Il presente Accordo concernente lo scambio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (Svizzera) e la Repubblica di Turchia (Turchia) è concluso in virtù dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Turchia (Accordo di libero scambio), firmato il 25 giugno 2018 2 , e in particolare in virtù dell’articolo 2.2 (Commercio di prodotti agricoli di base) dell’Accordo di libero scambio. Ai fini del presente Accordo, la Svizzera e la Turchia sono di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti».
Il presente Accordo si applica agli scambi commerciali tra le Parti relativi ai prodotti agricoli:
- classificati nei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA) e non contemplati negli allegati III (Prodotti agricoli trasformati) e IV (Pesce, prodotti della pesca e altri prodotti del mare) dell’Accordo di libero scambio; e
- contemplati nell’allegato II (Prodotti non contemplati dall’Accordo), cui è fatto riferimento nel paragrafo 1 lettera (a) dell’articolo 2.1 (Campo d’applicazione) dell’Accordo di libero scambio.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 3 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.