Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un grave danno all’industria nazionale che produce prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui siano in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi da 2 a 10.
Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alla procedura definita negli articoli 3 e 4 dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia , sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni abbia causato o rischi di causare un grave danno.
La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la durata prevista e il calendario relativo alla progressiva revoca. Alla Parte suscettibile di essere lesa dalla misura di salvaguardia bilaterale è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente in relazione alle importazioni provenienti da detta Parte.
Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure:
- sospendere l’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o
- portare l’aliquota di dazio doganale per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:(i)l’aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata, o(ii)l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non viene applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a una tale misura.
Entro 30 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 nell’ottica di facilitare una risoluzione reciprocamente accettabile della questione. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare le misure necessarie conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono immediatamente comunicate alle altre Parti. In sede di scelta della misura di salvaguardia bilaterale e della misura compensativa, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni con ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o con un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia bilaterale. La Parte applica la misura compensativa solamente per il periodo strettamente necessario a produrre effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto mentre viene applicata la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4.
Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l’aliquota del dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.
In circostanze critiche, in cui un ritardo nell’introduzione di una misura di salvaguardia bilaterale conformemente al presente articolo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver appurato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un danno grave all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dalla data di notifica sono avviate le procedure previste dai paragrafi da 2 a 6, comprese quelle relative alle misure compensative. Ogni compensazione è calcolata sulla base dell’intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.
Ogni misura provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computato sulla durata della misura di salvaguardia bilaterale definita nel paragrafo 5 e su ogni proroga della stessa. Gli aumenti tariffari sono immediatamente rimborsati se dall’inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. Se, dopo il primo esame, esse decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione a cadenza biennale in seno al Comitato misto.