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0.641.295.142.1

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del
Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta
sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein

RU 2012 4147

Traduzione

Concluso il 12 luglio 2012
Entrato in vigore il mediante scambio di note il 17 agosto 2012

(Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

in esecuzione del Trattato del 28 ottobre 1994 1 , stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein, di seguito denominato «Trattato»,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Diritto applicabile

Il Principato del Liechtenstein assume nel suo diritto interno le prescrizioni materiali della legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), in conformità delle seguenti disposizioni.

La legislazione concernente l’IVA determinante nel Principato del Liechtenstein al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo è menzionata nell’Allegato I al presente Accordo. Modifiche e complementi dell’Allegato I sono effettuati secondo la procedura prevista nell’articolo 1 capoverso 2 del Trattato.

Per garantire un’applicazione uniforme del diritto relativo all’IVA, il Liechtenstein prevede per infrazioni paragonabili pene commisurate almeno a quelle previste dal diritto svizzero.

Art. 2 Campo d’applicazione

I territori definiti come territorio nazionale dalla legge svizzera concernente l’IVA costituiscono il territorio comune d’applicazione dell’IVA per i due Stati contraenti.

Art. 3 Imposizione di gruppo e stabilimenti d’impresa

L’imposizione di gruppo non è applicabile oltre la frontiera che separa i due Stati contraenti.

Nell’ambito del pagamento e della riscossione dell’IVA, le succursali e gli stabilimenti d’impresa gestiti dai contribuenti vengono attribuiti alla loro sede principale. In singoli casi motivati, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti possono convenire una deroga.

Art. 4 Deduzione dell’imposta precedente

Per il diritto alla deduzione dell’imposta precedente è irrilevante da quale parte del territorio d’applicazione comune provenga la prestazione.

Art. 5 Competenza

L’imposta di contribuenti con sede nel Principato del Liechtenstein è riscossa dall’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein; l’imposta di contribuenti con sede nel rimanente territorio d’applicazione è riscossa dall’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera.

In singoli casi, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti possono convenire di assoggettare un’impresa come contribuente nell’altro Stato contraente.

L’imposta sulle importazioni di beni è riscossa nel territorio d’applicazione comune dall’Amministrazione federale delle dogane 2 secondo le prescrizioni enumerate nell’Allegato II del presente Accordo. Modifiche e complementi dell’Allegato II sono effettuati, ad eccezione della legislazione doganale, secondo la procedura prevista dall’articolo 1 capoverso 2 del Trattato.

Art. 6 Prassi amministrativa e registro dei contribuenti

Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti utilizzano pubblicazioni relative alla prassi e moduli di contenuto uniforme.

Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti applicano una nomenclatura e sistematica uniformi nell’attribuzione dei contribuenti al corrispondente ramo economico.

Art. 7 Cassa comune per le entrate IVA

Le entrate IVA contabilizzate dalle amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti e dall’Amministrazione federale delle dogane 3 affluiscono in una cassa comune istituita dal Dipartimento federale delle finanze secondo criteri uniformi.

Art. 8 Garanzia di liquidità da parte dell’Amministrazione delle
contribuzioni del Liechtenstein

Se nell’arco di un mese dovesse presentare difficoltà di liquidità, l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein può chiedere l’ottenimento di un importo della cassa comune. Se nell’arco di un mese dovesse presentare un’eccedenza di liquidità, l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein la versa nella cassa comune. I dettagli sono stabiliti nell’Allegato III al presente Accordo.

Art. 9 Ripartizione delle entrate IVA

Ogni Stato contraente riceve dalla cassa comune le entrate IVA equivalenti al corrispondente consumo di merci e prestazioni all’interno del territorio d’applicazione dell’IVA. A titolo d’eccezione, per determinati settori di prestazioni di servizio la ripartizione è però determinata in base all’IVA conteggiata. I dettagli sono contenuti nell’Allegato IV al presente Accordo.

Al Principato del Liechtenstein vengono versati trimestralmente acconti dalla cassa comune pari a un quarto della quota del provento annuo iscritta nel preventivo del Liechtenstein.

Art. 10 Assistenza reciproca

Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché, nell’ambito dell’imposta sull’importazione, l’Amministrazione federale delle dogane 4 e l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein si prestano reciproca assistenza nell’adempimento dei loro compiti. 5 Esse si mettono gratuitamente a disposizione tutte le pubblicazioni relative alla prassi, i moduli e i documenti giustificativi appropriati oppure vi concedono l’accesso.

Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti si comunicano reciprocamente le informazioni che possono avere importanza in relazione ad autotassazioni di contribuenti inesatte, incomplete o che possono dar adito a dubbi, nella misura in cui concernono gli interessi dell’altro Stato contraente.

Per il controllo del pagamento e della riscossione dell’IVA nei casi previsti dall’articolo 3 capoverso 2 e per il controllo delle prestazioni effettuate e acquisite, su richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera, le transazioni possono essere verificate da parte dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein sul suo territorio e, su richiesta dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, l’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera può verificare determinate transazioni nel rimanente territorio d’applicazione. (3 a ) In deroga al capoverso 3, l’amministrazione delle contribuzioni di uno degli Stati contraenti può controllare contribuenti iscritti nel proprio registro dei contribuenti IVA anche nel territorio dell’altro Stato. L’amministrazione delle contribuzioni dell’altro Stato deve essere informata previamente. 6

Le contestazioni sulla reciproca assistenza fra le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti dovranno essere sottoposte alla Commissione mista. In caso di mancato consenso, le controversie dovranno essere composte per via diplomatica.

Art. 11 Protezione dei dati

I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’esecuzione del presente Accordo. (1 bis ) L’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein può, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell’Amministrazione federale delle dogane incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti penali e amministrativi i dati per i quali la legge del Principato del Liechtenstein concernente l’imposta sul valore aggiunto prevede la comunicazione. 7 (1 ter ) L’Amministrazione federale delle dogane 8 può, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto i dati che, al momento dell’importazione ed esportazione di beni da parte di persone iscritte nel registro IVA del Liechtenstein, sono necessari ai fini dell’imposizione doganale. 9

I dati comunicati ai sensi del presente Accordo devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti nei due Stati contraenti.

A tale scopo:

  1. lo Stato contraente che ne fa richiesta può utilizzare i dati soltanto ai fini previsti dall’Accordo;
  2. su richiesta di uno degli Stati contraenti, l’altro fornisce informazioni sull’utilizzazione dei dati comunicati;
  3. i dati comunicati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità cui spetta l’esecuzione del presente Accordo.

I dati comunicati devono essere conservati solo finché servono allo scopo per il quale sono stati raccolti.

Gli Stati contraenti si impegnano a registrare la comunicazione, il ricevimento e la trasmissione di dati nonché a proteggere gli stessi da un trattamento abusivo mediante adeguate misure tecniche ed organizzative. Le autorità degli Stati contraenti competenti per la protezione dei dati esaminano l’elaborazione dei dati comunicati.

Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull’utilizzazione prevista. Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l’Amministrazione federale delle dogane 10 possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui l’interesse pubblico preponderante lo esiga o la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l’Amministrazione federale delle dogane 11 forniscono le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati. 12

Art. 1213 Potere giurisdizionale del Tribunale federale

Le decisioni prese in ultima istanza da un tribunale del Liechtenstein in merito a prescrizioni materiali concernenti la legislazione in materia di IVA possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale svizzero, entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione. La procedura è disciplinata dal diritto svizzero. Sono eccettuate dall’impugnazione le decisioni di diritto penale in materia fiscale.

Art. 13 Commissione mista

I due Stati contraenti istituiscono una Commissione mista per trattare questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del Trattato e del presente Accordo.

La Commissione mista è composta di tre membri della Svizzera e di tre membri del Liechtenstein, che possono farsi accompagnare da esperti.

La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni capo della delegazione può domandare al capo dell’altra delegazione la convocazione della Commissione in una seduta che dovrà aver luogo al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

La Commissione mista adotta un regolamento interno.

Art. 14 Tribunale arbitrale

Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso, tenuto conto che ogni Stato contraente nomina un membro e che i due membri designano di comune intesa il cittadino di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai Governi degli Stati contraenti. I membri sono nominati entro un termine di due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza a un Tribunale arbitrale.

In caso di inosservanza dei termini menzionati nel capoverso 1 e in mancanza di un altro Accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure anch’egli è impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, provvede alla designazione.

Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua procedura.

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo sostituisce quello del 28 novembre 1994 14 . Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le parti contraenti notificano di aver adempiuto le rispettive procedure costituzionali necessarie per l’entrata in vigore. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica.

Il presente Accordo è valido fintanto che rimane in vigore il Trattato.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 12 luglio 2012.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Samuel Tanner

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Hubert Büchel

Allegato I15

Legislazione svizzera applicabile in materia d’IVA

Articolo 1 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3; articolo 3; articoli 5–14; articolo 15 capoversi 1, 2 e 4–5; articoli 16 e 17; articolo 18 capoversi 1, 2 lettere a, b e d–1 e 3; articoli 19–20 a ; articolo 21 capoversi 1, 2 numeri 2–24 e 26–31, nonché capoversi 3–7; articoli 22 e 23; articolo 24 capoversi 1–5 e 6 lettere a–c; articoli 24 a –36; articolo 37 capoversi 1, 2, 3 primo periodo, 4 e 5; articoli 38–49; articolo 63; articoli 107 e 108; articolo 112 capoversi 1, 2 prima parte del periodo e 3; articoli 113–115 b nonché articolo 116 capoverso 2 della legge federale del 12 giugno 2009 16 concernente l’imposta sul valore aggiunto, comprese le relative ordinanze d’esecuzione.

Allegato II

Disposizioni concernenti l’imposta sull’importazione

Articoli 50–62 e 64 della legge federale del 12 giugno 2009 17 concernente l’imposta sul valore aggiunto.

Allegato III18

Regolamentazione dei versamenti alla cassa comune

Allegato IV19

Ripartizione delle entrate IVA