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0.632.317.631.1

Accordo agricolo
tra la Svizzera e la Turchia

RU 2021 560; FF 2019 711

Traduzione

Concluso a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018

Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 20191

Entrato in vigore il 1° ottobre 2021

(Stato 10 ottobre 2021)

Art. 1 Portata e campo d’applicazione

Il presente Accordo concernente lo scambio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (Svizzera) e la Repubblica di Turchia (Turchia) è concluso in virtù dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Turchia (Accordo di libero scambio), firmato il 25 giugno 2018 2 , e in particolare in virtù dell’articolo 2.2 (Commercio di prodotti agricoli di base) dell’Accordo di libero scambio. Ai fini del presente Accordo, la Svizzera e la Turchia sono di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti».

Il presente Accordo si applica agli scambi commerciali tra le Parti relativi ai prodotti agricoli:

  1. classificati nei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA) e non contemplati negli allegati III (Prodotti agricoli trasformati) e IV (Pesce, prodotti della pesca e altri prodotti del mare) dell’Accordo di libero scambio; e
  2. contemplati nell’allegato II (Prodotti non contemplati dall’Accordo), cui è fatto riferimento nel paragrafo 1 lettera (a) dell’articolo 2.1 (Campo d’applicazione) dell’Accordo di libero scambio.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 3 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.

Art. 2 Concessioni tariffarie

La Turchia accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell’allegato 1. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Turchia specificati nell’allegato 2. 4

Art. 3 Regole d’origine e cooperazione doganale

Le regole d’origine e le disposizioni sulla cooperazione doganale stabilite nell’allegato I (Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa) dell’Accordo di libero scambio 5 si applicano al presente Accordo, mutatis mutandis .

Art. 4 Accordo sull’agricoltura dell’OMC

Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura 6 .

Art. 5 Dialogo

Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate.

Art. 6 Misure di salvaguardia

Ferme restando altre disposizioni del presente Accordo, data la particolare sensibilità del mercato agricolo, se le importazioni originarie di una delle Parti che sono oggetto delle concessioni accordate in virtù del presente Accordo causano un grave pregiudizio alla produzione nazionale dell’altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una tale soluzione, la Parte importatrice può adottare adeguate misure conformemente al presente articolo.

Una misura di salvaguardia può consistere unicamente:

  1. nella sospensione parziale o totale di concessioni per i prodotti elencati dalle Parti nei pertinenti allegati del presente Accordo fino a un livello che non superi l’aliquota di dazio applicata alla NPF al momento in cui la misura è adottata; o
  2. nell’introduzione di un contingente tariffario per scambi preferenziali basato sul volume degli scambi comprovato dei cinque anni precedenti, fatti salvi i previsti aumenti dei volumi d’importazione che hanno reso necessaria l’introduzione della misura di salvaguardia.

Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio a un pregiudizio e sono mantenute soltanto per il periodo necessario a porre rimedio al pregiudizio. Tale periodo non supera i due anni.

La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia per un prodotto lo notifica all’altra Parte immediatamente, e in ogni caso prima di adottare detta misura. Entro 30 giorni da tale notifica, la Parte notificante fornisce tutte le informazioni rilevanti sulla misura di salvaguardia.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano il presente articolo e valutano se vi è la necessità di modificarlo.

Art. 7 Disposizioni dell’Accordo di libero scambio

Gli articoli 1.2 (Campo d’applicazione geografico), 1.3 (Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo), 1.4 (Rapporto con altri accordi internazionali), 1.5 (Adempimento degli obblighi), 1.6 (Trasparenza), 2.2 (Commercio di prodotti agricoli di base) 2.5 (Dazi all’esportazione), 2.7 (Restrizioni quantitative), 2.8 (Spese e formalità), 2.9 (Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali), 2.10 (Pagamenti), 2.11 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 2.12 (Regolamenti tecnici), 2.13 (Agevolazione degli scambi), 2.16 (Imprese commerciali di Stato), 2.18 (Antidumping), 2.20 (Eccezioni generali), 2.21 (Eccezioni in materia di sicurezza), 2.22 (Bilancia dei pagamenti), 10.1 (Emendamenti) e il capitolo 9 (Composizione delle controversie) dell’Accordo di libero scambio 7 si applicano al presente Accordo, mutatis mutandis .

Art. 8 Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si impegnano a promuovere un’ulteriore liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte, nonché degli sviluppi a livello multilaterale.

Art. 9 Entrata in vigore ed estinzione

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data in cui entra in vigore l’Accordo di libero scambio 8 tra la Svizzera e la Turchia. Esso rimane in vigore fino a quando rimane in vigore l’Accordo di libero scambio tra le suddette Parti.

Il presente Accordo cessa di avere effetto se una Parte si ritira dall’Accordo di libero scambio, nel qual caso il presente Accordo cessa di essere applicabile lo stesso giorno in cui il ritiro dall’Accordo di libero scambio diviene effettivo.

Art. 10 Estinzione del precedente accordo agricolo

Con l’entrata in vigore del presente Accordo lo Scambio di lettere concernente l’Accordo bilaterale relativo al commercio dei prodotti agricoli, firmato dalle Parti a Ginevra il 10 dicembre 1991 9 , cessa di avere effetto.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 in due esemplari originali in lingua inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Johann N. Schneider-Ammann

Per la Repubblica di Turchia:

Nihat Zeybekçi

Indice

  1. Portata e campo d’applicazione
  2. Concessioni tariffarie
  3. Regole d’origine e cooperazione amministrativa
  4. Accordo sull’agricoltura dell’OMC
  5. Dialogo
  6. Misure di salvaguardia
  7. Disposizioni dell’Accordo di libero scambio
  8. Ulteriore liberalizzazione
  9. Entrata in vigore ed estinzione
  10. Estinzione del precedente accordo agricolo

Elenco degli allegati

  1. Conformemente all’articolo 2 – CONCESSIONI TURCHE ALLA SVIZZERA
  2. Conformemente all’articolo 2 – CONCESSIONI SVIZZERE ALLA TURCHIA