La riscossione dei dazi doganali applicabili in Svizzera, a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 5, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo 5 all’accordo, ai prodotti importati dalla Spagna, è totalmente sospesa.
0.632.401.83
Terzo Protocollo aggiuntivo
all’Accordo tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità Economica Europea, a seguito dell’adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità
(Stato 5 novembre 1999)0.632.401.83Nicht löschen bitte "1 " !!
Testo originale
Concluso il 23 giugno 1989
Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19892
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1990
La Confederazione Svizzera
da un lato
e
la Comunità Economica Europea
dall’altro,
visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 3 , in appresso denominato «accordo», e il protocollo aggiuntivo all’accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986 4 , a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee;
considerando che una sospensione totale, da parte dalla Confederazione svizzera, dei dazi doganali sui prodotti coperti dall’accordo ed importati dalla Spagna faciliterebbe il commercio fra i due Paesi;
considerando che il protocollo aggiuntivo all’accordo non prevede che la Svizzera sospenda i dazi doganali sulle merci importate dalla Spagna;
considerando che nell’ambito degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Portogallo non è necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti coperti dall’accordo e importati in Svizzera dal Portogallo erano stati già aboliti prima che questo Paese aderisse alla Comunità;
hanno deciso di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti coperti dall’accordo e importati in Svizzera dalla Spagna, e di concludere il presente protocollo:
Art. 1
Art. 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Art. 3
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell’espletamento delle procedure all’uopo necessarie ad opera delle parti contraenti.
Art. 4
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì ventitrè giugno millenovecentottantanove.
(Seguono le firme)