1) Nel rispetto dell’autonomia fiscale dei due Stati contraenti, il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein regolano in un accordo 5 i dettagli della riscossione delle tasse ecologiche nel Liechtenstein parallelamente alla loro riscossione in Svizzera, il recepimento nel diritto del Liechtenstein della legislazione federale svizzera concernente queste tasse e la sua esecuzione. 2) L’impiego dei proventi delle tasse non è oggetto dell’Accordo, eccetto la ridistribuzione all’economia della tassa sul CO 2 . Per garantire condizioni di concorrenza analoghe nello spazio economico comune, il Liechtenstein prevede disposizioni sulla restituzione della tassa sul CO 2 alle imprese ivi situate che corrispondano alle disposizioni svizzere. 3) Nell’ottica del loro recepimento da parte del Liechtenstein, la Svizzera informa tempestivamente il Liechtenstein sulle future modifiche della propria legislazione in materia di tasse ecologiche e sulle nuove tasse ecologiche previste. Gli Stati contraenti si adoperano per trovare soluzioni comuni agli eventuali conflitti di interessi. 4) Il Liechtenstein informa tempestivamente la Svizzera sulle future modifiche della propria legislazione in materia di tasse ecologiche nonché sulle nuove tasse ecologiche previste che risultano dalla sua partecipazione allo SEE. Gli Stati contraenti si adoperano per trovare soluzioni comuni agli eventuali conflitti di interessi.
0.641.751.41
Trattato
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein
RU 2010 569
Traduzione1
Concluso il 29 gennaio 2010
Applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010
In vigore dal 14 aprile 20112
(Stato 14 aprile 2011)
La Confederazione Svizzera
e
il Principato del Liechtenstein,
considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spazio economico comune con frontiere aperte,
animati dalla volontà comune di garantire l’uniformità della normativa, dell’interpretazione e dell’applicazione delle tasse ecologiche,
considerato che il Liechtenstein è Parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) dal 1° maggio 1995,
considerato pure che, poiché entrambe si prefiggono la riduzione dei gas a effetto serra in attuazione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 3 , le disposizioni dell’Accordo SEE che sono applicabili nel Liechtenstein – in particolare la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e la direttiva 2004/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto 4 – sono considerate equivalenti alle disposizioni della legislazione federale svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le questioni connesse con l’interpretazione e l’applicazione del Trattato e dell’Accordo sono risolte per via diplomatica.
Art. 3
Le controversie concernenti l’interpretazione del presente Trattato o dell’Accordo che non possono essere composte per via diplomatica devono essere sottoposte ad arbitrato.
Art. 4
1) Il presente Trattato ha durata indeterminata. 2) Ciascuno Stato contraente può denunciare il Trattato in ogni momento per la fine di un anno civile con un preavviso di dodici mesi.
Art. 5
Il presente Trattato è applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010. Entra in vigore non appena gli Stati contraenti si sono reciprocamente informati che le necessarie procedure interne sono state portate a termine.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 29 gennaio 2010.
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Paul Seger | Hubert Büchel |