese
(in seguito «Autorità palestinese»),
1. Considerata l’importanza dei legami che uniscono gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Ginevra nel dicembre 1996, nonché la volontà comune delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli,
2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d’integrazione economica del Bacino euro-mediterraneo e pronti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo,
3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi dello Stato di diritto, dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e sulle libertà fondamentali, e richiamati i principi dello Statuto delle Nazioni Unite ,
4. Considerata l’importanza del processo di pace in Medio Oriente, che deve condurre a una soluzione permanente fondata sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell’ONU,
5. Consapevoli dei diritti e degli obblighi contenuti negli accordi internazionali da essi firmati, nonché dell’importanza degli Accordi di Oslo,
6. Desiderosi di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, nonché di approfondire la cooperazione commerciale ed economica nei settori di interesse comune, fondata sulla parità, sulla reciproca utilità, sulla non-discriminazione e sul diritto internazionale pubblico,
7. Richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché il loro impegno ad osservare i diritti e gli obblighi risultanti dall’Accordo che istituisce l’OMC , compresi i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e richiamato l’obiettivo dell’Autorità palestinese di divenire membro dell’OMC,
8. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema multilaterale di scambi e a orientare le loro relazioni commerciali verso il libero scambio, conformemente ai principi dell’OMC,
9. Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali,
10. Risoluti ad applicare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e ad assicurare un’utilizzazione ottimale delle risorse naturali in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile,
11. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà la creazione di una zona allargata e armoniosa di libero scambio tra i Paesi europei e del Bacino mediterraneo, fornendo un importante contributo all’integrazione euro-mediterranea,
12. Consapevoli delle differenze economiche e sociali che esistono tra le Parti e della necessità di intensificare gli sforzi correnti intesi a promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza,
13. Disposti ad esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo, e tenuto conto delle rispettive competenze,
14. Convinti che il presente Accordo offre una sede adatta per lo scambio di informazioni e vedute sullo sviluppo economico, il commercio e questioni connesse,
15. Convinti inoltre che il presente accordo creerà le condizioni favorevoli alle loro relazioni bilaterali e multilaterali in campo economico, specie in materia di commercio e investimenti,
16. Riconosciuto che il presente accordo e la sua applicazione dovranno essere riesaminati alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e del processo di pace in Medio Oriente,
17. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo interinale (in seguito denominato «Accordo»):
Art.
1
Obiettivi
Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese instaurano una zona di libero scambio in sintonia con le disposizioni del presente Accordo.
Il presente Accordo, che si fonda sulle relazioni commerciali fra economie di mercato, come pure sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di:
- promuovere, mediante l’espansione degli scambi commerciali, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese e, in tal modo, di favorire sia negli Stati dell’AELS, sia in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza la crescita economica, il miglioramento delle condizioni di vita e dell’occupazione, l’aumento della produttività e la stabilità finanziaria;
- garantire agli scambi tra gli Stati parte al presente Accordo eque condizioni di concorrenza, agevolare gli scambi tra i rispettivi territori e di non erigere ostacoli agli scambi con altri partner commerciali,
- contribuire in tal modo all’integrazione economica euro-mediterranea, allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale mediante l’abbattimento degli ostacoli agli scambi.
Art.
2
Campo d’applicazione
originari di uno Stato dell’AELS, della Cisgiordania o della Striscia di Gaza.
L’Accordo si applica:
- ai prodotti considerati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nell’allegato I;
- ai prodotti menzionati nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
- al pesce e agli altri prodotti del mare, elencati nell’allegato II,
Art.
3
Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale
Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa.
Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i controlli periodici da parte del Comitato misto nonché gli accordi di cooperazione amministrativa, atti a garantire l’applicazione efficace e armoniosa dei disposti degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti), 5 (Dazi fiscali), 6 (Dazi d’esportazione e gravami con effetti equivalenti), 7 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetti equivalenti), 12 (Imposizioni e disciplinamenti interni) e 21 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del Protocollo B e a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni mutualmente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti.
Sulla base dei controlli menzionati al numero 2, gli Stati parte al presente Accordo decidono i provvedimenti da adottare nel caso specifico.
Art.
4
Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti
Nessun nuovo dazio d’importazione e nessun gravame con effetto equivalente dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro.
All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese aboliranno, per i prodotti originari di uno Stato dell’AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, tutti i dazi d’importazione e tutti i gravami con effetto equivalente.
Art.
5
Dazi fiscali
Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti) si applicano anche ai dazi fiscali.
Art.
6
Dazi d’esportazione e gravami con effetti equivalenti
Nessun nuovo dazio d’esportazione e nessun gravame con effetto equivalente dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro.
All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese aboliranno, per i prodotti originari di uno Stato dell’AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, tutti i dazi d’esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.
Art.
7
Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente
Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro.
All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese aboliranno le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni nonché i provvedimenti con effetto equivalente.
Art.
8
Eccezioni generali
Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni delle importazioni, esportazioni o transiti di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili, sempreché tali provvedimenti si accompagnino a restrizioni della produzione o del consumo interni. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione camuffata nel commercio tra gli Stati parte al presente Accordo.
Art.
9
Monopoli di Stato
Gli Stati dell’AELS opereranno affinché tutti i monopoli di Stato a carattere commerciale, fatte salve le deroghe previste dal Protocollo C, siano strutturati in modo da escludere, nelle condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS, da un lato, e la popolazione palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altro. L’approvvigionamento e la commercializzazione di tali prodotti avviene alle correnti condizioni di mercato.
Entro il 31 dicembre 2001 al più tardi, l’Autorità palestinese strutturerà gradualmente tutti i monopoli di Stato con carattere commerciale in modo da escludere, nelle condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra la popolazione palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, da un lato, e i cittadini degli Stati dell’AELS, dall’altro. Il Comitato misto sarà informato sui provvedimenti adottati al fine di raggiungere tali obiettivi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati parte al presente Accordo, de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano sensibilmente, in modo diretto o indiretto, le importazioni o le esportazioni tra Stati parte al presente Accordo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.
Art.
10
Regolamenti tecnici
Gli Stati parte al presente Accordo discuteranno, in seno al Comitato misto, sulle modalità con cui instaurare una cooperazione più stretta allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio. Tale cooperazione deve avvenire a livello di discipli-namenti tecnici, di standard e delle valutazioni di conformità.
Art.
11
Scambio di prodotti agricoli
Gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire, in osservanza alle rispettive politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli.
Per raggiungere tale obiettivo, tra i singoli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese è stato stipulato un accordo bilaterale che prevede misure adeguate a facilitare gli scambi di prodotti agricoli.
Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, gli Stati parte al presente Accordo applicano la propria normativa in modo non discriminatorio ed evitano di adottare nuovi provvedimenti tali da ostacolare inopportunamente gli scambi.
Art.
12
Imposizioni e disciplinamenti interni
Gli Stati parte al presente Accordo s’impegnano ad applicare tutte le imposizioni interne, nonché altri gravami e disciplinamenti, in conformità con l’articolo III dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi pertinenti dell’OMC.
I prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati parte al presente Accordo non possono beneficiare di deduzioni delle imposizioni interne di entità superiore all’importo che li ha gravati direttamente o indirettamente.
Art.
13
Pagamenti e trasferimenti
I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza, nonché il trasferimento di tali pagamenti verso il territorio dello Stato parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore non sono sottoposti a restrizione alcuna.
Gli Stati parte al presente Accordo evitano qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa riguardo alla concessione, al rimborso o all’accettazione di crediti a corto e medio termine relativi a transazioni commerciali cui partecipa un residente.
Sui trasferimenti relativi a investimenti, in particolare al rimpatrio di capitali investiti o reinvestiti compresi i relativi utili, non è applicata alcuna restrizione.
Art.
14
Mercati pubblici
Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro mercati pubblici rispettivi, fondandosi sui principi della non discriminazione e della reciprocità, parte integrante degli obiettivi dell’Accordo.
A tal fine, gli Stati parte al presente Accordo cooperano in seno al Comitato misto.
Art.
15
Protezione della proprietà intellettuale
Gli Stati parte al presente Accordo assicurano una protezione adeguata ed efficace dei diritti relativi alla proprietà intellettuale, conformemente ai maggiori standard internazionali. Adottano provvedimenti adeguati ed effettivi per tutelare tali diritti da ogni violazione, in particolare la contraffazione e la pirateria.
Gli Stati parte al presente Accordo coopereranno in materia di proprietà intellettuale conformemente all’articolo 26 (Assistenza tecnica) del presente Accordo.
Gli Stati parte verificano regolarmente l’appicazione del presente articolo. In caso di problemi attinenti ai diritti della proprietà intellettuale che pregiudicano gli scambi, su richiesta di uno Stato parte sono indette senza indugio consultazioni in seno al Comitato misto al fine di trovare soluzioni mutualmente soddisfacenti.
Art.
16
Regole di concorrenza tra imprese
Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza:
- tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni d’associazione di imprese e tutte le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
- lo sfruttamento abusivo da parte di una o parecchie imprese di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale dei territori degli Stati parte al presente Accordo.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati parte al presente Accordo hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, sempreché l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei compiti d’ordine pubblico loro attribuiti.
Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art.
17
Aiuti governativi
Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prelevata su risorse statali che distorce o minaccia di distorcere la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci è incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo se ostacola gli scambi commerciali tra uno Stato dell’AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza.
Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell’allegato III. Gli Stati parte riconoscono all’Autorità palestinese il diritto di ricorrere agli aiuti pubblici alle imprese fino al 31 dicembre 2001, se essi costituiscono un mezzo per risolvere problemi specifici legati allo sviluppo.
Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d’aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni previste nell’allegato IV.
Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art.
18
Dumping
Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Cisgiordania o la Striscia di Gaza pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, oppure qualora l’Autorità palestinese constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, lo Stato parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente all’Accordo che disciplina l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 , secondo le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art.
19
Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti
lo Stato parte interessato può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Qualora l’aumento delle importazioni di una determinata merce avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare:
- un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente in concorrenza nel territorio dello Stato importatore parte al presente Accordo, o
- gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
Art.
20
Adeguamenti strutturali
In deroga ai disposti dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti), l’Autorità palestinese può adottare temporaneamente provvedimenti straordinari sotto forma di aumento dei dazi doganali oppure, qualora questo non fosse realizzabile o inefficace, sotto forma di tasse per adeguamenti strutturali sui prodotti elencati nell’allegato V.
Senza pregiudizio dei provvedimenti che si applicano ai prodotti dell’allegato V, i provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono essere adottati soltanto se favoriscono industrie nascenti o promuovono alcuni settori oggetto di ristrutturazioni, o confrontati con gravi difficoltà che sono all’origine, in particolare, di importanti problemi sociali.
I dazi all’importazione introdotti in seguito a questi provvedimenti e applicabili, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ai prodotti in provenienza da Stati dell’AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Essi non devono superare i dazi riscossi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza sulle importazioni di merci analoghe provenienti da qualsiasi Stato terzo. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell’AELS, quali sono stati definiti all’articolo 2 a), realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.
Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo di cinque anni al massimo, sempreché il Comitato misto non accordi un periodo più lungo.
L’Autorità palestinese informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, su richiesta degli Stati dell’AELS, si avvieranno consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e per stabilire i settori nei quali saranno introdotti. Quando l’Autorità palestinese adotterà tali provvedimenti, comunicherà al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali o delle tasse per adeguamenti strutturali introdotti in virtù del presente articolo. Lo scadenzario dovrà prevedere l’abolizione progressiva di detti dazi doganali o tasse per adeguamenti strutturali agli stessi tassi annui al più tardi tre anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto potrà fissare un calendario diverso.
Art.
21
Riesportazione e penuria grave
e qualora le situazioni citate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest’ultimo potrà adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e saranno soppressi non appena le circostanze non ne giustificano più il mantenimento.
Qualora l’applicazione dei disposti degli articoli 6 (Dazi d’esportazione e gravami con effetti equivalenti) e 7 (Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetti equivalenti) renda possibile:
- la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure
- una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore parte al presente Accordo, o minacci una simile penuria,
Art.
22
Difficoltà nella bilancia dei pagamenti
Gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a non adottare provvedimenti restrittivi al fine di equilibrare la propria bilancia dei pagamenti.
Qualora uno degli Stati parte al presente Accordo sia confrontato o rischi di essere confrontato entro breve termine con gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, potrà adottare secondo le condizioni previste dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e dall’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 provvedimenti restrittivi per gli scambi, purché siano di durata limitata, non discriminatori e strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione di bilancia dei pagamenti. Sarà concessa priorità ai provvedimenti basati sui prezzi, i quali saranno progressivamente allentati in funzione del miglioramento della bilancia dei pagamenti e revocati non appena la situazione non ne giustificherà più il loro mantenimento. Lo Stato parte interessato informerà senza indugio gli altri Stati parte al presente Accordo nonché il Comitato misto, se possibile prima d’introdurre i provvedimenti, comunicando loro lo scadenzario per la relativa soppressione. Il Comitato misto verificherà su richiesta di un altro Stato parte al presente Accordo la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.
Art.
23
Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia
Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia, enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consultazioni dirette. Ne informano gli altri Stati parte.
Senza pregiudizio dei disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo avranno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutualmente accettabile.
- a) In riferimento agli articoli 16 (Regole di concorrenza tra imprese) e 17 (Aiuti governativi), gli Stati parte interessati offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, se del caso, per abolirla. Qualora lo Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non giunga ad un accordo alla fine delle consultazioni o trenta giorni dopo il deposito della domanda di consultazione, gli Stati parte interessati potranno adottare adeguati provvedimenti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica in questione.
- In riferimento agli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esaminerà la pratica o la situazione e potrà prendere le decisioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato parte interessato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, lo Stato parte interessato potrà adottare i provvedimenti atti a rimediare alla situazione.
- In riferimento all’articolo 30 (Adempimento degli obblighi), lo Stato parte interessato fornirà al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione mutualmente accettabile. Se il Comitato misto non giunge ad alcuna soluzione o se dalla data della notifica del caso sono trascorsi tre mesi, lo Stato parte interessato può adottare adeguati provvedimenti.
I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati parte al presente Accordo e al Comitato misto. Quanto alla portata e alla durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e in alcun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dall’Autorità palestinese nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione dell’Autorità palestinese possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione, eccetto quelli di cui agli articoli 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave).
I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutare le possibilità d’alleviamento o di sostituzione nei termini più brevi, oppure di soppressione qualora le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.
Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte interessato potrà, nelle situazioni considerate negli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave) e qualora gli aiuti governativi producano effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali tra gli Stati parte, applicare immediatamente i provvedimenti cautelativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, avranno luogo consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo in seno al Comitato misto.
Art.
24
Deroghe per ragioni di sicurezza
Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad uno Stato parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:
- impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
- proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o realizzare politiche nazionali:i)relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempreché tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; oii)relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o di altri ordigni esplosivi nucleari; oiii)in tempo di guerra o in un’altra situazione di grave tensione internazionale.
Art.
25
Servizi ed investimenti
Gli Stati parte al presente Accordo riconoscono l’importanza crescente dei servizi e degli investimenti. Nell’ambito dei loro sforzi volti a sviluppare e ad approfondire progressivamente la loro cooperazione, si adoperano per promuovere ulteriormente gli investimenti e per raggiungere una liberalizzazione graduale nonché un’apertura reciproca dei mercati nel settore degli scambi di servizi.
Gli Stati parte al presente Accordo discutono le modalità di tale cooperazione in seno al Comitato misto allo scopo di sviluppare e approfondire le loro relazioni in virtù del presente Accordo.
Art.
26
Assistenza tecnica
Al fine di facilitare l’applicazione del presente Accordo, gli Stati parte concordano adeguate modalità di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità in materia di scambi commerciali. A tale scopo, coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Art.
27
Comitato misto
L’esecuzione del presente Accordo sarà sorvegliata e gestita da un Comitato misto.
Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati parte si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell’ambito del Comitato misto. Quest’ultimo valuta costantemente la possibilità di ridurre ulteriormente gli ostacoli agli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza.
Il Comitato misto ha facoltà di decidere nei casi previsti dal presente Accordo. Nei casi rimanenti può formulare raccomandazioni.
Art.
28
Procedure del Comitato misto
Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce regolarmente, ogni volta che lo reputa necessario. Ogni Stato parte all’Accordo può chiederne la convocazione.
Il Comitato misto agisce di comune accordo.
Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato parte al presente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità con disposizioni costituzionali, la decisione stessa entrerà in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.
Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.
Art.
29
Procedura arbitrale
In caso di contenziosi tra gli Stati parte al presente Accordo concernenti l’interpretazione dei diritti e dei doveri delle Parti, che non hanno trovato soluzione entro un termine di sei mesi malgrado consultazioni o discussioni in seno al Comitato misto, ciascuna delle Parti interessate può avviare una procedura di arbitrato mediante notifica scritta all’altro Stato parte coinvolto nel contenzioso. Ogni Stato parte al presente Accordo riceve una copia di tale notifica.
La composizione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell’allegato VI.
Il tribunale arbitrale regola il contenzioso secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle norme e ai principi del diritto internazionale pubblico.
La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e cogente per le Parti coinvolte nel contenzioso.
Art.
30
Adempimento degli obblighi
Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù dello stesso.
Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che l’Autorità palestinese, o viceversa, sia venuta meno ad un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, lo Stato parte interessato potrà adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste dall’articolo 23 (Procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art.
31
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parti integranti dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli.
Art.
32
Relazioni commerciali rette dal presente Accordo
Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno Stato dell’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro, ma non alle relazioni commerciali reciproche fra gli Stati dell’AELS, salvo disposizione contraria del presente Accordo. Ai sensi del presente Accordo, la definizione «Stati parte» si riferisce agli Stati dell’AELS e all’OLP quale rappresentante dell’Autorità palestinese, secondo le rispettive competenze.
Art.
33
Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, eccezion fatta per le disposizioni del Protocollo E, sul territorio degli Stati dell’AELS e sui territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
Art.
34
Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero
Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempreché gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali.
Art.
35
Emendamenti
Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati dall’articolo 31 (Allegati e protocolli) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazio-ne agli Stati parte al presente Accordo; entrano in vigore previa acccttazione e/o ratifica da parte di tutti gli Stati parte. Il testo degli emendamenti come pure gli strumenti d’accettazione o ratifica sono consegnati al Governo depositario.
Art.
36
Adesione
Qualsiasi Stato che diviene membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione e alle condizioni stabilite dalla stessa decisione. L’adesione dev’essere negoziata tra lo Stato candidato all’adesione e gli Stati parte al presente Accordo. Lo strumento di adesione è consegnato al Governo depositario.
Per lo Stato che decide di aderire, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della sua adesione.
Art.
37
Clausola evolutiva
Gli Stati parte esaminano il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e nel processo di pace in Medio Oriente allo scopo di raggiungere un Accordo definitivo. Essi possono inoltre incaricare il Comitato misto di valutare ed elaborare raccomandazioni in prospettiva di un ulteriore sviluppo e approfondimento della cooperazione nell’ambito del presente Accordo, come pure ai fini di una sua estensione a settori non coperti dallo stesso.
Art.
38
Ritiro e scadenza
Qualsiasi Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Governo depositario.
Se l’Autorità palestinese si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti gli Stati dell’AELS si ritirano, scade al termine del periodo dell’ultimo preavviso.
Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.
Art.
39
Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 1999 per gli Stati firmatari che a quella data avranno consegnato al Governo depositario il proprio strumento di ratifica, a condizione che l’Autorità palestinese abbia depositato il proprio strumento di ratifica.
Qualora uno Stato firmatario depositi il proprio strumento di ratifica dopo il 1° luglio 1999, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla consegna dello strumento di ratifica, a condizione che, per quanto concerne l’Autorità palestinese, il presente Accordo entri in vigore al più tardi lo stesso giorno.
Già all’atto della firma dell’Accordo, ciascuno Stato firmatario può dichiarare che, nel corso di una fase iniziale, applicherà l’Accordo in modo provvisorio se quest’ultimo non può entrare in vigore per il suddetto Stato il 1° luglio 1999. Per uno Stato dell’AELS l’applicazione provvisoria dell’Accordo è possibile soltanto se esso è entrato in vigore per l’Autorità palestinese, o se quest’ultima lo applica a titolo provvisorio.
Art.
40
Governo depositario
Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito: il deposito di ogni strumento di ratifica o di applicazione temporanea, di adesione, nonché di accettazione degli emendamenti di cui all’articolo 35, come pure l’entrata in vigore del presente Accordo e di ogni suo emendamento conformemente alla procedura stabilita dall’articolo 35 (Emendamenti), la sua scadenza e ogni ritiro dall’Accordo.
Fatto a Loèche-les-Bains, il 30 novembre 1998, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.
Protocollo d’intesa
Parallelismo
1. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese convengono che l’Autorità palestinese non discriminerà gli Stati dell’AELS nell’adempimento dei suoi impegni nei confronti dell’Unione europea nell’ambito dell’Accordo interinale d’associazione e di un futuro accordo d’associazione.
Prodotti agricoli trasformati
2. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riconoscono che le tasse fisse menzionate nell’articolo 4 del protocollo A dell’Accordo non devono essere più elevate di quelle che Israele preleva sui prodotti enumerati nella tabella V del protocollo A e importati da uno Stato dell’AELS.
Pesce e altri prodotti del mare
3. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese considerano la totale liberalizzazione del commercio di pesce e altri prodotti del mare un obiettivo integrale dell’accordo. L’Autorità palestinese liberalizzerà completamente le importazioni di simili prodotti provenienti da uno Stato dell’AELS, non appena le condizioni lo permetteranno.
4. Le parti prendono atto del protocollo di Parigi tra l’Autorità palestinese e Israele, il quale limita la competenza dell’Autorità palestinese relativa al commercio di pesce e altri prodotti del mare. Le parti riconoscono che le modifiche nell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Israele nel settore del pesce e di altri prodotti del mare sono applicabili alle relazioni commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, finché l’Autorità palestinese avrà raggiunto la completa competenza in questo settore.
5. Con riferimento all’articolo 3 dell’Allegato II si riconosce che l’osservazione «fintanto che le condizioni lo consentano» significa «finché l’Autorità palestinese ha raggiunto la completa competenza nel settore del pesce e degli altri prodotti del mare».
Protocollo B
6. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riconoscono l’importanza della cooperazione regionale nell’area mediterranea. L’obiettivo di questa cooperazione è quello di promuovere le possibilità di un ulteriore sviluppo delle relazioni di libero scambio tra le parti nonché all’interno della regione, allo scopo di contribuire alla creazione di una zona di libero scambio euro-mediterranea.
7. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese dichiarano pertanto la loro intenzione di instaurare quanto prima un dialogo con gli Stati coinvolti, allo scopo di integrare nell’Accordo le necessarie disposizioni atte a creare per i prodotti provenienti da Egitto, Israele e Giordania un sistema diagonale di cumulo, su base di reciprocità.
8. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese concordano le possibilità di verifìcare un ulteriore ampliamento e miglioramento delle regole d’origine, in particolare l’inclusione delle parti in una futura rete di cumulo euro-mediterranea per sviluppare e promuovere produzione e commercio in Europa e nell’area mediterranea.
9. Con riferimento all’articolo 15 paragrafo 6 del Protocollo B, gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese convengono che, su richiesta di uno Stato contraente, si svolgono consultazioni relative a possibili ripercussioni negative, che potrebbero risultare da tale eccezione, allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese concordano inoltre che ogni verifica effettuata dal comitato misto deve rispettare la prassi in vigore tra l’Autorità palestinese e l’Unione europea.
Protezione della proprietà intellettuale
10. Gli Stati dell’AELS concedono aiuto tecnico per sostenere l’Autorità palestinese nei suoi sforzi e per agevolare l’esecuzione dei suoi impegni per quanto riguarda la proprietà intellettuale.
Adeguamento strutturale
11. Vi è accordo sul fatto che i dazi o le tasse d’adeguamento strutturale su prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non saranno più elevati di quelli su prodotti simili provenienti dalla Comunità europea.
12. Per quanto riguarda l’articolo 20 paragrafo 3, in caso di divergenze di opinioni sul valore effettivo delle importazioni di prodotti industriali fungeranno da base le statistiche commerciali internazionali come quelle della CEE/ONU, dell’OMC e dell’OCSE, sempre che queste siano ottenibili.
Sostegno tecnico
13. Vi è accordo sul fatto che gli Stati dell’AELS concedono sostegno tecnico all’Autorità palestinese in questioni di politica commerciale nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo. Tale sostegno è concesso in forma di seminari dell’AELS in materia di politica commerciale e questioni doganali nonché di altri progetti di sostegno tecnico, su cui le Parti hanno trovato un’intesa.
Clausola di riesame
14. L’Accordo verrà riesaminato per accertare la possibilità di un ulteriore trasferimento di competenze all’Autorità palestinese e di una conclusione di negoziati sullo statuto definitivo, allo scopo di giungere a un accordo definitivo.
15. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riesamineranno l’Accordo, non appena l’Autorità palestinese avrà avviato negoziati formali d’adesione con l’OMC.
Fatto a Loèche-les-Bains, il 30 novembre 1998, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.
( Seguono le firme )
Lista degli allegati
Record of understanding – Protocollo d’intesa
Annex I Referred to in Sub-paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by this Agreement
Annex II Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine products
Annex III On the interpretation of Article 17 – State Aid
Annex IV Rules for the implementation of Article 17(3) – State Aid
Annex V Referred to in Paragraph 1 of Article 20 – List of products
Annex VI Referred to in Paragraph 2 of Article 29 – Constitution and functioning of the arbitral tribunal
Protocol A Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural products
Table I to Protocol A
Table II to Protocol A – Iceland
Table III to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland
Table IV to Protocol A – Norway
Table V to Protocol A – Palestinian Authority
Protocol B Referred to in Article 3(1) – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation
Protocol C Referred to in Article 9 – Liechtenstein and Swiss monopolies not adjusted in accordance with Article 9
Protocol D Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzer land to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves
Protocol E Referred to in Article 33 – Territorial application
Joint Committee Decisions
No 1-10 Amendment to Protocol B
No 3-08 Annex II – Fish and other marine products
No 2-08 Protocol A Annex I
No 1-08 Protocol A PAPs
No 5-03 Amendment to Protocol A
No 4-03 Annex II
No 3-03 Annex I
No 2-03 Establishment of a Sub-Committee on customs and origin matters
No 1-03 Rules of procedure of the Joint Committee