I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’esecuzione del presente Accordo. (1 bis ) L’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein può, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell’Amministrazione federale delle dogane incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti penali e amministrativi i dati per i quali la legge del Principato del Liechtenstein concernente l’imposta sul valore aggiunto prevede la comunicazione. (1 ter ) L’Amministrazione federale delle dogane può, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto i dati che, al momento dell’importazione ed esportazione di beni da parte di persone iscritte nel registro IVA del Liechtenstein, sono necessari ai fini dell’imposizione doganale.
I dati comunicati ai sensi del presente Accordo devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti nei due Stati contraenti.
A tale scopo:
- lo Stato contraente che ne fa richiesta può utilizzare i dati soltanto ai fini previsti dall’Accordo;
- su richiesta di uno degli Stati contraenti, l’altro fornisce informazioni sull’utilizzazione dei dati comunicati;
- i dati comunicati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità cui spetta l’esecuzione del presente Accordo.
I dati comunicati devono essere conservati solo finché servono allo scopo per il quale sono stati raccolti.
Gli Stati contraenti si impegnano a registrare la comunicazione, il ricevimento e la trasmissione di dati nonché a proteggere gli stessi da un trattamento abusivo mediante adeguate misure tecniche ed organizzative. Le autorità degli Stati contraenti competenti per la protezione dei dati esaminano l’elaborazione dei dati comunicati.
Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull’utilizzazione prevista. Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l’Amministrazione federale delle dogane possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui l’interesse pubblico preponderante lo esiga o la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l’Amministrazione federale delle dogane forniscono le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.